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La presentazione delle candidature per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale Dott. Enrico Bronzetti Dirigente Comune di Rimini. Rimini 11 gennaio 2014. IL SISTEMA DI ELEZIONE.
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La presentazione delle candidature per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale Dott. Enrico Bronzetti Dirigente Comune di Rimini Rimini 11 gennaio 2014
IL SISTEMA DI ELEZIONE L'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale è stata introdotta con la legge 25 marzo 1993, n. 81; prima il Sindaco veniva eletto all'interno del Consiglio Comunale, dai consiglieri. Dal 1993 invece il Sindaco viene eletto direttamente dai cittadini, che votano, con la medesima scheda elettorale, il candidato sindaco e la lista di un partito a lui collegato. Il sistema di elezione è diverso a seconda della popolazione del comune. La popolazione è determinata in base ai dati dell'ultimo Censimento generale della popolazione che si è svolto nel 2011
il sistema di elezione nei comuni inferiori a 15.000 abitanti Nei Comuni con meno di 15 mila abitanti si vota con un sistema maggioritario a turno unico: viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti. La lista collegata al Sindaco vincente si aggiudica i 2/3 dei seggi del consiglio; il restante terzo viene suddiviso tra gli altri partiti in base ai voti ottenuti. Il primo seggio delle liste di minoranza spetta ai candidati sindaci sconfitti. Solo in caso di assoluta parità tra due candidati alla carica di sindaco si procede al ballottaggio.
il sistema di elezione nei comuni sup. a 15.000 abitanti Nei Comuni con più di 15 mila abitanti si vota con un sistema maggioritario a doppio turno: se al primo turno nessuno dei candidati Sindaci ottiene la maggioranza assoluta (50% + 1 dei voti), si procede al ballottaggio. Ciascun candidato Sindaco può essere collegato a una o più liste e gli elettori possono esprimere due scelte: una per il sindaco e una per la lista dei consiglieri. E' possibile scegliere una lista diversa da quella collegata al candidato Sindaco cui si accorda il proprio voto (voto disgiunto). Nella fase intermedia tra primo e secondo turno i due candidati che vanno al ballottaggio possono collegarsi a liste diverse rispetto a quelle che li avevano appoggiati nella prima votazione. In fase di ballottaggio gli elettori possono scegliere soltanto il candidato sindaco; non sono ammessi voti alle liste.
ALCUNE DATE Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno. La legge di stabilità 2014 ha stabilito che si voterà solo nella giornata di domenica Le candidature devono essere presentate alla Segreteria comunale dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data delle elezioni
Composizione dei Consigli comunali IL NUMERO DI CONSIGLIERI DA ELEGGERE E' DIVERSO A SECONDA DEL NUMERO DI ABITANTI DEL COMUNE IL NUMERO DI CANDIDATI CHE DEVE ESSERE INDICATO NELLE LISTE VARIA DA UN MINIMO AD UN MASSIMO. IL NUMERO MASSIMO E' PARI AL NUMERO DI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE Legge 23 novembre 2012, n. 215 sulla parità di genere - Obbligo nelle giunte e nei consigli circoscrizionali la parità tra uomini e donne; - Nelle liste di candidati dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi; - Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono essere espresse in sede di votazione, sino a due preferenze (però devono essere per candidati di sesso diverso)
Presentazione delle candidature CITTADINI ITALIANI DEVONO ESSERE ELETTORI DI UN QUALSIASI COMUNE ITALIANO NON DEVONO ESSERE “INCANDIDABILI” AI SENSI DELLA LEGGE 31.12.2012 N. 235 CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA POSSONO CANDIDARSI MA SOLO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, NON A QUELLA DI SINDACO. DEVONO PRESENTARE UN ATTESTATO DEL LORO PAESE DAL QUALE RISULTI CHE SONO ELEGGIBILI NEL LORO PAESE. DEVONO ESSERE ISCRITTO IN UNA APPOSITA LISTA ELETTORALE AGGIUNTA TENUTA DAL COMUNE
IL VOTO Possono votare coloro che avranno compiuto 18 anni nel giorno delle votazioni. Per votare occorre essere in possesso della tessera elettorale e di un documento di identità
ESEMPIO DI VOTO VOTO “CLASSICO” CON PREFERENZA VOTO “DISGIUNTO” CON PREFERENZA VOTO AL SOLO SINDACO
ESEMPIO DI RIPARTO DEI SEGGI Comune con popolazione superiore a 15.000 abitantiPopolazione del Comune all’ultimo censimento = 15.409Consiglieri spettanti al Comune = 16
ESEMPIO DI RIPARTO DEI SEGGI Candidati alla carica di Sindaco: TULLIOvoti conseguiti 195 pari al 2,25 % TIZIOvoti conseguiti 3.795 pari al 43,72 % CAIO voti conseguiti 1,405 pari al 16,19 % SEMPRONIO voti conseguiti 3.285 pari al 37,85 % TOTALE VOTI CANDIDATI SINDACI 8.680 Nessun candidato ha conseguito il 50% + 1 dei voti validi VIENE INDETTO IL BALLOTTAGGIO l ballottaggio vengono ammessi i due candidati che hanno conseguito più voti: TIZIO 3795 SEMPRONIO 3285 Vince il Ballottaggio TIZIO
ESEMPIO DI RIPARTO DEI SEGGI CALCOLO CIFRA ELETTORALE DI LISTA – METODO D'HONDT DAL PRIMO RIPARTO EFFETTUATO SI RILEVA CHE LA COALIZIONE TIZIO HA OTTENUTO SOLO 8 SEGGI, INFERIORI AL 60% DEI SEGGI COMPLESSIVI SPETTANTI A TIZIO IN QUANTO VINCITORE DEL BALLOTTAGGIO SI APPLICA QUINDI IL PREMIO DI MAGGIORANZA: ALLA COALIZIONE DI TIZIO VENGONO QUINDI ASSEGNATI 10 SEGGI, I RESTANTI 6 SI SUDDIVIDONO TRA LE COALIZIONI DI MINORANZA.
ESEMPIO DI RIPARTO DEI SEGGI 10 SEGGI VENGONO ASSEGNATI ALLA COALIZIONE DI TIZIO CHE DIVENTA LA COALIZIONE DI MAGGIORANZA. PER CAPIRE QUANTI SEGGI SPETTANO ALLE DUE COALIZIONI DI MINORANZA SI PRENDONO I COEFFICIENTI OTTENUTI ( vedi slide precedente) E SI FORMA UNA GRADUATORIA DALLA QUALE RISULTA CHE I COEFFICIENTI PIU' ALTI SONO I SEGUENTI: I SEGGI SPETTANTI ALLE COALIZIONI RISULTANO QUINDI COSI' RIPARTITI
ESEMPIO DI RIPARTO DEI SEGGI SI EFFETTUA POI UNA ULTERIORE RIPARTIZIONE PER DIVIDERE I SEGGI OTTENUTI COMPLESSIVAMENTE DALLE COALIZIONI TRA LE DIVERSE LISTE CHE LE COMPONGONO. I SEGGI OTTENUTI DALLE LISTE VENGONO ATTRIBUITI AI CANDIDATI IN BASE ALLE PREFERENZE OTTENUTE DA CIASCUNO DI ESSI
IL CONSIGLIO COMUNALE COMPETENZE E FUNZIONI Rimini 11 gennaio 2014
LE NORME DI RIFERIMENTO LA COSTITUZIONE = L’articolo 114, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, prevede che “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” I COMUNI HANNO UNA POSIZIONE PARITARIA CON PROVINCE – REGIONI MA SOPRATTUTTO CON LO STATO LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO SONO PREVISTI DAL D. LGS 18.08.2000 N. 267 E DA ALTRE NORME NORME E DISPOSIZIONI SONO PREVISTE ANCHE NELLO STATUTO DEL COMUNE E NEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
GLI ORGANI DEL COMUNE • Gli organi del Comune sono: - il Sindaco, che è sia “Capo dell'Amministrazione” che “Ufficiale di Governo”; - la Giunta, che è l'organo esecutivo, è composta dal Sindaco e dagli Assessori (che sono nominati dal Sindaco); - il Consiglio Comunale che è l' organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, dura in carica 5 anni ed è composto dal Sindaco e da un numero variabile di componenti determinato in base alla popolazione legale del Comune.
COME OPERA • Il Consiglio Comunale, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è presieduto da un Presidente, che viene eletto tra i consiglieri nella prima seduta. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è presieduto dal Sindaco ma lo Statuto può prevedere la figura del Presidente; • All'interno del Consiglio Comunale possono essere formati dei “Gruppi Consiliari” formati da consiglieri della stessa area politica, guidati da un capogruppo. • I capigruppo formano la “Conferenza dei capigruppo” il cui ruolo è quello di programmare e coordinare i lavori del Consiglio assieme al Presidente
All'interno del Consiglio possono essere formate delle “Commissioni” con competenze su specifiche materie, che approfondiscono gli argomenti di discussione, esprimono pareri sugli atti deliberativi, effettuano indagini conoscitive ecc. I consiglieri, per poter svolgere la loro attività, hanno diritto di accedere e di avere conoscenza di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale; COMPOSIZIONE
Il Consiglio Comunale ha competenza “limitatamente agli atti fondamentali” elencati all'articolo 42 del D. Lgs 267/2000; tra le numerose materie si evidenziano: - lo Statuto - i regolamenti; - programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici; - bilanci annuali e pluriennali; - istituzione e ordinamento dei tributi Le decisioni del Consiglio vengono formalizzate in atti chiamati “delibere” che dopo aver esposto i presupposti, le motivazioni e le norme di legge indicano la decisione presa dal Consiglio (a favore o contraria all'adozione o approvazione di un programma, attività, iniziativa ecc.) GLI ATTI