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La nozione di pubblico servizio. Attività Autoritativa e attività di prestazione. Sebbene non siano mancati autori che hanno qualificato unitariamente l’attività amministrativa vuoi come tutta di servizio pubblico (DUGUIT) vuoi come tutta ricadente nella funzione amministrativa in senso stretto
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Attività Autoritativa e attività di prestazione • Sebbene non siano mancati autori che hanno qualificato unitariamente l’attività amministrativa vuoi come tutta di servizio pubblico (DUGUIT) vuoi come tutta ricadente nella funzione amministrativa in senso stretto • la necessità di distinguere l’attività autoritativa dalle attività di prestazione è stata da sempre avvertita.
Attività Autoritativa e attività di prestazione • Distinzione per sottrazione: servizio pubblico è ciò che non è funzione amministrativa (MIELE) • Critica: il servizio pubblico non si sostanzia appena nella (apparente) prevalenza di attività materiali, ma si caratterizza per la contestuale presenza di attività autoritativa (rilevante spesso nel momento dell’istituzione e dell’organizzazione del servizio), di attività materiali e di attività negoziali (in particolare con gli utenti). *
Attività Autoritativa e attività di prestazione • Attività autoritativa e attività di prestazione non sono nozioni contrapposte, ma nozioni differenti che operano su piani distinti. • Anche nell’attività di prestazione si rintracciano momenti in cui rileva l’esercizio di un potere. • La presenza della funzione amministrativa anche solo nei momenti concernenti la predisposizione – organizzazione del servizio è ciò che distingue il pubblico servizio da altre attività economiche (GUARINO – CAIA).
Attività Autoritativa e attività di prestazione • Il servizio pubblico non comprende necessariamente l’espressione di poteri amministrativi nella fase di prestazione. • È per questo che quest’ultima non è di pertinenza esclusiva dell’amministrazione, ma può essere svolta anche da un soggetto privato. • Tuttavia, le attività di servizio pubblico si qualificano per il loro inserimento in un complesso organizzatorio di tipo pubblicistico prefigurato dalla legge e definito dall’amministrazione. • In questo quadro la funzione autoritativa rileva sempre, foss’anche solo nella fase di predisposizione – organizzazione.
Nozione soggettiva o nominalistica • E’ pubblico servizio ogni attività dei pubblici poteri che non abbia forma autoritativa
Nozione oggettiva • E’ pubblico servizio un’attività produttiva avente una particolare disciplina giuridica(art. 41, comma 3, Cost.), indipendentemente dal soggetto che la esercita • La tesi negache per aversi servizio pubblico sia necessaria la relativa gestione da parte dello Statoo di altro ente pubblico, come invece affermava la tesi soggettiva nella sua formulazione più antica ed elementare. • Ciò che vale a qualificare il servizio come pubblico è invece soltanto il fatto di essere un’attività produttiva avente una particolare disciplina giuridica (i “programmi e controlli opportuni perché l’attività pubblica o privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali” di cui all’ultimo comma dell’art. 41 Cost.)
Critica alla nozione oggettiva • Difficoltà nel distinguere il servizio pubblico così configurato dalle altre fattispecie di intervento pubblico dell’economia • Es. il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti gestito da una società in mano pubblica non è la stessa cosa della gestione di manifestazioni fieristiche da parte di un’altra società in mano pubblica. • La coincidenza, che si afferma, tra attività riconducibile all’art. 41 comma 3 e servizio pubblico finisce per fornire di quest’ultimo una nozione assai ampia che può far perdere la specificità del concetto. • La costruzione del servizio pubblico sulla base degli artt. 41 e 43 Cost. può condurre ad una riduzione dei servizi stessi alle sole attività economiche (trascurando invece i servizi c.d. sociali).
Sia la nozione soggettiva sia la nozione oggettiva concorrono a definire il pubblico servizio • Il punto discriminante è l’intermediazione della legge nel qualificare ciò che è servizio pubblico e nel sottoporre queste attività a regole o vincoli particolari, rivolti ad assicurare la disponibilità e, a volte, il costo del servizio. In questo senso: • Il profilo soggettivo rileva sempre e va inteso come imputabilità del servizio nel suo complesso ai pubblici poteri • Il profilo oggettivo va inteso nel senso che pubblici servizi sono attività oggettivamente qualificabili, a prescindere dalla titolarità
3 sono gli elementi caratterizzanti il servizio pubblico: • l’imputabilità del servizio all’amministrazione. • le finalità alle quali il servizio risponde, ossia la soddisfazione di esigenze della collettività. • la presenza di un determinato tipo di organizzazione del servizio mirata ad assicurare specifiche modalità di gestione.