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Servizi integrati fisso mobile: le dinamiche di mercato e l’intervento regolamentare. M.Cristina Giorgini AGCOM . Il quadro di riferimento (1/5).
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Servizi integrati fisso mobile: le dinamiche di mercato e l’intervento regolamentare M.Cristina Giorgini AGCOM
Il quadro di riferimento (1/5) • Di seguito alcune considerazioni elaborate nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi di rete fissa e di rete mobile (di cui alla delibera n. 324/06/CONS). • Il fenomeno della convergenza non è un evento nuovo nel mondo TLC ma rappresenta il motivo dominante degli ultimi 15 anni, sebbene sia andato via via assumendo diverse connotazioni. Gli eventi che si sono manifestati più recentemente nel mercato delle telecomunicazioni, come l’adozione del protocollo IP nonché le spinte provenienti dai vendor IT, hanno avuto un forte impatto nel processo di convergenza. • Il mercato delle telecomunicazione è attualmente caratterizzato, da un lato, dal consolidamento di tendenze in atto ormai da diversi anni, ed in particolare: • la riduzione dei ricavi derivanti dai servizi vocali su rete fissa; • lo spostamento del traffico vocale dalla rete fissa alla direttrice mobile; • la crescita della banda larga e dei servizi a valore aggiunto sia su rete fissa che su rete mobile; • la progressiva contrazione dei ricavi derivanti dalle componenti tradizionali della trasmissione dati.
Il quadro di riferimento (2/5) • Dall’altro lato, si registrano profondi cambiamenti nell’assetto competitivo del settore connessi all’affermarsi di nuovi modelli di business connessi ai servizi integrati. • In particolare, la convergenza ha seguito un primo percorso diretto all’integrazione delle attività mobili con quelle di rete fissa; questa evoluzione ha caratterizzato numerosi operatori integrati (la stessa Telecom Italia, France Télécom e Deutsche Telekom). • Si è quindi assistito alla ripresa delle operazioni di fusione e acquisizione soprattutto tra operatori di rete fissa e mobile. • Si osserva tuttavia che ad oggi il processo di convergenza tra reti e servizi fissi e mobili è entrato in una fase di nuova evoluzione, legata alla trasformazione delle reti tradizionali in reti di nuova generazione (Next Generation Network) che consentono da un lato, l’abbattimento dei costi di gestione della rete, e, dall’altro lato, l’offerta di una più ampia gamma di servizi e di qualità più elevata rispetto alle reti tradizionali
Il quadro di riferimento (3/5) • Le nuove piattaforme facilitano in tal modo la proposta commerciale di offerte di tipo triple play, comprendenti servizi di telefonia fissa, accesso ad Internet a larga banda e contenuti televisivi su protocollo IP (IPTV), e di tipo quadruple play, che estendono l’offerta ai servizi integrati fisso mobile. • Il processo di convergenza fisso-mobile attualmente in corso ha pertanto un forte impatto: • sul mondo TLC che ricerca un apertura del mercato in grado di creare economie di scala e margini più elevati che i servizi tradizionali non riescono più a garantire, • sul mondo IT che, attraverso gli investimenti sui terminali multifunzione, sollecita la convergenza delle piattaforme; • sul mondo dei media e dei contenuti che effettuano una crescente pressione verso la convergenza dal momento che veicolare i contenuti video con sufficienti livelli di qualità anche su reti di telecomunicazione, richiede elevati valori di banda garantita non sempre ad oggi disponibile.
Il quadro di riferimento (4/5) • In merito all’attuale stadio di evoluzione dei processi di convergenza dei servizi fissi e mobili, si nota una sostanziale assenza di nuovi attori esclusivamente “convergenti”, o che focalizzano i propri modelli di business sui servizi integrati/convergenti. • In generale, si identificano approcci similari per tipologia di operatore: • gli operatori integrati di rete fissa, che tendono a inserire l’offerta di servizi convergenti all’interno della propria catena del valore, cercando di raggiungere il massimo livello di sinergia con i servizi VoIP e quelli a larga banda, al fine di difendere la propria posizione sul mercato ; • gli operatori mobili, che indirizzano la domanda di servizi convergenti tramite soluzioni tipicamente tariffarie volte alla sostituzione del traffico fisso con quello mobile. Inoltre, la consapevolezza che la crescita delle quote di mercato mobile con servizi tradizionali sia ormai prossima alla saturazione, spinge gli operatori mobili (in attesa di un’adeguata tecnologia per la fruizione di contenuti in mobilità), verso politiche di integrazione fisso mobile, acquisendo licenze di telefonia fissa, o tramite accordi per completare l’offerta con servizi a banda larga; • in tale scenario, gli operatori che non detengono infrastrutture mobili possono competere nell’offerta di servizi integrati in virtù di accordi, che consentano l’accesso alla rete mobile.
Il quadro di riferimento (5/5) • L’analisi condotta dall’Autorità, nell’ambito dell’Indagine conoscitiva fisso-mobile, ha evidenziato come “al momento, per quanto riguarda l’offerta di servizi integrati fisso-mobile, il contesto italiano sia ancora caratterizzato da una fase definita di “pre-convergenza”: solo negli ultimi mesi, accanto alle formule di bundle e di integrazione commerciale, si è assistito alla presentazione da parte degli operatori di telecomunicazioni di prime offerte che realizzano forme di integrazione funzionale più o meno avanzata. Tali offerte non realizzano tuttavia una completa convergenza c.d. “strutturale” nella quale il passaggio tra le varie reti avviene senza soluzione di continuità e si realizza la piena siostituibilità dell’accesso per il consumatore”. • L’Autorità ha inoltre rilevato che la rapida evoluzione delle tecnologie e delle nuove architetture di rete, se da un lato è fonte di innovazione ed opportunità, dall’altro ha un impatto evidente sull’attuale assetto regolamentare; da qui la necessità di rivedere l’insieme delle regole per favorire lo svolgersi di una concorrenza effettiva e sostenibile anche nello sviluppo delle reti di nuova generazione, verso le quali il sistema si sta indirizzando, e dei i nuovi servizi “convergenti” da esse abitati.
Primi servizi integrati fisso mobile • Nel corso del 2006 alcuni operatori (Vodafone e Telecom Italia) hanno presentato all’Autorità offerte di primi servizi integrati del tipo fisso-mobile che costituivano un elemento di novità nello scenario delle comunicazioni elettroniche. • Il carattere di innovatività di tali offerte è rappresentato dalla possibilità per il cliente, di usufruire, attraverso il medesimo terminale ed il medesimo numero telefonico, di servizi con caratteristiche assimilabili - anche a seconda della locazione geografica- a quelli di rete fissa o a quelli di rete mobile, per condizioni economiche e per prestazioni. Le offerte dei due operatori, sebbene analoghe dal punto di vista delle funzionalità offerte alla clientela, si differenziano nelle piattaforme e configurazioni di reti utilizzate per la realizzazione del servizio. • Le caratteristiche di novità di tali servizi hanno richiesto una approfondita analisi da parte dell’Autorità, al fine di verificare se “fosse necessario o meno adeguare le norme regolamentari vigenti per assicurare il rispetto delle condizioni di corretta concorrenza e di tutela dell’utenza”.
Gli interventi dell’Autorità in tema di convergenza fisso-mobile: cronologia • 30 maggio 2006: "Avvio di una indagine conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile, nella transizione verso le reti di nuova generazione: aspetti di mercato e profili concorrenziali” (delibera n.324/06/CONS); • 4 agosto 2006: approvazione “condizionata” dell’offerta UMA/Unico di Telecom Italia • 13 dicembre 2006: apertura di una "Consultazione pubblica sugli aspetti regolamentari connessi all’introduzione di servizi integrati di tipo fisso-mobile" (delibera n. 713/06/CONS); • 7 marzo 2007: approvazione della “Relazione conclusiva dell’Indagine conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile”, avviata con delibera n. 324/06/CONS; • 6 giugno 2007: adozione dello schema di provvedimento "Disposizioni regolamentari riguardanti l’introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile“ inviato alla Comissione Europea e all’AGCM; • 2 agosto 2007: approvazione del provvedimento finale recante “Disposizioni regolamentari riguardanti l’introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile” (delibera n. 415/07/CONS).
Il servizio UMA/Unico di Telecom Italia • Il servizio, presentato da Telecom Italia all’Autorità a metà 2006, prevede l’utilizzo di uno speciale terminale dual mode (basato sulla tecnologia UMA) che riunisce in sé le funzionalità di un terminale cordless con le funzionalità di un normale terminale mobile GSM: • La funzionalità UMA consente di accedere in ambiente indoor domestico, in modalità Wi-Fi, alla rete a banda larga di Telecom Italia per la fornitura del servizo telefonico in modalità VoIP. Al terminale è associato un numero mobile in decade 3 e il relativo traffico telefonico, al quale è applicata una tariffa analoga alla telefonia fissa, è attribuito alla telefonia mobile. • Al di fuori dell’ambiente domestico dell’utente, il terminale si comporta come un normale cellulare GSM, individuato da un numero mobile, e svolge il servizio attraverso le reti mobili GSM. • L’offerta, denominata “Unico”, si sostanzia nell’aggiunta di una prestazione al servizio “Alice Voce” di telefonia VoIP ed è rivolta agli utenti che siano contemporaneamente clienti di rete mobile GSM di Telecom Italia e dispongano del servizio a larga banda Alice.
Iter istruttorio: il servizio di Telecom Italia • Nel mese di agosto 2006, l’Autorità a seguito di un’analisi istruttoria sull’avvio del servizio “Unico” di Telecom Italia, ha rilevato che: • un rapido avvio delle offerte convergenti fisso-mobile costituisce una opportunità per i consumatori di avere a disposizione nuovi servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, • non deve al contempo prefigurare una restrizione della concorrenza, ancor più in considerazione del fatto che l’operatore in questione è dominante nel mercato della telefonia fissa, dell’accesso alla larga banda e con una posizione di preminenza nel mercato del mobile. • L’Autorità aveva quindi ritenuto necessario che la commercializzazione dell’offerta Unico/UMA venisse subordinata ad alcune condizioni: • periodo di commercializzazione inizialmente consentito per 6 mesi (*), nel quale verificare delle effettiva funzionalità del sistema e replicabilità da parte dei concorrenti; • numero massimo di terminali (30.000) da immettere nel mercato in tale periodo per ebvitare una “pre-emption del mercato”; • conclusione da parte di Telecom Italia delle negoziazioni per accordi di interconnessione con operatori di rete fissa e di rete mobile che volessoro offrire il servizio, sulla base dei principi di equità, ragionevolezza e nel rispetto delle condizioni di replicabilità del servizio Unico. • (*) successivamente prorogato
Il servizio proposto da Vodafone • Nel mese di ottobre 2006 la società Vodafone ha presentato all’Autorità un offerta innovativa, denominata "Vodafone Casa Numero Fisso“ (e un analogo servizio per la clientela affari “Vodafone In office”). • il servizio consente di utilizzare entro un’area territorialmente limitata, chiamata "Area Casa" (Home Zone), il terminale mobile similmente ad un terminale di rete fissa, con un suo numero geografico e con condizioni economiche analoghe alle condizioni normalmente offerte per i servizi su rete fissa (sempre fintanto che il terminale rimanga nell’area predefinita). • Il cliente ha a disposizione sul proprio terminale due numerazioni, una geografica, e l’altra per i servizi mobili e personali. • Per le chiamate effettuate o ricevute al di fuori della c.d. "Area Casa "il terminale si avvale del numero mobile e le condizioni economiche del servizio sono quelle previste dal contratto di rete mobile. • Nel caso di chiamate dirette al numero geografico mentre il terminale è al di fuori dell’Area Casa, invece, il terminale risulta non raggiungibile. Il cliente può attivare un servizio di segreteria telefonica, oppure il servizio di trasferimento di chiamata.
Iter istruttorio: il servizio di Vodafone • In merito al servizo proposto da Vodafone l’Autorità ha ritenuto che: • lo stesso risultasse “di difficile e complessa qualificazione regolamentare, con riferimento alle distinte normative dei servizi mobili e fissi, potendosi definire quasi un tertium genus, e comunque inequivocabilmente un offerta di tipo ibrido rispetto ai servizi tradizionali”; • tali elementi determinassero la necessità di un intervento regolamentare da adottarsi preventivamente all’avvio del servizio e che i profili di intervento fossero giustificati dalla necessità di salvaguardare le corrette condizioni di mercato, tutelando l’utenza e la concorrenza. • In particolare, l’intervento regolamentare è volto a definire le condizioni sull’offerta del servizio in merito alla tutela dell’utenza (informazione e trasparenza) e l’adeguamento della disciplina relativa alle risorse scarse (numerazioni e frequenze) utilizzate dall’offerta. • L’Autorità ha ritenuto i necessario disciplinare, con precisi limiti e condizioni, la fornitura del servizio in questione sulla base del principio di neutralità tecnologica.
La valutazione dei due servizi • L’Autorità ha rilevato che “la novità ed atipicità dei servizi integrati di comunicazione fisso-mobile fanno sì che i medesimi pongano delle problematiche ed esigenze nuove, in dipendenza delle quali si ravvisa, anche alla luce del principio di neutralità tecnologica, la inderogabile necessità di una appropriata disciplina regolamentare tesa a garantire certezza del diritto e tutela ai consumatori e al mercato”. • Per quanto riguarda le condizioni regolamentari apllicabili a tali servzi si è osservato che: • Da un lato, i servizi proposti non sono infatti immediatamente riconducibili a nessuno dei singoli mercati, come individuati dalla Raccomandazione della Commissione Europea sui mercati rilevanti n.2003/311/CE, in relazione ai quali, nell’ambito delle analisi di mercato, sono stati stabiliti specifici obblighi in capo agli operatori con “significativo potere di mercato”. • Dall’altro lato, l’Autorità ha ritenuto di non individuare uno specifico mercato, anche sulla base delle conclusioni dell’Indagine conosciva fisso mobile di cui alla delibera 324/06/CONS, in quanto “le offerte integrate fisso-mobile attualmente sul mercato possono essere identificate come un’aggregazione di servizi esistenti e ben noti, che lo stesso cliente può procurarsi da più fornitori singolarmente, con un costo di ricerca aggiuntivo minimo, grazie all’elevato numero di offerte distinte in commercio”.
La delibera 415/07/CONS • L’Autorità “nel riconoscere il presumibile beneficio per l’utenza che può derivare dalla diffusione di servizi convergenti fisso-mobile”, ha rilevato che “gli aspetti di novità che tale nuovo modulo presenta, impongono di accompagnarne l’introduzione sul mercato con una regolamentazione ad-hoc”, finalizzata in primis alla tutela dell’utenza, oltre che a definirne i particolari aspetti connessi all’uso delle frequenze e delle numerazioni. • La delibera 415/07/CONS prevede alcune norme comuni ai servizi integrati fisso-mobile e norme specifiche per servizi offerti attraverso la rete mobile e per quelli offerti attraverso la rete a larga banda. • In particolare l’intervento regolamentare riguarda: • Norme a tutela dell’utenza • Utilizzo dei numeri geografici su reti mobili • Portabilità del numero geografico • Prestazioni obbligatorie • Utilizzo delle frequenze • Interconnessione ed interoperabilità
La delibera 415/07/CONS: norme a tutela dell’utenza • Gli operatori che offrono servizi integrati di tipo fisso-mobile, indipendentemente dalla propria configurazione di rete assicurano che : • sia consentito al cliente sottoscrittore di conoscere, in concomitanza di ciascuna chiamata, se si trova all’interno o all’esterno dell’area in cui è consentito effettuare chiamate ad una tariffa differenziata; • il cliente sottoscrittore sia informato adeguatamente di tutte le eventuali limitazioni tecniche esistenti (localizzazione, attivazione di servizi CS e CPS, blocco selettivo delle chiamate). • Inoltre, gli operatori che offrono un servizio che fa uso di numerazione geografica su rete mobile assicurano che : a) per le chiamate effettuate dalla zona all’interno della quale è attivo il numero geografico, il servizio consente la presentazione del CLI geografico; b) sia consentito all’utente, quando si trova al di fuori della zona associata al numero geografico, il trasferimento di chiamata verso la propria numerazione mobile.
La delibera 415/07/CONS: utilizzo dei numeri geografici su reti mobili • I numeri geografici possono essere utilizzati per effettuare e ricevere chiamate su terminali di reti mobili per realizzare un servizio di comunicazioni a mobilità limitata entro una zona definita (“zona associata”), costituita dall’area di copertura della cella radio relativa all’indirizzo dell’utente e dalle aree di copertura delle celle ad essa adiacenti. • Le comunicazioni verso il numero geografico associato al terminale mobile od originate dall’utente all’interno della “zona associata” al numero geografico sono comunque portate a termine. • Nota: • La possibilità di utilizzo delle numerazioni geografiche per uso nomadico, nell’ambito del distretto, è stabilita anche in merito ai servizi VoIP (delibera 11/06/CIR). • Al fine di non creare disservizi all’utenza con l’interruzione di comunicazioni in corso, è consentito portare a termine la comunicazione, purché rimanga di norma nell’ambito del distretto.
La delibera 415/07/CONS: portabilità dei numeri geografici • L’obbligo di portabilità dei numeri geografici di cui all’art. 80, comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003, si applica anche nel caso di numeri geografici utilizzati per servizi di comunicazione a mobilità limitata comunque realizzati, purché in conformità con le disposizioni del presente regolamento. • Alla portabilità del numero geografico nel caso di servizi di telefonici a mobilità limitata realizzati attraverso reti di comunicazioni mobili si applicano le disposizioni della delibera n. 4/CIR/99 e successive modificazioni ed integrazioni. • Nota: In merito alla portabilità del numero geografico si fa quindi riferimento alla conservazione del numero geografico dell’abbonato "in un luogo specifico“ ove per lo stesso si intende la “zona associata”.
La delibera 415/07/CONS: Prestazioni obbligatorie • In relazione all’accesso ai servizi di emergenza, gli operatori mobili, in coordinamento con gli enti preposti agli stessi servizi, assicurano la disponibilità di informazioni idonee finalizzate alla localizzazione della chiamata, nei limiti consentiti dalla fattibilità tecnica. • Gli operatori assicurano tutte le prestazioni di giustizia consentite dalla tecnologia impiegata ed informano adeguatamente gli enti competenti per tali aspetti.
La delibera 415/07/CONS: utilizzo delle frequenze • L’offerta di servizi che prevedono l’uso di numeri geografici su reti mobili non deve in alcun modo compromettere le caratteristiche di qualità del servizio offerte agli utenti dei servizi di comunicazione mobili e personali. • Gli operatori autorizzati all’utilizzo delle frequenze per i servizi di comunicazione mobile e personali che intendono offrire servizi integrati si adoperano affinché la qualità del servizio mobile non risulti degradata dall’ introduzione dei servizi integrati. • La fornitura di servizi integrati fisso mobile non costituisce titolo preferenziale o di precedenza per l’ assegnazione di nuove frequenze per i servizi di comunicazione mobile e personale.
La delibera 415/07/CONS: interconnessione e interoperabilità • Gli operatori che offrono servizi integrati di tipo fisso-mobile negoziano accordi di accesso ed interconnessione per garantire l’interconnessione e l’interoperabilità da punto a punto, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 40 e 41 del Codice. • Nel caso di utilizzo di numeri geografici per servizi realizzati mediante reti mobili, le tariffe di interconnessione per le chiamate dirette ai predetti numeri geografici sono negoziate tra gli operatori interconnessi. • Gli operatori che offrono servizi integrati fisso-mobile attraverso la rete mobile e la rete a larga banda negoziano accordi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ove applicabili in virtù degli obblighi regolamentari già previsti dalle analisi di mercato, con gli operatori di rete mobile e di rete fissa per l’offerta dei medesimi servizi.
Valutazioni di natura concorrenziale • L’Autorità, ha formulato alcune valutazioni circa circa i possibili effetti concorrenziali della diffusione dei nuovi servizi integrati fisso mobili, pur rilevando che - al momento - queste non costituiscano motivi ostativi all’introduzione dei servizi esaminati: • Uno dei principali temi di attenzione riguarda la possibilità per tutti gli operatori, anche quelli non dotati di rete mobile o di frequenze sufficienti, di replicare tali offerte. In caso contrario, infatti, si determinerebbe una riduzione del grado di competizione nel medio periodo. • In questa prospettiva, nel corso del secondo ciclo delle analisi di mercato dovrebbe essere valutato se l’effettivo grado di sviluppo di tali servizi individui un nuovo e distinto mercato, contiguo a quelli di telefonia fissa e di telefonia mobile, oppure se gli stessi possano di volta in volta essere ricondotti ad uno dei tradizionali mercati dei servizi di telecomunicazione. • Un’ulteriore riflessione riguarda l’introduzione di offerte integrate fisso-mobile da parte di imprese che detengano una notevole forza di mercato nei mercati di rete fissa o di rete mobile (sia wholesale che retail). A tale riguardo deve essere considerata la necessità di evitare che si precostituiscano o si trasferiscano posizioni dominanti nei nuovi mercati. a) vizio consente la presentazione del CLI geografico; b) sia
Successivi interventi • Con la delibera 415/07/CONS l’Autorità ha definito le condizioni regolamentari generali per l’avvio dei servizi integrati fisso mobile, in considerazione della effettiva situazione di mercato, ancora embrionale, e dell’esigenza di consentire un rapido avvio di tali servizi. • In ogni caso, l’Autorità, si riserva di intervenire per definire le condizioni di dettaglio ai sensi dell’art. 42 del Codice delle comunicazioni e, comunque, nell’ambito delle analisi di mercato già avviate. In particolare: • l’analisi del Mercato n.15: accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche mobili (avviato con delibera n. 168/07/CONS del 19 aprile 2007)" • l’analisi del Mercato 16: terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (avviato con delibera n. 342/07/CONS del 28 giugno 2007) • Infine l’Autorità ha rilevato “la necessità di un accorto monitoraggio – in prospettiva – delle dinamiche di mercato e concorrenziali che effettivamente si determineranno, teso alla sollecita introduzione dei rimedi atti a fornire una risposta appropriata e proporzionata alle problematiche di competitività che dovessero insorgere”.