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Direzione Generale Sanità. Esportazione di prodotti a base di carne e latte verso la Fed Russa. I piani di campionamento. F. Castoldi – Napoli, Milano, Bologna - Ottobre – Novembre 2010. Gli accordi UE – Russia – il Memorandum 2 settembre 2004.
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Direzione Generale Sanità Esportazione di prodotti a base di carne e latte verso la Fed Russa I piani di campionamento F. Castoldi – Napoli, Milano, Bologna - Ottobre – Novembre 2010
Gli accordi UE – Russia – il Memorandum 2 settembre 2004 tra la Comunità Europea e la Federazione Russa in materia di certificazioni veterinarie per gli animali e i prodotti di origine animale destinati all’esportazione dalla CE alla FR: “Le partite oggetto di esportazione verso la FR saranno originarie esclusivamente da aziende, regioni e stabilimenti che possono garantire e certificare che gli animali, i prodotti o i materiali rispettano i requisiti stabiliti dalla legislazione della FR”
il Memorandum 2 settembre 2004 - Il ruolo dell’FVO L’FVO e’ chiamato a eseguire audit (2007!) aventi per oggetto la corretta applicazione della catena delle certificazioni (stabilite nel memorandum) attestanti la supervisione veterinaria sugli stabilimenti abilitati all’esportazione verso la FR Nuovi modelli di certificati redatti in inglese, russo e nella lingua del Paese esportatore sono definiti nell’ambito dell’accordo
I certificati Veterinari • per carni bovine disossate e preparazioni a base di carne, destinate all’esportazione dall’UE verso la FR • per carni suine e preparazioni a base di carne, destinate all’esportazione dall’UE verso la FR • per carne di pollame e preparazioni a base di carne, destinata all’esportazione dall’ UE verso la FR • per l’esportazione di conserve di carne, salami ed altri prodotti a base di carne pronti per il consumo dall’UE verso la FR • per latte e prodotti a base di latte, derivati da animali bovini, ovini o caprini, destinati all’esportazione dall’UE verso la FR • per pesce, prodotti della pesca e prodotti della pesca trasformati, per il consumo umano, destinati all’esportazione dall’UE verso la FR
Criticità Le Autorità della Fed Russa non riconoscono in toto l’equivalenza della propria normativa con quella della UE, per cui chiedono il rispetto dei criteri di riferimento stabiliti dalla pertinente normativa Russa all’atto della sottoscrizione dei certificati di esportazione.
La conoscenza dei pertinenti criteri stabiliti dalla normativa russa diviene quindi un prerequisito al fine dell’accreditamento degli stabilimenti interessati a esportare prodotti alimentari di O.A. verso la Fed Russa, come pure della sottoscrizione dei certificati da parte dei Veterinari Ufficiali
Criticità II La normativanon e’ sempre accessibile. Inoltre, anche nel caso in cui vengano comunicati gli estremi dei provvedimenti di interesse, non sempre questi sono disponibili in lingua inglese. Alla seguente pagina del sito web della DG SANCO, sono rinvenibili e scaricabili alcune norme che devono essere prese in considerazione nella valutazione sia degli impianti, sia delle partite destinate a essere esportate: http://ec.europa.eu/food/international/trade/eu-russia_spsissues_en.htm
Principali norme di riferimento (disponibili) • Legge federale n. 52 del 30 marzo 1999 sul benessere sanitario ed epidemiologico della popolazione • Legge federale n. 29 del 2 gennaio 2000 sulla qualità e la sicurezza degli alimenti • Legge federale n. 184 del 27 dicembre 2002 in materia di regolamenti tecnici • Legge federale n. 88 del 12 giugno 2008 in materia di latte e prodotti lattieri
Criticità • La legislazione della FR assimila i requisiti qualitativi a quelli sanitari, per cui un’unica norma detta requisiti in entrambi i campi • L’approccio russo alla sicurezza alimentare e’ basato fondamentalmente sul controllo di prodotto. Non vengono di norma ritenute sufficienti le garanzie fornite sulla base delle caratteristiche del processo e del prodotto, ma solo su verifiche analitiche (“il fabbricante deve testare la qualità e la sicurezza di ciascun lotto di prodotto … e fornire all’acquirente, insieme con i prodotti alimentari, … , il certificato di qualità e sicurezza degli alimenti” art 17.6 L. F. n. 29)
La L.F. n. 88/08 • emanata in applicazione alla l.f. n. 184/02 in materia di regolamenti tecnici • pubblicata ed entrata in vigore il giugno 2008 • resa nota in ambito comunitario nel marzo 2009, in occasione delle ispezioni da parte delle competenti Autorità russe • applicabile alla produzione e immissione in commercio di latte e pbl, inclusi gli alimenti contenenti più del 20% di latte (rapporto s.s./s.s.) • persegue obiettivi sanitari e di correttezza delle transazioni commerciali
I requisiti stabiliti per le materie prime, i prodotti finiti e i processi non sempre sono assimilabili a quelli in vigore nella UE: • diversa definizione di colostro • diversa modalità di valutazione del contenuto in cellule somatiche e carica batteria (?) • raffreddamento a +4°C + 2°C entro 2 ore e trasformazione entro 24 ore • limiti per contaminanti chimici e radiologici • lavaggio e disinfezione contenitori e impianti entro 2 ore dallo svuotamento/utilizzo • obbligo di sottoporre il personale addetto alle lavorazioni a periodici controlli medici
I Regolamenti di applicazione Accanto alle Leggi federali, esistono altri provvedimenti (SanPin) aventi natura regolamentare che completano le norme di riferimento (1). In questo contesto, particolare rilievo assume quanto disposto dal SanPiN 2.3.2.1078-01 in materia di requisiti igienici e valore nutrizionale delle materie prime e degli alimenti, che costituisce una raccolta di criteri microbiologici e tossicologici che devono possedere gli alimenti per potere essere commercializzati nella FR (1) Questi regolamenti sono oggetto di periodico aggiornamento, ma non sempre e’ possibile disporre in tempo utile degli ultimi aggiornamenti.
Il SanPiN 2.3.2.1078-01 del 14/11/2001 – I contenuti • Generalità: • Vengono stabiliti i principi in materia di valore nutritivo e sicurezza degli alimenti. • Gli alimenti commercializzati nella FR devono rispondere ai requisiti stabiliti negli allegati • Gli alimenti importati devono essere registrati prima della loro prima introduzione nel territorio della FR • Gli operatori che importano o commercializzano alimenti nella FR devono procedere al controllo analitico delle derrate presso un laboratorio accreditato
Requisiti igienici degli alimenti • I requisiti igienici e nutrizionali, le caratteristiche organolettiche degli alimenti sono determinati per via regolamentare • I requisiti microbiologici, radiologici e tossicologici degli alimenti sono riportati in allegato 1 • I contenuti massimi di contaminanti chimici sono determinati sulla base della loro pericolosità per la salute umana (e in relazione con la situazione locale nella FR) • Requisiti più stringenti sono definiti per gli alimenti destinati all’infanzia (quelli destinati a soggetti sino a 14 anni di età)
Criteri microbiologici sono definiti per i seguenti gruppi di microrganismi: • - Indicatori di igiene - cbtaerobia e m. aerobi facoltativi (QMA&OAMO), coliformi, enterobatteriacee, enterococchi; • - Microrganismi potenzialmente patogeni (E.coli, S. aureus, batteri del tipo Proteus, B.cereus e clostridi solfitoriduttori, Vibrioparahaemolyticus); • Microrganismi patogeni, inclusi Salmonella and L. monocytogenes, Yersiniaspp.; • microrganismi alteranti, come lieviti e muffe, batteri acidificanti; • - Microrganismi fermentanti e probioticinegli alimenti per i quali siano stati definiti i livelli di questa microflora e nei prodotti probiotici.
I criteri di accettabilità per quanto riguarda i criteri microbiologici di sicurezza possono essere definiti: • sulla base della quantità di alimento nel quale non devono essere rilevati i coliformi, la maggioranza dei patogeni facoltativi e i patogeni, inclusi Salmonella spp. e L. monocitogenes (per es. coliformi assenti in 0.001g, Samonella spp. assente in 25g) o • sul numero di unità formanti colonia per unità di prodotto (cfu/g – ml) • sulla base dell’assenzadi crescita microbica alle temperature previste di conservazione per gli alimenti in conserva
SanPiN 2.3.2.1078-01 del 14/11/2001 – Indice degli allegati Appendix 1 1. Hygienic requirements in respect of the safety and nutritional value of foodstuffs 1.1. Meat and meat products; poultry, eggs and products made on their basis 1.2. Milk and milk products 1.3. Fish, non-fish trade objects and products made on their basis 1.4. Grain (seeds), flour-milled, cereal products and bakery products 1.5. Sugar and confectionery 1.6. Fruits and vegetables 1.7. Olive raw material and products made from fat 1.8. Drinks 1.9. Other products 1.10. Biologically active food additives
Il SanPiN 2.3.2.1078-01 del 14/11/2001 – indice degli allegati Appendix 2 2.1 Hygienic requirements for nutrition of certain foodstuffs 2.2 Criteria for nutrition of fruit and vegetable juices Appendix 3 3 Hygienic requirements for safety and nutrition of baby foodstuffs Appendix 4 4. Food products derived from genetically modified sources
Il SanPiN 2.3.2.1078-01 del 14/11/2001 – indice degli allegati Appendix 5 5a. Biologically active substances, food components and products, and sources of these food components, which do not have a hazardous influence on human health when used to manufacture biologicallyactivefoodadditives 5b. Biologically active substances, food components and products, and sources of these food components, which may have a hazardous influence over human health when used to manufacture biologicallyactivefoodadditives Appendix 6 6. Parasitologic safety parameters for fish, Crustacean, mollusks, amphibian, reptile, and products of their processing
Il SanPiN 2.3.2.1078-01 del 14/11/2001 – indice degli allegati Appendix 7 7. Food additives, which do not have a hazardous influence over human health when used to manufacture foodstuffs Appendix 8 8. Hygienic requirements for the safety of canned foodstuffs Appendix 9 to 16 (references)
Criticità Gli allegati classificano i diversi alimenti ai fini della definizione delle determinazioni analitiche da effettuare in modo molto dettagliato e non sempre riconducibile a tipologie di alimenti riconosciute nel nostro Paese Per alcune determinazioni chimiche, non oggetto di analisi di routine nei laboratori comunitari, mancano le metodiche, e comunque i laboratori non hanno accreditato le prove (1) La ricerca delle nitrosammine in alcuni prodotti alimentari trasformati non e’ eseguita da alcun laboratorio nazionale (1) A titolo di esempio, non esistono laboratori nella CE, con l’eccezione di alcuni nelle ex Repubbliche Baltiche, in grado di eseguire la ricerca della grisina, un antibiotico auxinico il cui impiego e’ documentato nella sola FR.
Il sostanziale divieto dell’uso di alcuni antibiotici di uso comune (tetracicline, penicilline e streptomicina - nel latte) per i quali non e’ stabilito alcun limite di tolleranza (LMR), pone problemi sia di natura analitica, sia di impiego nelle fasi di allevamento L’inclusione di alcuni radionuclidi (Cs 137 e Sr 90) tra i parametri oggetto di verifica (sistematica?) non tiene conto del fatto che si tratta di contaminanti il cui rilievo e’ ragionevolmente legato a episodi di radiocontaminazione ad ampio raggio (1) (1) L’addendum del 30/4/09 al memorandum 2/9/04, prevedeva la possibilità per gli SM di “spendere” i dati originati nei piani di sorveglianza della radioattività per un periodo transitorio, scaduto il 31/8/09
Le metodiche ISO impiegate di solito come riferimento nei laboratori occidentali esprimo i risultati in modo diverso → difficoltà nella certificazione dei risultati Al fine di accertare l’assenza di microorganismi in quantità di alimenti inferiori al grammo → procedere a diluizioni seriali base 10 di un campione iniziale di 10 g di alimento (la prova può essere accreditata?) Non sono chiare le frequenze (minime) con le quali l’operatore economico deve documentare il rispetto dei requisiti determinati per via analitica. Un documento, in russo, pubblicato nel sito della DG Sanco e del quale circola una traduzione non controllata, stabilisce le frequenze per gli operatori attivi nella FR e per gli organismi di controllo
Nonostante tutte queste difficoltà e incertezze … • … quando firma un certificato di esportazione, il Veterinario Ufficiale e’ chiamato ad attestare:“Le caratteristiche microbiologiche, chimico-tossicologiche e radiologiche della carne (bovina, suina, avicola), dei pbc, del latte e dei pbl e dei prodotti ittici sono conformi alle norme e ai requisiti veterinari e sanitari attualmente in vigore nella Federazione Russa” e l’esportatore deve fornire le adeguate giustificazioni a supporto di quanto sottoscritto dal Vet. Uff.
L’unica via di uscita • Un impegno comune e condiviso da: • Autorità competenti, • Operatori economici, • Associazioni di categoria, • che si traduca, tra l’altro, in un approccio uniforme alle modalità con le quali fornire le garanzie richieste. Espressione di questa collaborazione gli atti di indirizzo forniti dal Ministero della Salute con note n. 18765 del 23/6/09, n. 3559 del 7/8/09 e n. 21507 del 5/7/10 in tema di programmazione ed esecuzione dei campionamenti ai fini dell’esportazione di latte e pbl e carni e pbc verso la FR
I piani di campionamento • Proposti nell’ambito delle due note ministeriali costituiscono una risposta, condivisa a livello nazionale, alle richieste di rispetto della pertinente normativa della FR in materia di controllo della sicurezza dei prodotti alimentari oggetto di esportazione. • I due modelli di piano, sono stati adottati in tempi differenti proprio al fine di assicurare il coinvolgimento e la condivisione da parte degli operatori economici interessati e delle loro associazioni di categoria.
I campionamenti e le relative analisi, salvo il caso in cui ne sia suggerita l’esecuzione sistematica in aderenza con quanto riportato nelle garanzie sanitarie, sono da intendersi alla stregua di un piano di monitoraggio e non possono in nessun caso assicurare l’assenza di contestazioni al momento dell’ingresso nella FR, ma costituiscono una prova del rispetto della normativa russa, almeno dal punto di vista procedurale. • Le determinazioni analitiche e le relative frequenze di campionamento costituiscono una indicazione “de minimis”, le singole imprese possono pertanto applicare frequenze più elevate quando ritengano che questo possa essere funzionale alla loro politica di mercato o possa meglio tutelarle in caso di contestazioni da parte delle Autorità della FR
I due pianinon sono di per sé vincolanti, ma se attuati dalla generalità delle aziende interessate permettono di rappresentare l’Italia come un “sistema” che nel suo insieme e’ in grado di offrire le garanzie richieste dal Paese importatore. • Il modello adottato per la predisposizione dei due piani di campionamento rappresenta un esempio positivo di modalità di collaborazione tra Autorità competenti e imprese che può essere esteso anche ad altri settori, a cominciare da quello dei prodotti della pesca, anche al fine di consolidare l’immagine del “Paese sistema”.
Principali determinazioni previste per i prodotti della pesca • Determinazioni microbiologiche: • cbt • coliformi • V. parahaemolyticus, Cl. solfitoriduttori, S. aureus • patogeni (salmonella e L. monocytogenes) • Determinazioni chimiche: • metalli pesanti (Hg, Pb, As, Cd, Sn*, Cr*) • istamina • nitrosammine • pesticidi organoclorurati, PCB • benzopirene (°) • Determinazioni radiometriche • radionuclidi (Cs 137, Sr 90) * Alimenti in conserva ° Alimenti affumicati
Principali determinazioni previste per i prodotti a base di latte • Determinazioni microbiologiche: • cbt • coliformi • staphylococcus aureus • patogeni (salmonella e L. monocytogenes) • lieviti e muffe • Determinazioni chimiche: • metalli pesanti (Hg, Pb, As, Cd, Sn*, Cr*) • aflatossina M1 • antibiotici (CAF, tetracicline, streptomicina, penicilline • pesticidi organoclorurati, PCB • benzopirene (°) • Determinazioni radiometriche • radionuclidi (Cs 137, Sr 90) * Alimenti in conserva ° Alimenti affumicati
Piano di campionamento proposto per tutti gli stabilimenti in lista A = due prelievi /anno B= 1 prelievo/anno a rotazione
Programma integrativo di campionamenti proposto per gli stabilimenti che esportano 1= tutti i lotti spediti; 2 = ogni 6 spedizioni, comunque almeno 1 /anno; 3 = ogni 3 spedizioni, comunque almeno 2 /anno; 4 = 2/anno; 5 = 1/anno
Principali determinazioni previste per le carni • Determinazioni microbiologiche: • cbt • coliformi • patogeni (Salmonella spp., L. monocytogenes e Yersinia spp.) • Determinazioni chimiche: • metalli pesanti (Hg, Pb, As, Cd) • antibiotici (CAF, tetracicline, grisina, bacitracina) • pesticidi organoclorurati, PCB • sostanze ormonali e antiormonali • Determinazioni radiometriche • radionuclidi (Cs 137, Sr 90)
Principali determinazioni previste per i prodotti a base di carne • Determinazioni microbiologiche: • cbt • coliformi, coli, clostridi solfitoriduttori • patogeni (Salmonella spp., L. monocytogenes e Yersinia spp.) • Determinazioni chimiche: • metalli pesanti (Hg, Pb, As, Cd, Sn*, Cr*) • antibiotici (CAF, tetracicline, grisina, bacitracina) • pesticidi organoclorurati, PCB • benzopirene, nitrosammine (°) • Determinazioni radiometriche • radionuclidi (Cs 137, Sr 90) * Alimenti in conserva ° Alimenti affumicati
Piano di campionamento carni A = ogni partita spedita; B = ogni partita spedita con un max di un campionamento al mese C = un campione/anno D = due campioni/anno o filiera certificata
Piano di campionamento pbc A= un campione/anno
Grazie per l’attenzione Domande?