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Bilancio Consolidato IAS 27 Area di consolidamento. Gli IAS/IFRS (IAS n. 27) stabiliscono che la capogruppo deve presentare il bilancio consolidato relativo all’insieme delle società sottoposte al proprio controllo.
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Bilancio Consolidato IAS 27Area di consolidamento • Gli IAS/IFRS (IAS n. 27) stabiliscono che la capogruppo deve presentare il bilancio consolidato relativo all’insieme delle società sottoposte al proprio controllo. • Il controllo è il definito come il potere della capogruppo di determinare le scelte amministrative e gestionali di un’impresa e di ottenerne i benefici relativi. • La capogruppo (IAS 27, § 8) interamente controllata (anche solo di fatto) da un’altra impresa può non presentare il bilancio consolidato, purché – nel caso di controllo non totalitario – ottenga il consenso dei soci di minoranza. • La capogruppo è tenuta a consolidare tutte le controllate, estere e nazionali indipendentemente dalla loro attività operativa
Bilancio ConsolidatoModalità di Consolidamento • Lo IAS 27 prevede che “i bilanci della capogruppo e delle sue controllate siano consolidati voce per voce sommando tra loro i corrispondenti valori dell’attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei costi e dei ricavi.(Consolidamento Integrale)
Bilancio consolidatoFasi del Consolidamento Le fasi del consolidamento sono le seguenti: • il valore delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna controllata devono essere eliminati; • la quota dell’utile netto d’esercizio delle controllate di pertinenza di terzi deve essere identificata e compensata con l’utile del gruppo, al fine di determinare l’utile netto di pertinenza degli azionisti della capogruppo; • la quota del capitale e delle riserve di terzi deve anch’essa essere identificata e presentata nello stato patrimoniale consolidato, separatamente sia dalle passività sia dal patrimonio netto di competenza della capogruppo. • I saldi e le operazioni infragruppo – comprese le vendite, i costi e i dividendi – e i relativi utili (o perdite) non realizzati devono essere integralmente eliminati.
Bilancio ConsolidatoDate di Riferimento I bilanci della capogruppo e delle sue controllate, utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato, devono essere, di norma, redatti alla stessa data. Quando le data sono diverse, la controllata, generalmente, partecipa al consolidamento attraverso un bilancio intermedio redatto alla data del bilancio consolidato. Se ciò non è possibile partecipa con un bilancio ad una data diversa, purché la differenza con quella del consolidamento non sia superiore a tre mesi.
Bilancio ConsolidatoCriteri di stima delle partecipazioni Le partecipazioni in controllate incluse nel bilancio consolidato devono essere iscritte nel bilancio “proprio” della capogruppo in base ad uno dei seguenti criteri: • al costo; • utilizzando il metodo del patrimonio netto (IAS 28); • come attività finanziarie disponibili per la vendita (IAS 39).
Bilancio ConsolidatoDifferenze di consolidamento Le partecipazioni valutate al patrimonio netto possono dar luogo a differenze di consolidamnento positive o negative. L’IFRS 3 definisce tali differenze come goodwill o badwill; pertanto: • Avviamento positivo: deve essere rilevato come attività. • Avviamento negativo: deve essere rilevato come provento in C.E
Bilancio ConsolidatoCriteri di valutazione • Il bilancio consolidato deve utilizzare gli stessi criteri seguiti per la redazione dei conti annuali, facendo ricorso alle stesse politiche contabili delle società facenti parte dell’area di consolidamento. • Nel caso in cui tali uniformità non risultino possibili, devono esserne individuati e spiegati gli effetti.
IAS 27 / IFRS 3 Consolidamento integrale in capo alla capogruppo senza eccezione per attività no core; Evidenza del patrimonio/utile/perdita di terzi e del gruppo; Goodwill in SP, sottoposto ad impairment; Badwill in CE, come provento. CC Consolidamento integrale in capo alla capogruppo con eccezioni ammesse per le partecipazioni no core; Evidenza del patrimonio/utile/perdita di terzi e del gruppo; Differenza di consolidamento in SP, ammortizzata; Riserva di consolidamento in PN consolidato o in un Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri, se dovuta a previsione di perdite future (Tale indicazione appare mantenuta nella Bozza OIC sulle novità a seguito del recepimento delle Dir. 65/2001 e 51/2003). Bilancio ConsolidatoConfronto IAS/CC
Sono stati innalzati anche i limiti relativi all'obbligo di predisporre il bilancio consolidato, limiti previsti dall'art. 27 del decreto legislativo n. 127/1991. Secondo i nuovi parametri sono ora esonerate dall'obbligo le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti :a) totale degli attivi degli stati patrimoniali: 14.600.000 €. (limite precedente 12.500.000 €);b) totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 29.200.000 €. (limite precedente 25.000.000).Rimane invariato il limite di 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Esonero