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LA RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO FALLIMENTARE artt. 110 e segg. L.F. Relatore Dott. Marcello Dalla Costa. LA RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO FALLIMENTARE. è la suddivisione , tra i Creditori, di quanto conseguito attraverso la liquidazione dei beni.
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LA RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO FALLIMENTAREartt. 110 e segg. L.F. Relatore Dott. Marcello Dalla Costa
LA RIPARTIZIONE DELL’ATTIVOFALLIMENTARE è la suddivisione, tra i Creditori, di quanto conseguito attraverso la liquidazione dei beni
Tale faseè dicarattere eventuale attesa la possibilità che il fallimento si chiuda per mancanza di attivo Prima della ripartizione finale il Curatore deve presentare il rendiconto della sua gestione
La riforma ha innovato la disciplina della ripartizione dell’attivo atta a garantire una maggiore speditezza ed economicità nella ripartizione dell’attivo
Normativa • R.D. 16 marzo 1942 n. 267(procedure dichiarate fino al 16.03.2005) • D.L. 14 marzo 2005 n. 35(procedure dichiarate dal 17.03.2005) • D.Lgs. 9 gennaio 2006n. 5 (procedure dichiarate dal 16.07.2006) • D.Lgs. 12 settembre 2007n. 169 (procedure dichiarate dal 1.01.2008) I recenti interventi del legislatore sono mirati all’introduzione di soluzioni per regolamentare casi frequenti non specificatamente disciplinati dalla Legge Fallimentare
“RIPARTIZIONI PARZIALI” Dal decreto di esecutività dello Stato Passivo il Curatore exart. 110 L.F. deve presentare ogni 4 mesi un prospetto delle somme disponibili un progetto di ripartizione delle somme disponibili La violazione del termine di 4 mesi non determina alcuna invalidità
Il PROSPETTO DELLE SOMME DISPONIBILI ha la funzione di rendicontare gli importi che è possibile distribuire Il PROGETTO DI RIPARTIZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI indicherà i crediti che potranno essere pagati nell’ordine indicato dall’art. 111 L.F.
Preliminarmente occorre eseguire alcune operazioni: • suddivisione delle somme da distribuire in masse distinte, a seconda della natura, immobiliare o mobiliare, dei beni liquidati • una volta formate le masse il Curatore elenca i creditori e le relative somme riconducibili a ciascuna massa e quindi procede alla graduazione dei creditistessi
MASSA LIQUIDA ATTIVA IMMOBILIARE somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili e dei loro frutti e pertinenze quota proporzionale degli interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme
MASSA LIQUIDA ATTIVA MOBILIARE quota proporzionale degli interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme tutte le altre entrate
Il Giudice Delegato esamina il progetto e ne ordina il deposito in Cancelleria disponendo che ne sia data comunicazione a tutti i creditori Gli aventi diritto hanno 15 giorni di tempo per proporre reclamo avanti il Tribunale contro il progetto di riparto Decorso il termine ai fini della proposizione del reclamo, il Giudice Delegato su richiesta del Curatore dichiara con proprio decreto esecutivo il piano di riparto La legittimazione alla proposizione del reclamo spetta ai soli creditoriammessi al passivo
ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME L’art. 111 L.F. stabilisce l’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo prevedendo 3 diversi gruppi di crediti da soddisfarsi nel seguente ordine: 1- PREDEDUCIBILI 2- PRIVILEGIATI 3- CHIROGRAFARI
1- CREDITI PREDEDUCIBILI • sono crediti di massa • devono essere pagati per primi La prededuzione è anche una modalità di pagamento ricondotta alla necessità di fornire al Curatore la provvista necessaria per lo svolgimento del procedimento concorsuale
I crediti prededucibilisi possono suddividere secondo 2 criteri:
2 -CREDITI PRIVILEGIATI Il pagamento dei crediti ammessi con la prelazione sulle cose vendute avviene solo se avanzano somme, pagate le spese in prededuzione 2.1 - I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare 2.2- I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti dal privilegio speciale hanno diritto di prelazione sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia
3 -CREDITI CHIROGRAFARI Sono i restanti crediti, oltre a quelli originariamente con privilegio ma che non hanno però trovato capienza nei beni oggetto di prelazione Il pagamento dei crediti chirografari avviene proporzionalmente all’ammontare ammesso
RIPARTI DEI CREDITORI AMMESSI TARDIVAMENTE L’art. 112 L.F. ammette i creditori tardivi solo alle ripartizioni successive alla loro ammissione, in proporzione del loro rispettivo credito I creditori ammessi tardivamente hanno diritto di ottenere le quote che sarebbero loro spettate con le ripartizioni precedenti alla loro ammissione solo qualora il credito sia assistito da privilegio, o qualora il ritardo sia dipeso da cause non imputabili allo stesso creditore per fatti addebitabili al Curatore
LIMITI ALLE RIPARTIZIONI PARZIALI Le ripartizioni parziali, come previsto dall’art. 113 L.F., non possono superare l’80% delle somme disponibili, in modo tale da costituire una riserva per fronteggiare le spese impreviste e per sostenere le spese prededucibili di massa Secondo la nuova disciplina devono essere accantonate e depositate le quote attribuite a: creditori nei cui confronti sono stati proposti giudizi di impugnazione e revocazione creditori ammessi con riserva creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari creditori opponenti con domanda accolta ma con sentenza non ancora passata in giudicato
Le operazioni che il Curatore deve compiere: • ricognizione delle somme esistenti • determinazione delle somme trattenute o accantonate in precedenti riparti • determinazione degli importi disponibili detraendo dal residuo il 20% • pagamento dei creditori tardivi privilegiati o incolpevoli secondo le percentuali che sarebbero spettate dai riparti precedenti • pagamento nell’ordine del progetto di riparto delle somme dovute ai creditori
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CREDITORI I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono venire ripetuti venendo così a riaffermare il principio dell’immutabilità delle ripartizioni effettuate in favore dei creditori Il pagamento avviene secondo le modalità stabilite dal Giudice Delegato e, comunque, in modo tale da assicurare la prova del pagamento stesso
UNICHE DUE ECCEZIONI Creditori che subendo l’accoglimento delle domande di revoca devono restituire quanto ricevuto (art. 114, co. 1, L.F.) Creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti e pertanto devono restituirli, oltre agli interessi legali maturati (art. 114, co. 2, L.F.)
RENDICONTO DEL CURATORE Il Curatore ex art. 116 L.F. presenta al Giudice Delegato, ai creditori ed al fallito, l’esposizione analitica delle operazioni di ogni attività compiuta nella gestione della procedura Il rendiconto èlo strumento per verificare che l’amministrazione del fallimento sia avvenuta nel rispetto delle norme Il rendiconto è presentato dal Curatore ogni qualvolta cessi dalla sue funzioni (dimissionario o revocato), ed, in ogni caso, effettuata la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale
Il Giudice Delegato, compiuto il controllo del rendiconto, ne ordina il deposito in cancelleria fissando l’udienza entro la quale ciascun interessato può presentare osservazione o contestazioni Tra il deposito in Cancelleria e l’udienza devono trascorrere almeno 15 giorni (art. 116 L.F.) Dell’avvenuto deposito e dell’udienza il Curatore ne dà immediata notizia a ai creditori ammessi al passivo ai creditori che hanno proposto opposizione ai creditori in prededuzione non soddisfatti al fallito o al legale rappresentante della società fallita
Le eventuali contestazioni devono essere puntuali e precise e riferite a specifiche partite di conto Le contestazioni di carattere generico non vengono tenute in considerazione e si potrà così procedere con l’approvazione del rendiconto In assenza di osservazioni, ovvero raggiunto l’accordo, il Giudice Delegato approva con decreto il rendiconto
Il Curatore dopo la presentazione del rendiconto e prima della fase di riparto finale predispone 1. invio ai creditori ed al fallito dell’avviso dell’avvenuto deposito del rendiconto e della relativa fissazione di udienza 2. raccomandate ai creditori dell’avvenuto deposito di riparto finale
RIPARTO FINALEex art. 117 L.F. Il riparto finale costituisce l’atto che precede la formale chiusura della procedura fallimentare Il legislatore non ha disciplinato le modalità secondo le quali deve essere formulato il riparto finale, e nella prassi si è mutuata la disciplina propria delle ripartizioni parziali
A partire dalla data di deposito decorre il termine di 5 anni entro il quale gli aventi diritto possono richiedere ed ottenere l’assegnazione delle somme Le somme che non vengono tempestivamente richieste nei 5 anni dai creditori saranno autonomamente svincolate dal depositario e versate a favore dello Stato