190 likes | 419 Views
Fondamentali distinzioni tra norme giuridiche. Si tratta di distinzioni concettuali, create dalla scienza giuridica e che prenderemo in esame tracciando un quadro non esaustivo. In base al contenuto.
E N D
Fondamentali distinzioni tra norme giuridiche Si tratta di distinzioni concettuali, create dalla scienza giuridica e che prenderemo in esame tracciando un quadro non esaustivo.
In base al contenuto • Norme permissive: quelle che concedono ai soggetti particolari facoltà, garantite dall’ordinamento: es. si pensi alla possibilità di proporre appello contro le sentenze di primo grado. • Norme proibitive: quelle che, invece di un comando, contengono un divieto: es. il divieto che grava sugli amministratori statali di acquistare i beni affidati alle loro cure (art. 1471 c.c.)
Norme precettive: quelle che impongono obblighi giuridici: es. la norma che impone l’obbligo degli alimenti a determinati soggetti (art. 433 c.c.)
In base al tipo di comando contenuto nella norma • Norme cogenti (o imperative o assolute): sono quelle la cui applicazione è imposta dall’ordinamento, prescindendo dalla volontà dei singoli (ad. es. tutte le norme penali). • Norme relative o derogabili: sono quelle la cui applicazione può essere evitata dagli interessati: si pensi, ad es., all’art. 1815 c.c. che stabilisce che, se le parti non hanno disposto diversamente, colui che ha preso a prestito deve corrispondere gli interessi a colui che ha fatto il prestito sulla somma presa a prestito. • Oppure si pensi a quelle norme che disciplinano un rapporto in mancanza della volontà delle parti. Ad es. nel caso di mutuo, qualora le parti non abbiano stabilito specificatamente il tasso di interesse, questo è computato nella misura legale.
In base alla sanzione • Norme primarie: sono quelle che pongono il comando. • Norme secondarie: sono quelle che stabiliscono la conseguenza per il trasgressore. • Norme perfette: sono quelle munite di sanzione. • Norme imperfette: non sono munite di sanzione (es. il figlio deve rispettare i genitori, art. 315 c.c.) • Norme minusquamperfectae: sono quelle norme la cui inosservanza viene punita con sanzioni non adeguate. Un esempio è dato dalla inosservanza del lutto vedovile a cui segue una sanzione amministrativa senza compromettere il matrimonio contratto in dispregio della norma.
In base alla funzione • Norme di diritto materiale: quelle dirette al regolamento dei rapporti. Si pensi, ad es., alla norma che stabilisce gli obblighi di chi ha concesso il prestito di una data somma e di chi l’ha ricevuta. • Norme di diritto strumentale: sono quelle che danno le regole per l’attuazione in concreto del comando giuridico: ed es. la norma processuale che consente di sfrattare l’affittuario moroso.
Sanzione • La sanzione è la reazione che l’ordinamento giuridico minaccia a chi viola le sue norme, allo scopo di assicurare il risultato che ciascuna norma si propone, anche in mancanza di obbedienza spontanea.
Accanto al comando (c.d. precetto), pertanto, si pone la minaccia di un castigo, la sanzione. • Sotto il termine sanzione rientrano: L’esecuzione: consiste sia nella esecuzione forzata, sia nella nullità dell’atto compiuto in violazione delle norme. Un esempio di esecuzione forzata: il creditore, dopo aver fatto accertare dal giudice che il debitore non ha pagato, per conseguire ciò che gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore o anche i beni di un terzo che siano vincolati a garanzia del credito. Tuttavia il creditore non può da solo soddisfare il suo diritto , ma dovrà rivolgersi allo Stato
La pena: che infligge al violatore un male che non è in relazione diretta con la lesione compiuta. Si pensi a chi ha commesso un furto: questi sarà punito con la reclusione o con un’ammenda ma tale sanzione non varrà a cancellare gli effetti del furto e la vittima non trarrà beneficio diretto dalla pena inferta. Il risarcimento: colui che non ha adempiuto all’obbligo, sarà condannato a risarcire il danno sofferto per equivalente (ad es. doveva in virtù di un accordo consegnare al creditore un bene, essendo ciò ormai impossibile, sarà condannato a dare una certa somma di denaro).
Rapporto giuridico • Rapporto giuridico è ogni relazione interpersonale regolata dal diritto. • È la relazione fra il titolare di un interesse giuridicamente protetto (soggetto attivo del rapporto) e chi è tenuto a realizzare o rispettare quell’interesse (soggetto passivo del rapporto). Si pensi al rapporto tra il creditore ed il debitore di una somma di danaro; al rapporto fra il proprietario di un bene e tutti gli altri componenti della collettività che devono astenersi dall’impedire il pacifico esercizio del diritto di proprietà.
Situazioni soggettive attive • Il diritto oggettivo conferisce ai soggetti cui si rivolge particolari situazioni di vantaggio o svantaggio (situazioni soggettive attive o passive). • Il diritto soggettivo è, secondo la definizione tradizionale, il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico.
Aspetti fondamentali del diritto soggettivo • Volontà: posta nella storia in rilievo da Savigny e da Windsheid; secondo tali autori il diritto soggettivo rappresenta un potere della volontà, che si può manifestare o come una signoria su un oggetto del mondo esterno, o come una pretesa a che altri si comporti in un modo determinato.
Interesse: sottolineato storicamente da Jhering, che definisce il diritto soggettivo come un interesse giuridicamente tutelato: l’essenza del diritto soggettivo va ravvisata in un interesse, per il soddisfacimento del quale l’ordinamento riconosce al soggetto la titolarità del diritto.
Diritto naturale – diritto positivo • Diritto naturale: è un insieme di principi derivanti dalla ragione e insiti nella natura umana talvolta ritenuti idonei a produrre effetti giuridici, a prescindere dalla trasfusione di essi in norme positive. • Diritto positivo: è l’insieme delle norme giuridiche vigenti in un certo momento storico dello Stato, a prescindere da qualsiasi valutazione metagiuridica (es. giusto o ingiusto)
Diritto e giustizia • Secondo la dottrina giusnaturalistica diritto e giustizia sarebbero concetti perfettamente coincidenti, con l’immediata conseguenza che solo le “norme giuste” costituirebbero le norme giuridiche.
Critiche Ora, un tale assunto potrebbe avere un qualche fondamento giustificativo nelle società omogenee per credenze e costumi laddove l’omogeneità di fondo nella valutazione astratta di ciò che è giusto ed ingiusto facilita l’opera di traduzione dei principio di giustizia in “diritto” da parte degli organi legislativi o dei giudici.
Di fatto, nelle società contemporanee manca una tale omogeneità di consensi: poche sono le norme universalmente riconosciute “giuste” (non uccidere, non giurare il falso, non ledere gli altri…); ciò che appare giusto o ingiusto varia con il variare dei costumi sociali, delle condizioni di vita politica, culturale, economica…
Distinzione dei due concetti di diritto e di giustizia • Il pensiero di Kelsen (giurista austriaco vissuto tra il 1881-1973): nella sua Teoria generale del diritto dello Stato, distingue i due concetti: Il diritto è una tecnica specifica di organizzazione sociale che vige in una data epoca e in una data società prescindendo da giudizi di valore (se giusto o ingiusto) di cui ciascun diritto positivo è suscettibile. La giustizia è un modello soggettivo di valori al quale ciascun ordinamento impronta le proprie tecniche legislative, proponendosi, secondo una scala soggettiva di valori, determinati obiettivi da raggiungere.
Il pensiero di Ross (giurista danese, vissuto tra 1899-1979): La scienza del diritto si propone di descrivere determinati sistemi di norme (il diritto italiano, il diritto inglese, il diritto tedesco …) i quali in quanto esistono vanno studiati più che giudicati. La scienza del diritto si occupa dello studio di diritti validi vigenti nei Singoli Stati. E’ diritto valido l’insieme astratto di idee normative , stabilite non per insegnare verità teoretiche, ma per guidare le persone a comportarsi in un certo modo, secondo norme effettivamente seguite, in un certo luogo e tempo, perché sentite dalla coscienza sociale come utili e vincolanti.