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Le tappe del processo di integrazione europea e della politica sociale:

Le tappe del processo di integrazione europea e della politica sociale: . Da Roma a Lisbona. Le tappe dell’allargamento . Trattato di Roma istitutivo della CEE - 25.3. 1957 (firma di 6 Stati: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi)

guglielmo
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Le tappe del processo di integrazione europea e della politica sociale:

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Presentation Transcript


  1. Le tappe del processo di integrazione europea e della politica sociale: Da Roma a Lisbona

  2. Le tappe dell’allargamento • Trattato di Roma istitutivo della CEE - 25.3.1957 (firma di 6 Stati: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi) • 1973 6 + 3: Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda • 1981 9 + 1: Grecia • 1986 10 + 2: Spagna, Portogallo • 1992 accordo tra CEE e Paesi della cd. EFTA • (European Free Trade Association) 5: Austria, Finlandia, Svezia Norvegia, Islanda • 1995 12 + 3: Svezia, Finlandia, Austria • 2004 15 + 10: Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria • 2007 25+ 2: Bulgaria, Romania Oggi l’Unione europea, costituita a partire dal 1° novembre 1993 con la firma del Trattato di Maastricht (febbraio 1992), vede l’adesione di 27 STATI MEMBRI. Paesi candidati all'adesione UE:Croazia - Ex Repubblica jugoslava della Macedonia - Turchia

  3. Le principali tappe di revisione dei Trattati istitutivi dal punto di vista della politica sociale (dopo il Trattato di Roma del 1957/58)

  4. La CECA Il primo mercato unificato – quello Ceca - si costituisce con il Trattato di Parigi del 1951 nei settori del carbone e dell’acciaio (settori, allora, di decisiva rilevanza economica) la matrice dell’avvio del processo di integrazione deve essere ricercata non tanto in una inclinazione europea verso la riduzione delle sovranità politiche, quanto in una pluralità di comprensibili inclinazioni nazionaliverso la realizzazione delle rispettive aspirazioni economiche, mediante la costituzione di istituzioni sopranazionali

  5. Il Trattato di Roma (1957) La genesi economica del Trattato: mercato comune, espansione economica, incremento spontaneo dell’occupazione e del tenore di vita. Il modello originario punta sulla c.d. integrazione negativa, tralasciando il modello della integrazione positiva.

  6. Il TCE – nelle versione originaria del 1957 la Comunità perseguiva lo scopo di “promuovere (…) uno sviluppo armonioso delle attività economiche” (art. 2 TCE) obiettivi attuali (art. 3 TUE): crescita economica equilibrata; economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale; lotta all’esclusione sociale; coesione economica e sociale La Comunità (Unione) europea: gli scopi originari e quelli attuali originaria asimmetria tra politica economica e sociale della Comunità

  7. Integrazione negativa La logica iniziale è quella della cd. integrazione negativa:l’abolizione di tutti gli ostacoliche potevano frapporsi allo sviluppo di un mercato transnazionale Integrazione positiva costruzione di un assetto regolativo comuneper evitare distorsioni della concorrenza (armonizzazione di tipo funzionalista tipica delle direttive degli anni ‘70) o interventi volti alla correzione del mercato comune (armonizzazione di tipo coesivo). Due concetti chiave le quattro fondamentali libertà di circolazione previste dal TCE [persone, merci, capitali e servizi: art. 3 c)].

  8. L’articolo 117 del Trattato istitutivo e la “parificazione nel progresso” sarà il funzionamento del mercato comune che favorirà l’ “armonizzazione dei sistemi sociali” • Integrazione negativa • La regolazione sovranazionale come “market making” e non come “market correcting” “Gli stati membri ritengono che una tale evoluzione risulterà dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l’armonizzazione dei sistemi sociali”

  9. c) formazione professionale (art. 150 TCE; ora 166 TFUE) • libera circolazione • dei lavoratori • (art. 39 TCE, • ora art. 45 TFUE) Le 4 aree originarie di competenza della Comunità (1957) b) Fondo sociale Europeo (art. 146 TCE, ora art. 162 TFUE) d) parità di trattamento (soltanto in campo) retributivo tra uomini e donne (art.141 TCE; ora art. 157 TFUE) Le competenze attribuite alla Comunità in materia sociale sono all’inizio molto limitate; verranno ampliate e precisate con l’APS allegato al Trattato di Maastricht

  10. L’art. 141 (ex 119) TCEsulla parità di trattamento retributivo fra uomo e donna è l’unica norma che incide direttamente sulla materia sociale La norma è figlia della principale ispirazione di fondo del Trattato di Roma che è quella economica ed, in particolare, quella di parificare le condizioni di concorrenza ed è voluta dalla Francia (che aveva già introdotto il principio nel proprio ordinamento) più per evitare effetti di dumping sociale che per autentiche ragioni di progresso sociale art. 120 TCE sui congedi retribuiti

  11. La limitatezza delle “basi giuridiche” per l’adozione di direttive in materia sociale solo in materia di libera circolazionedei lavoratori si provvede mediante regolamenti o direttive. Per il resto, si utilizzano le BASI GIURIDICHE GENERALI . art. 100 TCE attuale 115 TFUE: le direttive sociali in funzione di raddrizzamento delle distorsioni del mercato… ….e l’art. 235 TCE, ora art. 352 TFUE

  12. Originario art. 235: “Quando un’azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri di azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso”. cd. “clausola di flessibilità”

  13. 1957-1973 La fase dell’ “ottimismo liberale” Forte prudenza nel processo di produzione della normativa sociale. L’attenzione verso la dimensione sociale dell’Europa riceve significativi stimoli dal clima di forte tensione sociale della fine degli anni ‘60 Vengono così impiantati gli embrioni dei futuri sviluppi della politica sociale (prime prassi di consultazione sistematica degli attori sociali)

  14. Dalla Conferenza intergovernativa di Parigi (1972)nella quale i governi nazionali concordavano sul fatto che occorresse un’azione vigorosa in ambito sociale … …al Programma d’azione sociale del 1974, adottato dal Consiglio su proposta della Commissione

  15. Il Programma indicava tre obiettivi prioritari: • a) pieno e migliore impiego; • b) miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; • c) partecipazione delle parti sociali. Comincia a farsi strada l’idea della integrazione positiva come modalità di armonizzazione nel progresso. L’iniziativa viene bollata come “senza precedenti e senza avvenire”.

  16. Anni 1975-1977 Vengono approvate alcune direttive in materia sociale, sulla base dell’art. 100 TCE (unanimità), e 119 TCE (maggioranza): si tratta delle 2 direttive in materia di parità di trattamento fra uomo e donna e delle 2 direttive sulla tutela dei lavoratori in caso di crisi aziendale (dir. 75/117 sulla parità retributiva; 76/207 sulla parità nell’accesso, la formazione e le condizioni di lavoro; 79/7 sulla parità in materia previdenziale; dir. 77/187 sul trasferimento di impresa e 75/129 sui licenz. collettivi) Il ruolo dell’art. 100 del TCE Il Consiglio, deliberandoall’unanimità, stabiliscedirettive volte al ravvicinamentodelledisposizioni legislative, regolamentariedamministrativecheabbianounaincidenzadirettasullainstaurazioneedilfunzionamento del mercatointerno.

  17. L’EUROSCLEROSI DEGLI ANNI ’80… …E LE CONSEGUENTI INNOVAZIONI nel TCE Lo stallo decisionale comunitario in materia sociale: il ruolo decisivo dei governi conservatori inglesi L’Atto Unico del 1987: tre importanti novità: • si introduce il concetto di “coesione economica e sociale” (art. 130A); • si prevede, con riferimento al miglioramento dell’ambiente di lavoro per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, il potere del consiglio di approvare direttive a maggioranza qualificata (art. 118A); • si introduce il “dialogo sociale” (art. 118B impegna la Commissione a sviluppare il dialogo fra le parti sociali a livello europeo).

  18. La previsione delle decisioni a maggioranza qualificata«per promuovere il miglioramento in particolare dell’ambientedi lavoroper tutelarela sicurezza e la salute dei lavoratori» (art. 118 A) Una escamotage volta a sbloccarela “trappola” del voto all’unanimità, innescata in ambito comunitario dal ricorrente veto britannico sulle iniziative di politica sociale direttive sulla salute e sicurezza dei lavoratori interinali (91/383/CE) e sull’orario di lavoro (93/104/CE)

  19. La direttiva quadro sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (n. 391/89) simbolo del “modello armonizzazione” – alternativo al (più recente) metodo delcoordinamento attuato attraverso la promozione della convergenza delle politiche sociali (metodo utilizzato, per es., in materia occupazionale ed ulteriormente rafforzato dal Trattato di Lisbona: a. 153, § 2)

  20. La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (1989) Adottata come dichiarazione solenne, rimane priva di effetti giuridici per l’opposizione, principalmente, della Gran Bretagna. Esercita comunque una considerevole influenza sugli sviluppi futuri dell’intervento normativo: quasi tutte le direttive degli anni ’90 faranno riferimento, nei preamboli, alle dichiarazioni solenni della Carta comunitaria. La Carta, esempio tipico di fonte giuridicamente non vincolante, diventa «trampolino di lancio» per un ricco programma di azione legislativa in materia sociale(Sciarra, 2009)

  21. I problemi di fondo dell’armonizzazione legislativa in materia giuslavoristica, al di la delle contingenze politiche degli anni ‘80 Diversità storica, culturale e sociale dei sistemi sociali come dato forse insuperabile Difficoltà di trapianto di istituti (legal transplant) da un paese all’altro come esito della comparazione Difficoltà di tenuta del metodo armonizzazione

  22. 1992 - Il Trattato di Maastricht la c.d. “politica sociale a due vie”: l’adozione dell’Accordo (o Protocollo) sulla politica sociale (APS) limitato ad undici Stati.

  23. Il protocollo di Maastricht sulla politica sociale Il Trattato di Maastricht e l’escamotage del Protocollo sociale L’Accordo sulla Politica sociale a 11 • Innovazioni principali • Riformulazione art. 117 TCE • Allargamento delle basi giuridiche della legislazione sociale comunitaria; • Estensione della procedura a maggioranza qualificata • Riconoscimento di un ruolo istituzionale per la contrattazione collettiva

  24. Ex art. 118 e 137 (attuale 153) 1) Competenze sociali più ampie – ampliamento delle materie in cui è possibile la decisione a maggioranza qualificata (già ambiente di lavoro +): • “condizioni di lavoro” (formula ampia: intero trattamento normativo del lavoratore) • informazione e consultazione dei lavoratori • integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro • parità tra uomini e donne. Rimangono ferme alcune materie su cui deliberare all’unanimità nonché certe esclusioni: diritto di sciopero, serrata, diritto di associazione sindacale • 2) Pieno riconoscimento della contrattazione collettiva europea : artt. 3 e 4 APS (attuali artt. 154-155 TFUE)

  25. sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, protezione dei lavoratori in caso di cessazione del rapporto di lavoro rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, inclusa la codeterminazione; condizione di impiego dei cittadini di paesi terzi residenti legalmente nella comunità; contributi finanziari per la promozione dell’impiego e della job creation. Restano affidate al principio della unanimità le materie relative a:

  26. Maggioranza qualificata a decorrere dal 2014… …approvazione del 55per cento degli Stati che rappresentino almeno il 65per cento della popolazione

  27. Le novità del Trattato di Nizza (2000/03) Vengono aggiunte due nuove lettere (j; k) all’elenco delle materie: • j) lotta contro l’esclusione sociale; • k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale

  28. Le novità del Trattato di Nizza (2000/03) Più che materie si tratta di obiettivi Perché? non è possibile adottare in queste materie direttive, ma solo «misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati»: misure di “coordinamento” piuttosto che di “armonizzazione”.

  29. anche nelle materie sociali in cui è possibile l’ adozione di direttive (per es. condizioni di lavoro, misure di protezione contro i licenziamenti), è possibile adottare misure di “coordinamento” (alle quali l’articolo fa riferimento prioritario nella lett. a del § 2)…. si può parlare di un definitivo “declassamento” dello strumento dell’armonizzazione tramite direttive a vantaggio del cd. “metodo aperto di coordinamento” (MAC)?

  30. Le competenze dell’Unione • I precedenti trattati istitutivi non contenevano disposizioni specifiche sulle competenze, tanto è vero che nei lavori della Convenzione sul Trattato costituzionale il tema era stato al centro di importanti riflessioni e proposte. • Nel Trattato costituzionale era stata, così, inserita una serie di disposizioni sulle competenze dell’Unione e degli Stati che distinguevano le prime in competenze “esclusive”, “concorrenti”, “di coordinamento” e “di sostegno”

  31. Le competenze dell’Unione nel Trattato di Lisbona • competenze “esclusive”, • “concorrenti”, • “di coordinamento/ sostegno/completa-mento” dell’azione degli Stati membri Artt. 2-6 Trattato sul funzionamento dell’UE La politica sociale è materia di competenza concorrente

  32. Cosa significa competenza concorrente? • sia l'UE che gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente vincolanti. • Gli Stati membri, però, non possono più esercitare le loro competenze a partire dal momento in cui I'U.E. abbia esercitato le proprie

  33. Da Maastricht ad Amsterdam Come cambiano la politica e il diritto sociale comunitario

  34. Il trattato di Amsterdam (1997/99) Quali novità? • 1° Incorporazione dell’APS nel TCE (titolo XI, Capo I sulle disposizioni sociali) con conseguente estensione della politica a 14 alla Gran Bretagna • 2° introduzione, nel TCE, del titolo VIII sull’occupazione (ora IX) • 3° il nuovo art. 136 (attuale 151): il richiamo ai diritti sociali fondamentali contenuti nella Carta sociale del 1961 e nella Carta comunitaria del 1989

  35. Art. 136 TCE (post Trattato Amsterdam) La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione. A tal fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia della Comunità Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

  36. Una breve digressione in tema di diritti sociali fondamentali

  37. Le due Carte: la Carta sociale europea e la Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi… I diritti sociali nell’art. 136 TCE (attuale 151 TFUE)

  38. Pur essendo documenti “non vincolanti” hanno assunto, nel tempo, un rilievo giuridico (sia pure limitato) attraverso l’interpretazione della Corte di giustizia … …e sono finalmente “entrate”, dopo il Consiglio europeo di Amsterdam, nel TCE, pur con la debole formulazione dell’art. 136TCE Le due Carte… Si è, in tal modo, introdotta «una novità di notevole significato simbolico e di indubbio rilievo pratico»

  39. I diritti sociali fondamentali già venivano richiamati dall’art. 6, § 2, TUE “L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario ” Sino al Trattato di Lisbona, che ha conferito alla Carta di Nizza, “lo stesso valore giuridico del trattati”, tali diritti non sono mai stati direttamente riconosciuti e proclamati nei Trattati istitutivi

  40. I diritti sociali nei Trattati dopo Lisbona • L’art. 136 non viene modificato (ora art. 151) • Cambia, significativamente, il testo dell’art. 6 TUE

  41. La Carta di Nizza ha “lo stesso valore giuridico del trattati”; • L’Unione aderisce alla CEDU • I diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali (come nel precedente testo) Il nuovo art. 6 TUE (lettura)

  42. CEDU e tradizioni costituzionali comuni • CEDU e tradizioni costituzionali comuni sono fonti esterne dalle quali devono essere tratti i principi generali del diritto comunitario relativi ai diritti fondamentali, • si evita di attribuire a queste fonti una propria valenza giuridica all’interno dell'ordinamento dell’Unione come si fa, invece, con la Carta

  43. La Carta di Nizza • Anche la Carta è una fonte esterna • Tuttavia, l’art. 6, § 2, attribuisce il valore di norme di treaty law a norme contenute in un atto che non fa parte dei trattati

  44. le Corti d'Europa ad ogni livello potranno attingere alla Carta per valutare la legittimità dei provvedimenti dell‘Unione e di quelli degli Stati • Le vie privilegiate per l'imposizione delle fonti comunitarie all'interno degli Stati - applicazione conforme e disapplicazione - sono quindi aperte per le norme della Carta.

  45. PROTOCOLLOSULL'APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTIFONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA ALLA POLONIA E ALREGNO UNITO Articolo 1 • 1. La Carta non estende la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o di qualunque altro organo giurisdizionale della Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi, i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o l'azione amministrativa della Polonia o del Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali che essa riafferma. • 2. In particolare e per evitare dubbi, nulla nel titolo IV della Carta crea diritti azionabili dinanzi a un organo giurisdizionale applicabili alla Polonia o al Regno Unito, salvo nella misura in cui la Polonia o il Regno Unito abbiano previsto tali diritti nel rispettivo diritto interno. Articolo 2 • Ove una disposizione della Carta faccia riferimento a leggi e pratiche nazionali, detta disposizione si applica alla Polonia o al Regno Unito soltanto nella misura in cui i diritti o i principi ivi contenuti sono riconosciuti nel diritto o nelle pratiche della Polonia o del RegnoUnito.

  46. Il trattato di Amsterdam (1997/99) Introduzione di una clausola generale di non discriminazione (non più solo basata sul sesso e sulla nazionalità): razza, origini etniche, religione, convinzioni personali, handicap, età, tendenze sessuali

  47. L’occupazione nel Trattato di Amsterdam (Art.128) 2. Il Consiglio elabora annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. 3. Ciascuno Stato membro una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti di cui al paragrafo 2. 4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri. 5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nella Comunità

  48. 2004: il Trattato costituzionale Europeo (firmato nell’ottobre 2004) • Il dibattito: una Costituzione senza Stato? • La Parte II del Trattato costituzionale del 2004 recepiva la Carta di Nizza • libertà professionale e diritto di lavorare; • parità di trattamento e uguaglianza; • solidarietà (Titolo IV, interamente dedicato ai diritti individuali e collettivi dei lavoratori); • diritto di cittadinanza europea, libertà di circolazione e soggiorno; • rapporti fra le disposizioni costituzionali europee e le Costituzioni nazionali

  49. 2004: il Trattato costituzionale Europeo (firmato nell’ottobre 2004) • L’esito negativo della consultazione referendaria in Francia e nei Paesi Bassi voto contrario (2005) • Dopo due ani di riflessione, il progetto costituzionale viene abbandonato e viene dato mandato ad una conferenza intergovernativa per la riforma dei Trattati istitutivi • Il 19 ottobre 2007 il Consiglio europeo informale di Lisbona ha adottato il testo definitivo del trattato elaborato nell’ambito della conferenza intergovernativa. • Il 13 dicembre 2007 i capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri dell'Unione europea hanno firmato il trattato di Lisbona. • Il termine “Costituzione” scompare dal lessico dei nuovi Trattati

  50. Dalla Costituzione alla riforma dei Trattati del 2007 (Lisbona)

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