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Le libertà comunitarie ed il principio di non restrizione ai fini fiscali

Le libertà comunitarie ed il principio di non restrizione ai fini fiscali. Ruolo fondamentale delle libertà di circolazione nel disegno comunitario. La libertà di circolazione

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Le libertà comunitarie ed il principio di non restrizione ai fini fiscali

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Presentation Transcript


  1. Le libertà comunitarie ed il principio di non restrizione ai fini fiscali

  2. Ruolo fondamentale delle libertà dicircolazione nel disegno comunitario La libertà di circolazione ( merci, persone, servizi e capitali) contribuisce ad assicurare il raggiungimento dell’integrazione comunitaria al fine di realizzare un processo di unificazione economica e commerciale .

  3. …segue La libertà di circolazione promuovono: • L’abbattimento delle barriere fisiche • Abbattimento delle restrizioni giuridiche istituite dai vari Stati

  4. Norme di riferimento • Art. 23 del Trattato: “Libertà di circolazione merci” • Art. 39 e art. 43 del Trattato: “Libertà di circolazione di persone” • Art. 49 del Trattato: “Libertà di circolazione dei servizi” • Art. 56 del Trattato: “Libertà di circolazione dei capitali”

  5. Principio di non restrizione delle libertà di circolazione a fini fiscali Ai fini fiscali le libertà di circolazione contribuiscono ad evitare che gli Stati nazionali adottino delle misure protezionistiche o dirigistiche o che comunque possano ostruire o limitare la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi o dei capitali.

  6. …segue: Collisione della medesima norma nazionale con più libertà dell’ordinamento comunitario, in quanto contrastante con una pluralità di norme formulate nel Trattato.

  7. Contiguità fra il divieto di restrizione ed il principio di non discriminazione Tale contiguità è giustificata dal fatto che la violazione delle libertà si realizza in presenza di misure nazionali che introducono uno svantaggio nei confronti dei residenti di altri stati membri e che pertanto producono un effetto discriminatorio.

  8. Sentenza di Dassonville “ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative”

  9. Test di restrizione • Il test di restrizione viene effettuato mediante l’accertamento dello svantaggio che il soggetto straniero subisce in relazione agli scambi intracomunitari quale conseguenza della normativa di uno stato membro

  10. …segue • Tuttavia la misura restrittiva può essere giustificata da un interesse nazionale apprezzato secondo il canone della ragionevolezza. E’ necessario, pertanto bilanciare gli interessi comunitari con gli interessi nazionali.

  11. Struttura binaria del principio di non restrizione • Accertamento dell’esistenza di un ostacolo normativo rispetto alle libertà di circolazione previste dal Trattato; • Valutazione di una ragionevole causa di giustificazione che legittimi l’esistenza della misura nazionale restrttiva

  12. …in materia fiscale • Le norma e tributarie degli stati membri non possono essere un ostacolo allo svolgimento delle libertà di circolazione e comunque non possono rendere meno conveniente l’uso delle libertà comunitarie.

  13. Art. 23 Liberta circolazione delle merci La libera circolazione delle merci è assicurata mediante l’eliminazione delle barriere doganali e con l’omogeneizzazione delle imposte sul consumo previste nei vari Stati membri

  14. Politica dell’Unione Europea in materia di libera circolazione delle merci • Istituzione dell’Unione doganale e la fissazione di una disciplina unitaria in materia doganale direttamente applicabile in ciascun Stato membro; • Armonizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto con una serie di direttive comunitarie; • L’armonizzazione della disciplina delle accise per mezzo di una serie di direttive comunitarie

  15. Art. 49 Liberta di circolazione dei servizi La libera circolazione dei servizi è di fondamentale importanza per la realizzazione di un mercato unico, considerando la crescente importanza che i servizi ed il terziario hanno assunto nel sistema economico e produttivo

  16. …profilo fiscale Sotto il profilo fiscale tale libertà viene assicurata mediante una politica di ravvicinamento delle imposte indirette, in specie dell’imposta sul valore aggiunto.

  17. …segue • In materia di imposte dirette l’effetto restrittivo è stato configurato in due fattispecie: 1)La norma fiscale nazionale può dissuadere i prestatori di servizi dallo svolgimento della propria attività nello Stato membro; I destinatari del servizio possono essere dissuasi dal richiedere o fruire delle prestazioni da una norma tributaria nazionale

  18. La libertà di circolazione dei capitali • Libertà di raccogliere capitali per lo svolgimento di attività economiche e di impresa • Libertà di investire capitali per conseguire un ritorno economico

  19. ….segue spesso la libertà di circolazione dei capitali tende a sovrapporsi, o a combinarsi, con la libertà di stabilimento delle imprese

  20. …segue È fatto divieto alle norme nazionali di limitare la libertà di circolazione dei capitali con misure restrittive che ostacolano la movimentazione dei capitali

  21. …segue Pertanto è considerato una restrizione quel vantaggio fiscale limitato solo ai redditi di capitale originati da investimenti domestici

  22. Deroghe alla libertà di circolazione dei capitali La libertà di circolazione dei capitali è l’unica delle libertà comunitarie per la quala è prevista una restrizione espressamente sancita dal Trattato

  23. 1°deroga alla libertà di circolazione dei capitali Art. 78 del trattato stabilisce che gli stati membri possono prevedere una distinzione di trattamento fiscale per i contribuenti che non si trovano nella stessa situazione in ragione della propria residenza o del luogo di allocazione del capitale al fine di: • Assumere le misure necessarie per impedire violazioni della normativa fiscale e di controllo delle istituzioni finanziarie; • Stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitale a scopo di informazione amministrative o statistiche; • Adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza;

  24. 2° deroga alla libertà di circolazione dei capitali Art. 57 n.1 del Trattato stabilisce che sono le restrizioni alla libera circolazione dei capitali esistenti alla data del 31.12.1993 nei confronti di paesi terzi con riguardo ad “investimenti diretti”, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento di imprese o di attività economiche, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

  25. Movimento di capitali La Direttiva n. 88/361 ha elencato una serie di fattispecie che possono qualificarsi come “investimenti diretti” di capitale: si tratta di investimenti di capitale di qualsiasi tipo, effettuati da persone fisiche o giuridiche e destinate a costituire o mantenere legami durevoli e diretti fra il finanziatore e l’impresa che riceve i capitali.

  26. Art. 43 Libera circolazione delle persone Libera circolazione delle persone è riconducibile alla facoltà di stabilirsi ed assumere la propria residenza in ogni territorio appartenente all’Unione Europea

  27. Mobilità dei lavoratori Con riferimento alla mobilità dei lavoratori la libera circolazione prevede l’abolizione di ogni restrizione fondata sulla nazionalità o sulla residenza del lavoratore in relazione all’impiego, alla retribuzione ed alle altre condizioni del rapporto di lavoro.

  28. …in materia fiscale Sono vietate le norme fiscali che introducono un regime tributario dei redditi di lavoro dipendente penalizzante per le attività svolte da persone non residenti

  29. Libertà di stabilimento Diritto di stabilire una attività economica produttiva (che non sia quindi subordinata) in ciascuno degli Stati membri. Tale libertà si estende anche alla costituzione di agenzie, di succursali o di affiliate da parte di soggetti residenti in Stati membri.

  30. …segue • La libertà di stabilimento presuppone il duplice requisito di una attività economica e di un livello minimo di presenza fisica del soggetto non residente che si è stabilito dello Stato comunitario

  31. …segue • Il trasferimento della sede della direzione effettiva o amministrativa di una società residente in uno Stato del territorio in un altro Stato membro non rientra nell’ambito ella regola fissata per la libertà di stabilimento, deve considerarsi come una mera articolazione organizzativa della società

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