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I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: CLASSIFICAZIONE. Classificazione. Sono redditi di lavoro dipendente: le retribuzioni percepite in dipendenza di rapporti di lavoro subordinato; le pensioni e gli assegni ad esse equiparati; i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;. LE RETRIBUZIONI.
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Classificazione Sono redditi di lavoro dipendente: • le retribuzioni percepite in dipendenza di rapporti di lavoro subordinato; • le pensioni e gli assegni ad esse equiparati; • i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
Retribuzioni percepite in dipendenza di rapporti di lavoro subordinato: territorialità Lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato: il reddito è tassato in Italia secondo le modalità ordinarie che si esamineranno. Infatti: • Soggetti residenti – tassati in Italia per tutti i redditi posseduti (art.3 TUIR); • Soggetti non residenti – tassati per i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro dipendente prestato in Italia (artt.3 e 23 TUIR);
Retribuzioni percepite in dipendenza di rapporti di lavoro subordinato: territorialità Lavoro dipendente prestato all’estero: due possibilità. • Lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni: il reddito è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali (art.51. comma 8-bis, TUIR); • Altri casi: tassazione secondo le regole ordinarie che si esamineranno.
Retribuzioni percepite in dipendenza di rapporti di lavoro subordinato Rapporto di lavoro subordinato: quello che ha per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro (art.49, comma 1, TUIR). Retribuzioni: tutte le somme e i valori (beni e servizi), a qualunque titolo percepiti (criterio di cassa) nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepite nel periodo d’imposta anche le somme ed i valori corrisposti dal datore di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono (cd. principio di cassa allargato) (art.51, comma 1, TUIR). A determinate condizioni (si veda oltre) si comprendono anche i rimborsi spese.
Le somme e i valori percepiti Elementi della retribuzione: • retribuzione diretta: somme e valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro; • retribuzione indiretta: somme percepite a prescindere dall’effettiva prestazione dell’attività lavorativa; • somme risarcitorie: si tratta di somme percepite per risarcire un danno (perdita di reddito o patrimoniale). • compensi e indennità di fine rapporto: somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Le somme e i valori percepiti: gli elementi della retribuzione Retribuzione diretta (elencazione non esaustiva): Stipendi, salari, mensilità aggiuntive, indennità (es. di contingenza, di rischio, notturna), scatti di anzianità, compensi per lavoro straordinario, somme e valori percepiti a seguito di transazioni, le somme di cui all’art.429, ultimo comma, del codice di procedura civile, le erogazioni liberali (…). Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente gli assegni familiari e gli emolumenti per carichi di famiglia solo se erogati in base a quanto stabilito dalla legge (se dovuti in base ad accordi particolari sono invece imponibili). Retribuzione indiretta (elencazione non esaustiva): • indennità previdenziali a carico dell’INPS; • indennità di malattia; • indennità di maternità; • (…)
Le somme e i valori percepiti: gli elementi della retribuzione Somme risarcitorie Art.6, comma 2, TUIR: “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi (…) e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (…)”. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono quindi tassate, a titolo d’esempio, le seguenti rendite INAIL: • rendita di inabilità permanente; • assegno di morte. Compensi e indennità di fine rapporto TFR, indennità di preavviso, incentivi all’esodo, somme attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza (art.2125 C.C.) etc.
I compensi in natura Criterio generale(art.51, comma 3, TUIR) Salvo quanto si vedrà in seguito, per determinare il valore in denaro dei compensi in natura, compresi quelli relativi ai beni ceduti ed ai servizi prestati ai familiari del dipendente, si applica il valore normale dei beni e servizi medesimi determinato in base a quanto dispone l’art.9 del TUIR. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.
I compensi in natura Compensi in natura non tassati 1) Art. 51, comma 3, TUIR Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta ad € 258,23. In caso di superamento del limite, l’intero valore concorre a formare il reddito. 2) Art.51, comma 2, lett. c) TUIR Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente: • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro; • le somministrazioni di vitto in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; • le indennità e prestazioni sostitutive (es. tickets restaurant) e le indennità sostitutive di mensa corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29. L’importo di € 5,29 deve intendersi al netto di contributi previdenziali e assistenziali e delle somme eventualmente poste a carico del dipendente.
I compensi in natura 3) Altri compensi in natura non tassati(art.51, comma 2, lett. d), f) del TUIR) • servizi di trasporto collettivo (lett. d)); • l’utilizzazione, da parte dei dipendenti e dei loro familiari, di alcune opere e servizi di proprietà dell’azienda (circoli ricreativi, asili nido) (lett. f)); 4) Assegnazioni e stock option L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente si ha solo alle condizioni stabilite dall’art.51, comma 2, lett. g) e g-bis), e comma 2-bis del TUIR.
Assegnazioni di azioni e stock options Le disposizioni relative alle assegnazioni agevolate di azioni ed ai piani aziendali di stock option si applicano esclusivamente alle azioni emesse (art.51, comma 2-bis, TUIR): • dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro; • da società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa; • … ne sono controllate; • … sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
Assegnazioni di azioni Il valore delle azioni, sia di nuova che di vecchia emissione, offerte ai dipendenti, non concorre a formare il loro reddito a condizione che le azioni: • siano offerte alla generalità dei dipendenti; • abbiano un valore complessivamente non superiore ad € 2.065,83 per ciascun periodo d’imposta; • siano mantenute per un periodo minimo di tre anni a far data dall’assegnazione; • non siano cedute dai dipendenti alla società emittente o al datore di lavoro (anche dopo i tre anni)
Il valore delle azioni o quote Valore normale (art.9, comma 4, TUIR) • azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati italiani o esteri: media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese; • azioni non quotate, quote di società non azionarie, titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società: in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente (si deve trattare del suo valore effettivo a prescindere dalla sua espressione contabile), ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti; • per le obbligazioni e gli altri titoli diversi, comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.
Assegnazioni alla generalità dei dipendenti Se le azioni sono offerte in assegnazione soltanto ad alcuni (anche se appartenenti alla stessa categoria) l’intero loro valore dovrà essere assoggettato a tassazione quale fringe benefit nel periodo d’imposta in cui avviene l’assegnazione. L’assegnazione deve riguardare quindi tutte le categorie di dipendenti con contratto a tempo indeterminato compresi gli impiegati con contratto di lavoro part-time.
Le ulteriori 3 condizioni Se il valore delle azioni assegnate nel corso del periodo d’imposta eccede € 2.065,83, solo l’eccedenza concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente dell’assegnatario. Se le azioni vengono cedute prima del triennio, l’importo, inferiore ad € 2.065,83, che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente dell’assegnatario, vi concorrerà nel periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a terzi delle azioni. In caso di successive cessione di pacchetti azionari ricevuti in epoche diverse si applica il metodo FIFO (Ris. N.186/E/2002). L’assoggettamento ad imposta deve avvenire direttamente nel periodo di paga senza attendere le operazioni di conguaglio e precisamente nel primo periodo di paga utile successivo all’avvenuta conoscenza della cessione dei titoli. Grava sul dipendente l’obbligo di comunicare le cessioni operate mediante un’apposita comunicazione al proprio datore di lavoro. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro (in tale ipotesi il vecchio datore di lavoro dovrà quantificare il compenso in natura da assoggettare ad imposizione e comunicare l’importo al nuovo sostituto d’imposta che dovrà operare la relativa ritenuta). Un analogo concorso alla formazione del reddito si verificherà in caso di riacquisto delle azioni da parte della società emittente o del datore di lavoro.
Le stock options L’offerta di azioni riguarda solo alcuni dipendenti o una singola categoria di dipendenti ed avviene attraverso l’attribuzione gratuita o a pagamento di un diritto d’opzione per l’acquisto, ad un prezzo prestabilito ed entro una certa data, di azioni già emesse o da emettere. Se, quando viene esercitata l’opzione, il valore delle azioni è superiore all’ammontare corrisposto per l’esercizio della medesima dal dipendente assegnatario, la differenza non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di quest’ultimo a meno che: • Il prezzo di esercizio dell’opzione sia inferiore al valore delle azioni alla data dell’offerta; • Le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10%. Nei casi 1 e 2 si perde il diritto a godere del beneficio (integrale concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente della differenza fra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il costo sopportato dal dipendente per l’esercizio dell’opzione)
I compensi in natura: valore convenzionale Autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli importi, comprensivi di IVA, eventualmente trattenuti in busta paga al dipendente o da questi direttamente corrisposti. Il compenso deve essere ragguagliato al periodo dell’anno durante il quale al dipendente viene concesso l’autoveicolo in uso promiscuo. Se l’autoveicolo aziendale è utilizzato esclusivamente per fini personali, la valutazione del compenso viene effettuata in base al criterio generale (valore normale).
I compensi in natura: valore convenzionale Prestiti agevolati 50% della differenza fra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato. Eccezioni: • prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997; • prestiti di durata inferiore ai 12 mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.
I compensi in natura: valore convenzionale Fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato Differenza fra: • la rendita catastale aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso (spese condominiali, utenze) non sostenute dal dipendente e • quanto corrisposto dal dipendente per il godimento del fabbricato stesso.
Benefici previdenziali e assistenziali Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente: • I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; • I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (FASI, Fondo Mario Negri etc.) in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente ad € 3.098,74 per gli anni 2003 e 2004 (art.3, comma 118, legge Finanziaria 2004); se l’importo è superiore, concorre a formare il reddito solo l’eccedenza; • Le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese mediche e di assistenza specifica relative ai soggetti portatori di handicap.
Benefici previdenziali e assistenziali (segue) Le erogazioni effettuate dal datore di lavoro, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie sostenute dal lavoratore (anche nell’interesse dei familiari a carico) o relative a premi assicurativi per polizze sulla vita e contro gli infortuni extraprofessionali stipulate a favore dei dipendenti, concorrono a formare il reddito del dipendente. Esse danno però diritto ad una detrazione d’imposta da effettuarsi in sede di conguaglio di fine anno.
Erogazioni liberali Le erogazioni liberali in denaro o in natura concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Eccezioni: • erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti inferiori o uguali, nel periodo d’imposta, ad € 258,23 (in caso di superamento del limite concorre a formare il reddito la sola eccedenza); • sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente (lutti, nascite, matrimoni) e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive. L’importo del sussidio corrisposto non ha un tetto massimo di esenzione stabilito dalla legge ma deve essere coerente con l’entità dell’evento e con le condizioni economiche dei soggetti interessati (datore e dipendente). • somme trattenute al dipendente per oneri deducibili (art.51, comma 2, lett. h)).
Trasferte Trasferta nel territorio comunale Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito. Fanno eccezione i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (biglietti ferroviari, di autobus, taxi etc.) (art.51, comma 5, ultimo periodo, TUIR).
Trasferte e simili Trasferta fuori dal territorio comunale E’ possibile distinguere i seguenti tre sistemi, l’uno alternativo all’altro: • Indennità forfetaria; • Rimborso misto; • Rimborso analitico. La scelta per uno dei tre sistemi va fatta con riferimento all’intera trasferta. Non è cioè consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro.
Indennità forfetaria Le indennità percepite concorrono a formare il reddito per la parte che eccede € 46,48 (trasferta in Italia) ed € 77,47 (trasferta all’estero). L’ammontare dell’indennità va assunto al netto dei contributi previdenziali che gravano sulla stessa. I rimborsi analitici delle spese di viaggio e di trasporto, anche sotto forma di indennità chilometrica, non concorrono a formare il reddito quando le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea documentazione. I limiti sono ridotti di un terzo nel caso in cui l’alloggio o il vitto siano forniti gratuitamente (nuovi limiti: € 30,99 ed € 51,65). I limiti sono ridotti di due terzi nel caso in cui sia l’alloggio sia il vitto siano forniti gratuitamente (nuovi limiti: € 15,49 ed € 25,82).
Rimborso misto I limiti al di sotto dei quali le indennità di trasferta non concorrono a formare il reddito del dipendente sono ridotti di un terzo in caso di rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto (nuovi limiti: € 30,99 ed € 51,65). Sono ridotti di due terzi in caso di rimborso analitico sia delle spese di vitto sia di quelle di alloggio (nuovi limiti: € 15,49 ed € 25,82). Anche in questo caso, i rimborsi analitici delle spese di viaggio e di trasporto, anche sotto forma di indennità chilometrica, non concorrono a formare il reddito quando le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.
Rimborso analitico In caso di rimborso analitico non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) ed al trasporto nonché il rimborso di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, fino all’importo massimo giornaliero di € 15,49, elevati fino ad € 25,82 per le trasferte all’estero.
Trasferte e simili: altre indennità Trasfertisti Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi (cd. trasfertisti), anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. Come chiarito nella Circolare n.326/E del 1997, si devono comprendere nell’ambito di questa disposizione tutti quei soggetti che per l’attività svolta sono di frequente in trasferta o il cui contratto o lettera di assunzione non prevedano una sede di lavoro predeterminata (cosicché sia impossibile individuare quando il dipendente è in trasferta o se lo è all’interno o all’esterno del territorio comunale) ed ai quali viene attribuita un’indennità, chiamata o meno di trasferta, ovvero una maggiorazione di retribuzione, che in realtà non è precisamente legata alla trasferta poiché è attribuita, per contratto, per tutti i giorni retribuiti.
Trasferte e simili: altre indennità Indennità di trasferimento In caso di trasferimento del lavoratore in una sede di lavoro diversa da quella stabilita contrattualmente, le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore ad € 1.549,37 (trasferimento all’interno del territorio nazionale) ed € 4.648,11 (trasferimento all’estero o dall’estero in Italia). L’agevolazione opera solo per le indennità corrisposte per il primo anno dal trasferimento. Se, unitamente alle predette indennità, il datore di lavoro rimborsa le spese di viaggio (comprese quelle dei familiari a carico) e di trasporto delle cose nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro, i predetti rimborsi non concorrono a formare il reddito del dipendente se le spese sono analiticamente documentate.
Trasferte e simili: altre indennità Servizi prestati all’estero Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero in via non continuativa (altrimenti si ricade nell’ipotesi di tassazione della retribuzione convenzionale) costituiscono reddito nella misura del 50%.
La riforma del mercato del lavoro La legge n.30/2003 (cd. legge Biagi) ha delegato il Governo ad adottare i provvedimenti legislativi per la riforma del mercato del lavoro. In base a tale delega è stato emanato il decreto legislativo n.276/2003 che ha introdotto le collaborazioni a progetto (art.61). La norma fiscale che si occupa di collaborazioni coordinate e continuative (art.50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR) non è stata oggetto di alcuna revisione.
Lavoro a progetto: profili civilistici Stabilisce l’art.61 del D.Lgs. n.276/2003 che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, svolti con modalità prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, come individuati dall’art.409 del c.p.c. devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente. La nuova disciplina trova applicazione a decorrere dal 24 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del decreto). Le “vecchie” collaborazioni coordinate e continuative, non riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, mantengono efficacia fino alla scadenza pattuita e, in ogni caso, non oltre un anno dal 24 ottobre 2003 (art.86 decreto 276).
Lavoro a progetto: profili civilistici Progetto Attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale. Programma di lavoro o fase di esso Attività cui non è direttamente riconducibile un obbiettivo, in quanto preordinata alla realizzazione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato da altre lavorazioni o risultati parziali per la realizzazione di un risultato di più ampia portata.
Lavoro a progetto: profili civilistici La determinazione dei tempi di lavoro e delle modalità di esecuzione della prestazione è rimessa al collaboratore. Il collaboratore, a differenza del lavoratore subordinato, non vende il suo lavoro, non mette a disposizione il suo tempo, ma vende un determinato risultato. L’autonomia del collaboratore non esclude forme di coordinamento (anche temporale) con l’organizzazione del committente finalizzate al perseguimento del risultato. Il legame con un progetto o programma fa della collaborazione, differentemente che in passato, un rapporto a tempo determinato o, quanto meno, determinabile. Questo non esclude la possibilità di rinnovare la collaborazione in presenza di nuovi progetti o programmi.
Lavoro a progetto: profili civilistici Il contratto di lavoro “a progetto” deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi (art.62): la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; il progetto o programma di lavoro o fasi di esso; il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa; le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
Lavoro a progetto: profili civilistici Art.69, comma 1, decreto n.276: “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso (…) sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”. Si tratta di una presunzione relativa superabile qualora il committente fornisca in giudizio prova dell’esistenza di un rapporto effettivamente autonomo.
Lavoro a progetto: profili civilistici Le disposizioni del lavoro a progetto non si applicano (art.61): • alle prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro; • alle professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali esistenti al 24 ottobre 2003 (le norme sul lavoro a progetto non si applicano cioè alle prestazioni rese nell’esercizio della professione); • ai rapporti ed alle attività di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche; • ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed ai partecipanti a collegi e commissioni; • a coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia; • ai rapporti fra committenti ed agenti o rappresentanti di commercio.
Prestazioni occasionali: profili civilistici Parametri economico e temporale che le caratterizzano: alcune difficoltà interpretative. Si distinguono dalle attività di lavoro autonomo occasionale in senso stretto nelle quali vi è la totale mancanza di continuità temporale e di coordinamento con l’attività del committente. Sono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai quali non si applicano le disposizioni sul lavoro a progetto per la loro scarsa rilevanza economica e temporale. Il superamento dei limiti non necessariamente riconduce il rapporto nell’ambito del lavoro a progetto. Occorrerà esaminare caso per caso gli elementi che caratterizzano la prestazione del lavoratore.
Le collaborazioni coordinate e continuative: aspetti fiscali Art.50, comma 1, lett. c-bis) TUIR Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempre che gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente (…) o nell’oggetto dell’arte o professione (…) esercitate dal contribuente.
Rapporti tipici e atipici La norma identifica due categorie. Rapporti “tipici” o “nominati” uffici di amministratore, sindaco e revisore di società, associazioni o enti; collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili ad eccezione del caso in cui la prestazione dia luogo a redditi inquadrabili fra i diritti d’autore; partecipazione a collegi e commissioni. Rapporti “atipici” Tutti gli altri rapporti di collaborazione.
Rapporti atipici Tali rapporti (Ris. n.130/E/1995): si caratterizzano per la continuità nel tempo della prestazione lavorativa e la coordinazione che si realizza attraverso l’inserimento funzionale del parasubordinato nell’organizzazione economica del committente. devono essere svolti senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo; devono essere svolti senza impiego di mezzi organizzati dal prestatore; devono essere retribuiti periodicamente sulla base di un compenso predeterminato; devono avere ad oggetto prestazioni non rientranti nell’attività professionale od artistica abitualmente svolta dal contribuente. Possono rientrare nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se presentano le caratteristiche sopra evidenziate, anche attività manuali ed operative (soppressione del riferimento al contenuto intrinsecamente artistico e professionale)
Le collaborazioni coordinate e continuative: aspetti fiscali L’art.50, comma 1, lett.c-bis del TUIR ha quindi affermato un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di quei rapporti di collaborazione sia “tipici” che “atipici” che risultino inerenti all’attività artistica o professionale esercitata dal contribuente. Occorre, al riguardo, valutare se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Ciò accade, ad esempio, per i ragionieri o i dottori commercialisti iscritti all’albo che svolgono la mansione di amministratore, sindaco o revisore (Circ. n.105/E del 12 dicembre 2001). L’attrazione fra i redditi di lavoro autonomo opera inoltre nel caso in cui il professionista svolga l’incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita un’attività connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale (ad esempio, ingegnere amministratore di una società di ingegneria o di una società che opera nel settore delle costruzioni) (Circ. n.105/E del 12 dicembre 2001).
Le collaborazioni coordinate e continuative: aspetti fiscali L’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente dei redditi derivanti da attività di collaborazione opera dal 1° gennaio 2001 (art.34 legge n.342/2000). In precedenza, i redditi di collaborazione coordinata e continuativa erano compresi fra i redditi di lavoro autonomo. Il reddito era costituito dall’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta al netto di una deduzione forfetaria delle spese pari al 5% del reddito medesimo. All’atto del pagamento il committente doveva operare una ritenuta a titolo d’acconto del 20% sul reddito imponibile (al netto della quota di contributi a carico del collaboratore).
La riforma fiscale Stabilisce l’articolo 3 della legge n.80/2003 recante “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale” che la riforma dell’imposta sul reddito dovrà articolarsi sulla base di alcuni principi e criteri direttivi. Fra questi, per quanto riguarda l’imponibile, la “revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall’esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo”.
Tassazione L’inclusione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente comporta che, ai fini della determinazione del reddito, si rendano applicabili, per effetto del richiamo di cui all’art.52 del TUIR, le già esaminate disposizioni previste dall’art.51 del TUIR (“Determinazione del reddito di lavoro dipendente”). Con riguardo alla disciplina dei rimborsi spese che, come visto, varia a seconda del fatto che le trasferte o le missioni siano nel territorio comunale o fuori, ha rilevanza la sede naturale in cui il collaboratore è tenuto contrattualmente a svolgere il proprio lavoro. Art.24, comma 1-ter, DPR n.600/73 Sui compensi imponibili relativi ai rapporti di cui all’art.50, comma 1, lett.c-bis del TUIR, corrisposti a soggetti non residenti, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni effettuate fuori dalla sede in cui il collaboratore deve svolgere la propria prestazione (Ris. 20/E/2000, Circ.207/E/2000), deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%.
Effettuazione delle ritenute Compenso conosciuto preventivamente e pagato periodicamente Se il sostituto è in grado di preventivare l’ammontare complessivo dei compensi in denaro ed in natura che andrà a corrispondere nel corso del periodo d’imposta e procede periodicamente al pagamento dei compensi, dovrà provvedere per ciascun periodo di paga (semestre, bimestre, mese, quindicina, settimana, giornata) ad effettuare il cumulo di tutte le somme ed i valori imponibili imputabili al periodo stesso, secondo il criterio di cassa. Da tale valore dovrà essere applicata la deduzione che determina la cd. no tax area (in questo caso deve essere considerato come reddito complessivo presunto, salvo diversa comunicazione del collaboratore, l’ammontare dei compensi che il datore di lavoro corrisponderà nell’anno). Il sostituto sarà quindi tenuto ad applicare la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito. L’imposta risultante dall’applicazione delle ritenute dovrà essere diminuita delle detrazioni spettanti al collaboratore (es. per carichi di famiglia) ragguagliate al periodo di paga.
Effettuazione delle ritenute Compenso corrisposto in un’unica soluzione In questa ipotesi, l’attribuzione della deduzione che determina la no tax area e le detrazioni devono essere commisurate all’intero ammontare del compenso (non devono cioè essere ragguagliate al periodi di paga). Compenso non conosciuto preventivamente e pagato periodicamente Il sostituto dovrà applicare la ritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, all’atto dell’effettuazione di ciascuno dei pagamenti, sull’intero ammontare. Non si effettua cioè alcun ragguaglio al periodo di paga. La deduzione che determina la no tax area deve essere commisurata all’ammontare erogato. In occasione della corresponsione degli ulteriori compensi in corso d’anno, il datore di lavoro dovrà rideterminare la deduzione spettante sulla base del nuovo reddito complessivo e provvedere ad adeguare le ritenute. Le detrazioni sono invece riconosciute solo all’atto del conguaglio.