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Lorenzo Capaldo – Laura Paolucci. Il rapporto assicurativo delle istituzioni scolastiche. Le finalità dell’assicurazione. BISOGNO DI SALVAGUARDIA DAGLI EVENTI PREGIUDIZIEVOLI [assicurazione contro i danni, per r.c.]
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Lorenzo Capaldo – Laura Paolucci Il rapporto assicurativo delle istituzioni scolastiche
Le finalità dell’assicurazione • BISOGNO DI SALVAGUARDIA DAGLI EVENTI PREGIUDIZIEVOLI [assicurazione contro i danni, per r.c.] • ESIGENZA DI PREVENZIONE IN VISTA DI UN EVENTO NON PREGIUDIZIEVOLE CHE PUO’ FAR SORGERE NUOVE NECESSITA’ [alcune ipotesi compresi nell’assicurazione sulla vita es. nascita di un figlio] • EVENTO FUTURO E INCERTO
Esistono due forme di assicurazioni • OBBLIGATORIA -> D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124. Gestita dall’INAIL. Garantisce un indennizzo al lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale, evitando i problemi connessi al risarcimento civilistico (in particolare il rischio di insolvenza del datore di lavoro o l’assenza di colpa del datore stesso) • FACOLTATIVA -> l’istituzione scolastica è libera di concluderla o meno secondo le norme del diritto privato
L’assicurazione facoltativa è un contratto • Art.1321 c.c. -> accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale • E’ un ATTO GIURIDICO e un REGOLAMENTO: crea un rapporto e ne dà la disciplina • Ha forza di legge solo tra le parti (art.1372 c.c.) • TERZO -> colui che rimane sostanzialmente estraneo al contratto
La definizione del codice civile [art.1882] • L’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro oppure • L’assicuratore si obbliga a pagare all’assicurato un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana • L’assicurato si obbliga a versare un premio
E’ un contratto aleatorio Il premio deve essere SEMPRE pagato dall’assicurato, l’indennizzo solo SE si realizza la fattispecie dedotta nella polizza
PRESUPPOSTI DELL’ASSICURABILITA’ • RISCHIO PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO DI UN EVENTO DANNOSO. Il rischio originario [quello del soggetto che si assicura] deve essere definito e descritto nella polizza • ACCIDENTALITA’ L’EVENTO NON DEVE ESSERE VOLUTO NE’ COSTITUIRE CONSEGUENZA NATURALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ASSICURATO • ALEA ATTIENE ALLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. Il contratto è aleatorio nella misura in cui ricorre il rischio
L’individuazione del rischio da assicurare Chi assicurare: scuola e/o M.I.U.R. e/o allievi e/o lavoratori Il bene o l’attività da garantire Il luogo di copertura Il tempo di copertura
Quando proposta e accettazione si fondono nell’accordo negoziale Si perviene all’emissione della polizza, documento predisposto dall’assicuratore
La polizza (art.1888 c.c.) DOCUMENTO FINALE CHE RIASSUME E ATTESTA LA VOLONTA’ CONTRATTUALE • Chi è assicurato? • Qual è il rischio coperto della polizza? • Qual è il tempo di copertura del rischio? • Indica lo spazio territoriale entro il quale l’evento considerato può verificarsi. • Il premio.
Requisiti della polizza • Deve essere rilasciata al contraente dall’assicuratore • Richiede la FORMA SCRITTAcome mezzo di prova • Se il contratto è con una P.A. la forma scritta è a pena di nullità
Il contratto e ogni altro documento consegnato al contraente deve essere redatto in modo chiaro e esauriente e le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni alle garanzie o oneri per l’assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza [art.166 Cod. Ass.]
Tipologie di assicurazioni facoltative Polizza per infortuni Polizza per responsabilità civile Polizza per tutela legale
L’ASSICURAZIONE PER INFORTUNI • A diretto beneficio degli allievi e/o del personale • Il diritto a conseguire l’indennizzo di regola prescinde dalla riconducibilità del sinistro alla condotta colposa degli operatori scolastici o dell’amministrazione
L’ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ CIVILE[art.1917 c.c.] • L’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. • Esclusi i danni derivanti da fatti dolosi • FACOLTA’ -previa comunicazione all’assicurato- di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta • OBBLIGO di pagamento diretto se l’assicurato lo richiede
La polizza R.C. copre • Solo la responsabilità civile extracontrattuale e/o contrattuale • La responsabilità PENALE non può mai essere oggetto di assicurazione • La pena deve necessariamente essere scontata dal REO
Il sinistro • realizza il rischio il fatto giuridico dedotto nel contratto da ipotetico diviene reale • fa sorgere l’obbligazione per l’assicuratore. E’ quanto avviene nell’obbligazione da illecito: l’autore è immediatamente tenuto al risarcimento • il risarcimento (e il relativo indennizzo) potranno essere corrisposti solo in un momento successivo danno determinato nella sua definitiva entità • Liquidità e esigibilità attuabile l’azione contro l’assicuratore per l’adempimento della sua prestazione
Il terzo danneggiato • E’ totalmente estraneo al rapporto assicurativo • Il contratto di assicurazione r.c. NON è un contratto a favore di terzo • Solo l’ASSICURATO è legittimato a pretendere l’indennizzo, anche sotto forma di pagamento diretto al terzo
L’ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE (art.173 Cod. Ass.) L’impresa si obbliga a prendere a carico le spese legali, peritali, o a fornire prestazioni di altra natura in sede giudiziale o stragiudiziale Ammissibile se non interferisce con l’attività defensionale dell’Avvocatura dello Stato [esclusiva]
La figura del broker Assimilabile a un MEDIATORE che fornisce una consulenza o comunque presta assistenza a chi sceglie una polizza Art.109,2°c. lett.b, Cod. Ass. -> obbligo di iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi
Broker e agente: differenze Broker Agente Opera su incarico del cliente/assicurato osservando una posizione di indipendenza / terzietà rispetto alle compagnie, della quali non ha i poteri di rappresentanza Opera in nome e per conto di una o più imprese di assicurazioni E’ titolare di poteri di rappresentanza
Oggetto del contratto di brokeraggio • Attività di consulenza antecedente alla deliberazione del bando (ad esempio nell’ambito dell’individuazione dei rischi e delle predisposizione delle specifiche tecniche) • Al broker selezionato dalla P.A. non può essere affidato l’incarico di scegliere la compagnia di assicurazione (le funzioni pubbliche non possono essere esternalizzate) • Tale scelta deve avvenire nel rispetto delle norme di evidenza pubblica (la scelta del contraente è per la PA una funzione pubblica – id est il procedimento amministrativo di scelta del contraente)
Sul divieto di stipulare contratti aleatori L’art.31, 2°c., D.I. n.44 del 2001 vieta alle istituzioni scolastiche di concludere contratti aleatori e, in genere, operazioni finanziarie e speculative Sotto un profilo strettamente economico, l’alea va riferita all’assicuratore, il quale potrà essere tenuto ad erogare un indennizzo molto ingente a fronte di un premio incomparabilmente minore.
Non tutto è assicurabile Art.3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (la legge finanziaria 2008) -> contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura i propri amministratori per rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti in essere alla data del 30 giugno 2008 perdono efficacia l’amministratore che stipuli, o proroghi,tali contratti e il beneficiario sono assoggettati a un rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nei contratti medesimi.
Il legislatore ha imposto una netta separatezza tra responsabilità della pubblica amministrazione (assicurabile) e quella dei suoi amministratori e dipendenti (non assicurabile).
Il confine tra diritto pubblico e diritto privato • La modalità di formazione della volontà della P.A. (programmazione, determinazione a contrarre, la selezione dei contraenti, la selezione della migliore offerta, l’aggiudicazione del contratto) -> governata dal diritto pubblico • La determinazione a contrarre individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (art.11 Cod. App.). • Validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto -> governate dal diritto privato
Il procedimento di scelta del contraente • Ha natura di azione amministrativa, di diritto pubblico • In quanto azione amministrativa, ad essa si applicano le disposizioni della l. n. 241/90 • Esiste una pluralità di procedimenti (amministrativi) di scelta del contraente
La P.A. non può esternalizzare la scelta del contraente • La P.A. non può affidare ad un soggetto esterno (ad es. un broker) l’incarico di scegliere la compagnia di assicurazione • Tale scelta deve avvenire nel rispetto delle norme di evidenza pubblica
Il quadro normativo di riferimento Il D.LVO 16 aprile 2006, n.163 (Cod. App.) L 7 agosto 1990, n.241 Legge e il Regolamento di Contabilità di Stato (R.D. n.2240/1923 e n.827/1924) D.I. 1 febbraio 2001, n.44
La normativa sugli appalti si applica FORNITURE -> contratto a titolo oneroso concluso per iscritto tra l’amministrazione e un fornitore avente ad oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l’acquisto a riscatto con o senza opzioni per l’acquisto di beni SERVIZI -> nozione di chiusura (non possono considerarsi servizi né gli appalti di lavori né gli appalti di forniture: Dir. 18/2004). Il Codice si limita a richiamare quelli individuati nell’ALLEGATO II. Deve trattarsi di servizi RESI ALLA P.A. i cui costi sono da questa sostenuti, non di servizi resi al pubblico dietro corrispettivo.
Il contratto di assicurazione è un servizio “prioritario” Rientra tra i SERVIZI DI CUI ALL’ALLEGATO II A La procedura di scelta del contraente è assoggettata alla normativa comunitaria trasfusa nel codice degli appalti
I servizi “residuali” Gli appalti di SERVIZI DI CUI ALL’ALLEGATO II B sono disciplinati solo dall’art.68 (specifiche tecniche), dall’art.65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e dall’art.225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) [art.20 C. App.] Alberghieri e di ristorazione; trasporto per ferrovia o acqua; di supporto al settore dei trasporti; legali; di reperimento e collocamento del personale; investigazione e sicurezza; relativi all’istruzione, anche professionale; sanitari e sociali; ricreativi, culturali e sportivi; ogni altro servizio La P.A. non ha obbligo di applicare disposizioni diverse da quelle richiamate, ma ha facoltà di autovincolarsi all’applicazione di altre disposizioni della direttiva e del Codice Osservanza principi concorrenza, trasparenza e non discriminazione
Il valore del contratto è il presupposto che condiziona l’individuazione della procedura Inferiore a 2.000 € -> consentita la negoziazione con un unico soggetto Superiore a 2.000 € ma entro la soglia comunitaria -> procedura ordinaria delle istituzioni scolastiche (art.34 D.I. n.44/2001) Superiore alla soglia comunitaria -> applicazione integrale del codice appalti
La procedura ordinaria di scelta del contraente delle istituzioni scolastiche L’art.34 del D.I. n.44/2001 configura una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando Terminologia impropria, che accomuna generi disomogenei (acquisto-> causa del contratto, scopo; forniture -> oggetto del contratto). Potrebbe essere riletta: acquisti di beni e forniture di servizi
In ogni caso al procedimento si applicano sempre i PRINCIPI del TRATTATO UE Libera concorrenza Non discriminazione Parità di trattamento Proporzionalità Trasparenza (economicità, efficacia, tempestività, correttezza)
La procedura ordinaria delle istituzioni scolastiche Presuppone la comparazione delle offerte di almeno TRE ditte direttamente interpellate Gli operatori economici dovranno essere individuati sulla base delle informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,concorrenza e rotazione [ art.57, 6° c. D.Lgs n.163/2006 richiamato dall’art.121 stesso decreto per il sottosoglia]
La lettera d’invito Atto di inizio del procedimento di scelta del contraente, essenziale (e non ammette equipollenti) Illegittima la prassi di confrontare le offerte spontaneamente pervenute (CDS, Sez.V, 8.10.2008, n.4957). Ha la funzione di FISSARE LE REGOLE DEL GIOCO e deve riguardare: le regole del procedimento Le condizioni contrattuali
Suggerimenti operativi La predisposizione delle condizioni corrisponde alla preparazione del testo del futuro contratto. Può essere opportuno mantenere tale testo formalmente separato dalla lettera d’invito, collegandolo ad essa come un suo allegato Conviene stabilire con attenzione gli aspetti negoziali irrinunciabili, la cui assenza può anche fondare la decisione di non procedere all’aggiudicazione Occorre stabilire un chiaro criterio di aggiudicazione
Il rilievo della qualificazione Negli appalti occorre distinguere tra CRITERI DI IDONEITA’ (selezione dell’offerente) e CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (selezione dell’offerta) I criteri di idoneità attengono alle modalità di selezione degli offerenti: l’accesso alle procedure di affidamento, infatti, è aperto ai soli operatori economici qualificati, sulla base di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi: onestà a affidabilità morale capacità economico e finanziaria conoscenze professionali e tecniche I criteri di aggiudicazione stabiliscono con quale metodo va individuata l’offerta aggiudicataria : PREZZO / PREZZO + QUALITA’
Criteri di aggiudicazione(art. 81 del Codice Appalti) Prezzo più basso o Offerta economicamente più vantaggiosa (commissione giudicatrice – art. 84)
Lo scenario Un alunno resta infortunato durante l’orario scolastico I genitori richiedono alla scuola il risarcimento del danno Quali azioni la scuola deve porre in essere?
Obbligo di “salvataggio” (art.1914 c.c.) Prima ancora di denunciare il sinistro, l’assicurato deve fare quanto possibile per evitare o ridurre il danno A pena di perdita o di riduzione dell’indennizzo -> vedi art.1915 c.c.
La denuncia del sinistro (art.1913 c.c.) • deve essere effettuata entro tre giorni dal sinistro o dalla data di conoscenza • Va effettuata all’assicuratore o all’agente autorizzato • Inefficaci le comunicazioni e notificazioni al broker
Conseguenze dell’omesso avviso all’assicuratore (art.1915 c.c.) • DOLOSO INADEMPIMENTO PERDITADIRITTO ALL’INDENNIZZO • COLPOSO INADEMPIMENTO DIMINUZIONEDELL’INDENNIZZO IN RAGIONE DEL PREGIUDIZIO SOFFERTO DALL’ASSICURATORE
PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DELL’ASSICURATO (art.2952 c.c.) • I DIRITTI SI PRESCRIVONO IN DUE ANNI • DIES A QUO RICHIESTA RISARCITORIA o AZIONE GIUDIZIALE • LA COMUNICAZIONE ALL’ASSICURATORE SOSPENDE IL CORSO DELLA PRESCRIZIONE • NUOVO DIES A QUO CREDITO DANNEGGIATO LIQUIDO ESIGIBILE oppure PRESCRITTO
QUANDO IL TERMINE RICOMINCIA A DECORRERE • NON RILEVANO LE TRATTATIVE • NON RILEVANO LETTERE INTERLOCUTORIE • SERVE UNA COSTITUZIONE IN MORA
I RAPPORTI CON L’ASSICURATORE • NON LIMITARSI ALLA MERA DENUNCIA • L’AMMINISTRAZIONE E’ PARTE CONTRAENTE HA DIRITTO DI ESSERE INFORMATA SULLE INIZIATIVE ASSUNTE DALL’ASSICURATORE • L’AMMINISTRAZIONE DEVE FORNIRE GLI ELEMENTI CONOSCITIVI DEL FATTO • L’AMMINISTRAZIONE PUO’ CHIEDERE IL PAGAMENTO DIRETTO IN FAVORE DEL DANNEGGIATO