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Caso giurisprudenziale su cancellazione della cancellazione dal registro imprese. Cass . civ., sez. I, 6 giugno 2012, n. 11410 Parma 20 maggio 2013. Sentenza di fallimento Trib . Bologna n. 119/2008.
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Caso giurisprudenziale su cancellazione della cancellazione dal registro imprese Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2012, n. 11410 Parma 20 maggio 2013
Sentenza di fallimentoTrib. Bologna n. 119/2008 • Con sentenza n. 119/2008, il tribunale di Bologna aveva dichiarato il fallimento della società AP Design srl in liquidazione.
Appello Bologna 20-04-2009 n. 539 • La società AP Design srl in liquidazione aveva proposto reclamo alla Corte di Appello avverso la sentenza di fallimento rilevando l’avvenuta decorrenza del termine annuo dalla cancellazione dal registro delle imprese di cui all’art. 10 L.F. • Con sentenza 20 aprile 2009 n. 539 la Corte d'appello di Bologna ha rigettato il reclamo rilevando che non era decorso il temine annuale di cui all’art. 10 L.F., dalla data di cancellazione dal registro delle imprese essendo intervenuta la revoca di tale formalità.
Ricorso in cassazione • Per la cassazione della sentenza ricorre AP design srl, con un unico motivo. • Non resistono il curatore fallimentare ed il creditore istante Spa Filippo Filippi.
Motivo di ricorso di AP design srl • La ricorrente: • lamenta errata soluzione da parte della Corte del merito circa la decorrenza del termine di cui alla L. Fall., art. 10, in caso di revoca della cancellazione di società dal R.I., • in caso di risposta negativa, ravvisa violazione dell'art. 3 Cost..
Decisione • La questione controversa è stata risolta da questa Corte con la sentenza delle S.U. n. 8426/2010 che hanno affermato che "In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dalla L. Fall., art. 10, l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro, fa presumere sino a prova contraria la continuazione delle attività d'impresa, atteso che il rilievo, di regola, solo dichiarativo della pubblicità, se avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex art. 2191 cod. civ., determina solo la opponibilità ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con effetto retroattivo, della estinzione della società, per non essersi questa effettivamente verificata; nè è di ostacolo a tale conclusione l'estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese. A questo principio si è ineccepibilmente ispirato il giudice del reclamo la cui decisione risulta pertanto immune dai vizi denunciati. La questione di costituzionalità, articolata con riguardo alla lesione dei principi di ragionevolezza e della certezza dei rapporti giuridici e argomentata in maniera non specifica, risulta manifestamente infondata. • Tutto ciò premesso, deve disporsi il rigetto del ricorso senza provvedere al governo delle spese del presente giudizio.
Dispositivo • La corte rigetta il ricorso.