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Società a responsabilità limitata

Società a responsabilità limitata. Lorenzo Benatti Parma, 10 novembre 2011. Elementi Caratteristici s.r.l. art. 2462: nella srl, come nella spa, «per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio»,

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Società a responsabilità limitata

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  1. Società a responsabilità limitata Lorenzo Benatti Parma, 10 novembre 2011

  2. Elementi Caratteristici s.r.l. • art. 2462: nella srl, come nella spa, «per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio», • art. 2468, 2° c.: «le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all’investimento».

  3. Principi ispiratori nuova disciplina • Dalla legge delega: • prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci, • prevedere un’ampia autonomia statutaria, • prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi. • Dalla relazione al D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003: • la s.r.l. si presenta come una società personale la quale pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la società per azioni.

  4. Costituzione (art. 2463) • La disciplina ricalca quella prevista per la s.p.a. cui si rinvia in abbondanza. • Capitale minimo 10.000 Euro. • Si segnala che la società può essere contratta a tempo indeterminato (attenzione al recesso se a tempo indeterminato).

  5. I Conferimenti (art. 2464) Sono conferibili tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica • denaro, • beni in natura e crediti, • opera o servizi.

  6. Conferimenti in denaro • versamento all’atto della sottoscrizione del 25%, • se unico socio 100%, • il versamento può essere sostituito da una assicurazione o da una fidejussione bancaria.

  7. Conferimenti in natura o di crediti (art. 2465) • vanno interamente liberati all’atto della sottoscrizione, • deve essere presentata una relazione di stima redatta da un iscritto al registro dei revisori contabili, • non è previsto il controllo della stima da parte degli amministratori, • il procedimento si applica agli acquisti potenzialmente pericolosi.

  8. Conferimenti d’opera o di servizi (art. 2464, c. 6) • sono imputati a capitale a condizione che siano garantiti per l’intero valore da assicurazione o fidejussione che possono essere sostituite da una cauzione in denaro, • interrogativi: • sono conferimenti di patrimonio (come nelle società di persone) o di capitale? • come avviene l’imputazione a capitale e qual è la contropartita? • quando si estingue l’obbligo del socio di garantire la prestazione. • occorre una relazione di stima?

  9. Inadempienza del socio (2466) • Inadempienze: • mancato versamento decimi richiamati, • Scadenza/inefficacia garanzie. • Procedimento: • diffida, • esecuzione o acquisto da parte altri soci, • vendita a rischio e pericolo del socio, • esclusione.

  10. Partecipazione sociale (2468 ss) • La partecipazione in s.rl. è la misura nella quale spettano i diritti ai soci e solo se l’A.C. non dispone diversamente è proporzionale al conferimento • E’ possibile l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione o la distribuzione degli utili (art. 2468 c. 3).

  11. Trasferibilità della partecipazione (2469) • La partecipazione è naturalmente trasferibile. • E’ possibile prevedere clausole limitative del trasferimento fino al divieto completo di trasferimento. • Se è prevista intrasferibilità o clausola molto restrittiva il socio o gli eredi hanno diritto di recedere

  12. Forma dell’atto di trasferimento (2470) • Scrittura privata con firme autentiche. • Deposito all’ufficio del registro delle imprese. La prima iscrizione in buona fede prevale in caso di conflitto tra più acquirenti. • Non è richiesta l’iscrizione del trasferimento nel libro soci, la cui tenuta non è più obbligatoria. • Il trasferimento ha effetto dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.

  13. Altre norme relative alla partecipazione • Responsabilità alienante per versamenti ancora dovuti (art. 2472). • Divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni (art. 2474). • Pegno, usufrutto e sequestro di partecipazioni (art. 2471-bis). • Esecuzione forzata sulle partecipazioni (art. 2471).

  14. Natura della partecipazione? • Insieme di diritti, • posizione contrattuale oggettivizzata da considerarsi come un bene immateriale, • dopo riforma trasferimento è assimilabile a un bene mobile registrato.

  15. Recesso del socio (2473 e altri) • casi previsti dall’atto costitutivo, • ai soci che non abbiano consentito a determinate deliberazioni, • in ogni momento se la società è contratta a tempo indeterminato, salvo preavviso, • quando è prevista intrasferibilità quote o clausola molto restrittiva del trasferimento, • aumento di capitale senza concedere opzione ai soci.

  16. Recesso del socio • liquidazione della quota in proporzione al patrimonio al momento del recesso, • in caso di disaccordo la quota di liquidazione è determinata da un esperto nominato dal tribunale • gli altri soci possono acquistare la quota o farla acquistare • la liquidazione deve avvenire preferibilmente con riserve disponibili, altrimenti riducendo il capitale (i creditori possono opporsi)

  17. Organizzazione della s.r.l. • Tre organi come nella spa: • soci, • amministratori, • sindaci o revisore (non sempre obbligatori) • E’ possibile l’amministrazione dei soci? Rinvio

  18. Decisioni dei soci (2479 ss) • L’assemblea è obbligatoria solo per modifiche atto costitutivo e decisioni di compiere operazioni che comportino sostanziale modifica oggetto sociale. • Negli altri casi è possibile, se previsto dall’atto costitutivo, che la decisione sia adottata attraverso consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

  19. Documentazione decisioni (2478 n. 2) • Se si svolge l’assemblea va redatto verbale, • se si tratta di modifica dell’atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio • se la decisione è adottata tramite consultazione scritta o consenso scritto va conservata la relativa documenta-zione. Verbali e documenti formeranno il libro delle decisioni dei soci.

  20. Convocazione e costituzionedell’assemblea (2479-bis) • Le modalità convocazione sono stabilite dall’atto costitutivo, in mancanza raccomandata almeno otto giorni prima dell’assemblea; • è ammessa assemblea totalitaria. • Deve essere nominato un presidente che accerta legittimazione presenti, • è ammessa la rappresentanza.

  21. Quorum decisionali • Se si tiene assemblea: • delibere modificative atto costitutivo: voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, • altre delibere: presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e voto favorevole della maggioranza del capitale presente. • Se non si tiene assemblea: consenso dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

  22. Invalidità delle decisioni(2479-ter, 1° c.) • Invalidità meno grave (Annullabilità) • L’impugnazione riguarda le delibere contrarie alla legge o all’atto costitutivo. • Il termine di novanta giorni decorre sempre dalla data della trascrizione nel libro delle delibere dei soci. • Legittimati: soci non consenzienti, ciascun amministratore, collegio sindacale. • Il tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l’impugnativa, può assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità. • Si richiamano norme procedimento s.p.a.

  23. Invalidità grave (nullità) • Se hanno oggetto illecito o impossibile, o se sono state prese in assenza assoluta di informazione, possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesseentro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni. • Se modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite, non vi sono limiti di tempo per l’impugnazione.

  24. Amministrazioneart. 2475 comma 1: Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479 c.c. Osservazioni: amministratori anche non soci possibilità di non nominare amministratori? piena legittimità amministrazione a tempo indeterminato, rimangono ampi spazi delegificati saranno colmati dalla giurisprudenza, è opportuno che la disciplina sia integrata statutariamente.

  25. Modelli di amministrazione Amministrazione unipersonale, Amministrazione pluripersonale collegiale non collegiale amministrazione disgiuntiva amministrazione congiuntiva É possibile introdurre una clausola statutaria che preveda che non siano nominati amministratori?

  26. Amministrazione ai soci? Per “amministrazione dei soci” si possono intendere due situazioni: quella in cui si riservi l’incarico di amministratori a persone socie; questo in effetti è quanto accade se l’A.C. non dispone diversamente (art. 2475, 1° comma); quella in cui il ruolo di amministrazione sia riservato ai soci; questo concetto può essere inteso nel senso che: l’amministrazione è affidata ai soci in quanto tali (le decisioni amministrative sono prese come decisioni dei soci con metodo assembleare o non assembleare), gli amministratori, organo funzionalmente distinto dai soci, sono le stesse persone dei soci (con lo stesso effetto che si ha quando lo statuto nulla dispone). Questa seconda interpretazione appare corretta alla luce del quinto comma dell’art. 2475 il quale prevede che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’art. 2481 c.c. sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo.

  27. Decisioni in tema di amministrazione rimesse ai soci Nelle s.r.l., diversamente da quanto avviene nelle s.p.a., il confine tra le competenze dei soci (assemblea) e quelle degli amministratori non è fissa, ma modulabile ad opera dell’Atto costitutivo. L’art. 2463 n. 7 dispone che l’A.C. deve indicare “le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza e la ripartizione di competenze tra soci e amministratori”.

  28. Decisioni rimesse ai soci L’art. 2479, 1° c. stabilisce che “i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”. L’art. 2468, 3° c., fa salva «la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili».

  29. Decisioni rimesse ai soci Attenzione però che secondo l’art. 2476, 7° c: “sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori (…) i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”. Resta inoltre il limite previsto dal quinto comma dell’art. 2475 secondo il quale la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’art. 2481 c.c. sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo.

  30. Amministrazione collegiale consiglio amministrazione Non richiamate disposizioni relative al funzionamento del consiglio di amministrazione della s.p.a. L’A.C. può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

  31. Amministrazione disgiuntiva:art. 2257 c.c. Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione

  32. Amministrazione congiuntiva:art. 2258 c.c. Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali; i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

  33. Rappresentanza:confronto s.r.l./s.p.a. 2463, n. 7 e 8: l’atto costitutivo deve indicare «le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza; le persone cui è affidata l’amministrazione …». 2475-bis «Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate , non sono opponibili ai terzi , slavo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società». Secondo l’art. 2365 è lo statuto che indica quali amministratori hanno la rappresentanza, oppure può attribuire al consiglio la competenza relativa. 2384 «Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società».

  34. Conflitto di interessi (2475-ter) i contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi possono essere annullati dalla società, se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo (comma 1) in presenza di amministrazione collegiale rimane annullabile la decisione adottata in conflitto di interessi (comma 2) il voto del consigliere in conflitto deve essere stato determinante, la decisione deve cagionare un danno patrimoniale alla società, non imposto comportamento al consigliere, non prevista responsabilità amministratore per danno cagionato

  35. Responsabilità amministratoridiversità rispetto s.p.a. Responsabilità verso la società (2476, 1° c.) azione proposta dai soci (2476, 3° c.), non è prevista un’ azione proposta dalla società. Non è prevista un’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali. Manca norma su azione nelle procedure concorsuali. Confermata responsabilità verso terzi e singoli soci (2476, 6° c.).

  36. Responsabilità amministratori «Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del loro dissenso» (2476, 1° c.).

  37. Azione responsabilità «L’azione di responsabilità contro gli amministratori è proposta da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di graviirregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare direvoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione» (2476, 3° c.).

  38. Controllo da parte dei soci Chiaramente collegato all’azione di responsabilità proposta da ogni socio è il nuovo potere di controllo, che l’art. 2476 (2° c.) gli attribuisce: «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione». Il potere non è collegato alla presenza o meno del collegio sindacale.

  39. Recupero spese azione «In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti» (2476, 4° c.).

  40. Rinuncia e transazione «Salvo diversa disposizione dall’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta la maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale» (2476, 5° c.).

  41. Responsabilità verso i terzi «Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori» (2476, 6° c.). La norma è identica a s.p.a.: 2395, 1° c.

  42. Ancora sulla responsabilità 2476, 7° c: «sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi». 2476, 7° c: «l’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione».

  43. Collegio sindacale nella s.r.l. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria: se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (2477, 2° c.), se vengono superati i limiti previsti dall’articolo 2435-bis del codice civile (2477, 3° c. lett. c), ossia aver superato per due esercizi almeno due limiti tra: 50 dipendenti; 4.400.000 € di totale attivo, 8.800.000 € di ricavi, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (2477, 3° c. lett. a), se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (2477, 3° c. lett. b). Nei casi in cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale «si applicano le disposizioni in tema di società per azioni» (2477, 4° c.). Nel caso di superamento dei limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata l’obbligo viene meno se per due esercizi non vengono più superati due dei limiti citati. Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale (2477, 4° c.).

  44. Requisiti sindaci s.r.l. La norma non ne parla, ma: rinvio a disciplina s.p.a. induce a ritenere che i sindaci devono godere i requisiti previsti dall’art. 2397 e 2409bis; poiché normalmente il collegio effettua anche controllo contabile, tutti i sindaci di s.r.l. dovranno essere iscritti nel registro dei revisori contabili; solo se viene istituito anche il revisore contabile (per scelta dell’A.C.) un solo sindaco dovrà essere revisore, mentre gli altri dovranno avere i requisiti previsti dal Decreto Min. Giustizia (commercialisti, ragionieri, consulenti lavoro e avvocati).

  45. 2409 nelle s.r.l. • L’applicazione del procedimento dettato dall’art. 2409 c.c. alle s.r.l. non è prevista, in quanto è possibile la revoca cauzionale degli amministratori. • Forti contrasti in giurisprudenza chiusi con una pronuncia della Consulta. • La questione è stata riaperta con riferimento alla percorribilità da parte dei sindaci. • Si rinvia ad esame s.r.l.

  46. Libri sociali obbligatori (2478) • Libri prescritti dal’art. 2214, • (libro dei soci), • libro delle decisioni dei soci, • libro delle decisioni degli amministratori, • libro delle decisioni del collegio sindacale.

  47. Bilancio (2478-bis) • Ampio rinvio a disciplina spa

  48. Distribuzioni utili (2478-bis) • “la decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci”, • ricalca disciplina spa

  49. Aumento di capitale (2481, 2481-bis) • Attribuzione delega agli amministratori. • Diritto di sottoscrizione da parte dei soci (opzione). • Modalità, termini e sovrapprezzo sono stabiliti dalla decisione di aumento. • Aumento parziale ammesso solo se previsto da decisione

  50. Aumento gratuito (art. 2481-ter) • Passaggio di riserve a capitale. • La quota di partecipazione resta immutata.

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