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Criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. Corso Formel 12.03.2013 Comune di ASTI. Premessa.
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Criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani Corso Formel 12.03.2013 Comune di ASTI
Premessa • L’articolo 184 del Decreto Legislativo 152/2006 armonizzato con il D.lgs 205/2012 classifica i rifiuti secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. • I rifiuti urbani sono: • I rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali o da luoghi adibiti a civile abitazione • I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diverso da quelli del precedente punto assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità sulla base delle disposizioni del Comune le quali devono essere ricondotte ai criteri indicati dallo Stato . • I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade • I rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti nelle strade o aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali o rive dei corsi d’acqua • Rifiuti provenienti da aree verdi quali giardini, parchi o aree cimiteriali • Rifiuti di esumazione e estumulazione • Sono rifiuti speciali • Rifiuti da attività agricole, rifiuti da demolizioni, rifiuti da attività di scavo, • Rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, attività di servizio • Rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti • Fanghi da trattamento acque • Rifiuti derivanti da attività sanitarie • Rifiuti pericolosi • Rifiuti che hanno le caratteristiche indicate in apposito allegato che tine conto della composizione, dell’origine e della presenza in determinate concentrazione di sostanza che ne indicano la pericolosità. ( si veda la voro sulle scorie). • NB: Mancano ancora i criteri che lo stato avrebbe dovuto indicare.
IMPORTANZA DELL’ASSIMILAZIONE AI FINI REGOLAMENTARI • Le seguenti considerazioni assumono un ruolo fondamentale ai fini della gestione dei rifiuti a privativa con particolare riguardo quello che concerne il tributo sui servizi e sui rifiuti: • Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove di regola si formano rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi. • Sono escluse da tributo quelle superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiore a quella quantità che creerebbe disservizi al gestore del servizio. • QUINDI SI PONE IL PROBLEMA DI IDENTIFICARE DA UNA PARTE IL CRITERIO QUALITATIVO E DALL’ALTRA QUELLO QUANTITAVO PER OTTENRE DATI CERTI E TRASPARENTI DA CONSIDERARE NEL REGOLAMENTO COMUNALE.
Indicazione dell’autorità sui rifiuti in merito all’assimilazione AS922 - CRITERI DI ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI Roma, 29 marzo 2012 Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti L’Autorità ha ricevuto una segnalazione nella quale si lamenta che molte amministrazioni comunali (o le società affidatarie del servizio di raccolta dei rifiuti urbani), interpretando in maniera impropria la normativa di settore, procederebbero ad un’eccessiva assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. Per tale motivo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la presente segnalazione, deliberata nella riunione del 21 marzo 2012 ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune considerazioni in materia di criteri di assimilabilità. La tematica dell’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani è stata già ampiamente trattata nell’ambito dell’Indagine Conoscitiva riguardante il settore dei rifiuti da imballaggio (IC26), conclusa dall’Autorità in data 3 luglio 2008. In quell’occasione l’Autorità osservò come l’assimilazione dei rifiuti speciali provenienti da attività industriali/artigianali/commerciali sia suscettibile di determinare rilevanti squilibri concorrenziali, atteso che le amministrazioni comunali tenderebbero ad ampliare il novero dei rifiuti assimilati. Conseguenza di tale processo è la sottrazione dal gioco concorrenziale di tipologie di rifiuti speciali, le cui attività di raccolta e smaltimento dovrebbero essere lasciate agli operatori attivi nella gestione dei rifiuti speciali sulla base di rapporti contrattuali con i produttori di questi. Tenuto conto di ciò, nelle conclusioni della richiamata Indagine Conoscitiva, l’Autorità aveva raccomandato “alle istituzioni competenti una seria riconsiderazione dell’istituto della c.d. assimilazione”, nell’attesa delle determinazioni generali previste dalla normativa vigente, ossia del decreto di cui all’articolo 195, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/06. Ciò premesso, sulla base di quanto segnalato, perdurerebbe la prassi di molte amministrazioni comunali di estendere il perimetro dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani; siffatta prassi, peraltro, potrebbe essere implementata anche nell’ambito delle delibere quadro di cui articolo 4 del D.L. n. 138/11. In tale contesto, l’Autorità intende formulare l’auspicio che si possa addivenire alla formulazione dell’atto ministeriale previsto dall’articolo 195, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/06, che stabilisca in maniera univoca i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani, al fine di definire gli ambiti di discrezionalità delle amministrazioni comunali nell’individuare quantità e qualità delle tipologie di rifiuti speciali da assimilare ai rifiuti urbani, così come previsto dall’articolo 198, comma 2, lettera g), del Decreto Legislativo n. 152/06. IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella
RIFERIMENTI NORMATIVI(Da alcune note della Regione Piemonte) Il concetto di assimilazione nasce, in sostanza, con l’art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ma è l’art. 60 del D.Lgs. 14 dicembre 1993, n. 507, a stabilire che i rifiuti urbani derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi potevano essere assimilati ai rifiuti solidi urbani con apposito regolamento comunale, in rapporto alla quantità ed alla qualità dei rifiuti stessi e del relativo costo di smaltimento. Successivamente, l’art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, ha assimilato, opelegis, tutti i rifiuti speciali, in specie quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale per i rifiuti di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 915/1982, a quelli urbani, rendendo del tutto inoperanti le assimilazioni prodotte dai regolamenti comunali precitati. Tale norma è stata però espressamente abrogata con l’art. 17, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128, la legge comunitaria 1995-1997, dopo che, con l’entrata in vigore del D.Lgs.5 febbraio 1997, n. 22, il “decreto Ronchi”, è stato fissato il regime di privativa a favore dei Comuni per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. La definizione di rifiuti speciali è contenuta nell’art. 7, comma 3, del Decreto Ronchi, mentre l’assimilazione è demandata, per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi, ai fini della raccolta e dello smaltimento, ad appositi regolamenti, a norma dell’art. 21, comma 2, lett. g), dello stesso decreto. Tra i rifiuti 2-6speciali sono palesemente catalogati quelli provenienti da attività agricole, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali, da attività di servizio. La materia si è ulteriormente evoluta con l’emanazione del Testo Unico Ambientale approvato con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale: - all’art. 184, comma 3, ristabilisce la catalogazione dei rifiuti speciali, per altro confermando nella sostanza il disposto del precitato art. 7 del Decreto Ronchi; - all’art. 198, comma 1, dispone che “i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e continuano la gestione fino al passaggio della gestione alle Autorità d’ambito (per altro soppressa). - all’art. 198, comma 2, dispone che i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare, al punto g), “l’assimilazione, per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2, lett. e), ferme le definizioni di cui all’art. 184, comma 2, lett. c) e d)”, queste ultime riferite ai rifiuti da lavorazioni industriali e da attività commerciali. - all’art. 195, comma 2, lett. e), nel testo riscritto dall’art. 2, comma 26, lett. a), del D.Lgs.16 gennaio 2008, n. 4, stabilisce che sono di competenza dello Stato “la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani”. Come a dire che i criteri sono determinati dallo Stato, mentre le assimilazioni analitiche competono ai regolamenti comunali, beninteso all’interno dei principi statali. Tali criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani dovevano essere definiti con decreto del Ministro dell’Ambiente entro novanta giorni, ma, al momento, non si ravvisa ancora alcuna traccia del medesimo. E’ appena il caso di sottolineare come, in sua assenza, e quindi “nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006”, “in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lett. d), e 57, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997”, come stabilito dall’art. 1, comma 184, lett. B della Finanziaria 2007, la legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sostanza si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la precitata deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984.
RIFERIMENTI NORMATIVI(2) Lo stesso art. 195, comma 2, lett. e), si spinge, per altro, ben più avanti. Stabilisce infatti che ai rifiuti assimilati, entro due anni (termine più volte prorogato, ed ancora soggetto a proroga), si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani, stabilendo anche i principi di applicazione e di riduzione. Ed ancora, stabilisce che “non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998”. In quanto non assimilabili, i rifiuti che si formano nelle aree produttive, salve le eccezioni sopra elencate, sfuggono dunque al regime transitorio e si pongono decisamente al di fuori della privativa comunale. Non sono, di conseguenza, soggetti né alla Tarsu, né alla TIA.
Contrasti con il D.P.R.158 • La lettura delle diverse norme relative al concetto si assimilabilità crea confusione tra gli aspetti intrinsechi legati alle caratteristiche dei rifiuti e il nuovo tributo sui servizi e sui rifiuti (TARES). • Il decreto attuativo disposto per la determinazione delle tariffe TARES e il D.P.R. 158/99 ampiamente utilizzato per la definizione della tariffa rifiuti • Tale decreto reca la norme per la elaborazione del calcolo delle tariffe da applicare ad una differente serie di utenze nelle quali sono definite le produttività specifiche dei rifiuti conferiti al pubblico servizio e quindi definibili come rifiuti a privativa. • La produttività dei rifiuti per le utenze non domestiche risulta definita in modo molto chiaro in una specifica tabella la quale deve essere utilizzata per la determinazione del costo variabile da applicare alle diverse categorie di contribuenza. • In tale tabella sono indicati i coefficienti specifici di produttività (definiti con la sigla KD) che esprimono la quantità dei rifiuti per unità di superficie della rispettiva categoria di appartenenza. • Per rendere più congruenti con la realtà (da un punto di vista statistico) i valori di produttività dei rifiuti la tabella fornisce valori che rientrano in determinati range e quindi un valore minimo ed un valore massimo. • La determinazione di questi range si è ottenuta mediante una serie di sperimentazioni condotte in tutto il territorio Italiano in centinaia di comuni con caratteristiche socio economiche e demografiche differenti. • secondo regole precise la sperimentazione ha permesso di rappresentare in modo significativo il fenomeno produzione rifiuti da parte degli utenti caratteristici di determinati ambiti territoriali. • Riguardo le categorie produttive ed in particolar modo quelle relative alle industrie e all’artigianato ( cat. 20 e 21) i coefficienti sono stati determinati considerando anche le aree operative ad eccetto quelle dove erano presenti i macchinari o gli apparati utilizzati per la produzione. • Ovviamente se si considera quanto indicato in precedenza a livello legislativo, non potrebbe più essere utilizzato il 158 perchè in caso di tassazione solo per le aree uffici, mense ecc. il coefficiente KD per le industrie perderebbe significato.
L’assimilazione nel regolamentoCriteri qualitativi I rifiuti devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo: • - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); • - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); • - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets; • - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; • - frammenti e manufatti di vimini e di sughero; • - paglia e prodotti di paglia; • - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; • - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; • - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; • - feltri e tessuti non tessuti; • - pelle e simil-pelle; • - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; • - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da ali materiali; • - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; • - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; • - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; • - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); • - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; • - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; • - nastri abrasivi; • - cavi e materiale elettrico in genere; • - pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; • - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; • - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
L’assimilazione dei rifiuti criteri quantitativi • Il criterio per assimilare i rifiuti da un punto di vista quantitativo risulta più complesso del precedente. • Il metodo più razionale è quello che deve considerare l’effettiva difficoltà da parte del gestore riguardo la raccolta e il trattamento/smaltimento. • Il metodo si può basare sulla volumetria o sul peso conferito. • Volumetria: capacità del contenitore massima applicabile • Quantità: peso riferibile ai coefficienti di produttività applicati per la TARES. • Facciamo qualche esempio insieme:…………………………………………………………………….
Sentenza Indicativa • La delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani deve individuare il limite quantitativo dei rifiuti prodotti, altrimenti non è valida per la Tarsu. Lo ha stabilito la sezione tributaria della Cassazione con la sentenza 9631 del 13 giugno scorso, accogliendo il ricorso di una società proprietaria di un supermercato. Nel caso esaminato, il Comune aveva approvato un semplice elenco delle sostanze assimilabili ai rifiuti urbani, indicandole nominativamente e senza specificare i limiti quantitativi. Il comportamento dell'ente è stato censurato dalla Cassazione, che ha fissato il principio in base al quale, in Giuseppe Debenedetto. • Nei fatti, il provvedimento comunale di assimilazione rende il rifiuto speciale equivalente a quello urbano sia per lo smaltimento (il produttore deve conferire il rifiuto al servizio pubblico) sia per la tassazione (le superfici dove i rifiuti assimilati si producono sono soggette alla tassa). Finora, i Comuni si sono perlopiù limitati a indicare la qualità dei rifiuti da assimilare (anche riportando l'elenco contenuto nella delibera interministeriale del 1984), senza valutare la concreta possibilità di smaltimento dei rifiuti "assimilati". La tendenza dei Comuni ad ampliare le possibilità di tassazione delle superfici, per evidenti Giuseppe Debenedetto.
Schema Delibera Comunale Su quantità LA GIUNTA COMUNALE Premesso che l’art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce la catalogazione dei rifiuti speciali; l’art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare al punto g) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2, lettera e), ferme le definizioni di cui all’art. 184, comma 2, lett. c) e d), queste ultime due riferite ai rifiuti da lavorazioni industriali e da attività commerciali; l’art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato e integrato dai D.lgsn. 284/ 2006, n. 4/2008 e n. 288/2008, Decreto Legge n. 208/2008 e dalla Legge n. 166/2009, prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali – quantitativi per l’assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, mediante decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico; l’articolo 1, comma 184, lettera a) e b) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) così come modificato dal Decreto Legge n. 208/2008 prevede che “nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006: … b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997” ovvero si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984; CONSIDERATO che nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti, in particolare la parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 6/09/2012 è stato adottato il “Regolamento comunale per la disciplina dei rifiuti urbani e assimilati ” e l’articolo 9 prevede che annualmente vengano stabiliti i limiti quantitativi entro i quali i rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati agli urbani secondo l'art. 195 comma 2 lettere e) del D.lgs. n. 152/2006 per ciascuna categoria di attività (allegati 1 e 3 del regolamento stesso); Ritenuto di provvedere in merito; Considerato che il presente provvedimento non comporta maggiori spese e/o minori entrate; VISTO il parere del responsabile dell’area Affari Tecnica in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, DELIBERA 1. di stabilire che le quantità di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e aree, adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione ai sensi dell'art. 9 comma 3 del “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI” adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 6/09/2012, individuati nell’allegato A, sono assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006, espresse in …………… massimo conferibile; 2. di stabilire nell’allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, le tipologie di rifiuti speciali che vengono assimilati ai rifiuti solidi urbani; 3. di dare atto che a seguito dell’entrata in vigore della presente deliberazione s’intendono automaticamente abrogate le disposizioni regolamentari in contrasto con la presente deliberazione 4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199. Successivamente, LA GIUNTA COMUNALE RAVVISATAl’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, così da consentire agli uffici interessati di procedere senza indugio nella predisposizione dei relativi atti; CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese, DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Riferimenti per la TARES • Vediamo ora l’approccio sull’assimilabilità con il nuovo tributo sui rifiuti (TARES). • I punti salienti nella nuova normativa sono appresso descritti: • A) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base dei criteri determinati con il regolamento (D.p.r. 158/99 vedi Comma 9) • B) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tine conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. • (Comma 10) • C) Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. (Comma 18) • D) Il Consiglio Comunale determina l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta (Comma 22)