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IL CONTRATTO CD. DI EDIZIONE MUSICALE

IL CONTRATTO CD. DI EDIZIONE MUSICALE. TESI DI : ELENA REBECCA ODELLI. IL CONTRATTO DI EDIZIONE. E’ “Il contratto con cui l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno” (art. 118 l.a.).

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IL CONTRATTO CD. DI EDIZIONE MUSICALE

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Presentation Transcript


  1. IL CONTRATTO CD. DI EDIZIONE MUSICALE TESI DI : ELENA REBECCA ODELLI

  2. IL CONTRATTO DI EDIZIONE E’ “Il contratto con cui l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno” (art. 118 l.a.). Il mezzo stampa svolge la funzione di delimitare l’ambito di applicazione diretta del contratto tipico di edizione:nonè ammesso alcun intervento creativo sull’opera. Oggetto del contratto:trasferimentodi tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore e taluni di essi, con il contenuto e per la durata determinati dalla legge (art. 119 co.1 l.a.)

  3. Tra i diritti dipendenti dal diritto trasferito non rientrano le elaborazioni, gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione e registrazione su apparecchi meccanici, per cui è necessaria un’ espressa pattuizione. Il contratto può essere “per edizione” o“a termine”: per edizione: si conferisce all’ editore l’esclusiva della pubblicazione per un determinato numero di edizioni con un numero minimo di esemplari per ogni edizione a termine: conferisce il diritto di eseguire il numero di edizioni che si stima necessario e per un numero minimo di esemplari stabilito in via contrattuale. ( art. 122 l.a.)

  4. Durata massima del contratto: 20 anni. E’ il termine massimo entro il quale l’editore deve eseguire il determinato numero di edizioni. Il limite temporale si pone nell’ottica economica di sfruttare a pieno la generazione di ipotetici lettori identificata tale al momento della stipula del contratto.

  5. Il contratto è fonte di obbligazione per le parti: EDITORE: deve pubblicare e mettere in commercio l’opera deve pagare all’autore i compensi pattuiti ( art. 126 l.a.) deve adempiere le sue obbligazioni nel termine pattuito, che comunque non può eccedere i 2 anni ( art. 127 co. 1 l.a.)

  6. AUTORE:deve consegnare l’opera obbligo di garanzia: che si tripartisce in: 1. Paternità dell’opera 2. Esistenza dei diritti concessi 3. Esclusività dei suddetti in capo all’editore. Tale obbligo non impedisce all’autore l’esercizio delle facoltà non espressamente oggetto dell’esclusiva, quali ad esempio il diritto di elaborazione

  7. LE NORME IMPERATIVE APPLICABILI AD OGNI CESSIONE L’art. 107 l.a.: prevede la libera trasferibilità, salvi i limiti sanciti dalle norme. Si ammette la possibilità di un ricorso anche agli altri tipi contrattuali previsti dal codice civile e non espressamente disciplinati per il diritto d’autore. Ai contratti traslativi su opere dell’ingegno si estendono quelle norme che esprimono l’esigenza della tutela dell’autore riconosciuta in via generale. L’art. 110 l.a.: stabilisce che la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica deve essere provata per iscritto. Tale norma si pone nell’ottica di tutelare il contraente debole

  8. L’art. 119 co. 3 e 4 in cui “ Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori che comportino una protezione del diritto più larga nel suo contenuto.o di maggior durata. Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l’opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici”.

  9. In tale ottica si pone il principio di indipendenza dei diritti di utilizzazione in cui si denota un collegamento all’ art. 19 l.a. in cui si prevede la possibilità per l’autore di sfruttare i diritti di utilizzazione economica dell’opera. Alla cui base si pone la volontà di tutelare gli interessi dei contraenti deboli. La regola non è applicabile quando la prospettiva futura risulta possibile. La l. a. mira a tutelare l’autore nel legarsi ad un editore per un tempo indefinito, collegandosi all’art. 120 punto 1. L’editore dovrà esercitare il diritto ogni volta che alla base del contratto ci sia l’interesse dell’autore alla divulgazione dell’opera

  10. DIFFERENZE TRA IL CONTRATTO DI EDIZIONE E IL CONTRATTO CD. DI EDIZIONE MUSICALE Il contratto cd. di edizione musicale: • L’autore della composizione concede all’editore ogni facoltà di utilizzazione patrimoniale dell’opera che implica il passaggio di suddetti diritti. • E’ un negozio che si presenta nella forma di contratto atipico (tutelato dall’art. 1322 co.2 cod.civ. ) • Ha una tipologia mista in cui concorrono cause diverse tra cui: produrre il disco fonografico; stampare gli spartiti; collocare l’opera presso gli organizzatori delle pubbliche esecuzioni; effettuare il lancio mass-mediologico della canzone.

  11. Ha carattere globale in cui l’editore musicale acquista tutti i diritti di utilizzazione ed anche il diritto di arrangiare le musiche, adattare il testo e le utilizzazioni ignote ( il contratto di edizione è invece settoriale) • Il trasferimento della titolarità dei diritti è cedibile anche dall’editore a terzi ( non vi è l’esclusività alla base del contratto di edizione) • La pubblicazione “per le stampe” si pone come elemento secondario • E’ prevista una certa modificabilità dell’opera in ambito fenomeccanico

  12. Non è un contratto di durata per tanto non si può applicare l’art. 122 l.a. che prevede la durata ventennale. Ciò perché sarebbe contrario al principio della libera trasferibilità dei diritti. • Due differenti tipologie di compenso: una tantum e a percentuale su ogni esemplare venduto. La raccolta e la ripartizione dei proventi è affidata alla SIAE

  13. DIFFERENZE TRA IL CONTRATTO DI ESECUZIONE E DI RAPPRESENTAZIONE E IL CONTRATTO CD. DI EDIZIONE MUSICALE Nel contratto cd. di edizione musicale: • L’editore stipula con i vari utilizzatori, contratti di concessione e licenza che mirano a promuovere la conoscenza e l’utilizzazione dell’opera. • La cessione del diritto di eseguire l’opera dall’autore all’ editore è una cessione esclusiva ( differente dall’art. 141 l.a.) e con l’esecuzione vengono anche trasferiti le facoltà ad essa strettamente legate perché indispensabili al raggiungimento delle finalità del contratto.

  14. Assume la struttura atipica della licenza con due tipi di obbligo: 1. di fissazione originale 2. consentire la libera riproduzione e distribuzione (art. 72 l.a.) • Il risultato finale dell’esecuzione in pubblico dell’opera musicale è preceduto da un duplice passaggio del diritto esclusivo di esecuzione dell’opera:

  15. 1. compositore cede all’editore musicale con un contratto di edizione musicale 2. l’editore conclude con l’interprete un contratto di pubblica esecuzione • La stessa opera può essere eseguita da più soggetti anche contemporaneamente.

  16. POSIZIONE DELLA DOTTRINA TRADIZIONALE • Le norme in materia di contratto di edizione che possono trovare applicazione anche per il contratto cd. di edizione musicale sono quelle a carattere inderogabile e generale. ( un esempio è l’art. 126 n. 2 l.a. relativa all’obbligo di compenso in capo all’editore). • E’ opportuno il rinvio alle disposizioni generali dalla legge d’autore sulla trasmissione dei diritti di utilizzazione ( art. 107-114 l.a.)

  17. L’art. 127 l.a. prevede un termine non superiore ai due anni per il contratto di edizione entro il quale deve avvenire la pubblicazione o la riproduzione dell’opera. Tale limite è necessario per evitare la subordinazione degli autori agli editori. La dottrina tradizionale lo considera una norma specifica perciò non applicabile in via analogica. A fondamento pone il fatto che: 1. la pubblicazione non è prestazione essenziale 2. non è rilevante neanche l’interesse dell’autore alla divulgazione

  18. L’art. 128 l.a. prevede il diritto di risoluzione del contratto in capo all’autore in caso di inadempienza dell’editore per tutelare l’interesse dell’autore alla divulgazione della sua opera. Tale norma non risulta applicabile al contratto cd. di edizione musicale perché: 1. la stampa è un ‘utilizzazione accessoria, mentre l’art. in questione ne sottolinea la funzione economica- sociale presente nel contratto 2. la pubblicazione e la divulgazione dell’opera musicale rappresentano un obbiettivo secondario

  19. NUOVI ORIENTAMENTI SUL CONTRATTO DI EDIZIONE MUSICALE • Negli ultimi anni vengono posti nuovi orientamenti in materia di contratti di edizione musicale che basano la loro tesi sul fatto che anche l’autore di un’opera musicale può avere un’interesse primario alla divulgazione e alla conoscenza dell’opera da parte di terzi. • Considerano ammissibile l’applicazione degli artt. 127 e 128 l.a. perché considerati come fonti di un principio generale di tutela dell’interesse dell’autore alla divulgazione dell’opera

  20. Pone un’interpretazione estensiva del termine “per le stampe”. • Considerare anche per i contratti diversi da quelli di edizione un obbligo di pubblicazione dell’opera in capo all’acquirente (art.126 l.a)

  21. Motivazioni: 1. quando l’autore trasferisce i diritti di utilizzazione di un’opera musicale è implicita la sua volontà di volerla pubblicare( Jarach sottolinea l’assurdità di una cessione di diritti di utilizzazione economica svincolata dalla pubblicazione). 2. terminologia.: l’art. 128 l.a. usa un generico “acquirente” del diritto di pubblicazione. 3. l’obbligo alla registrazione discografica dell’opera è garantito dall’esigenza di favorire il contraente debole e gli interessi della cultura visibile.

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