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Liquidazione società di capitali. Lorenzo Benatti Parma, 24 marzo 2014. Scioglimento e liquidazione.
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Liquidazione società di capitali Lorenzo Benatti Parma, 24 marzo 2014
Scioglimento e liquidazione • Il verificarsi di una causa di scioglimento non comporta l’estinzione della società, che continua a vincolare i soci, ma provoca un mutamento dello scopo del contratto: non è più quello di esercitare in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, ma quello di realizzare il patrimonio sociale al fine di ripartirne il residuo attivo tra i soci. E’ la fase di liquidazione. • Solo terminata la liquidazione si verifica l’estinzione della società.
Cause di scioglimento (art. 2484 c.c.) • Decorso del termine. • Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo. • Impossibilità di funzionamento o continua inattività assemblea. • Riduzione del capitale al di sotto del minimo. • Ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473. • Delibera assembleare. • Altre cause previste dall’atto costitutivo o statuto. • Altre cause previste dalla legge.
Decorso del termine • Quando la società è a tempo indeterminato il socio può recedere in ogni momento salvo preavviso, • Una durata determinata, ma superiore alla presumibile vita residua del socio è equiparata a tempo indeterminato.
Conseguimento dell’oggetto sociale. • Ipotesi scolastica di società contratta per lo svolgimento di un’attività determinata in modo restrittivo. L’art. 2484 consente di evitare lo scioglimento se l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio delibera le opportune modifiche statutarie.
Sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. • Dipendente da fattori esterni: per es. mutamenti normativi o amministrativi. L’art. 2484 consente di evitare lo scioglimento se l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, delibera le opportune modifiche statutarie. • Dipendente da fattori interni: insanabile contrasto tra i soci che paralizza la gestione (v. anche mancato funzionamento o continua inattività assemblea).
Delibera assembleare. • I soci possono volontariamente deliberare, secondo le modalità previste per le modifiche dell’Atto Costitutivo/Statuto, lo scioglimento della società.
Venire meno della pluralità delle categorie di soci (s.a.p.a.) • Nelle s.a.p.a., in caso di cessazione di tutti gli amministratori (che coincidono con gli accomandatari) la società si scioglie se nel termine di sei mesi non sono sostituiti ed i sostituti hanno accettato la carica. Nel periodo di vacanza dell’organo amministrativo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio che non assume la qualità di accomandatario (art. 2458).
Impossibilità di funzionamento o continua inattività assemblea. • Mentre il mancato funzionamento degli altri organi può essere superato attraverso una delibera assembleare, ciò non può avvenire quando è l’assemblea stessa a non funzionare. • Deve trattarsi di un mancato funzionamento o di un’inattività non episodica, ma protratta. • Questa causa di scioglimento si verifica, per esempio, quando per mesi non si approva il bilancio o non si nominano gli amministratori o sindaci dopo la scadenza dell’incarico.
Riduzione del capitale al di sotto del minimo • La riduzione del capitale sotto il minimo è indicativa di una situazione di difficoltà. • Gli artt. 2447 e 2482-ter prevedono l’obbligo di riduzione del capitale, ma consentono di evitare lo scioglimento attraverso una delibera assembleare di reintegro. • Vedi casi particolari: • Start up innovative, • Concordato preventivo.
Ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473 • La necessità di liquidare il socio receduto al valore corrente della partecipazione, quando non sia possibile ricorrere a riserve disponibili od utili non distribuiti, deve avvenire riducendo il capitale. Ciò può condurre la società a doversi sciogliere. In tal caso la liquidazione del socio avviene insieme a quella degli altri.
Nullità della società di capitali • L’art. 2332 c.c., prevede che la nullità della società operi come causa di scioglimento. La sentenza che la dichiara deve procedere alla nomina dei liquidatori.
Rapporto tra azioni ordinarie ed azioni a voto limitato (soc. quotate) • Se, in conseguenza della riduzione del capitale per perdite, l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni. Se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al di sotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi. La società si scioglie se il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio e con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti (art. 145, 5° co., tuf).
Operatività cause di scioglimento • Nei casi di decorso del termine, conseguimento oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo, mancato funzionamento dell’assemblea, riduzione del capitale al di sotto del minimo e riduzione del capitale in conseguenza di recesso di soci, la cessazione è efficace alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa. Si tratta di un obbligo specifico per gli amministratori che va adempiuto «senza indugio» (art. 2485, 1° c.). Se gli amministratori non provvedono all’accertamento, i singoli soci o amministratori o i sindaci possono chiedere che lo scioglimento sia accertato dal tribunale, il cui decreto deve essere iscritto nel registro delle imprese (art. 2485, 2° c.). In ogni modo gli amministratori, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi (art. 2485, 1° c.) • Nell'ipotesi di delibera assembleare di scioglimento, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione (2484, 3° co.). • Quando, infine, l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma (2484, 4° co.).
Operatività cause di scioglimento (2) • Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere ai relativi adempimenti. Essi.
Effetti scioglimento per gli amministratori • Dopo che la causa di scioglimento si è verificata, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (2486, 1° co.). Essi sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, qualora violino tale obbligo(2486, 2° co.). • Dopo lo scioglimento deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione (art. 2250, 3° c. e art. 2487-bis, 2° c.).
Effetti scioglimento per altri organi società capitali • Lo scioglimento non incide sul funzionamento degli altri organi. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione (art. 2488).
Nomina liquidatori • Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su: • il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; • la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; • i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo (art. 2487 , 1° co.). • Se gli amministratori omettono la convocazione, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le relative decisioni (art. 2487 , 2° co.).
Passaggio consegne • La nomina dei liquidatori deve essere iscritta, a loro cura, nel registro delle imprese (art. 2487-bis, 1° co.). • Con l'iscrizione della nomina dei liquidatori, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale (art. 2487-bis, 3° co.).
Poteri liquidatori • Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società (art. 2489, 1° c.).
Bilancio • Con la liquidazione non vengono meno gli obblighi relativi al bilancio: redazione (che compete ai liquidatori), approvazione e deposito (art. 2490, 1° c.). • Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla. • Nella nota integrativa i liquidatori devono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati (art. 2490, 2° c.). • Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni (art. 2490, 3° c.). • Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati (art. 2490, 4° c.). • Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese (art. 2490, 5° c.).
Revoca liquidatori • I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero (art. 2487 , 4° co.).
Revoca stato liquidazione • La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436 (art. 2487-ter, 1° c.). • La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445 (art. 2487-ter, 2° c.).
Insufficienza fondi • Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti (art. 2491, 1° c.).
Responsabilità dei liquidatori • I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori (art. 2489, 2° c.). • I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie (art. 2491, 2° c.). • I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente (art. 2491, 3° c.).
Chiusura liquidazione (1) • La liquidazione si chiude con la redazione di un bilancio, che deve indicare la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo (art. 2492, 1° c.). • Il bilancio deve essere sottoscritto dai liquidatori e, accompagnato dalla relazione dei sindaci e del revisore legale dei conti, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 2492, 2° c.).
Chiusura liquidazione (2) • Ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori nei novanta giorni successivi (art. 2492, 3° c.). • Decorso tale termine senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci (art. 2493, 1° c.). • La quietanza del pagamento dell'ultima quota di riparto , rilasciata senza riserve, importa approvazione del bilancio anche se il termine di novanta giorni non è decorso (art. 2493, 2° c.). • Qualora parte delle somme spettanti ai soci non diano riscosse devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio (art. 2494).
Chiusura liquidazione (3) • Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2495, 1° c.). • Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (art. 2495, 2° c.). • I libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese (art. 2496).
Liquidazione dott. Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it