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Caso giurisprudenziale su azione responsabilità contro sindaci dimissionari

Caso giurisprudenziale su azione responsabilità contro sindaci dimissionari. Cass . civ., sez. I, 4 maggio 2012, n. 6788 Parma 21 maggio 2013. Sentenza di fallimento Trib. Napoli.

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Caso giurisprudenziale su azione responsabilità contro sindaci dimissionari

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Presentation Transcript


  1. Caso giurisprudenziale su azione responsabilità contro sindaci dimissionari Cass. civ., sez. I, 4 maggio 2012, n. 6788 Parma 21 maggio 2013

  2. Sentenza di fallimentoTrib. Napoli • La curatela del Fallimento Maione Impianti s.r.l. agiva davanti al Tribunale di Napoli nei confronti di M.L., amministratore unico e L.G., G.G. e Ga.Br., sindaci della società, deducendo la falsità degli ultimi tre bilanci di esercizio chiusi alle date del 31 dicembre 1991, 1992 e 1993 e chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla società. • Si costituivano unitamente i componenti del collegio sindacale, L.G., G.G. e Ga.Br., chiedendo il rigetto della domanda in relazione alla non riferibilità alle loro persone delle indebite appostazioni contestate dalla curatela fallimentare. • Il Tribunale di Napoli, riscontrata la falsità del bilancio chiuso al 31 dicembre 1992, al fine di occultare le perdite, e la conseguente violazione degli artt. 2447 e 2449 c.c. ha condannato in solido M.L. e i componenti del collegio sindacale al risarcimento dei danni in favore del fallimento della Maione Impianti s.r.l. liquidati in Euro 705.561,37. Il Tribunale ha ritenuto che, in applicazione analogica dell'art. 2385, i sindaci dimissionari devono ritenersi responsabili in regime di prorogatio sino alla nomina dei nuovi componenti del collegio sindacale.

  3. Appello Napoli 28-06-2006 • La sentenza è stata appellata separatamente da L.G. e G.G. e da Ga.Br. e da M.L.. I giudizi sono stati riuniti e la Corte di appello di Napoli ha respinto gli appelli dei componenti il collegio sindacale e dichiarato inammissibile quello del M..

  4. Ricorso in cassazione • Contro la sentenza della Corte territoriale ricorrono per la sua cassazione L.G. e G.G. affidandosi a quattro motivi di ricorso e propone ricorso incidentale Ga.Br. fondato su tredici motivi di impugnazione. • La curatela fallimentare si difende con controricorsi.

  5. Motivi del ricorso principale • I quattro motivi del ricorso principale sollevano i seguenti quesiti di diritto: • Se è vero o meno che nel caso in cui i sindaci vengono chiamati a rispondere dei danni cagionati alla massa fallimentare in dipendenza della violazione dei loro doveri la curatela non assume la posizione di terzietà; se è vero o meno che la regola della inopponibilità di cui all'art. 2704 c.c. trova applicazione solo allorquando è in discussione attività negoziale posta in essere dal fallito e giammai nell'ipotesi di verifica delle dimissioni del sindaco. • Se è vero o meno che (…omissis…). • Se è vero o meno che ai fini della validità delle dimissioni del sindaco è ininfluente il momento dell'iscrizione nel registro delle imprese. • Se è vero o meno che ai fini della determinazione del danno occorre che venga fornita la prova da parte di chi invoca la pretesa risareitoria, della sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento illegittimo posto in essere dal sindaco e le conseguenze dannose che sono derivate da tale comportamento.

  6. Motivi del ricorso incidentale (1) • Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce omessa motivazione in ordine alla asserita preesistenza già nell'esercizio 1991 di perdite incidenti sul capitale sociale. • Con il secondo motivo il ricorrente incidentale sottopone il seguente quesito: se, a norma dell'art. 2403 c.c. sussista o meno a carico dei sindaci un obbligo di verificare già nel corso dell'esercizio sociale la rispondenza al vero delle varie poste contabili relative all'andamento della gestione sociale. • Con il terzo motivo si deduce contraddittorietà di motivazione in relazione alla pretesa finalizzazione delle rettifiche contabili all'occultamento di una perdita del capitale. • Con il quarto motivo si deduce erroneità e contraddittorietà di motivazione in relazione al preteso valore probatorio delle dichiarazioni rese dall'amministratore unico in ordine alle praticate "rettifiche" contabili. • Con il quinto motivo il ricorrente incidentale sottopone il seguente quesito: se sussista o meno a carico dei sindaci il potere-dovere di verificare, in itinere, l'andamento della gestione sociale e la situazione economica della società nonché, in occasione dell'approvazione del bilancio, la rispondenza dei saldi dei vari conti, riportati nel prospetto contabile, all'effettiva consistenza delle attività e passività della società. • Con il sesto motivo di ricorso si deduce contraddittorietà di motivazione in ordine alla pretesa mancanza di data certa delle dimissioni dalla carica dell'avv. Ga..

  7. Motivi del ricorso incidentale (2) • Con il settimo motivo si sottopone il seguente quesito: se le dimissioni dalla carica di sindaco siano suscettibili o meno di essere revocate dall'interessato. • Con l'ottavo motivo di ricorso si deduce (…omissis…). • Con il nono motivo si propone il seguente quesito: se l'efficacia della decisione di un componente del collegio sindacale consegua immediatamente alle dimissioni oppure sia subordinata alla comunicazione al sindaco supplente del suo subingresso nella carica. • Con il decimo motivo di ricorso si deduce omessa motivazione sul punto relativo alla asserita mancanza di prova della comunicazione ai sindaci supplenti delle avvenute dimissioni dalla carica di sindaco effettivo. • Con l'undicesimo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2401 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto che le dimissioni dei sindaci siano inopponibili ai terzi (nella specie alla Curatela) finché non siano pubblicate nel registro delle imprese. • Con il dodicesimo motivo di ricorso si deducano erroneità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla liquidazione delle spese a totale carico dei convenuti operata dai giudici del Tribunale e confermata dalla Corte di appello nonostante il Tribunale avesse ridotto quasi dell'85% la somma inizialmente vantata dalla curatela. • Con il tredicesimo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 6 della tariffa professionale (D.M. 5 ottobre 1994).

  8. Decisione sui motivi del ricorso principale • Il primo motivo è inammissibile, a norma dell'art. 366 bis c.p.c., n. 6, per difetto di indicazione degli atti e documenti processuali sui quali si fonda. Esso è inoltre infondato quanto alla contestazione della qualità di terzo attribuibile alla curatela e rilevata dalla Corte di appello con riferimento all'azione di responsabilità esperita nei confronti dei sindaci dato che in tale azione la curatela assume effettivamente la veste di rappresentante della massa dei creditori (cfr. Cass. civ. 9685/2004). Laddove in questo giudizio (in cui potrebbe avere rilevanza, ai fini della opponibilità alla curatela, la data delle dimissioni dei sindaci) l'art. 2704 c.c. trova applicazione, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in quanto dalla scrittura si vogliono, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto (cfr. Cass. civ. 24955/2006). • La seconda censura del ricorso principale è inammissibile perchè(…omissis…). • Il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile sia per la mancata indicazione del contenuto della violazione o falsa applicazione della norma di diritto invocata sia perchè non coglie la ratiodecidendi della decisione impugnata che ha avuto riguardo all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'art. 2400 c.c., sotto il profilo dell'inopponibilità della cessazione dalla carica di sindaco alla curatela. • Anche il quarto motivo del ricorso principale è da ritenersi inammissibile come dimostra la formulazione del quesito che oltre a non essere rispondente alla ratiodecidendi pone in realtà una richiesta di riesame della decisione di merito che poteva essere proposta in questa sede solo con riferimento alla inidoneità della motivazione.

  9. Decisione sui motivi del ricorso incidentale (1) • Il primo motivo del ricorso incidentale è da ritenersi infondato in quanto la Corte di appello ha reso sul punto una motivazione esaustiva e scevra da vizi logici. • Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato. L'art. 2403 c.c. pone a carico dei sindaci l'obbligo di verificare e controllare in qualsiasi momento la regolarità e veridicità delle scritture contabili non limitandosi il compito dei sindaci, di controllo dell'operato degli amministratori, nel verificare l'adempimento degli obblighi specificamente imposti dalla legge ma anche nel verificare l'espletamento della gestione nell'interesse della società secondo parametri di diligenza commisurati alla natura dell'attività svolta e all'oggetto sociale.

  10. Decisione sui motivi del ricorso incidentale (2) • Il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale sono inammissibili dato che il ricorrente incidentale ha omesso l'indicazione dei documenti sui quali si fondano i due motivi di ricorso. Manca altresì una chiara esposizione delle critiche mosse alla motivazione della Corte di appello cosicché i motivi di ricorso risultano viziati di genericità e come tali inammissibili. • A proposito del quinto motivo del ricorso incidentale valgono le considerazioni svolte a proposito del secondo motivo di ricorso che conducono a ritenere il motivo del tutto infondato. • Il sesto motivo del ricorso incidentale è infondato in quanto la Corte di appello ha chiarito nella sua motivazione che accanto alla prova delle dimissioni dell'avv. Ga. vi è anche quella della successiva revoca. Come ha rilevato la controricorrente la Corte di appello ha evidenziato la circostanza per cui le dimissioni dei sindaci non risultano essere state comunicate ai sindaci supplenti e ciò ha fatto correttamente ritenere che tali dimissioni non furono mai operative prima di essere revocate.

  11. Decisione sui motivi del ricorso incidentale (3) • Il settimo motivo del ricorso incidentale è inammissibile perché sfornito dell'indicazione della norma violata e del contenuto della violazione. Il motivo è inoltre infondato perché la Corte di appello non ha basato la sua decisione e motivazione sulla revocabilità delle dimissioni ma piuttosto sulla mancata comunicazione delle dimissioni ai sindaci supplenti che hanno reso ab origine non operative le dimissioni. • L’ottavo motivo del ricorso incidentale presenta profili di inammissibilità (…omissis…). • Il nono motivo del ricorso incidentale è infondato in quanto proprio il trasferimento di obblighi che comportano le dimissioni del sindaco giustifica e impone che l'operatività abbia inizio con la comunicazione di esse al sindaco supplente. Quando al dedotto difetto di motivazione si rileva la sua insussistenza dato che la Corte d'appello ha rilevato (…omissis…).

  12. Decisione sui motivi del ricorso incidentale (4) • Con riferimento al decimo motivo del ricorso incidentale va rilevato che la deduzione del ricorrente incidentale non coglie il contenuto della decisione che non ha negato l'esistenza delle dimissioni ma ha rilevato che esse furono comunicate solo dopo l'approvazione del bilancio 1992. • L’undicesimo motivo del ricorso incidentale è inammissibile per mancata formulazione del quesito di diritto. • Il dodicesimo e il tredicesimo motivo del ricorso incidentale sono inammissibili in quanto la condanna per intero alle spese non è censurabile sotto il profilo della motivazione in quanto per un verso il regolamento delle spese rispetta il criterio della soccombenza e per altro non necessariamente doveva tenere conto della riduzione della pretesa originaria della curatela se non nel liquidare con riferimento alla somma effettivamente ritenuta dovuta i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato.

  13. Dispositivo • La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Condanna i ricorrenti principali in solido e il ricorrente incidentale al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che si liquidano in pari quote in Euro 12.200 di cui 200 per spese.

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