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ART. 121 TFUE. Università di Pavia. GLI STATI MEMBRI CONSIDERANO LE LORO POLITICHE ECONOMICHE UNA QUESTIONE DI INTERESSE COMUNE E LE COORDINANO NELL’AMBITO DEL CONSIGLIO. PROCEDURA DI SORVEGLIANZA MULTILATERALE = BRACCIO PREVENTIVO DEL PATTO DI STABILITÀ.
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ART. 121 TFUE Università di Pavia GLI STATI MEMBRI CONSIDERANO LE LORO POLITICHE ECONOMICHE UNA QUESTIONE DI INTERESSE COMUNE E LE COORDINANO NELL’AMBITO DEL CONSIGLIO PROCEDURA DI SORVEGLIANZA MULTILATERALE = BRACCIO PREVENTIVO DEL PATTO DI STABILITÀ GRANDI ORIENTAMENTI DI POLITICA ECONOMICA (GOPE)
I GRANDI ORIENTAMENTI DI POLITICA ECONOMICA Università di Pavia IL CONSIGLIO, SU RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE, ELABORA UN PROGETTO DI INDIRIZZI DI MASSIMA PER LE POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI MEMBRI E DELL’UNIONE, E NE RIFERISCE LE RISULTANZE AL CONSIGLIO EUROPEO IL CONSIGLIO EUROPEO, DELIBERANDO SULLA BASE DI DETTA RELAZIONE DEL CONSIGLIO, DIBATTE DELLE CONCLUSIONI IN MERITO A TALI INDIRIZZI DI MASSIMA SULLA BASE DI DETTE CONCLUSIONI, IL CONSIGLIO ADOTTA UNA RACCOMANDAZIONE CHE DEFINISCE I SUDDETTI INDIRIZZI DI MASSIMA. IL CONSIGLIO INFORMA IL PE IN MERITO A TALE RACCOMANDAZIONE RUOLO PREMINENTE DEGLI ORGANI DI STATI
LA PROCEDURA DI SORVEGLIANZA MULTILATERALE Università di Pavia IL CONSIGLIO, SULLA BASE DI RELAZIONI PRESENTATE ALLA COMMISSIONE, SORVEGLIA L’EVOLUZIONE ECONOMICA IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI E LA COERENZA DELLE POLITICHE ECONOMICHE CON I GOPE GLI STATI MEMBRI TRASMETTONO ALLA COMMISSIONE INFORMAZIONI CONCERNENTI LE MISURE DI RILIEVO DA ESSI ADOTTATE SE SI ACCERTA CHE LE POLITICHE ECONOMICHE DI UNO STATO MEMBRO NON SONO COERENTI CON I GOPE O CHE RISCHIANO DI COMPROMETTERE IL BUON FUNZIONAMENTO DELL’UEM, LA COMMISSIONE PUÒ RIVOLGERE UN AVVERTIMENTO ALLO STATO. SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, IL CONSIGLIO (IN COMPOSIZIONE RISTRETTA) PUÒ RIVOLGERE ALLO STATO LE NECESSARIE RACCOMANDAZIONI E PUÒ DECIDERE DI RENDERLE PUBBLICHE.
IL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA Università di Pavia ART. 126 TFUE + RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO DI AMSTERDAM DEL 1997 + REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO + PROTOCOLLO N. 12 SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI BRACCIO PREVENTIVO: ART. 121 TFUE + REG. 1466/97 + REG. 1055/2005 BRACCIO REPRESSIVO: ART. 126 TFUE + REG. 1467/97 + REG. 1056/2005 MODIFICATI DA SIX-PACK E TWO PACK
I PARAMETRI DEL PATTO DI STABILITÀ Università di Pavia IL RAPPORTO TRA DISAVANZO PUBBLICO E PIL NON DEVE SUPERARE IL 3% IL RAPPORTO TRA DEBITO PUBBLICO E PIL NON DEVE SUPERARE IL 60% SE UNO STATO MEMBRO NON RISPETTA UNO O ENTRAMBI I CRITERI, O VI È IL RISCHIO CHE SUPERI DETTI PARAMETRI, LA COMMISSIONE PREPARA UNA RELAZIONE CHE TIENE CONTO DI VARI FATTORI, TRA I QUALI LA SPESA PER GLI INVESTIMENTI. LA COMMISSIONE TRASMETTE UN PARERE ALLO STATO INTERESSATO E NE INFORMA IL CONSIGLIO. ECCEZIONI: IL RAPPORTO DEFICIT/PIL È DIMINUITO IN MODO SOSTANZIALE O IL SUPERAMENTO È ECCEZIONALE O TEMPORANEO
LA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI (1) Università di Pavia IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, DECIDE SE ESISTE UN DISAVANZO ECCESSIVO. SE DECIDE IN QUESTO SENSO, SU RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE ADOTTA LE RACCOMANDAZIONI ALLO STATO MEMBRO IN QUESTIONE AL FINE DI FAR CESSARE TALE SITUAZIONE ENTRO UN DATO PERIODO. SIX PACK: LA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE È ADOTTATA DAL CONSIGLIO A MENO CHE IN SENO A QUEST’ULTIMO LA MAGGIORANZA QUALIFICATA SI ESPRIMA IN SENSO CONTRARIO. LA VICENDA DI FRANCIA E GERMANIA E LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (C-27/04)
LA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI (2) Università di Pavia IL CONSIGLIO, QUALORA DETERMINI CHE NEL PERIODO PRESTABILITO NON SIA STATO DATO SEGUITO ALLE SUE RACCOMANDAZIONI, PUÒ RENDERLE PUBBLICHE. QUALORA LO STATO MEMBRO PERSISTA NEL DISATTENDERE LE RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO, QUEST’ULTIMO PUÒ DECIDERE DI INTIMARE ALLO STATO DI PRENDERE LE MISURE PER RIDURRE IL DISAVANZO E DI PRESENTARE RELAZIONI SECONDO UN CALENDARIO PRECISO. PUÒ ANCHE: CHIEDERE ALLO STATO DI PUBBLICARE INFORMAZIONI SUIPPLEMENTARI; INVITARE LA BEI A RICONSIDERARE LA SUA POLITICA DI PRESTITO VERSO LO STATO IN QUESTIONE; RICHIEDERE CHE LO STATO COSTITUISCA UN DEPOSITO INFRUTTIFERO DI IMPORTO ADEGUATO PRESSO L’UNIONE; INFLIGGERE AMMENDE. LO STATO INTERESSATO NON VOTA E IL CONSIGLIO DELIBERA IN COMPOSIZIONE RISTRETTA
ART. 122. 2 TFUE Università di Pavia QUALORA UNO STATO MEMBRO SI TROVI IN DIFFICOLTA’ O SIA SERIAMENTE MINACCIATO DA GRAVI DIFFICOLTA’ A CAUSA DI CALAMITA’ NATURALI O DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI CHE SFUGGONO AL SUO CONTROLLO, IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, PUO’ CONCEDERE A DETERMINATE CONDIZIONI UN’ASSISTENZA FINANZIARIA DEL’UNIONE ALLO STATO MEMBRO INTERESSATO. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO INFORMA IL PARLAMENTO EUROPEO IN MERITO ALLA DECISIONE PRESA. PACCHETTO GRECIA
ART. 123 TFUE Università di Pavia SONO VIETATI LA CONCESSIONE DI SCOPERTI DI CONTO O QUALSIASI ALTRA FORMA DI FACILITAZIONE CREDITIZIA DA PARTE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA O DA PARTE DELLE BANCHE CENTRALI DEGLI STATI MEMBRI…ALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, COSI’ COME L’ACQUISTO DIRETTO PRESSO DI ESSI DI TITOLI DI DEBITO DA PARTE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA O DELLE BANCHE CENTRALI NAZIONALI FRENO AL FINANZIAMENTO DEL DEFICIT PUBBLICO ATTRAVERSO L’INDEBITAMENTO CON LE BANCHE CENTRALI NAZIONALI
ART. 125 TFUE: NO BAIL-OUT Università di Pavia “L’UNIONE NON RISPONDE NE’ SI FA CARICO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, DAGLI ENTI REGIONALI, LOCALI, O ALTRI ENTI PUBBLICI…FATTE SALVE LE GARANZIE FINANZIARIE RECIPROCHE PER LA REALIZZAZIONE IN COMUNE DI UN PROGETTO ECONOMICO SPECIFICO” = NON VIETA L’INTERVENTO DELL’UE, SEMPLICEMENTE NON LO RENDE OBBLIGATORIO RATIO: EVITARE IL MORAL HAZARD