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Massimo Molinari Siena

IL CAPITAL RAISING NELLE BANCHE. Massimo Molinari Siena. COSA VEDREMO INSIEME. Il capitale nella normativa italiana ed europea Quale è il livello di capitale ottimale per una banca (esercitazione) Come si realizza un’emissione? Analisi di un prospetto. COSA VEDREMO INSIEME.

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Massimo Molinari Siena

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Presentation Transcript


  1. IL CAPITAL RAISING NELLE BANCHE Massimo Molinari Siena

  2. COSA VEDREMO INSIEME • Il capitale nella normativa italiana ed europea • Quale è il livello di capitale ottimale per una banca (esercitazione) • Come si realizza un’emissione? • Analisi di un prospetto

  3. COSA VEDREMO INSIEME • 5) IAS – BASILEA2-(ICAAP) un framework già superato? • 6) Come si governa il capitale? La crisi e le nuove prospettive

  4. L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DI VIGILANZA IN TEMA DI STRUMENTI IBRIDI DI CAPITALE • I principi generali della Regolamentazione internazionale • Il livello di capitale ottimale • Quadro normativo internazionale • Basilea III

  5. I principi generali della Regolamentazione Internazionale Il Patrimonio di Vigilanza svolge il ruolo di principale strumento di tutela della stabilità della banca dai più comuni rischi bancari. Rischi di 1° pilastro: Credito, Mercato, Operativo. Rischi di 2° pilastro: Tasso di interesse, Concentrazione, Legale, Strategico, Reputazione ecc.

  6. I principi generali della Regolamentazione Le Autorità di Vigilanza sono pertanto particolarmente attente all’entità e alla composizione del Patrimonio di Vigilanza delle banche e degli intermediari finanziari Successivamente al recepimento delle regole di “Basilea 2”, c’è stato un aumento di interesse nei confronti della definizione e della composizione del Patrimonio di Vigilanza.

  7. I principi generali della Regolamentazione “Basilea 2” ha concentrato l’attenzione sulla definizione di Attività Ponderate per il Rischio e sugli altri Indicatori di Rischio utili a determinare il denominatore del rapporto prudenziale. PV >= 0,08 (APRc + APRm + APRo) dove: APRi = Ki * 12,5 per i = c, m, o

  8. I principi generali della Regolamentazione Ora l’attenzione è tutta verso la definizione del Patrimonio di Vigilanza, al fine di completare il processo di revisione della Regolamentazione Prudenziale Internazionale Tale attenzione si è inoltre accresciuta anche a motivo dell’attuale crisi finanziaria che fa emergere in maniera evidente come la solidità delle banche si misura in termini di entità di patrimonio e di leva tra patrimonio e attività di rischio

  9. I principi generali della Regolamentazione L’attuale definizione di Patrimonio di Vigilanza è: Patrimonio di Base (Capitale, Riserve, Strumenti ibridi di Tier 1) + Patrimonio Supplementare (Upper e Lower Tier 2) – Deduzioni

  10. I principi generali della Regolamentazione Il Patrimonio di Terzo Livello (fondamentalmente le passività subordinate di terzo livello) può essere preso in considerazione solo per fronteggiare i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi del mercato “Il Patrimonio di Terzo livello è ammesso entro il limite del 71,4% dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato calcolati al netto dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al portafoglio di negoziazione di vigilanza”

  11. I principi generali della Regolamentazione Internazionale La Regolamentazione Internazionale sul Patrimonio di Vigilanza è fondata su due principi fondamentali: Definizione di norme comuni tra i paesi (G-10 e UE) in modo da garantire analoghe condizioni competitive (level playing field) 2. Definizione di norme oggettive volte a ridurre il rischio di applicazioni diverse tra i paesi.

  12. I principi generali della Regolamentazione Internazionale Esempio Nel 1998, il Comitato di Basilea emise un Comunicato stampa volto a definire il trattamento prudenziale degli Strumenti Innovativi che fino a quel momento erano stati trattati in maniera differente tra i paesi. L’obiettivo era quello di rendere uniforme il campo di azione e di ridurre le opportunità di arbitraggio che potevano derivare dal trattamento diverso nei vari Paesi

  13. I principi generali della Regolamentazione Internazionale Gli obbiettivi sono stati raggiunti? Diversi trattamenti sono ancora in vigore. Ulteriori diversità sono state introdotte dopo il Comunicato Stampa del 1998, ad esempio nel trattamento degli strumenti ibridi “non-innovativi”. Le opportunità di arbitraggio sono aumentate poiché le Regolamentazioni non sono abbastanza dettagliate da evitare differenze nell’applicazione delle norme del Comunicato Stampa tra i paesi.

  14. L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DI VIGILANZA IN TEMA DI STRUMENTI IBRIDI DI CAPITALE • I princìpi generali della Regolamentazione internazionale • Il livello di capitale ottimale • Quadro normativo internazionale • Basilea III

  15. Il livello del capitale un tema non risolto

  16. Il livello del capitale un tema non risolto Regulators Abbiamo visto come fiumi di inchiostro e anni di lavoro hanno prodotto un sistema di regolamentazione (Basilea II) che si ispira al principio che per ogni attività che entra nel bilancio di una banca bisogna accantonare un X di capitale. Tale approccio viene considerato vigilanza “indiretta” perché non entra nel merito delle scelte di gestione ma impone solo un livello minimo di dotazione patrimoniale.

  17. Azionisti Il livello del capitale un tema non risolto L’azionista ha un interesse esattamente opposto in quanto minore è la dotazione di equity maggiore sarà il ritorno su di esso (ROE). In ogni caso l’azionista ha un interesse naturale perché la Banca utilizzi al massimo la “leva” consentita dalla regolamentazione.

  18. Il livello del capitale un tema non risolto Mercato Il mercato, in questo ambito, è rappresentato da: • agenzie di rating • analisti equity • investitori fixedincome • In effetti per ognuno di questi soggetti la solidità patrimoniale è un tema molto rilevante ai fini delle loro analisi

  19. Assegnano il rating, producono “disastri” Contenuto Equity Equity credit Limiti Basket Agenzie di rating Nessun limite, parte dell’ACE - azioni privilegiate, perpetue, non-cumulative in cash, con limite per il posponimento obbligatorio, sostituzione del capitale applicabile - azioni privilegiate convertibili obbligatoriamente (3 anni) - Azioni ordinarie 100% Equity - Ibridi non distinguibili dalle azioni da un punto di vista economico, contabile, legale e regolamentare - azioni ordinarie E 50% dell’ACE incluso nell’ATE - azioni privilegiate, perpetue, non-cumulative in cash e (1) con limite per il di posponimento obbligatorio, oppure (2) con limite per il posponimento facoltativo, sostituzione del capitale applicabile - Convertibili con elementi di debito 75% Alto - azioni privilegiate convertibili (3 anni) D Schemi di Moody’s e S&P sul capitale bancario 33% dell’ACE incluso nell’ATE Azioni privilegiate, perpetue, non-cumulative in cash, con (1) opzione di posponimento e sostituzione del capitale, oppure (2) con limite per il posponimento obbligatorio 50% Intermedio - moderato - la maggior parte di strumenti Tier 1 bancari e assicurativi - azioni privilegiate tradizionali C 12% dell’ACE incluso nell’ATE • Azioni privilegiate, perpetue, cumulative, opzione di posponimento e sostituzione del capitale 25% Intermedio - adeguato - la maggior parte degli strumenti Upper Tier 2 bancari - azioni privilegiate emesse da Trust di banche US B Non eligibile Azioni privilegiate datate Azioni privilegiate, perpetue, senza sostituzione del capitale 0% Minimo - debito Senior - debito Subordinato senza posponimento delle cedole - Ibridi datati con scadenza fino a 5 anni - strumenti con opzione put A Note: ACE = Adjusted Common Equity. ATE = Adjusted Total Equity

  20. Producono report, creano “consensus” Analisti equity

  21. Investono soldi, producono reddito Investitori Fixedincome

  22. Come risolvere il dilemma?

  23. La situazione italiana

  24. Un possibile approccio al problema: guardiamo cosa fanno gli altri

  25. Chiaramente: “one size doesn’t fit all”

  26. L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DI VIGILANZA IN TEMA DI STRUMENTI IBRIDI DI CAPITALE • I principi generali della Regolamentazione internazionale • Il livello di capitale ottimale • Quadro normativo internazionale • Basilea III

  27. GLI STAKEHOLDER DEL PROCESSO NORMATIVO Sono molti gli attori coinvolti nel processo normativo di una banca, dall’ideazione all’attuazione

  28. QUADRO NORMATIVO: DA UN CONTESTO GLOBALE A UN CONTESTO EUROPEO

  29. IL COMITATO DI BASILEA SULLA VIGILANZA BANCARIA (BCBS) - Il BCBS emette esclusivamente raccomandazioni sulle normative bancarie. Spetta a ciascuno stato tradurle in legge. - A dicembre 2010 ha pubblicato il documento Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems (“Basilea III”).

  30. BASILEA III

  31. QUADRO NORMATIVO EUROPEO: SITUAZIONE ATTUALE • Le banche europee attualmente operano ai sensi di Basilea II • Nell’Unione Europea, Basilea II viene implementata attraverso la Direttiva sui requisiti di capitale (CRD) • La CRD è vincolante per le banche dell’UE in quanto i supervisori europei, come la Banca d’Italia, sono tenuti a implementare le norme previste nelle rispettive giurisdizioni • Gli emendamenti alla CRD devono essere votati dal Parlamento Europeo

  32. QUADRO NORMATIVO EUROPEO: STATO DELLE PROPOSTE • Il Parlamento Europeo ha già votato la CRD II e la CRD III che implementano molte delle proposte segnalate nelle Revisioni al quadro dei rischi di mercato di Basilea II e nei Miglioramenti a Basilea II • - A luglio 2010 è stata pubblicata la proposta della CRD IV, che implementerà molte delle altre proposte

  33. QUADRO NORMATIVO NEGLI STATI UNITI • Le banche statunitensi operano ai sensi di Basilea I • La maggior parte delle banche principali (attivi superiori di $ 250mld e $ 10mld di esposizioni estere) sono in via di transizione verso Basilea II • I principali istituti devono iniziare un periodo di transizione di tre anni non oltre il 1° aprile 2011 (si applica un floor di Basilea I) • Per modificare le norme esistenti , la Federal Reserve emette un Avviso di proposta legislativa (ANPR), seguito da un periodo di commento. Il voto del Congresso non è richiesto ai fini dell’implementazione • Tuttora non è stato presentato alcun ANPR per gli emendamenti a Basilea

  34. CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI PROCESSI NORMATIVI EUROPEI: BASILEA III E CRD

  35. L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DI VIGILANZA IN TEMA DI STRUMENTI IBRIDI DI CAPITALE • I principi generali della Regolamentazione internazionale • Il livello di capitale ottimale • Quadro normativo internazionale • Basilea III

  36. PANORAMICA SU BASILEA III • Gli elementi principali di Basilea III sono: • La definizione di capitale • I requisiti minimi di capitale • La leva finanziaria • Gli indici di gestione e monitoraggio della liquidità

  37. BASILEA III: DEFINIZIONE DI CAPITALE (1) Cambia la composizione delle voci del Patrimonio di Vigilanza • Il Patrimonio di Base non è più dato dalla somma di Core Tier 1 Capital e strumenti innovativi. • Il Common Equity Tier 1 Capital è costituito da un’unica categoria di strumenti di capitale di rischio, coincidente per lo più con le azioni ordinarie (common shares) • Non sono ammessi strumenti di capitale con diritti patrimoniali non coincidenti con quelli delle common shares (es. azioni privilegio e di risparmio per l’ordinamento italiano) - Scompare la classificazione in Upper Tier 2 e Lower Tier 2

  38. BASILEA III: DEFINIZIONE DI CAPITALE (2) • Il capitale in eccesso da partecipazioni di minoranza di banche controllate sono dedotte dal capitale Core Tier 1 (CT1) e le partecipazioni di minoranza di controllate non bancarie sono dedotte interamente dal capitale Core Tier 1 • Restituzione di riserve negative AfS eliminate • Deduzione di specifiche esposizioni nella misura in cui superano singolarmente il 10% del capitale Core Tier 1 (o il 15% in aggregato; è necessario ponderare per il rischio al 250% eventuali quantità entro le soglie del 10/15%) • Investimenti in azioni ordinarie di istituti finanziari che non sono consolidate per scopi normativi, es. controllate assicurative • Attività fiscali “temporaneamente” differite (in parziale compensazione delle passività fiscali differite equivalenti)

  39. BASILEA III: DEFINIZIONE DI CAPITALE (3) • Diritti di servicing per crediti ipotecari • L’avviamento ed eventuali altre immobilizzazioni immateriali saranno interamente rimossi dal CT1, inclusi quelli derivanti da investimenti non consolidati come controllate assicurative • Deduzione totale del calo di accantonamenti e guadagni derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione • Altre deduzioni attualmente assunte tra il 50/50% dal CT1/Tier 1 e dal capitale totale (come esposizioni di cartolarizzazione junior) devono essere ponderate per il rischio al 1.250% • - Sistemazioni transitorie: le deduzioni regolamentari e i filtri prudenziali saranno interamente dedotti dal capitale ordinario a partire dal 1° gennaio 2018. Gli adeguamenti normativi saranno introdotti gradualmente a partire dal 1° gennaio 2014 con incrementi annui del 20%

  40. BASILEA III: REQUISITI MINIMI DI CAPITALE • Requisito minimo di capitale Core Tier 1 del 4,5% + 2,5% Buffer di conservazione del capitale (“CB”) = 7,0% del capitale Core Tier 1 totale minimo • Requisito minimo di capitale Tier 1 del 6% (+2,5% CB = 8,5%) • Requisito minimo di capitale totale dell’8% (+2,5% CB = 10,5%) • Introduzione del Buffer di conservazione di capitale (2,5%) e del Buffer anticiclico(0%-2,5%) sotto forma del capitale Core Tier 1 o di Contingent Captial • - Gli strumenti innovativi di capitale ibrido con incentivo al riscatto (step up) saranno eliminati gradualmente dalla base di capitale Tier 1 • Gli strumenti di capitale Tier 2 devono essere armonizzati e il capitale Tier 3 eliminato • - I requisiti minimi saranno introdotti gradualmente dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2019

  41. BASILEA III: LEVA FINANZIARIA - Implementazione di una leva finanziaria coerente su scala globale come misura “backstop” basata sull’esposizione lorda (non ponderata per il rischio) - La misura dell’esposizione comprende le voci fuori bilancio - Compensazione (parziale) per “Basilea II” consentita per posizioni in derivati, accordi di riacquisto e transazioni di titoli finanziari - La leva finanziaria (Leverage Ratio) deve essere calcolata dalle banche e monitorata dalle autorità di regolamentazione dal 2011 al 2017. La divulgazione pubblica avviene solo a partire dal 2015. L’implementazione ai sensi del Pilastro 1 deve essere completata nel gennaio 2018 al termine della ricalibrazione finale prevista per il 2017

  42. BASILEA III: INDICI DI LIQUIDITA’: IL NET STABLE FUNDING RATIO • Introduzione dell’“Indice di finanziamento stabile netto” ( Net Stable Funding Ratio - NSFR) per valutare la misura del rifinanziamento di attività con scadenza di almeno 1 anno con passività con scadenza di almeno 1 anno • L’indice NSFR sarà implementato con un indice minimo vincolante nel mese di gennaio 2018. Il Comitato rivaluterà l’indice NSFR per evitare conseguenze non volute • - Trattamento sfavorevole degli assets backing ad es. covered bond rispetto a mutui residenziali privi di gravami • - Uno studio sull’impatto quantitativo suggerisce un calo dei finanziamenti a lungo termine di €1,8 mila miliardi per le banche europee.

  43. BASILEA III: INDICI DI LIQUIDITA’: IL LIQUIDITY COVERAGE RATIO - Introduzione dell’“Indice di copertura della liquidità” (Liquidity Coverage Ratio - LCR) per misurare la capacità di una banca di resistere a uno stress test di 1 mese confrontando le sue attività liquide con le uscite di cassa nette previste nei 30 giorni in condizioni di stress - Le “attività liquide” sono principalmente composte da cassa e titoli di stato. Inoltre, almeno il 40% è composto da covered bonds e altre attività con rating elevato - Le revisioni all’indice LCR saranno effettuate a partire da metà 2013 e il suddetto indice sarà introdotto come requisito il 1° gennaio 2015. È previsto un periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio 2011 - Uno studio sull’impatto quantitativo suggerisce una mancanza di attività a elevata liquidità di circa mille miliardi di euro per le banche europee

  44. BASILEA II ½: CRONOLOGIA

  45. BASILEA II ½: MODIFICHE AI DERIVATI E AL TRADING BOOK • Basilea II ½ (dicembre 2011) ha portato le seguenti modifiche alle attività ponderate per il rischio in relazione al trading book e alle esposizioni in derivati (rischi di mercato): • - VaR in condizioni di stress: le banche che utilizzano modelli interni nel trading book sono ora tenute a calcolare un valore a rischio in condizioni di stress basato su dati storici di un periodo continuativo di 12 mesi di forte stress finanziario • - Onere di rischio incrementale: le banche che utilizzano modelli interni specifici al book di negoziazione devono calcolare un onere di rischio incrementale (IRC) per le posizioni sensibili al credito in grado di individuare il rischio di inadempienze e di migrazione in un orizzonte di liquidità più lungo • Requisiti di capitale per le cartolarizzazioni: le posizioni di cartolarizzazioni nel trading book saranno soggette agli oneri di cartolarizzazione di Basilea II, simili alle posizioni di cartolarizzazioni esposte nel banking book • - Trattamento dei book di correlazione: i cosiddetti book di correlazione sono esenti dal pieno trattamento delle posizioni di cartolarizzazioni e agli stessi possono essere applicati sia un onere rivisto standardizzato, sia un onere di capitale basato su una misura del rischio complessiva

  46. BASILEA III: ULTERIORI MODIFICHE A DERIVATI E TRADING BOOK • Basilea III prevede da gennaio 2013 ulteriori modifiche alla disciplina degli RWA per trading book e derivati: • - Ulteriori oneri di rischio di controparte • Nuove regole rendono più rigido l’attuale trattamento del rischio di credito proveniente da esposizioni derivate e, inoltre, si introducono gli oneri CVA per fronteggiare il rischio di mercato derivante da tali esposizioni • - Ponderazione per il rischio della posizione di cartolarizzazioni junior (al posto della deduzione) • Ai sensi delle attuali norme, le posizioni di cartolarizzazione junior(con rating inferiore a BB) possono essere dedotte al 50% dal (Core) Tier 1 e al 50% dal capitale totale. Ai sensi di Basilea III, tali esposizioni dovrebbero essere ponderate per il rischio al 1.250% e quindi aumentare in modo significativo il consumo di capitale • - Oneri di capitale più alti per esposizioni finanziarie • Le esposizioni agli istituti finanziari nel book bancario avranno una ponderazione più elevata in quanto le ipotesi di correlazioni sono cresciute dell’1,25%, il che ha generato un aumento di circa il 30% dei RWA

  47. LE DIRETTIVE SUI REQUISITI DI CAPITALE (CRD) • La fase di implementazione delle CRD è in piena attuazione con due pacchetti (CRDII e CRD III) già votati dal Parlamento Europeo • Il 20 luglio 2011 è stata pubblicata la proposta della CRD IV che deve essere approvata entro il 31.12.2012

  48. CRD II

  49. CRD III

  50. CRD IV

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