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Applicazione del D.lgs 81/2008 “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro” negli studi legali. Giovedì 19 novembre 2009, ore 15.00 SALA PAOLINO D’AQUILEIA UDINE. Avv. Stefano Corsini Vicolo Chiuso 5 - Pordenone info@avvocatocorsini.it. valutazione dei rischi pericolo rischio
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Applicazione del D.lgs 81/2008 “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro” negli studi legali Giovedì 19 novembre 2009, ore 15.00 SALA PAOLINO D’AQUILEIA UDINE Avv. Stefano Corsini Vicolo Chiuso 5 - Pordenone info@avvocatocorsini.it
valutazione dei rischi pericolo rischio norma tecnica buone prassi linee guida formazione informazione addestramento organismi paritetici Art. 2 - Definizioni • Completamente nuove risultano: • azienda • dirigente • preposto • addetto al SPP • modello di organizzazione e di gestione • responsabilità sociale delle imprese • sorveglianza sanitaria • salute • sistema di promozione della salute e sicurezza
Subiscono significative modifiche: • lavoratore: si prescinde da tipologie contrattuali e si aggiungono precisazioni su soggetti equiparati (es. tirocinanti, associati in partecipazione ex 2549 c.c., lavoratori in prova). • datore di lavoro: responsabile non più dell’intera impresa ma della ”organizzazione” nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività. • responsabile del SPP: evidenziata la dipendenza funzionale del soggetto dal datore di lavoro (a cui risponde). • medico competente: evidenziato compito di collaborazione con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi. • prevenzione: definizione riferita ai parametri dell’art. 2087 cod. civ. con esplicito riferimento alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica. • unità produttiva: nozione estesa non solo alla produzione di beni ma anche alla erogazione di servizi.
Art. 3 - Campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 • Sotto il profilo oggettivo, sostanzialmente confermata: • l’applicazione del decreto a tutti i settori di attività privati e pubblici (comprese organizzazioni di volontariato). Sotto il profilo soggettivo(stante anche la nuova definizione di “lavoratore” ex art. 2), sono inclusi nel campo di applicazione i lavoratori a domicilio, i lavoratori somministrati, i lavoratori a progetto,i lavoratori occasionali,i telelavoratori(lavoratori a distanza), l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549 e ss. del codice civile; Qualsiasi attività che coinvolga del personale dipendente comporta l’obbligo di adeguarsi alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
Rispetto ad uno studio professionale in cui, oltre al titolare e/o titolari, ci siano dei collaboratori a fattura (essi stessi quindi liberi professionisti) non sussiste la necessità di rispondere agli adempimenti del T.U. in materia di sicurezza. Nel caso in cui, invece, esistesse anche un solo rapporto di lavoro subordinato (es. una segretaria assunta part-time o full-time o lavoratore interinale, ecc.) scatta l’obbligo della Valutazione del Rischio, per quanto esiguo e non rilevante esso possa essere in relazione alla mansione svolta dal dipendente, pertanto vengono in rilievo le figure di Datore di Lavoro (il titolare dello studio) e del Lavoratore (il dipendente di qualsiasi tipo). Ciò comporta l’applicazione delle norme del T.U..
Costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione – SPP: per la costituzione del servizio di prevenzione e protezione (di cui deve essere responsabile il RSPP secondo gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 81/08) occorre riferirsi all’art. 31 del D.Lgs. 81/2008. Valutazione dei Rischi – art. 28 del D.Lgs. 81/08: il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento (DVR) di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) in collaborazione con l’RSPP e il medico competente (ove necessario) in merito a tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori per quello specifico luogo di lavoro.
Autocertificazione – art. 29 del D.Lgs. 81/08: Negli studi con un numero di lavoratori non > 10, il datore di lavoro, fino al 30 giugno 2012, potrà effettuare l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi. Consiste nella dichiarazione di aver effettuato alcune essenziali valutazioni relative a sorveglianza sanitaria, rischio elettrico, rischio ambientale, rischio incendio, rischio chimico e biologico, organizzazione del lavoro. L’esito della valutazione (conformità dell’impianto elettrico, collaudo caldaia, ecc.) deve essere allegato all’autocertificazione. Designazione dell’Incaricato della Prevenzione incendi e del Primo Soccorso: può essere anche il singolo dipendente previa formazione.
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP: il datore di lavoro (titolare dello studio) può svolgere direttamente i compiti propri del SPP a patto che ne abbia i requisiti, nel caso contrario può nominare un RSPP esterno allo studio in possesso di una formazione adeguata ai rischi specifici, in conformità al D.Lgs. 195/03. I compiti del RSPP di cui sopra sono sempre riferiti agli artt. 31, 32, 33 e 34 del D.Lgs. 81/08 mentre al Datore di lavoro restano gli obblighi previsti negli artt. 17 (compiti non delegabili) e 18 (Valutazione dei Rischi, organizzazione della sicurezza, nomine varie) del T.U..
Nomina del Medico Competente – MC: solo nei casi in cui sia necessaria la “sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08. I casi più frequenti nelle piccole realtà sono: - uso di attrezzature munite di videoterminale (per più di 20 ore settimanali per persona), movimentazione manuale dei carichi, attività rumorosa. In tutti gli altri casi non è necessario.
Pronto Soccorso e presidi farmaceutici: il datore di lavoro dovrà fornire una cassetta di pronto soccorso posizionata in un luogo noto a tutti gli addetti e facilmente raggiungibile. Informazione, Formazione e Addestramento – artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08: il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori ricevano una corretta informazione sulla normativa, i ruoli, le responsabilità e i rischi presenti nel proprio luogo di lavoro.
DATORE DI LAVORO E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, c. 1 lett. b).
DATORE DI LAVORO Art. 17.Obblighi del datore di lavoro non delegabili. 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
DATORE DI LAVORO Art. 18.Obblighi del datore di lavoro e del dirigente. a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal T.U.; b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il RSPP e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
DATORE DI LAVORO Art. 18.Obblighi del datore di lavoro e del dirigente. f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione; g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al MC l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel T.U.; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, comunicare tempestivamente al MC la cessazione del rapporto di lavoro; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
DATORE DI LAVORO Art. 18.Obblighi del datore di lavoro e del dirigente. m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (DVR), anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo RLS di accedere ai dati sugli infortuni. Il DVR è consultabile solo in azienda; p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
DATORE DI LAVORO Art. 18.Obblighi del datore di lavoro e del dirigente. r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al SINP, entro 48 h. dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
DATORE DI LAVORO Art. 18.Obblighi del datore di lavoro e del dirigente. s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50 (es. per la valutazione dei rischi); t)adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro … u) …..; v) ….; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione (cfr. art. 2087 c.c.); aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS; bb) …..
DATORE DI LAVORO Art. 18.Obblighi del datore di lavoro e del dirigente. 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti …; d) i dati di cui al comma 1, lettera r) (infortuni sul lavoro) e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
DATORE DI LAVORO Art. 18.Obblighi del datore di lavoro e del dirigente. 3. ………. 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 (obblighi dei lavoratori, dei preposti, del MC, ecc.), ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. Modificata così la “norma salva-manager”
LAVORATORE: Soggetto che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. ….. l’associato in partecipazione di cui agli artt. 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, ...., ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario che effettua il servizio civile (!);
Servizio Di Prevenzione E Protezione Dai Rischi. Per la costituzione del servizio di prevenzione e protezione occorre fare riferimento agli artt. da 31 a 34 del D.Lgs. 81/08. Si tratta di un insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Servizio Di Prevenzione E Protezione Dai Rischi: Il datore di lavoro (titolare dello studio) può svolgere direttamente i compiti propri del SPP a patto che ne abbia i requisiti, nel caso contrario può nominare un RSPP esterno allo studio in possesso di una formazione adeguata ai rischi specifici. I compiti del RSPP sono sempre riferiti agli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 81/08 (analisi dei rischi, loro valutazione, scelta delle misure di sicurezza, ecc.) mentre al Datore di lavoro restano gli obblighi previsti negli artt. 17 (compiti non delegabili) e 18 (Valutazione dei Rischi, organizzazione della sicurezza, nomine varie) del predetto Decreto.
Servizio Di Prevenzione E Protezione Dai Rischi. Il datore di lavoro che nei casi previsti intende svolgere in proprio i compiti del S.P.P., oltre a dover frequentare dei corsi appositi (più l’obbligo di aggiornamento annuale) deve darne preventiva comunicazione al RLS, pena sanzioni penali ex art. 55, comma 4.
Servizio Di Prevenzione E Protezione: Viene ribadito il principio (art. 30, co. 5) secondo cui il ricorso, da parte del datore di lavoro, a persone o servizi esterni non lo esonera dalle proprie responsabilità. Tale principio vale, a maggior ragione, nel caso di ricorso al solo personale dipendente.
Medico Competente: medico in possesso di particolari titoli e requisiti formativi e professionali (specializzazioni o docenze), che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al decreto 81/2008.
Rappresentante Dei Lavoratori Per La Sicurezza: Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Il RLS non si “nomina”, ma viene eletto dai lavoratori: l’obbligo del loro datore di lavoro è di formarli e informarli (artt.36-37, sanzionati) sui loro diritti in merito all’elezione del RLS; I lavoratori possono lecitamente non eleggere alcun RLS; Se lo studio impiega un solo lavoratore, egli può essere RLS di se stesso, ma non necessariamente (in tal caso allora RLST ); L’obbligo di comunicazione riguarda il nominativo del RLS eletto internamente allo Studio al 31 dicembre 2008; Se il RLS interno non esisteva al 31/12/2008, non c’è alcun nominativo da comunicare e neppure si può essere soggetti a sanzione, perché è sanzionabile solo lo Studio dotato al 31 dicembre 2008 di RLS interno, che omette di comunicarne il nominativo entro la scadenza; L’elezione deve emergere da un verbale firmato dai lavoratori.
Negli studi dove i dipendenti abbiano provveduto all’elezione, il nominativo del RLS eletto doveva essere trasmesso all’INAIL, sempre entro il 16 agosto 2009 con modalità telematica accedendo al sito INAIL. Gli studi ove non si è provveduto all’elezione del rappresentante non devono fare alcuna comunicazione (nota INAIL del 7 aprile 2009 e comunicato congiunto INAIL, Cna, Pmi, Claai del 2 aprile 2009). Il datore di lavoro potrà sopperire la mancata elezione attraverso la richiesta di nomina del “Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale”. Tale richiesta dovrà essere inviata all’ente bilaterale di categoria che, per gli studi che applicano il CCNL Studi Professionali, è l’E.BI.PRO (ente bilaterale per gli studi professionali - www.ebipro.it), di recente istituzione.
Misure di tutela e obblighi • Art. 15 - Misure generali di tutela • L’art. 15 ribadisce i principi della “massima sicurezza tecnologicamente fattibile” di cui all’art. 2087 c.c. e della partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori nella pianificazione della sicurezza. • Art. 16 - Delega di funzioni • Normato finalmente l’istituto della delega, recependo la copiosa giurisprudenza in materia. • Limite: obbligo di vigilanza del delegante. • Opportunità: richiamo al modello organizzativo esimente ex D.Lgs. n. 231/2001.
Art. 15 - Misure generali di tutela • sono: • a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; • b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; • c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; • d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; • e) la riduzione dei rischi alla fonte; • f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; • g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; • i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; • l) il controllo sanitario dei lavoratori;
Art. 15 - Misure generali di tutela • sono: • m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; • n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori, dirigenti e i preposti; • p) l’informazione e formazione adeguate per i RLS; • q) le istruzioni adeguate ai lavoratori; • r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; • s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; • u) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; • v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; • z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. • 2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 16 - Delega di funzioni • La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa purchè: • a) risulti da atto scritto e che abbia data certa; • b) il delegato abbia i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; • c) attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; • d) attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; • e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. • Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. • La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Novità ex D.L. 106/09: Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La delega di funzioni di cui sopra non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori • 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. • 2. I lavoratori devono in particolare: • a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro (cfr. art. 2104 c.c.), dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; • c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; • d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori • 2. I lavoratori devono in particolare: • e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei DPI, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS; • f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; • g) non compiere di propria iniziativa operazioni che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; • h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; • i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.
28.Oggetto della valutazione dei rischi. • La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. I più frequenti: • RISCHI LEGATI AL VIDEOTERMINALE: oltre 20 ore settimanali comporta l’obbligo di nomina del MC • RISCHI MUSCOLO-SCHELETRICI: posizioni di lavoro non corrette, per scelta o disposizione degli arredi e del PC (sedia non adatta, tavolo troppo basso o troppo alto, spazio sul tavolo, posizione del video, tastiera, ecc.) • AFFATICAMENTO MENTALE E STRESS:rapporto conflittuale con il PC, utilizzo di programmi complessi o non ben conosciuti, contenuto e complessità del lavoro (monotono, ripetitivo), carico di lavoro (troppo elevato o troppo scarso), fattori ambientali (rumore, spazi inadeguati, ecc.) • CAMPI ELETTROMAGNETICI: PC obsoleti • LA CORRENTE ELETTRICA
LA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO • Scivolamenti, cadute ed urti sono tra le cause più comuni di infortuni negli uffici. Le situazioni più rischiose sono, tra le altre, scarsa illuminazione, ostacoli o scalini, pavimenti bagnati o scivolosi, arredi e attrezzature mal disposti, etc. • LA SALUBRITA’ DEGLI AMBIENTI DI LAVORO • Alcuni problemi e rischi per la salute possono essere legati a: • • temperatura o umidità non adeguate • • insufficiente aerazione naturale e scarso ricambio d’aria • • polveri o agenti inquinanti di varia natura (da prodotti per le pulizie, da impianti di condizionamento, da rivestimenti o moquette, ozono e polveri da fotocopiatrici) • • spifferi, correnti d’aria • • non corretta illuminazione, naturale e artificiale delle postazioni di lavoro
Art. 28 -Oggetto della valutazione dei rischi. • 2. Il DVR, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: • a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; • b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione; • c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; • d) …………..; • e) l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o RLST e del MC che ha partecipato alla valutazione del rischio; • f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Novità ex D.L. 106/09: • 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Art. 28 - Valutazione dei rischi • Nell’oggetto della valutazione dei rischi vengono espressamente menzionati i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari come: • - stress lavoro-correlato, dal 01.08.2010. • - rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 • Per le lavoratrici gestanti viene recuperato il D.Lgs. n. 645/96, oggi inserito nel T.U. sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità (capo II del titolo I del D.Lgs. 151/01). • Con i riferimenti all’età, al genere e alla provenienza, si impone di differenziare le misure di sicurezza in funzione di questi parametri/caratteristiche, rendendo esplicita un’esigenza peraltro già implicitamente connessa alla valutazione del rischio espositivo individuale.
Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi • Viene confermata la possibilità, fino al 2012, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, di autocertificare l’effettuazione della valutazione. • La valutazione dei rischi (o l’autocertificazione) deve essere conservata nel proprio studio, a disposizione degli Enti di controllo. • A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ricordiamo che nella realtà degli Studi professionali questo significa, di norma: …
A) di aver definito le mansioni affidate al personale e relativi compiti lavorativi; • B) di aver valutato: • 1. Gli ambienti di lavoro e rischi connessi • 2. il rischio incendio • 3. gestione emergenze e primo soccorso • 4. il rischio elettrico (impianti, messa a terra, ecc.) • 5. le attrezzature • 6. il rischio videoterminali (nomina del Medico Competente) • 7. il rischio chimico (smaltimento toner, fumo passivo, ecc.) • 8. rischi fisici (eventuali campi elettromagnetici, illuminazione, ecc.) • 9. movimentazione carichi (eventuale - nel caso vi siano mansioni di archivista o • equivalenti) • 10. i rischi da stress organizzativo e psicosociali.
DVR/Autocertificazione andavano fatti entro il 1° gennaio 2009. • Il DVR va aggiornato entro 30 giorni: • - in occasione di modifiche dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; • - in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Novità ex D.Lgs. 106/09 • Il DVR, redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 53, su supporto informatico e, deve essere munito … di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS e del medico competente, ove nominato. (???)
Gestione delle emergenze • Articolo 43 - Disposizioni generali • Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato • Articolo 45 - Primo soccorso • Articolo 46 - Prevenzione incendi
43.Disposizioni generali. • 1. Obblighi (delegabili) del datore di lavoro: • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; • - informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
2. Ai fini delle designazioni degli addetti alle emergenze, il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda. 3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.
Art. 45.Primo soccorso. 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. La nuova formulazione prevede il “primo soccorso” invece che il “pronto soccorso”, ad indicare che si tratta di un primo intervento che ha il solo scopo di limitare i danni in attesa di personale sanitario dotato di specifica competenza. Ovviamente tale primo soccorso va posto in essere da personale all’uopo addestrato.
Novità ex D.Lgs. 106/09 Nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di RSPP interno o esterno, dandone preventiva informazione al RLS e previa frequenza degli appositi corsi di formazione.
Art. 53 - Tenuta della documentazione Rispetto del “Codice Privacy”. Vanno definite politiche per la sicurezza dei dati, formazione del personale, definizione degli incarichi e delle autorizzazioni per l’accesso a determinate informazioni. L’inosservanza può comportare conseguenze giuridiche di natura amministrativa, penale ed anche civile. Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione Introdotti criteri per la tenuta e la trasmissione di dati e documentazione inerenti la materia della salute e sicurezza sul lavoro attraverso sistemi informatizzati (ad es. la comunicazione del RLS all’Inail per via telematica).
Art. 53 - Tenuta della documentazione 1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal D. 81/08. 2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che: a) l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro; b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati; c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi; d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;