160 likes | 281 Views
La nozione di impresa ai fini fiscali. Per l’individuazione dell’impresa ai fini fiscali occorre distinguere tra criteri oggettivi – sostanziali : disciplinati dall’art. 55 TUIR in funzione delle caratteristiche dell’attività esercitata
E N D
La nozione di impresa ai fini fiscali Per l’individuazione dell’impresa ai fini fiscali occorre distinguere tra criteri oggettivi – sostanziali : disciplinati dall’art. 55 TUIR in funzione delle caratteristiche dell’attività esercitata criteri soggettivi – formali : in base alla natura giuridica del soggetto passivo (ex artt. 6, co III, e art. 81 TUIR)
Criterio oggettivo – sostanziale • Nozione di reddito d’impresa ex art. 55 Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali - rinvio alla definizione civilistica di impresa commerciale ex art. 2195 C.C. vale a dire esercizio di una di queste attività: a) attività industriale volta alla produzione di beni o di servizi; b) attività intermediaria nella circolazione dei beni; c) attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; d) attività bancaria o assicurativa; e) altre attività ausiliarie alle precedenti.
…. Ai fini fiscali queste attività producono reddito d’impresa se presentano determinati requisiti oggettivi: • abitualità • non esclusività • irrilevanza del requisito dell’organizzazione
…. 1) abitualità : deve trattarsi di attività caratterizzate dalla continuità nel tempo e che non siano occasionali (in quanto altrimenti sono sempre imponibili, ma come redditi diversi) ma abitualità non significa - pluralità di affari - durata minima dell’attività esercitata Sono possibili anche interruzioni, soprattutto quando si tratta di un’attività stagionale Si richiede la stabilità, la regolarità, la continuità dell’iniziativa e il suo protrarsi nel tempo Pertanto anche un unico affare può determinare reddito d’impresa se - ha rilevanza economica non trascurabile - implica pluralità di operazioni funzionali alla sua realizzazione
…. 2) Non esclusività - l’attività commerciale può anche non essere l’unica attività del soggetto - Produce rd d’impresa anche attività svolta contemporaneamente ad altre di carattere non commerciale (come lavoro dipendente) 3) Irrilevanza del requisito dell’organizzazione - non rileva, cioè, il coordinamento dei fattori produttivi (beni e lavoro altrui) esterni all’attività dell’imprenditore - questo implica notevoli difficoltà soprattutto per il confronto col dato civilistico: art. 2082 C.C.
…. Quindi Dal punto di vista civilistico: non ci può essere impresa senza organizzazione ex art. 2082 infatti ai sensi dell’art. 2082 C.C. è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi dal punto di vista fiscale: ci possono essere dei casi di imprenditori che non hanno un’organizzazione in forma di impresa
…. Questo si spiega con le esigenze di certezza e semplificazione del diritto tributario Pertanto • le attività di cui all’art. 2195 C.C. rilevano oggettivamente e a prescindere dalle modalità con cui sono organizzate perché si tratta attività volte per natura alla produzione di beni o servizi • Di conseguenza determinano rd d’impresa indipendentemente dalla qualificazione del soggetto che le esercita e a prescindere dall’organizzazione in forma d’impresa
…. DI CONSEGUENZA Rientra nella categoria del reddito d’impresa una vasta gamma di soggetti (a scapito del reddito da lavoro autonomo) tra cui piccola e grande industria, artigiano, commerciante al dettaglio tanto da giustificare poi regimi speciali per la determinazione del reddito. In particolare Artigiani ex art. 2083 C.C. sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia la dottrina tende a smorzare la distinzione tra attività artigianali di produzione di beni o di prestazione di servizi e a sottovalutare ai fini fiscali il carattere dell’industrialità ex art. 2195 n.1) dato che questa non sarebbe presente nell’attività artigianale essendo caratterizzata dal prevalente lavoro proprio e della propria famiglia.
…. Imprenditore agricolo ex art. 2135 C.C. è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività,esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
…. attività agricole ex art. 32, co II, TUIR se rispettano i limiti di cui all’art. 32 TUIR reddito agrario quindi reddito fondiario (medio – ordinario e non effettivo) se superano tali limiti determinano rd d’impresa per la parte eccedente ratio: si fa riferimento all’imprenditore agricolo, escludendo i redditi prodotti dagli ausiliari si attraggono al reddito d’impresa quelle attività agricole che non hanno un effettivo collegamento col terreno e pertanto non giustificherebbero una determinazione medio – ordinaria
…. Art. 55, II co, TUIR Sono inoltre considerati redditi d’impresa … • Le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 C.C. • Lo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, … • Le società agricole
…. • Le prestazioni fuori dell’art. 2195 C.C. se organizzate in forma d’impresa in tal caso vale l’organizzazione perché si tratta di prestazioni che si estrinsecano attraverso le energie fisiche e intellettuali personali - prestazione di servizi alberghieri è attività di cui all’art. 55, l ett. A) - attività di pittori, fotografi, fisioterapisti, investigatori privati, laboratori analisi : di difficile inquadramento – dipende se c’è organizzazione: produce reddito d’impresa se non c’è: determina reddito di lavoro autonomo
…. e nel caso delle prestazioni di servizi degli esercenti arti e professioni ? Rileva la struttura e il tipo di organizzazione? per una parte della dottrina: non si ha reddito d’impresa – si basano sulla natura fiduciaria e strettamente individuale di recente – se c’è organizzazione prevale la natura imprenditoriale
…. Pertanto sono considerate d’impresa • Le attività di produzione e commercializzazione dei beni, riconducibili all’art. 2195 C.C. indipendentemente dall’esistenza di un’organizzazione anche se si tratta di attività caratterizzate prevalentemente dal lavoro proprio e dalle propria famiglia (artigiano) • La produzione di servizi rientranti nell’art. 2195 C.C. anche nel caso in cui sia organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei propri familiari • Le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 ma solo se organizzate in forma d’impresa
…. • Le attività agricole che eccedono i limiti di cui all’art. 32 TUIR DA NOTARE che invece ai fini IVA si considera sempre d’impresa l’attività agricola : di conseguenza l’imprenditore agricolo è soggetto passivo IVA • I redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, …. dubbi della dottrina: x una parte solo redditi derivanti dalle attività produttive svolte sui beni fonte del reddito x altra parte anche proventi derivanti dalla messa a disposizione di terzi, anche a titolo oneroso, di tali beni
Criterio soggettivo – formale • in base alla forma giuridica – a prescindere dall’attività svolta e dalla fonte reddittuale • Sono considerati redditi d’impresa: i rd delle snc, sas (art. 6, co III, TUIR) i rd delle sas, sapa, srl, cooperative, di mutua assicurazione residenti, e di enti commerciali residenti (art. 81, co I, TUIR)