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Corso di aggiornamento AVIS della provincia di Ascoli Piceno. Montefiore dell’ Aso 10 settembre 2011 I PRINCIPALI ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI Delle organizzazioni di volontariato. I Principali aspetti gestionali legati al governo di una Odv.
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Corso di aggiornamento AVIS della provincia di Ascoli Piceno Montefiore dell’Aso 10 settembre 2011 I PRINCIPALI ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI Delle organizzazioni di volontariato Dott. Davide Alessandrelli
I Principali aspetti gestionali legati al governo di una Odv 1) Requisiti statuari e sostanziali delle Odv;2) Obblighi contabili e di formazione del bilancio;3) La tenuta dei registri;4) La gestione dei volontari: implicazioni amministrative;5) La gestione del personale retribuito; Dott. Davide Alessandrelli
I requisiti statutari delle Organizzazioni di Volontariato FONTI NORMATIVE PRINCIPALI: • Codice civile art. 14 e seguenti (CAPO II Delle associazioni e delle fondazioni) art. 36 e seguenti (CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati) • Legge quadro sul volontariato n. 266/91; • Leggi regionali; Dott. Davide Alessandrelli
Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91 - Art. 3 - Comma 2 “Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico” - Art. 3 - Comma 3 “Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere espressamente previsti…” Dott. Davide Alessandrelli
Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91 - Art. 3 1 - l’assenza di fini di lucro; 2 - la democraticità della struttura; 3 - l’elettività e la gratuità delle cariche associative; 4 - la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; 5 - i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti; 6 - i loro obblighi e diritti; 7 - l’obbligo di formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti; Dott. Davide Alessandrelli
Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91 - Art. 5 8 - In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile. Dott. Davide Alessandrelli
Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91 1 – L’assenza di fini lucro Divietodi distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione (anche in caso di scioglimento); Obbligodi destinazione degli utili o degli avanzi di gestione alle finalità solidaristiche dell’organizzazione; Dott. Davide Alessandrelli
Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91 2 – la democraticità della struttura. • Garantire il diritto di voto a tutti gli aderenti maggiori di età, nonché il diritto di ricoprire le cariche associative (elettorato passivo ed elettorato attivo). • Sovranità dell’Assemblea dei soci su tutti gli altri organi. • Garantire agli aderenti la possibilità di partecipare alla vita associativa e di prestare la propria opera volontaria in attuazione degli scopi associativi; • Uguali diritti e uguali obblighi degli aderenti (in funzione delle finalità solidaristiche dell’organizzazione e della democraticità della struttura); Dott. Davide Alessandrelli
Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91 2 – la democraticità della struttura Secondo le linee guida dell’Agenzia per le ONLUS sulla gestione dei registri del Volontariato: La democraticità della struttura è da intendersi come l’obbligo di osservare e garantire all’interno dell’organizzazione di volontariato la parità di trattamento tra gli aderenti e la loro effettiva partecipazione alla vita associativa. Dott. Davide Alessandrelli
Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91 3 - l’elettività e la gratuità delle cariche associative • Le cariche associative devono essere attribuite attraverso elezione da parte dell’assemblea o di uno specifico organo a sua volta eletto dall’assemblea (es: consiglio direttivo, Collegio dei Sindaci revisori, ecc…); • Le cariche associative non possono essere retribuite in alcun modo (neanche attraverso gettoni di presenza o rimborsi forfetari); Dott. Davide Alessandrelli
Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91 4 - la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; • Comma 1 art. 2 Legge 266/91 - per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. • Comma 2 art. 2 Legge 266/91 - L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. • Comma 3 art. 2 Legge 266/91 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte. Dott. Davide Alessandrelli
Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91 5 - i criteri di ammissione e di esclusione e degli aderenti; 6 - i loro obblighi e diritti; Dott. Davide Alessandrelli
Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91 5 - i criteri di ammissione e di esclusione e degli aderenti; 6 - i loro obblighi e diritti; Dott. Davide Alessandrelli
Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91 7 - l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti; Dott. Davide Alessandrelli
Corso di aggiornamento AVIS della provincia di Ascoli Piceno Obblighi contabili e di formazione del Bilancio Dott. Davide Alessandrelli
Obblighi contabili e di formazione del Bilancio Legge 266/91 - Art. 7 Lo statuto delle organizzazioni di volontariato devono prevedere l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti. Non sono previste norme particolari in merito alle modalità di tenuta della contabilità né ai principi di redazione del Bilancio. Dott. Davide Alessandrelli
Obblighi contabili e di formazione del Bilancio • Tutte le organizzazioni di volontariato sono tenute a redigere un bilancio/rendiconto consuntivo; • Indicazione dei termini entro i quali deve essere approvato il bilancio/rendiconto consuntivo; • Impossibilità di sottrarre all’assemblea dei soci il compito di approvazione del bilancio; • Non è previsto uno specifico criterio di redazione del bilancio (competenza economica, principio di cassa); • Non è prevista una forma specifica (schema) di bilancio; Dott. Davide Alessandrelli
Obblighi contabili e di formazione del Bilancio Le attività istituzionali di un’organizzazione di volontariato sono quelle che, previste dallo statuto, permettono di realizzare direttamente le finalità dell’ente. Dott. Davide Alessandrelli
Obblighi contabili e di formazione del Bilancio Nel caso di svolgimento esclusivo di attività istituzionali, non vi sono particolari obblighi di tenuta della contabilità: • per le odv iscritte al registro regionale in base alle disposizioni della legge 266/91; • per le odv non iscritte al registro regionale (che sono comunque considerati Enti non commerciali) in base al comma 1 dell’art. 20, D.P.R. 600/73 che prevede l’obbligo delle scritture contabili solo per le attività commerciali eventualmente esercitate. Dott. Davide Alessandrelli
Obblighi contabili e di formazione del Bilancio Per la redazione del Rendiconto/Bilancio consuntivoè comunque necessario tenere traccia dei movimenti contabili al fine di poterne sintetizzare i risultati. La tenuta della contabilità, seppur in assenza di obblighi particolari, può essere tenuta secondo due criteri: • criterio di cassa (partita semplice); • criterio della competenza economica (partita doppia) Dott. Davide Alessandrelli
Obblighi contabili e di formazione del Bilancio Criterio di cassa: • Le movimentazioni contabili Vengono rilevate al momento della manifestazione monetaria (al momento dell’entrata e dell’uscita finanziaria) indipendentemente dalla competenza; • Restituisce quale “schema di bilancio” un rendiconto entrate/uscite; Dott. Davide Alessandrelli
Obblighi contabili e di formazione del Bilancio Criterio di cassa: Il risultato del rendiconto è un risultato finanziario • Risorse finanziarie di inizio periodo (al 01/01/XX) • Entrate dell’esercizio • Uscite dell’esercizio • Avanzo/disavanzo finanziario (B-C) • Risorse finanziarie di fine periodo (al 31/12/XX) Dott. Davide Alessandrelli
Obblighi contabili e di formazione del Bilancio Criterio di cassa: • è facilmente utilizzabile anche da personale non esperto di contabilità; • non permette di evidenziare le posizioni debitorie e creditorie dell’associazione; • non permette di evidenziare il valore dei beni ad utilità pluriennale; E’ consigliato ad organizzazioni di volontariato di dimensioni medio/piccole Dott. Davide Alessandrelli
Obblighi contabili e di formazione del Bilancio Ilprincipio della competenza economica: • le movimentazioni contabili Vengono rilevate al momento della manifestazione economica (al momento del sorgere del provento/ricavo o dell’onere/costo) indipendentemente dalla manifestazione monetaria; • restituisce quale “schema di bilancio” due prospetti denominati “Stato Patrimoniale” e“Rendiconto Gestionale” ai quali si aggiunge un documento descrittivo denominato“Nota integrativa” • il risultato del Rendiconto Gestionale è un risultato economico (informa circa l’incremento/decremento subito dal Patrimonio Netto dell’organizzazione nell’esercizio); Dott. Davide Alessandrelli
Obblighi contabili e di formazione del Bilancio Dott. Davide Alessandrelli
Obblighi contabili e di formazione del Bilancio Dott. Davide Alessandrelli
Obblighi contabili e di formazione del Bilancio Il principio della competenza economica: • è utilizzabile solo da personale “esperto” di contabilità; • necessita di particolari software gestionali; • permette di evidenziare le posizioni debitorie e creditorie dell’associazione; • permette di evidenziare il valore dei beni ad utilità pluriennale; • permette di evidenziare il valore del Patrimonio netto associativo; E’ consigliato ad organizzazioni di volontariato di dimensioni medio/grandi Dott. Davide Alessandrelli
Corso di aggiornamento AVIS della provincia di Ascoli Piceno Tenuta dei registri DELle organizzazioni di volontariato Dott. Davide Alessandrelli
Tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato • Il mancato obbligo di tenuta della contabilità, nel caso di svolgimento esclusivo di attività istituzionali, comporta la non obbligatorietà dei registri contabiliquali: • Libro giornale/registro di cassa; • Libro degli inventari; Dott. Davide Alessandrelli
Tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato Né il codice civile, né la legge 266/91 pongono in capo alle organizzazioni di volontariato l’obbligo di tenere: - il libro soci (libro degli aderenti); • il libro dei verbali dell’assemblea e degli altri organi sociali. Dott. Davide Alessandrelli
Tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato L’unico registro obbligatorio per le organizzazioni di volontariato è illibro dei volontarinel quale vanno riportati i nominativi delle persone che prestano attività di volontariato. Dott. Davide Alessandrelli
Tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato Legge 266/91 - Art. 4 Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti,che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Dott. Davide Alessandrelli
Tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato Nella pratica non tutti gli aderenti di un’organizzazione di volontariato prestano la propria opera personale spontanea e gratuita di cui all’art. 2 della legge 266/91 (attività di volontariato). Non tutti gli aderenti dell’organizzazione si possono considerare volontari dell’associazione. Nel libro dei volontari di cui all’art. 3 del Decreto 14/02/1992 devono essere riportati i nominativi di coloro che prestano attività di volontariato. Il libro degli aderenti (libro soci) e il libro volontari potrebbero non coincidere. Dott. Davide Alessandrelli
Tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato Dott. Davide Alessandrelli
Corso di aggiornamento AVIS della provincia di Ascoli Piceno La gestione dei volontari: implicazioni amministrative Dott. Davide Alessandrelli
La gestione dei volontari: implicazioni amministrative La stipula di polizze assicurative • Infortunio– per incidenti che potrebbero occorrere al volontario durante l’espletamento dell’attività di volontariato; • Malattia– che il volontario potrebbe contrarre a causa dell’espletamento dell’attività di volontariato; • Responsabilità civile – relativa a danni che il volontario (o altro soggetto che agisce per conto dell’associazione) potrebbe cagionare a terzi (cose animali e/o persone). Dott. Davide Alessandrelli
La gestione dei volontari: implicazioni amministrative La tenuta del registro dei volontari • Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono. Dott. Davide Alessandrelli
La gestione dei volontari: implicazioni amministrative La tenuta del registro dei volontari • Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. Dott. Davide Alessandrelli
La gestione dei volontari: implicazioni amministrative La tenuta del registro dei volontari • Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma. Dott. Davide Alessandrelli
La gestione dei volontari: implicazioni amministrative La tenuta del registro dei volontari • I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione. Dott. Davide Alessandrelli
La gestione dei volontari: implicazioni amministrative La possibilità di riconoscere i rimborsi spese ai volontari: • Sono rimborsabili le spese effettivamente sostenute dal Volontario • E’ ammissibile il rimborso delle spese documentate (a piè di lista); • Impossibilità di riconoscere rimborsi forfetari; • Impossibilità di riconoscere gettoni di presenza per ricoprire cariche associative; Dott. Davide Alessandrelli
La gestione dei volontari: implicazioni amministrative La possibilità di riconoscere i rimborsi spese ai volontari: • Entro limiti preventivamente fissati dall’organizzazione • Delibera da parte dell’assemblea o dell’organo direttivo; • Approvazione di un apposito regolamento che disciplina il tipo di spesa ammissibile a rimborso, i limiti economici e le modalità di riconoscimento del rimborso spese Dott. Davide Alessandrelli
La gestione dei volontari: implicazioni amministrative La possibilità di riconoscere i rimborsi spese ai volontari: • Per i rimborsi spese chilometrici (utilizzo dell’auto propria) è possibile fissare un indennità chilometrica che non superi i limiti di imponibilità fiscale previsti dalle tabelle ACI; • A differenza della disciplina dei rimborsi spese prevista per i dipendenti (e assimilati) può essere riconosciuto al volontario il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di volontariato ancheall’interno del proprio comune di residenza. Dott. Davide Alessandrelli
La gestione dei volontari: implicazioni amministrative La possibilità di riconoscere i rimborsi spese ai volontari: • Se vengono rispettati tutti i requisiti sopra elencati i rimborsi spese riconosciuti non costituiscono reddito per il volontario pertanto: • Sotto il profilo fiscale: non sono soggetti a ritenuta d’acconto (ai fini IRPEF); • Sotto il profilo giuridico: non si configurano quali compensi nel rispetto del disposto dell’art. 2 della legge 266/91. Dott. Davide Alessandrelli
Corso di aggiornamento AVIS della provincia di Ascoli Piceno La gestione del personale retribuito: implicazioni amministrative e fiscali Dott. Davide Alessandrelli
La gestione del personale retribuito: implicazioni amministrative e fiscali Art. 3 legge 266/91 Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta. Dott. Davide Alessandrelli
La gestione del personale retribuito: implicazioni amministrative e fiscali Le principali forme di contratti di lavoro: • Lavoro autonomo (libero professionista o prestatore occasionale); • Lavoro parasubordinato (Co.Co.Pro); • Lavoro subordinato (lavoratore dipendente); Dott. Davide Alessandrelli
La gestione del personale retribuito: implicazioni amministrative e fiscali Art. 3 legge 266/91 Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta. Dott. Davide Alessandrelli
La gestione del personale retribuito: implicazioni amministrative e fiscali Dott. Davide Alessandrelli
La gestione del personale retribuito: implicazioni amministrative e fiscali Illavoro parasubordinato • Questa tipologia di lavoro si colloca in una posizione intermediatra il lavoro subordinato (lavoro dipendente) e il lavoro autonomo, mantenendo tratti e caratteristiche comuni ad entrambe le tipologie. • La disciplina del lavoro parasubordinato non è rinvenibile nel codice civile (come nel caso del lavoro autonomo), ma da unaserie di leggi specifiche (D. Lgs n. 276/2003); Dott. Davide Alessandrelli