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MISSIONE: tutela del diritto di Libertà religiosa riconosciuta dalla costituzione. Direzione centrale DEGLI affari dei culti. DIRETTORE CENTRALE Prefetto Sandra Sarti. Area degli Affari del Culto Cattolico Dirigente dell’Area Viceprefetto Mauro Denozza.
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MISSIONE: tutela del diritto di Libertà religiosa riconosciuta dalla costituzione Direzione centrale DEGLI affari dei culti DIRETTORE CENTRALE Prefetto Sandra Sarti Area degli Affari del Culto Cattolico Dirigente dell’Area Viceprefetto Mauro Denozza Ufficio delle Politiche dei Culti e relazioni esterne Capo Ufficio di Staff Viceprefetto Marina Nelli Area degli Affari dei Culti diversi dal Cattolico Dirigente dell’Area Viceprefetto Giuseppe Ascrizzi Dirigente in posizione di staff: Consulente per gli Affari politici e Legislativi Viceprefetto Aggiunto Cristina Ciciriello Servizio Affari degli Enti di Culto Dirigente del Servizio Viceprefetto Aggiunto
UFFICIO DELLE POLITICHE DEI CULTI E RELAZIONI ESTERNE • SUPPORTO al Direttore Centrale nella programmazione e pianificazione delle attività della Direzione. • RELAZIONI ESTERNE con gli organi centrali della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, con gli organismi interni ed internazionali in ordine a temi di comune interesse nonché rapporti con il mondo accademico. • AFFARI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI: predisposizione di contributi relativi agli atti di sindacato ispettivo parlamentare ed osservazioni ai diSEGNIDI legge in materie di Competenza della direzione Centrale. • OSSERVATORIO SULLE POLITICHE RELIGIOSE: attività finalizzata allo studio e monitoraggio delle realtà religiose diverse da quella cattolica presenti nel paese Per una migliore conoscenza della loro diffusione e delle eventuali Problematiche.
. NORMATIVA DI RIFERIMENTO • La normativa di riferimento è quella inerente al diritto di • libertà religiosa; • IN AMBITO NAZIONALE: • La Costituzione Italiana (artt. 7, 8, 19, 20). • IN AMBITO INTERNAZIONALE : • la Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo adottata • dall’assemblea generale delle nazioni unite il 10 dicembre 1948; • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo • e delle libertà fondamentali in data 4 novembre1950 e relativi • protocolli addizionali; • carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 • dicembre 2000.
OSSERVATORIO SULLE POLITICHE RELIGIOSE • Tale organismo nasce nel 1993, con la denominazione di “Osservatorio sulla libertà religiosa”, PER realizzare una migliore conoscenza dei movimenti religiosi non cattolici che si sviluppaVANO sul territorio nazionale, IN CONCOMITANZA CON IL fenomeno dell’immigrazione. OGGI è DENOMINATO ”Osservatorio sulle politiche religiose” E COSTITUISCE UNA MISSION DELLA DIREZIONE CENTRALE DEI CULTI. • A SUPPORTO DELL’ OSSERVATORIO , NEL 2008 è stato COSTItuito un gruppo di lavoro, composto da personale della Direzione Centrale. • nell’anno 2009 e nel 2010 è STATA AVVIATA una rilevazione orientata al monitoraggio dei fenomeni connessi all’esercizio del diritto di libertà religiosa, all’individuazione degli elementi di criticità, Nelle comunità locali, ed all’ acquisizione di propostE o suggerimentIattI a contribuire al processo di comprensione tra le diverse fedi E DI DIALOGO INTERRELIGIOSO.
Area affari culto cattolico NORMATIVA DI RIFERIMENTO • Legge 25 marzo 1985 n. 121 - Ratifica ed esecuzione dell’ACCORDO 18 FEBBRAIO 1984 DI MODIFICA DEL CONCORDATO DEL 1929 • LEGGE 20 MAGGIO 1985, N. 222 - disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi • D.P.R. 13 FEBBRAIO 1987, N. 33 - regolamento di esecuzione della legge 222/85 • Accordo 24 febbraio 1997 - commissione paritetica italia - santa sede per la soluzione di questioni interpretative ed applicative delle norme relative aGLI enti e beni ecclesiastici • SCAMBIO NOTE VERBALI STATO ITALIANO-SANTA SEDE 11 LUGLIO 1998 E 27 OTTOBRE 1998
ATTIVITA’ • RICONOSCIMENTO PERSONALITA’ GIURIDICA ENTI DI CULTO CATTOLICO GIA’ ERETTI O APPROVATI NELL’ORDINAMENTO CANONICO • CONFERIMENTO EFFICACIA CIVILE A PROVVEDIMENTI CANONICI RELATIVI A MUTAMENTI SOSTANZIALI (NEL FINE, NEL MODO DI ESISTENZA ECC.) INTERVENUTI NELLA VITA DEGLI ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI • REVOCA PERSONALITA’ GIURIDICA IN CASO Del VENIRE MENO di UNO DEI ReQUISITIPRESCRiTTI PER IL RICONOsCIMENTO • CONFERIMENTO DI EFFICACIA CIVILE A PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE O ESTINZIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI • APPROVAZIONE STATUTO FABBRICERIE • NOMINA COMPONENTI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE FABBRICERIE • NOMINA PRESIDENTE CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE FABBRICERIE
TIPOLOGIA ENTI DIOCESI ISTITUTI SOSTENTAMENTO CLERO (idsc) REGIONI ECCLESIASTICHE PROVINCE ECCLESIASTICHE CHIESE ENTI COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA SANTUARI FINE DI CULTO PRESUNTO PER LEGGE (art. 2 l.222/85) CATTEDRALI CAPITOLI CATTEDRALI PARROCCHIE ISTITUTI RELIGIOSI FINE DI CULTO PRESUNTO PER LEGGE (art. 2 l.222/85) SEMINARI ASSOCIAZIONI PUBBLICHE DI FEDELI SOCIETA’ DI VITA APOSTOLICA FINE DI CULTO DA ACCERTARE (artt.2-16 L.222/85) FONDAZIONI CONFRATERNITE Fabbricerie
PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO • ISTANZA IN BOLLO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O AUTORITA’ ECCLESIASTICA presentata alla Prefettura competente per territorio che ne cura l’istruttoria ed esprime parere; L’istanza deve essere corredata da: • ASSENSO ALL’ISTANZA da parte della competente autorita’ ecclesiastica • PROVVEDIMENTO di approvazione o erezione CANONICa DELLA COMPETENTE AUTORITA’ ECCLESIASTICA • DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA A COMPROVARE I REQUISITI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI ENTE • esame della documentazione prodotta ed eventuale supplemento di istruttoria • adozione del D.M. di riconoscimento giuridico.
FABBRICERIE • ORGANIsmi di origine antichissima di natura fondazionale ovvero associativa che, attraverso un Consiglio Di amministrazione, hanno il compito di provvedere, senza ingerenza nei servizi di culto e con i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, alla manutenzione ed ai restauri delle chiese cui sono preposte • regolamentatE dall´art. 72 della legge 222/1985 e dagli artt. da 35 a 41 del D.P.R. 33/1987 • attualmente sono 29 • addette alla cura di chiese cattedrali di rilevante interesse storico-artistico quali il Duomo di Milano, di Firenze, di Pisa, di Siena, di Palermo, di Monreale, la Cappella del tesoro di San Gennaro • Sono rette da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell´Interno, sentito il Vescovo diocesano • I Consigli di amministrazione sono composti da sette membri nominati per un triennio: due dal Vescovo Diocesano e cinque dal Ministro dell´Interno sentito il Vescovo stesso • Il Ministro nomina anche il presidente, che è eletto tra i membri della fabbriceria
Area affari culti diversi dal cattolico NORMATIVA DI RIFERIMENTO • enti di culto diverso dal cattolico privi di intese • legge 24 giugno 1929 n. 1159. (Nota come la legge sui culti ammessi rappresenta ancora oggi la legge di base per il riconoscimento giuridico degli enti di culto. E’ stata resa conforme al dettato costituzionale a seguito di sentenze della Corte Costituzionale). • R. D. 28 febbraio 1930 n. 289, regolamento di attuazione della Legge 1159/1929. • enti di culto diverso dal cattolico con inteseex articolo 8 Cost. si applicano le leggi con cui gli accordi stessi divengono operanti nel nostro ordinamento giuridico. • Tavola Valdese. Legge 11.8.1984, n. 449 e Legge 5.10.1993, n. 409; • Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno. Legge 22.11.1988, n. 516 e Legge 20.12.1996, n. 637; • Assemblee di Dio in Italia. Legge 22.11.1988, n. 517; • unione delle Comunità Ebraiche italiane (UCEI). Legge 8.3.1989, n. 101, e Legge 20.12.1996, n. 638; • Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI). Legge 12.4.1995, n. 116; • Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI). Legge 29.11.1995, n. 520.
ATTIVITA’ • Conferimento della personalità giuridica agli enti di culto diverso da quello cattolico che ne facciano richiesta. • Trattazione delle istruttorie conseguenti alla richiesta di Intese a termini dell’art. 8 della Costituzione. • Approvazione delle nomine dei ministri di culto. • rilascio parere per l’ autorizzazione all’ingresso dei ministri di culto negli Istituti di prevenzione e pena per l’assistenza spirituale, di competenza del Ministero della giustizia. • supporto al Ministero degli affari esteri in materia di rilascio dei visti d’ingresso o permessi di soggiorno in Italia, per motivi di culto, ai ministri di culto e ai missionari stranieri.
PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO • PROCEDURA RICONOSCIMENTI GIURIDICI ENTI RELIGIOSI SENZA INTESE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLA l. 1159/1929 e DEL R.D. 289/1930. • istanza in bollo dell’ente corredata dello statuto in atto pubblico, presentata alla Prefettura competente per territorio che ne cura l’istruttoria ed esprime parere; • Verifica Della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento (osservanza dei parametri costituzionali, radicamento dell’ente sul territorio, sufficienza patrimoniale ecc.) ed eventuale supplemento di istruttoria. • acquisizione parere Consiglio di Stato. • deliberazione del Consiglio dei Ministri. • emanazione del D.P.R. di riconoscimento giudico ed approvazione statuto. • PROCEDURA RICONOSCIMENTI GIURIDICI ENTI RELIGIOSI con INTESE Si applicano le disposizioni della normativa di recepimento di ciascuna Intesa. La procedura è semplificata rispetto a quella della l. 1159/1929 e DEL R.D. 289/1930 perché la natura degli enti viene garantita direttamente dalla confessione di appartenenza. • istanza in bollo dell’ente, corredata dello statuto approvato con delibera dall’organo direttivo della confessione di appartenenza, presentata alla Prefettura competente per territorio che ne cura l’istruttoria ed esprime parere. • esame della documentazione prodotta ed eventuale supplemento di istruttoria. • adozione del D.M. di riconoscimento giuridico ed approvazione statuto.
APPROVAZIONE DELLA NOMINA DEI MINISTRI DI CULTO • Requisiti essenziali sono: la cittadinanza italiana, la presenza di una comunità di fedeli nel comune ove lo stesso risiede; • L’approvazione viene data con Decreto del Ministro dell’Interno notificato agli Ufficiali dello stato civile ed all’interessato tramite Prefettura. • Riconosce al ministro di culto la capacità di compiere atti produttivi di effetti giuridici (celebrazione di matrimoni);
ASSISTENZA RELIGIOSA AI DETENUTI • La competenza ad adottare il provvedimento è del Ministero della Giustizia a cui il detenuto fa richiesta di poter ricevere assistenza religiosa; • Il Ministero della Giustizia interessa la Direzione Centrale degli Affari dei Culti che fornisce informazioni sulla persona del ministro di culto ed esprime parere in ordine all’accoglimento dell’istanza. (La competenza del Ministero dell’Interno è endoprocedimentale)
TRATTAZIONE DELLE ISTRUTTORIE CONSEGUENTI ALLA RICHIESTA DIINTESE A TERMINI DELL’ART. 8 DELLA COSTITUZIONE Le intese previste dall’art. 8 della Cost. sono accordi che vengono stipulati tra le confessioni religiosE e lo Stato italiano e rientrano nella competenza della Presidenza del Consiglio dEi Ministri. Le intese vengono concertate nell’ambito della Commissione per le intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, presso la Presidenza del Consiglio, di cui fa parte il Direttore Centrale degli Affari dei Culti.