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Come è impostata la nuova normativa? . Reg. CE 834/07 In vigore dal 01.01.2009. TESTO BASE Norme tecniche applicative per: PRODUZIONE AGRICOLA, ALLEVAMENTO, PREPARAZIONE Norme tecniche applicative per: ACQUACOLTURA, ALGHE, trasformazione VINO. Reg. CE 889/08 In vigore il 01.01.2009.
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Come è impostata la nuova normativa? Reg. CE 834/07 In vigore dal 01.01.2009 • TESTO BASE • Norme tecniche applicative per: PRODUZIONE AGRICOLA, ALLEVAMENTO, PREPARAZIONE • Norme tecniche applicative per: ACQUACOLTURA, ALGHE, trasformazione VINO Reg. CE 889/08 In vigore il 01.01.2009 Bozze regolamenti o GdL attivati Pubblicazione entro il 2009 Nel frattempo è possibile fare riferimento a norme nazionali o disciplinari volontari approvati dallo Stato membro
IERI Reg. CEE 2092/91 OGGI Reg. CE 834/07 Campo di applicazione • Alle precedenti categorie si aggiungono: • Prodotti dell’acquacoltura • Alghe marine • Lieviti utilizzati come alimenti (prodotti con substrati BIO) e mangimi • Saranno definite norme tecniche per il vino • Produzioni agricole e selvatiche • Trasformati ad uso alimentare • Mangimi e materie prime per mangimi • Sementi e materiale di moltiplicazione • NO prodotti della caccia e della pesca • Mancano norme tecniche specifiche per il vino
IERI Reg. CEE 2092/91 OGGI Reg. CE 834/07 Chi è tenuto ad assoggettasi al sistema di controllo UE? Tutto confermato, obbligo più esplicito per i distributori “Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualsiasi fase della produzione, preparazione e distribuzione…” NO Ristorazione collettiva Lo Stato membro può comunque adottare norme nazionali o volontarie in materie di controllo ed etichettatura • Produttori agricoli • Allevatori, apicoltori • Industrie agroalimentari e mangimistiche (NO pet food) • Importatori da Paesi terzi Magazzini • Commercianti e grossisti • Dettaglianti che vendono prodotto sfuso (ortofrutta, gastronomia, ecc.)
IERI Reg. CEE 2092/91 OGGI Reg. CE 834/07 Quali sono le sanzioni in caso di inadempienze? Non sono definite specifiche sanzioni dall’UE In Italia non sono state definite sanzioni specifiche, normalmente si ricorre alle sanzioni previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 relativo all’etichettatura dei prodotti alimentari. Errata denominazione, pubblicità ingannevole, fino a frode in commercio Non cambia nulla Una proposta di legge nazionale per la regolamentazione dell’intero settore, depositata in Parlamento, prevede sanzioni specifiche sia per gli operatori che per gli organismi di controllo inadempienti.
IERI Reg. CEE 2092/91 OGGI Reg. CE 834/07 Cosa cambia per le aziende agricole? Concimazione e trattamenti antiparassitari Non è previsto alcun obbligo esplicito per gli operatori. L’onere della verifica circa l’effettiva necessità è tutta a carico dell’Organismo Gli operatori devono conservare i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere ai prodotti ammessi per la concimazione, ammendamento e difesa delle colture.
BOZZA DECRETO LEGGE Documenti giustificativi - art. 3 e art. 5 del Reg. (CE) n. 889/2008 Tale documento giustificativo può far parte della dichiarazione firmata dall’operatore responsabile di cui all’art. 63, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08, e deve comunque riguardare ogni singolo intervento effettuato con i prodotti di cui all’allegato I e II del Reg. (CE) n. 889/08 Per quanto detto possono essere considerate a titolo di esempio, i seguenti documenti: - relazione tecnico agronomica; - certificato di analisi del terreno; - relazione fitopatologica; - carta dei suoli; - bollettini metereologici e fitosanitari.
IERI Reg. CEE 2092/91 OGGI Reg. CE 834/07 Cosa cambia per le aziende agricole? Gestione e fertilizzazione dei suoli Il limite dei 170 kg di azoto era citato tra i requisiti correlati all’allevamento biologico, al carico di bestiame e agli effluenti in genere. Non sono chiaramente identificate le sostanze organiche da considerare nel calcolo del carico di azoto per ettaro. Il limite massimo dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.
IERI Reg. CEE 2092/91 OGGI Reg. CE 834/07 Cosa cambia per le aziende agricole? Gestione e fertilizzazione dei suoli E’ previsto l’accordo di comprensorio, visto il relazione alla necessità di certificare l’allevamento biologico, che prevede necessariamente l’interscambio sia di deiezioni che foraggi Ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari si possono stipulare accordi scritti di cooperazione solo con altre aziende ed imprese che rispettano le norme di produzione biologica.
BOZZA DECRETO LEGGE Definizione di allevamento industriale • Si intende per “allevamento industriale”, di cui alla “descrizione, requisiti di composizione, condizione per l’uso” dell’ allegato I del Reg. (CE) n. 889/08 relativamente ai prodotti: • 1. letame; • 2. letame essiccato e pollina; • 3. effluenti di allevamento compostati compresi pollina e stallatico compostato; • 4. effluenti di allevamenti liquido
BOZZA DECRETO LEGGE Definizione di allevamento industriale un allevamento in cui si verifichino almeno una delle seguenti condizioni: • gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento; • gli animali siano permanentemente legati o siano allevati in gabbie o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale;
BOZZA DECRETO LEGGE Definizione di allevamento industriale I prodotti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 potranno essere utilizzati in agricoltura biologica se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti in cui si siano verificate le citate condizioni.
IERI Reg. CEE 2092/91 OGGI Reg. CE 834/07 Cosa cambia per le aziende agricole? Riduzione periodo di conversione La decisione assunta dall’Organismo di controllo viene verificata ed approvata dall’autorità competente. Ai fini della valutazione non è indispensabile dimostrare l’assenza di contaminazioni ma la precedente condizione con metodo equivalente al biologico. La decisione circa la riduzione del periodo di conversione potrà essere assunta direttamente dall’autorità competente, anche senza un preventivo consenso dell’Organismo di controllo. Non è più sufficiente dimostrare il mancato impiego di prodotti non conformi, occorre dimostrare l’assenza di contaminazioni nel terreno.
IERI Reg. CEE 2092/91 OGGI Reg. CE 834/07 Cosa cambia per le aziende agricole? Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di preparazione La chiusura degli imballaggi non è richiesta solo se il trasporto avviene tra un produttore (agricolo) e un altro operatore entrambi assoggettati al regime di controllo. Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora il trasporto avvenga direttamente tra due operatori (anche preparatori), entrambi assoggettati al regime di controllo relativo alla produzione biologica.
IERI Reg. CEE 2092/91 OGGI Reg. CE 834/07 Vietato l’impiego di OGM e loro derivati in tutte le fasi del processo produttivo, compresi i mezzi tecnici, additivi, aromi, enzimi, ecc. Ammesso impiego solo nei farmaci veterinari. Non prevedeva alcun limite analitico di riferimento. Possibile definizione di una soglia di contaminazione accidentale. Mai stabilita. Confermato divieto di impiego OGM e incompatibilità con il metodo di produzione biologico. Adottata la soglia 0,9% come limite di contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile. Gli Stati membri possono adottare limiti più restrittivi (es. Italia). Entro il 31.12.2011 sarà riesaminata la situazione.
IERI Reg. CEE 2092/91 OGGI Reg. CE 834/07 Cosa cambia per le industrie alimentari? Non OGM additivi, aromi, ecc. Era sufficiente una dichiarazione circa il marcato impiego di OGM rilasciata dalla ditta produttrice o dal distributore responsabile della emissione sul mercato. La dichiarazione era normalmente riportata nella scheda tecnica del prodotto. Ai fini della verifica del mancato impiego di OGM e loro derivati negli additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici e altri ingredienti di origine non agricola, non garantiti dagli obblighi di etichettatura (Reg. CE 1829/03 e 1830/03), viene proposto un apposito modello di dichiarazione esplicita di conformità al Reg. CE 834/07 da richiedere alla ditta produttrice o venditore. Lo stesso deve rendersi disponibile ad eventuali controlli ed analisi da parte dell’Organismo di Controllo del cliente.
DICHIARAZIONE NON OGM PER I PRODOTTI CONVENZIONALI non soggetti alla etichettautra obbligatoria (Reg. CE 1829/03 e 1830/03) • il produttore o venditore dichiara prodotto non OGM e non derivato da OGM • si impegna a comunicare eventuali variazioni e altre info utili • autorizza l’OdC del cliente a verificare la correttezza della dichiarazione anche mediante prelievi ed audit
IERI Reg. CEE 2092/91 OGGI Reg. CE 834/07 Cosa cambia per le industrie alimentari? Tracciabilità Non era previsto alcun requisito specifico, oltre agli obblighi di legge, se non per la macellazione e la produzione di carne (solo per l’Italia). Il sistema di controllo deve tenere in dovuto conto specifici obblighi per la tracciabilità del prodotto biologico lungo tutte le fasi della filiera di produzione e commercializzazione che ogni Stato membro dovrà definire in conformità all’art. 18 del Reg. CE 178/02. Vedi, ad esempio, la necessità di tracciare l’origine UE o non UE di tutte le materie prime lungo la filiera, correlata all’uso del logo UE
IERI Reg. CEE 2092/91 OGGI Reg. CE 834/07 Cosa cambia per le industrie alimentari? Ingredientistica Tutti gli additivi alimentari erano classificati come ingredienti di origine non agricola e non rientravano nel conteggio della percentuale bio Ai fini del calcolo del contenuto percentuale di ingredienti biologici (a partire dal 1 luglio 2010) saranno conteggiati anche alcuni additivi alimentari elencati nell'apposito allegato VIII e contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo (saranno considerati ingredienti di origine agricola)
Lista positiva additivi ammessi Quelli asteriscati saranno conteggiati tra gli ingredienti agricoli a partire dal 1 luglio 2010
IERI Reg. CEE 2092/91 OGGI Reg. CE 834/07 Cosa cambia per le industrie alimentari? Ingredientistica Per poter fare qualsiasi riferimento al biologico, nel prodotto multi-ingrediente la percentuale degli ingredienti di origine agricola provenienti da agricoltura biologica doveva superare il 70%. Nessun è previsto alcun limite circa il contenuto minimo in ingredienti bio per i prodotti multi-ingrediente. Per i prodotti con un contenuto in ingredienti bio inferiore al 95% l’uso degli ingredienti convenzionali non è più limitato da una lista positiva, molto ristretta, che riporta i prodotti non disponibili in quantità sufficiente nel mercato comunitario. Tali lista rimane valida per i prodotti con un contenuto superiore al 95%
OGGI Reg. CEE 2092/91 DOMANI Reg. CE 834/07 Cosa cambia per le industrie alimentari? Ingredientistica I requisiti concernenti la etichettatura ed ingredientistica non lo permettono. E’ possibile certificare e immettere sul mercato il tonno (convenzionale) in olio di extra vergine di oliva biologico o altri prodotti analoghi ottenuti con prodotti ittici o selvaggina.
IERI Reg. CEE 2092/91 OGGI Reg. CE 834/07 Etichettatura Percentuale bio > 95% Percentuale bio > 95% AGRICOLTURA BIOLOGICA nella denominazione Logo UE facoltativo Rispetto liste positive additivi, aromi, ecc. incluse limitazioni ingredienti origine agricola convenzionali (allegato VI). Percentuale bio > 95% BIOLOGICO nella denominazione Logo UE obbligatorio per i prodotti europei confezionati facoltativo per i prodotti Non UE Obbligo indicazione origine materie prime: Agricoltura UE/Non UE Rispetto liste positive additivi, aromi, ecc. incluse limitazioni ingredienti origine agricola convenzionali
IERI Reg. CEE 2092/91 OGGI Reg. CE 834/07 Etichettatura Percentuale bio 70-95% (70% soglia minima) AGRICOLTURA BIOLOGICA nella denominazione con indicazione della percentuale Identificazione ingredienti in etichetta Logo UE vietato Rispetto liste positive additivi, aromi, ecc. incluse limitazioni ingredienti origine agricola convenzionali (allegato VI) Percentuale < 95% (Nessuna soglia minima) BIOLOGICO solo nella lista degli ingredienti con indicazione della percentuale. Logo UE vietato NON RICHIESTO il rispetto liste positive additivi, aromi, ecc. incluse limitazioni ingredienti di origine agricola convenzionali.
Etichettatura TONNO all’olio extra vergine di oliva bio? Diventa possibile…
Indicazioni obbligatorie Obbligatorio per i prodotti confezionati Non obbligatorio per i prodotti extra UE
Indicazioni obbligatorie Obbligatorio per i prodotti confezionati Non obbligatorio per i prodotti extra UE
Indicazioni obbligatorie Obbligatorio per i prodotti confezionati Non obbligatorio per i prodotti extra UE
Loghi di produzione biologica Germania Austria Francia Finlandia Danimarca Spagna Slovacchia Olanda
Libera circolazione dei prodotti biologici Nuovo approccio
Libera circolazione dei prodotti biologici Nuovo approccio
IERI Reg. CEE 2092/91 OGGI Reg. CE 834/07 Cosa cambia nel sistema di controllo? Era richiesta solo la conformità e non l’accreditamento alla norma EN 45011. La situazione si è diversificata in relazione alle disposizioni nazionali adottate dagli Paesi membri. In Italia, così come in molti altri Paesi, la valutazione di conformità è stata effettuata direttamente dal Mi.P.A.F. In Francia, invece, l’accreditamento EN 45011 è da molti anni pre-requisito obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Autorità Competente. Agli Organismi di controllo privati è richiesto obbligatoriamente l’accreditamento EN 45011, la norma di riferimento per la valutazione di competenza e terzietà degli enti di certificazione di prodotto/processo/servizio.
OGGI Reg. CEE 2092/91 DOMANI Reg. CE 834/07 Cosa cambia nel sistema di controllo? Non era previsto alcun criterio di programmazione basato sull’analisi dei rischi. L’Organismo di Controllo è obbligato ad effettuare un controllo completo almeno una volta l’anno, indipendentemente dalla tipologia e dal livello di rischio dell’operatore. Le ispezioni devono essere programmate sulla base di una analisi dei rischi, garantendo comunque una verifica completa annuale più eventuali verifiche straordinarie prevalentemente non annunciate. In ogni caso, è necessario effettuare almeno una verifica completa ogni anno, con la sola eccezione dei punti vendita e grossisti dove la frequenza dei controlli può essere minore.
IERI Reg. CEE 2092/91 OGGI Reg. CE 834/07 Cosa cambia nel sistema di controllo? Le analisi erano esplicitamente richieste solo nel caso il tecnico controllore sospetta il possibile impiego di prodotti non conformi. I controlli e le analisi sono svolti sia per verificare la conformità del processo produttivo che per prevenire o dimostrare eventuali contaminazioni accidentali.
Reg. CE 834/07 PRINCIPALI NOVITÀ • Principi o obiettivi di riferimento più chiari e aggiornati. • Esteso il campo di applicazione a nuove tipologie di prodotti (acquacoltura, lieviti e alghe marine). I lieviti impiegati nella trasformazione possono essere certificati bio (= substrati). • Definito limite di contaminazione accidentale per OGM (= convenzionale = 0,9%). • Definiti criteri chiari per la selezione e approvazione dei mezzi tecnici e altre sostanze ammesse da includere nelle liste positive. • Da “AGRICOLTURA BIOLOGICA” a “PRODOTTO BIOLOGICO”. Rimane comunque valido il principio del metodo di produzione • Eliminato il limite minimo (70%) al fine di incentivare l’impiego anche si singoli ingredienti bio. Si può certificare anche il tonno con olio di oliva bio.
Reg. CE 834/07 PRINCIPALI NOVITÀ • Logo europeo obbligatorio per tutti i prodotti confezionati con un con un contenuto di ingredienti bio maggiore del 95%. Quando si usa il logo EU occorre evidenziare origine extra comunitaria del prodotto. • Eliminata soglia minima 70% ingredienti bio, è possibile certificare anche prodotti con un contenuto minimo di ingredienti bio. • Il controllo all’attività di ristorazione non è obbligatorio, lasciata libertà agli Stati membri di definire requisiti specifici. • Tracciabilità introdotta come requisito più chiaro correlato al rispetto degli altri requisiti imposti dal regolamento. • I marchi volontari devono essere correlati al rispetto di requisiti (più restrittivi) applicabili anche alle colture convenzionali. Non possono ostacolare il libero accesso al mercato alle altre produzioni biologiche provenienti dagli altri Paesi dell’UE.
Reg. CE 834/07 PRINCIPALI NOVITÀ • Introdotta possibilità adozione di forme e modalità di registrazione che supportino i vantaggi delle procedure di “Certificazione Elettronica”. • Riconoscimento degli Organismi ed Autorità di controllo operanti nei Paesi Terzi che si potrà basare sia sul principio dell’ “Equivalenza” che della “Conformità”. • Sistema di controllo: confermato e accentuato approccio in base ai rischi, rimane il limite minimo 1 vista/anno. E’ possibile fare meno di una vista solo ai commercianti di prodotti confezionati e/o punti vendita al dettaglio. • Accreditamento ISO 65 (= UNI EN 45011) obbligatorio per gli Organismi di Controllo. • Principio della “Flessibilità”: no deroghe generalizzate, ma specifiche condizioni applicative regionali/nazionali approvate dall’UE.
Reg. CE 889/08 PRINCIPALI NOVITÀ per agricoltori Gli operatori devono conservare i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere ai prodotti ammessi per la concimazione, ammendamento e difesa delle colture. Il limite massimo dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi. Ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari si possono stipulare accordi scritti di cooperazione solo con altre aziende ed imprese che rispettano le norme di produzione biologica.
Reg. CE 889/08 PRINCIPALI NOVITÀ per agricoltori La produzione idroponica, ora adottata in alcuni Paesi del Nord Europa, viene esplicitamente vietata. E’ prevista l’introduzione di limitazioni d’uso anche per i prodotti destinati alla pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola. In attesa della definizione della lista delle sostanze ammesse possono essere utilizzati unicamente i prodotti autorizzati dall'autorità competente (MiPAF). La decisione circa la riduzione del periodo di conversione potrà essere assunta direttamente dall’autorità competente, anche senza un preventivo consenso dell’Organismo di controllo. Non è più sufficiente dimostrare il mancato impiego di prodotti non conformi, occorre dimostrare l’assenza di contaminazioni nel terreno.
Misure transitorie… • In attesa della definizione delle sostanze ammesse per prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola possono essere utilizzati unicamente prodotti autorizzati dall'autorità competente. • L’obbligo di impiego del logo UE è rimandato al 1 luglio 2010, in attesa della nuova immagine grafica, per il momento si usa quello vecchio alle medesime condizioni previste dal Reg. CEE 2092/91. Fino al 1 luglio 2010 non è obbligatorio indicare l’origine della materia prima in etichetta. • A partire dal 1 luglio 2010 alcuni additivi (lecitine, pectina, gomma arabica, ecc.), riportati nella lista positiva con un asterico, rientreranno nel conteggio della percentuale di biologico.
Misure transitorie… • Fino al 1 luglio 2010 gli operatori possono continuare ad utilizzare, ai fini dell'etichettatura, le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 in relazione: • al sistema di calcolo della percentuale di ingredienti biologici degli alimenti; • al numero di codice e/o al nome dell'autorità o dell'organismo di controllo.
Misure transitorie… • Fino al 1 gennaio 2012 il materiale da imballaggio a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 può continuare ad essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.
Misure transitorie… • I prodotti ottenuti, condizionati ed etichettati anteriormente al 1 gennaio 2009 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 possono continuare ad essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte.
Cosa si prevede per il vino… • Estensione della validità delle liste positive degli additivi e coadiuvanti tecnologici ammessi già previste • Introduzione di nuovi additivi e coadiuvanti ammessi, specifici per il vino • Limitazioni per anidride solforosa, imposte con gradualità. • Lista negativa dei processi fisici vietati
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