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Individuazione delle istituzioni scolastiche per la Conferenza dei Servizi

Individuazione delle istituzioni scolastiche per la Conferenza dei Servizi.

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Individuazione delle istituzioni scolastiche per la Conferenza dei Servizi

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Presentation Transcript


  1. Individuazione delle istituzioni scolastiche per la Conferenza dei Servizi A partire dalla programmazione regionale 2008-2010 (delibera GR n. 630 del 05.05.2008) – che stabilisce gli ambiti settoriali in corrispondenza delle aree tecnologiche nazionali ed i territori di riferimento – sono stati individuati gli istituti tecnici e professionali situati nelle province di riferimento e con indirizzi di studio del nuovo ordinamento coerenti con l’impianto di programmazione.

  2. IL RUOLO E GLI ORDINAMENTI DEGLIISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)

  3. Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono“scuole speciali di tecnologia” formano tecnici superiori per: l’efficienza energetica; la mobilità sostenibile; le nuove tecnologie della vita; le nuove tecnologie per il “Made in Italy”; le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

  4. Gli ITS sono stati introdotti nell’ordinamento nazionale dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (di seguito denominato dPCM) in attuazione della legge finanziaria 2007 Lo standard organizzativo (art. 6): • gli ITS sono “fondazioni di partecipazione” con personalità giuridica nazionale; possono essere costituiti solo se previsti dai piani territoriali delle Regioni. Lo standard dei percorsi (art. 7): • i percorsi ITS durano quattro semestri ( 1800/ 2000 ore); possono durare sei semestri solo nell’ambito di specifiche convenzioni con le Università. Titolo finale (art. 7): • diploma di tecnico superiore con l’indicazione dell’area tecnologica, della figura nazionale di riferimento (V livello EQF per i percorsi di quattro semestri).

  5. Gli ordinamenti I percorsi degli ITS hanno le caratteristiche organizzative previste all’art. 4 del dPCM (tirocini obbligatori, anche all’estero, per almeno il 30% del monte orario complessivo; 50% dei docenti provenienti dal mondo del lavoro con esperienza specifica di almeno 5 anni; struttura modulare, etc); Le figure nazionali di riferimento, gli standard delle relative competenze, le modalità di costituzione delle commissioni di esame, le indicazioni generali per la verifica delle competenze acquisite, la certificazione sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali previo parere della Conferenza unificata (art. 4, comma 3 e art. 8, comma 2, del dPCM).

  6. Gli ordinamenti… Ai percorsi degli ITS si accede con il diploma di istruzione secondaria superiore. In relazione a ciascuna figura ITS, con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3 del dPCM, sarà stabilita la specifica correlazione con il tipo di diploma posseduto. I diplomi di tecnico superiore costituiscono titolo per l’accesso ai pubblici concorsi. Ai fini del riconoscimento dei crediti acquisiti in esito ai percorsi ITS, per l’accesso alle Professioni di Agrotecnico, Geometra, Perito agrario e Perito industriale, si fa riferimento a quanto previsto dal d.P.R. n. 328/ 2000, art. 55, comma 3. Ai fini del riconoscimento dei crediti acquisiti in esito ai percorsi ITS per il conseguimento della laurea di 1° livello, si fa riferimento al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, art. 4.

  7. Il ruolo degli ITS: ambiti di attività (DPCM 25 gennaio 2008, allegato A) Gli istituti tecnici superiori operano, sulla base di piani triennali, negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, con i seguenti obiettivi: assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese; sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;

  8. sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese; • diffondere la cultura tecnica e scientifica; • promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche; • stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori, nel rispetto delle competenze delle parti sociali in materia.

  9. Il profilo dei percorsi ITS Solida cultura tecnica e tecnologica I nuovi ordinamenti degli istituti tecnici del settore tecnologico costituiscono il principale riferimento per la definizione degli ordinamenti dei percorsi ITS. Specializzazione tecnica approfondita e mirata nelle aree tecnologiche di “Industria 2015” Ai fini dell’accesso ai percorsi, gli studenti devono possedere, oltre a un diploma coerente con la figura ITS di riferimento, anche le competenze essenziali per apprendere in contesti applicativi. I percorsi ITS si sviluppano nei laboratori e nel corso dei tirocini, realizzati anche all’estero Visione “globale” dell’ innovazione I percorsi ITS devono formare tecnici superiori con una visione di sistema del contesto tecnico e tecnologico in cui operano, in grado di offrire un contributo innovativo per valorizzare le vocazioni del territorio e competere in differenti contesti internazionali, anche nell’ambito di processi lavorativi delocalizzati.

  10. I REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DELLE FONDAZIONI ITS I soggetti fondatori degli ITS, secondo lo standard organizzativo minimo, sono: • Un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, appartenente all’ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della Fondazione, che abbia nel proprio Piano dell’offerta formativa un indirizzo di studio riferibile all’ambito settoriale per cui si candida; • Un ente di formazione professionale, accreditato dalla Regione per l’ambito della formazione superiore, ubicato nella provincia sede della Fondazione; • Una impresa del settore produttivo cui si riferisce l’istituto tecnico superiore; • Dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; • Un Ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana).

  11. ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI Possibile un partenariato più ampio, sia in termini quantitativi (ad es. più istituzioni scolastiche, più enti di formazione, più imprese, …) sia per quanto attiene alla partecipazione di soggetti diversi da quelli indicati nello standard minimo. Si ritiene infatti che attraverso l’ampliamento dei soggetti coinvolti possa risultare potenziata la qualità delle attività e dei servizi offerti dalla fondazione ITS. Allo stesso fine l’Istituto tecnico o professionale che promuove la costituzione della fondazione di partecipazione in qualità di fondatore e ne costituisce l’ente di riferimento, può documentare l’esistenza di reti costituite con altre istituzioni scolastiche interessate a mettersi in relazione con la fondazione; i soggetti componenti di tali reti devono in ogni caso fare riferimento alla stessa area tecnologica nazionale e allo stesso ambito settoriale, nonché alle figure che saranno successivamente determinate a livello nazionale

  12. COSA DEVE FARE L’ISTITUTO TECNICO O PROFESSINALE PER LA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE ITS • Assumere la decisione con delibera del Consiglio di Istituto; • Individuare gli altri quattro soggetti richiesti dal DPCM 25/01/2008 per la costituzione della Fondazione (almeno uno per “tipologia”); • Seguire attentamente quanto stabilito negli allegati al citato DPCM, con particolare riferimento a quanto attiene allo Statuto della Fondazione; • Costituire, con gli altri soci fondatori, la Fondazione con atto notarile; • Far registrare la Fondazione presso la Prefettura competente per territorio.

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