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La disciplina del commercio, le vendite straordinarie e sottocosto

La disciplina del commercio, le vendite straordinarie e sottocosto. dott. Lorenzo Benatti 12-18 ottobre 2007. Forme di commercio. commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio, commercio su aree pubbliche, attività di somministrazione di alimenti e bevande, impresa turistica,

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La disciplina del commercio, le vendite straordinarie e sottocosto

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  1. La disciplina del commercio, le vendite straordinarie e sottocosto dott. Lorenzo Benatti 12-18 ottobre 2007

  2. Forme di commercio • commercio all’ingrosso, • commercio al dettaglio, • commercio su aree pubbliche, • attività di somministrazione di alimenti e bevande, • impresa turistica, • forme particolari di vendita.

  3. Attività di somministrazione di alimenti e bevande • Si intende attività di somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico all’uopo attrezzati (L. R. 26 luglio 2003, n. 14, in precedenza L. 25 agosto 1991, n. 287).

  4. Impresa turistica • Per impresa turistica si intende quella che svolge attività di gestione di struttura ricet-tiva o di produzione, organizzazione e vendita viaggi e servizi turistici. • Fonti normative: • L. 29 marzo 2001, n. 135, • DPCM 13 settembre 2002, • L.R. 28 luglio 2004 n. 16, • L.R. 31 marzo 2003, n. 7.

  5. Disciplina del commercio • D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. • Il decreto “stabilisce i principi e le norme generali sull’esercizio dell’attività commerciale” (art. 1, comma 1). • Disciplina regionale: • L.R. 25 giugno 1999, n. 12 per il commercio su aree pubbliche, • L.R. 5 luglio 1999, n. 14 per il commercio in sede fissa.

  6. Finalità del D. Lgs. 114/98 • Le finalità della disciplina sono enunciate dal terzo comma dell’art. 1, tra cui: • a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci; • b) la tutela del consumatore; • c) l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva;

  7. Soggetti esclusi • farmacisti, • rivenditori di generi di monopolio, • produttori agricoli, singoli o associati, • rivenditori carburanti, • pescatori, cacciatori, ecc., • vendita delle proprie opere d’arte, • vendite fallimentari • vendite nelle fiere, • sale cinematografiche.

  8. Commercio all’ingrosso • Si intende commercio all'ingrosso «l'attività svolta da chiunque professionalmente ac-quista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingros-so o al dettaglio, o ad utilizzatori professio-nali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale at-tività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione» (art. 4, comma 1, lett. a) D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

  9. Commercio al dettaglio • Si intende commercio al dettaglio «l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale» (art. 4, comma 1, lett. b) D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

  10. Settori merceologici • settore alimentare, occorre: • possedere i requisiti di onorabilità, • possedere i requisiti di professionalità, • rispettare i regolamenti locali; • settore non alimentare occorre: • possedere i requisiti di onorabilità, • rispettare i regolamenti locali.

  11. Requisiti di onorabilità • Sono individuati un certo numero di soggetti che non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione (art. 5, comma 2): • falliti; • soggetti che abbiano subito determinate con-danne di natura penale o che siano sottoposti a particolari misure di prevenzione; • negli ultimi cinque anni

  12. Requisiti di professionalità Quanti operano nel settore alimentare devono godere di uno dei seguenti requisiti (art. 5, comma 5): • avere frequentato un apposito corso istituito dalla regione, • aver esercitato impresa nel settore (o avervi prestato opera) per un biennio nell’ultimo quinquennio, • essere iscritto nell’ultimo quinquennio nel REC per il settore alimentare. Nelle società i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale (art. 5, comma 6).

  13. Classificazione commercio al dettaglio • Commercio in sede fissa: • Esercizi di vicinato, • Medie strutture di vendita, • Grandi strutture di vendita. • Commercio su aree pubbliche. • Forme particolari di vendita.

  14. Esercizi di vicinato • Superficie di vendita (art. 4, comma 1, lett. d) • non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti • non superiore a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. • L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di un esercizio di vicinato «sono soggetti a previa comunica-zione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione» (art. 7, comma 1).

  15. Medie strutture di vendita • Superficie di vendita (art. 4, comma 1, lett. e) • superiore a 150 mq. e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti • superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. • L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di un esercizio di una media struttura di vendita «sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all’articolo 6, comma 1» (art. 8, comma 1).

  16. Grandi strutture di vendita • Superficie di vendita (art. 4, comma 1, lett. f) • superiore a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti • superiore a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. • L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di un esercizio di una grande struttura di vendita «sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio». La domanda è esaminata da una conferenza di servizi (art. 9, comma 1).

  17. Gli orari di apertura • Gli orari degli esercizi di vendita al dettaglio sono liberi nel rispetto dei criteri fissati dai comuni “sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti” (art. 11, comma 1). • Devono osservare la chiusura domenicale e, nei casi stabiliti dai comuni, quella infrasettimanale di mezza giornata (art. 11, comma 4).

  18. Prezzi dei prodotti • I prodotti esposti per la vendita al dettaglio “debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico” (art. 14, comma 1).

  19. Forme speciali di vendita • vendita in spacci interni, • vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici, • vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (compresa il commercio elettronico) • vendita effettuata presso il domicilio del consumatore,

  20. Vendita in spacci interni • a dipendenti, militari, soci circoli, nelle scuole, ecc; • “è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio • e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso alla pubblica via” (art. 16, comma 1).

  21. Vendita a mezzo apparecchi automatici • “è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio” (art. 17, comma 1).

  22. Vendite al domicilio del consumatore • è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale” (art. 19, comma 1). • Se ci si avvale di altri soggetti: • comunicazione elenco autorità pubblica sicurezza, • occorrerà tesserino di riconoscimento • il titolare risponde civilmente dell’operato dei suoi collaboratori.

  23. Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione • “è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale” (art. 18, comma 1). • “è vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore” (art. 18, comma 2).

  24. Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione • “Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio” (art. 18, comma 4).

  25. Diritto di recesso • Previsto per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali ed i contratti stipulati a distanza; • E’ disciplinato dagli artt. 64-67 cod. cons. • «Il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi» (art. 64, 1° c., cod. cons.)

  26. Diritto di recesso • Il diritto di recesso si esercita con l’invio di una comunicazione scritta alla sede dell’imprenditore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art, 64, 2° c., cod. cons.). • Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione, è sufficiente la restituzione, entro gli stessi termini, della merce ricevuta (art, 64, 2° c., cod. cons.).

  27. Contratti negoziati fuori dai locali commerciali • Capo I, sez. I, cod. cons. • Sono tali le vendite per corrispondenza, televisione o altri mezzi di comunicazione (art. 18 D. Lgs. 114/98), le vendite presso il domicilio dei consumatori (art. 19 D. Lgs. 114/98) ed alla propaganda a fini commerciali (art. 20 D. Lgs. 114/98).

  28. Contratti negoziati fuori dai locali commerciali • L’operatore commerciale è tenuto a comunicare: • L’indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l’esercizio del recesso, • L’indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo, • L’indicazione dovrà essere contenuta nell’eventuale nota d’ordine ovvero nel documento da rilasciare al momento della stipulazione del contratto ovvero sul catalogo.

  29. I contratti stipulati a distanza • Capo I, sez. II, cod. cons. • Si applica alle vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (art. 15 D. Lgs. 114/98). • Il contraente deve essere informato correttamente circa il venditore, i beni o servizi oggetto del contratto, del costo della tecnica di comunicazione utilizzata, dell’esistenza del diritto di recesso (art. 52, cod. cons.)

  30. I contratti stipulati a distanza • Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni di cui sopra, primo od al momento di esecuzione del contratto (art. 53, cod. cons.).

  31. Vendite attraverso la televisione • L’informazione sul diritto di recesso «deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto». «Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo, l’informazione deve essere fornita all’inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte»

  32. Le televendite • Offerte dirette trasmesse al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico. • «Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza» (art. 29, cod. cons.). • «É vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. É vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco» (art. 30, 1° c., cod. cons.). • «Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni» (art. 30, 2° c., cod. cons.). • Particolare attenzione è poi dedicata alla tutela dei minori.

  33. Vendite a mezzo internet • Il ministero ha chiarito che il commercio così effettuato rientra tra le speciali forme di vendita per corrispondenza, televisione o altri strumenti di comunicazione. • Comunicazione al comune, • possibilità di esercizio decorsi 30 gg, • la comunicazione deve indicare il possesso dei requisiti, • per il settore alimentare occorre requisito professionalità.

  34. Vendite a mezzo internet • Il D. Lgs. 114/1998 non prevede disposizioni particolari salvo una norma di indirizzo all’art. 21. • Ad esse si applicano le disposizioni del cod. cons. relative ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali ed ai contratti stipulati a distanza. • Il D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 ha introdotto una disciplina del commercio elettronico

  35. Disciplina commercio elettronico • Norme a tutela dell’informazione circa il venditore/offerente. • Devono essere indicate: • le fasi da seguire per la conclusione del contratto, • il modo in cui il contratto sarà archiviato e le modalità di accesso, • modalità per individuare e correggere errori, • codici di condotta cui aderisce l’offerente/venditore, • gli strumenti di composizione delle controversie. • Il venditore deve accusare senza ritardo e per via telematica ricevuta dell’ordine contenete un riepilogo delle condizioni del contratto concluso.

  36. Sanzioni (D. Lgs. 114/1998) • Sanzione amministrativa • Possibilità di disporre la sospensione dell’attività • Altre sanzioni amministrative sono previste per la violazione delle norme relativa ai contratti stipulati fuori dai locali commerciali e dei contratti stipulati a distanza e in tema di televendite (art. 62 cod. cons.).

  37. Commercio su aree pubbliche • Per commercio su aree pubbliche si intende «l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte» (art. 27, lett. a) D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114). • Tale attività è sottoposta al rilascio di apposita autorizzazione comunale a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite. • Disciplina dettagliata L.R. 12/1999.

  38. Franchising • L. 6 maggio 2004, n. 129. • Definizione: «L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da un pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi». • Altre definizioni di interesse: know-how, diritto di ingresso, royalties.

  39. La disciplina • Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; • se il contratto è a tempo determinato, l’affiliante dovrà comunque garantire una durata minima sufficiente all’ammortamento e comunque non inferiore a tre anni; • sono previsti obblighi a carico delle parti e soprattutto quello di trasparenza delle condizioni contrattuali.

  40. Associazioni rappresentative dei consumatori • sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale (art. 140, 1° c., cod. cons.): • di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; • di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; • di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

  41. Le vendite straordinarie

  42. Vendite straordinarie Art. 15 D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 • Vendite di liquidazione, • vendite di fine stagione, • vendite promozionali, tra cui • vendite sottocosto (commi da 7 a 9). • “Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto” (comma 5).

  43. Vendite di liquidazione • “Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti” (art. 15, comma 2). • “Le regioni, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la duratadelle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione” (comma 6).

  44. L. R. Emilia Romagna 05.07.99 n. 14 • Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. • All’art. 15 dispone che la giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale, approvi, tra l’altro, le modalità di effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione. • La giunta regionale vi provvede con D.G.R. 1732/1999 e D.G.R. 2549/2003.

  45. Vendite di liquidazione • possono essere effettuate durante tutto l'anno, per un periodo di durata non superiore alle sei settimane; nel caso di cessazione dell'attività commerciale, o di cessione dell'azienda, la vendita può essere effettuata per un periodo non superiore a tredici settimane. L'esercente, al termine dei periodi su-indicati, è obbligato a chiudere l'esercizio per i casi di cui al comma 3. • Non è comunque possibile l'effettuazione delle vendite di liquidazione, a seguito di trasformazione o rinnovo dei locali, nel mese di dicembre.

  46. Vendite di liquidazione • Comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data di inizio delle vendite medesime. • Tutta una serie di cautele sono previste circa le condizioni per potersi parlare di cessazione, trasferimento, rinnovo ...

  47. Vendite di liquidazione • Dalla data di invio della comunicazione, è vietato introdurre nei locali dell'esercizio ulteriori merci, sia in conto acquisto sia in conto deposito, del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. • E' vietata la vendita di liquidazione con la modalità del pubblico incanto. • E' obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione.

  48. Termini vendite di liquidazione • cessazione dell'attività: al termine della fine della vendita di liquidazione; • cessazione e trasferimento dell'azienda: entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione; • trasformazione o rinnovo dei locali: l'avvio delle opere deve avvenire entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione.

  49. Vendite di fine stagione • “Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibile di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo” (art. 15, comma 3).

  50. Vendite di fine stagione • Ricordiamo che “Le regioni, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la duratadelle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione” (comma 6). • L. R. Emilia Romagna 05.07.99 n. 14 • All’art. 15 dispone che la giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale, approvi, tra l’altro, le modalità di effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione. • La giunta regionale vi provvede con D.G.R. 1732/1999 e D.G.R. 2549/2003.

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