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L’internazionalizzazione delle imprese italiane e la gestione degli expatriates :

L’internazionalizzazione delle imprese italiane e la gestione degli expatriates : aspetti di criticità per le aziende 5 giugno 2012, ore 14.00 Sala Abete Unindustria via Andrea Noale 206, Roma . Aspetti Intercompany Dott. Flaviano Maria Ciarla

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L’internazionalizzazione delle imprese italiane e la gestione degli expatriates :

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Presentation Transcript


  1. L’internazionalizzazione delle imprese italiane e la gestione degli expatriates: aspetti di criticità per le aziende 5 giugno 2012, ore 14.00 Sala Abete Unindustria via Andrea Noale 206, Roma

  2. Aspetti Intercompany • Dott. Flaviano Maria Ciarla • (Studio Pirola Pennuto Zei & Associati) • Il riaddebito dei costi infragruppo e la coerenza con l’impostazione giuslavoristica • Gli aspetti IVA e corporate dei riaddebiti

  3. Agenda Aspetti principali del riaddebito di costi infragruppo 3

  4. Gli elementi fondamenti dei contratti di servizi infragruppo(cd. service agreements”) e degli accordi di ripartizione (cd. “costsharingagreements”) Esistenza di un contratto scritto: (meglio, se con “data certa”): chiara descrizione dei servizi, delle chiavi di allocazione dei costi, dei soggetti partecipanti, ecc. 2. Effettività dei servizi: vantaggi derivati per la società, esclusione dei servizi resi nell’interesse dell’azionista, esclusione di duplicazione di servizi, ecc. Congruità dei costi: determinazione basata sui costi sostenuti, oggettività del criterio di ripartizione, non applicazione di mark-up (se l’attività non rientra nell’oggetto sociale del prestatore), non duplicazione dell’addebito in altre forme (Cd. “overlapping”), comparazione con servizi analoghi (raro) Documentabilitàdel servizio reso (cd. “book ofservices”)

  5. Rilevanza della Relazione della società di revisione • Circolare ministeriale n. 271/E del 1997: • Dopo avere ricordato l’opportunità di far ricorso alle procedure di accertamento in collaborazione con le autorità fiscali estere, afferma espressamente che laddove ciò non risulti agevole, “potrà rivelarsi utile ricorrere ad un’apposita certificazione delle società di revisione”. • Cassazione n. 5926 del 12/3/2009: • Principio: • La revisione contabile si connota per profili assai forti sotto l’aspetto del controllo pubblicistico e della responsabilità del revisore: la relazione del revisore è quindi una “pronuncia qualificata sulla verità della contabilità e del bilancio”. • L’A.F. deve tenerne conto ed ha onere della prova a suo carico per confutarla.

  6. Cassazione n. 5926 del 12/3/2009 Interpreta due norme giuridiche, con due applicazioni: Art. 109, co. 4, Tuir: “Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al Conto economico.. (..)”: il CE può essere verificato dall’AF secondo criteri di congruità e coerenza, tenendo conto anche della relazione della società di revisione. Art. 109, co. 4, lett. b), Tuir: Spese non imputate al CE, ma specificamente afferenti a ricavi: ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, secondo prove analitiche del contribuente (qui, non ha rilevanza la relazione del revisore). > Importanza delle Relazione dei Revisori nei rapporti di servizi infragruppo (“Agreeduponprocedures”)

  7. Prezzi di trasferimento: l’importanza della individuazione di una corretta transfer pricing policy e della connessa documentazione 7

  8. I riferimentinormativi • Art. 110 co. 7 D.P.R. n. 917/86 (Tuir): • I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito;… 8

  9. I riferimentinormativi • Codice di condotta Europeo: approvato dal Consiglio dell’UE il 27/6/2006 individua tipo e contenuto della documentazione secondo la struttura del “Master file” e del “Country file” • Linee Guida OCSE: ultima revisione del 22/7/2010 relative alla determinazione dei prezzi di trasferimento • Art. 1, co. 2-bis, D.Lgs. 471/1997: non applicazione sanzioni amministrative in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento applicati nelle operazioni ex art. 110, co. 7, Tuir, se viene consegnata all’AF la documentazione indicata in apposito Regolamento, previa apposita comunicazione preventiva • Provvedimento Dir. Ag. Entrate 29/9/2010 Prot. 2010/137654: attuazione della norma e indicazione delle specifiche documentali e obblighi di comunicazione preventiva 9

  10. Qualisonogliobiettividella Documentazionedel Transfer Pricing? • Fornire alle imprese un punto di riferimento sul quale impostare le procedure di taxcompliance • Migliorare la conoscenza in materia di prezzi di trasferimento e delle metodologie di verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria • Agevolare le attività di verifica • Consentire una riskanalysis • Facilitare i rapporti tra Amministrazione e contribuente nei casi di Arbitrato ovvero procedura amichevole 10

  11. Le alternative 11

  12. Il Codicedicondottaeuropeo: Transfer pricing documentation (EU TPD) La EU TPD si compone da due parti principali: Una documentazione contenente informazioni standardizzate comuni valide per tutti i membri del Gruppo residenti nell'UE (masterfile) Più documentazioni contenenti ciascuna informazioni relative ad un singolo Stato (country file)

  13. Il Provvedimentoattuativo n. 2010/137654 • Definizioni • Società “holding”: società ITAnon controllata da altra società commerciale (non ITA), e che controlla anche indirettamente altra società non ITA • Società “sub-holding”: società ITAcontrollata da altra società commerciale (non ITA), e che controlla altra società non ITA • “Impresa controllata”: società ITAcontrollata da altra società commerciale (non ITA), e che non controlla altre società non ITA • PMI: volume d’affari < di 50 mln di Euro (salvo le holding e sub-holding che controllano società non PMI) • Nozioni applicabili anche alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti 13

  14. La Documentazioneaisensi del Provvedimentoattuativo n.2010 /137654 Una documentazione contenente informazioni standardizzate comuni valide per tutti i membri del Gruppo (masterfile) Una documentazione contenente informazioni relative alla singola società italiana (Documentazione nazionale) 14

  15. Contenuto: il Master File (1/3) • Il Master File deve contenere i seguenti elementi: • Descrizione generale del Gruppo (storia, evoluzione, settori, ecc.) • Descrizione generale della struttura organizzativa, giuridica e operativa del Gruppo multinazionale • Strategie generali del Gruppo ed eventuali mutamenti intervenuti • Descrizione dei flussi delle operazioni in cui intervengono imprese residenti nell'UE: una descrizione generale dei: • flussi di transazioni (attività materiali e immateriali, servizi, attività finanziarie) • flussi di fatturazione • importi dei flussi di transazioni 15

  16. Contenuto: il Master File (2/3) • Operazioni infragruppo: • 5.1 - Cessioni di beni materiali, immateriali, servizi generali, servizi finanziari: • i. Descrizione della natura dell’operazione • ii. Indicazione dei soggetti fra cui sono eseguite le operazioni • 5.2 - Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo: caratteristiche dei servizi e soggetti coinvolti • 5.3 – Accordi di ripartizione dei costi: per ciascuno indicazione dell’oggetto, durata, soggetti, ecc. • Descrizione delle funzioni svolte, dei beni impiegati e dei rischi assunti; descrizione dei cambiamenti intervenuti 16

  17. Contenuto: il Master File (2/3) • Beni immateriali: elenco delle proprietà (brevetti, marchi, know-how, ecc.) e royalties pagate o riscosse • Politica del Gruppo in materia di prezzi di trasferimento: descrizione del sistema di fissazione dei prezzi di trasferimento che spieghi la conformità al principio di libera concorrenza • Rapporti con le Amministrazioni degli altri Stati UE: ruling, APA, ecc. 17

  18. Contenuto: la Documentazionenazionale(1/3) • La Documentazione nazionale deve contenere i seguenti elementi: • Descrizione generale della società (storia, evoluzione, mercati, ecc.) • Settori in cui opera la società • Descrizione generale della struttura organizzativa, giuridica e operativa della società • Strategie generali della società ed eventuali mutamenti intervenuti • Operazioni infragruppo: • a. Introduzione: sommario delle operazioni, flussi, importi, motivi economico-giuridici della struttura dei flussi • b. Per ogni “operazione” (cessione di beni materiali o immateriali, servizi, servizi finanziari): • 5.1 – Operazione di tipo ______ • 5.1.1 Descrizione e soggetti coinvolti 18

  19. Contenuto: la Documentazionenazionale(2/3) • 5.1.2 Analisi di comparabilità: • a) Caratteristiche dei beni e servizi • b) Funzioni svolte, rischi assunti e beni utilizzati • c) Termini contrattuali • d) Condizioni economiche (tratti generali del mercato di riferim.) • e) Strategie dell’impresa • 5.1.3 Metodo adottato per determinare i prezzi di trasferimento • a) Enunciazione del metodo e ragioni della sua conformità • b) Criteri di applicazione del metodo: transazioni comparabili (?) • c) Risultati dell’applicazione del metodo adottato 19

  20. Contenuto: la Documentazionenazionale(3/3) • Operazioni infragruppo: accordi di ripartizione costi • 6.1 Soggetti, durata e oggetto dell’accordo • 6.2 Perimetro: attività e progetti coperti • 6.3 Metodo determinazione benefici attesi per ogni società partecipante: previsioni, esiti e scostamenti • 6.4 Forma e valore dei contributi erogati dai partecipanti: metodi di determinazione • 6.5 Formalità, procedure e conseguenze dell’ingresso e dell’uscita • 6.6 Previsioni negoziali per versamenti compensativi o modifiche • 6.7 Mutamenti intervenuti nell’accordo • Allegato 1: Diagramma di flusso sui flussi delle operazioni • Allegato 2: Copia contratti scritti punti 5) e 6) 20

  21. Documentazione per SOCIETA’ HOLDING: • Il Masterfile • La Documentazione nazionale • Documentazione per SOCIETA’ SUB-HOLDING: • Il Masterfile riferito al solo “sotto-gruppo” di riferimento (o in alternativa il Masterfile dell’intero gruppo, integrato con le informazioni del sotto-gruppo, se rilevanti) • La Documentazione nazionale • Documentazione per IMPRESE CONTROLLATE: • La Documentazione nazionale • Documentazione per STABILI ORGANIZZAZIONI • Stessa documentazione di cui sopra 21

  22. Semplificazione per le PMI • Facoltà di non aggiornare i dati relativi al: • Metodo adottato per la determinazione dei prezzi (criterio, ragioni, e risultati) – Par. 5.1.3 • Con riferimento ai: • Due periodi d’imposta successivi a quello a cui si riferisce la documentazione • Se: • L’analisi di comparabilità si basa su informazioni reperite su fonti pubblicamente disponibili • E sempreché: • I fattori di comparabilità (caratteristiche beni e servizi; funzioni e rischi; termini contrattuali; condizioni economiche; strategie; - Par. 5.1.2) non subiscano modifiche significative 22

  23. Forma della documentazione: • Lingua italiana (ammessa lingua inglese per il Masterfile del gruppo) • Sigla in ogni pagina dal legale rappresentante della società; firma nell’ultimo foglio, o autentica mediante firma elettronica • Documentazione in formato elettronico; se su supporto cartaceo, dovrà essere resa disponibile in formato elettronico su richiesta • Termini di consegna della documentazione: • Entro 10 gg. dalla richiesta dell’AF • Informazioni supplementari: entro 7 gg. dalla richiesta, o maggiore termine in base alla complessità del caso • In difetto del rispetto dei termini: AF non più obbligata all’applicazione dell’esonero da sanzioni • Condizioni di efficacia: • Predisposizione con periodicità annuale per ogni periodo d’imposta • Non vincolante per AF quando: formalmente corretta, ma incompleta o non conforme; o informazioni non veritiere. 23

  24. Comunicazione del possesso della documentazione • A regime per le annualità in corso e future: • Comunicazione da inviare entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei redditi • Per i periodi d’imposta anteriori: • Entro il 28/12/2010 • Valide anche comunicazioni successive, sempreché non siano nel frattempo intervenuti accessi, ispezioni, verifiche, ecc. 24

  25. Gli aspetti IVA e la coerenza con l’impostazione giuslavoristica 25

  26. Territorialità IVA deiservizi Premessa • In attuazione delle direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE (contenute nel c.d. “VAT Package”), recepite nel nostro ordinamento dal dal D.Lgs. del Consiglio dei Ministri del 12.11.2009 dal 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore nuove regole in materia di: • Territorialità ai fini IVA delle prestazioni di servizi • Nuovi obblighi Intrastat 26

  27. Territorialità IVA deiservizi Nuovanormativa in vigoredal 2010 • due criteri generali (art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972): • nei servizi tra soggetti passivi stabiliti sia nella Comunità che fuori (c.d. B2B – Business to Business) l’IVA si applica nel luogo ove è stabilito il committente del servizio; • nei servizi resi a non soggetti passivi (c.d. B2C – Business toConsumers) l’IVA continua ad applicarsi nel luogo dove è stabilitoil prestatoredel servizio. 27

  28. Territorialità IVA deiservizi Nuovanormativa in vigoredal 2010 • Conseguenze dell’applicazione del criterio generale del committente in ambito B2B: • le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi IVA italiani a soggetti passivi esteri (stabiliti sia nella Comunità che fuori) devono essere fatturate come “non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972”; • le prestazioni di servi ricevute da soggetti passivi IVA italiani saranno sempre rilevanti ai fini IVA in Italia e se rese da soggetti passivi esteri (stabiliti sia nella Comunità che fuori) devono essere assoggettate ad IVA italiana tramite il meccanismo del “reverse charge” (e dal 17 marzo 2012 si deve integrare la fattura estera anziché emettere autofattura) 28

  29. IVA e distacco del personale • art. 8, comma 35 L. n. 67/1988: “non sono da intendersi rilevanti, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo” • Risoluzione 346/E/2002: se le somme rimborsate sono superiori (o anche inferiori) al costo, l’intero importo è imponibile ai fini IVA 29

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