1 / 58

Economia ed Organizzazione Aziendale …

Economia ed Organizzazione Aziendale …. Anno Accademico 2008-2009 L’impresa e le forme giuridiche 2 a lezione (mercoledì 24 settembre 2008). L’attività economica.

gwen
Download Presentation

Economia ed Organizzazione Aziendale …

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Economia ed Organizzazione Aziendale… Anno Accademico 2008-2009 L’impresa e le forme giuridiche 2a lezione (mercoledì 24 settembre 2008)

  2. L’attività economica • consiste nelle operazioni di produzione e di consumo di beni economici quali le merci e i servizi, utili per il soddisfacimento dei bisogni delle persone e scarsi rispetto alle esigenze espresse dalle persone • si distinguono due fasi fondamentali: • la produzione di beni e servizi, consistente nella combinazione e trasformazione di beni, energie e lavoro per ottenere nuovi beni o per accrescere l’utilità di quelli esistenti o per prestare servizi; • il consumo di beni e dei servizi

  3. Le aziende di produzione o imprese L’attività economica di produzione di beni e servizi è svolta da unità economiche che se considerate come di complesso di beni organizzati vengono denominate aziende, se considerate come attività sono denominate imprese (Fiat, Esselunga, un negozio di alimentari, un’officina meccanica, una banca, ecc.)

  4. Le aziende di produzione o imprese Pur avendo dimensioni diverse, hanno in comune i seguenti elementi: un’organizzazione duratura, cioè una struttura capace di coordinare beni e persone e destinata a perdurare nel tempo (non occasionale) le risorse (edifici, macchinari, automezzi, merci, ecc.) le persone che operano nell’azienda (l’imprenditore, i dirigenti, gli impiegati, gli operai) le operazioni che le persone svolgono nell’esecuzione del proprio lavoro per raggiungere il fine dell’azienda il fine da perseguire è la creazione di ricchezza (“valore economico”), cioè la remunerazione di chi ha investito capitale in azienda (soci/azionisti), tenuto conto delle attese dei prestatori di lavoro 4

  5. Caratteristiche fondamentali dell’impresa • L’impresa è un sistema che attraverso l’utilizzo delle risorse disponibili (persone, denaro, tecnologie) trasforma input (componenti, materiali, semilavorati) in un determinato output (prodotti, servizi)

  6. Caratteristiche fondamentali dell’impresa L’impresa è un sistema complesso per la presenza di un insieme elevato di compiti che necessitano di essere coordinati fra loro e in quanto costituito da persone 6

  7. Caratteristiche fondamentali dell’impresa • L’impresa è un sistema aperto che interagisce con la realtà esterna in cui è possibile individuare un insieme di fattori che influenzano l’attività d’impresa e non risultano da essa del tutto prevedibili e/o controllabili (“stakeholders”): • concorrenti • fornitori/clienti • Stato/istituzioni • Sistema finanziario

  8. Nozione di Impresa Non esiste una nozione unitaria di impresa ma esistono le nozioni di impresa dal punto di vista: civilistico - tributario - comunitario - economico

  9. L’Imprenditore Nel nostro sistema giuridico civilistico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore del quale il codice civile fornisce una definizione generale all’art. 2082 c.c. qualificandolo: “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione di beni e servizi”.

  10. Criteri di distinzione tra Imprenditori La disciplina dettata dal codice civile non è identica per tutti gli imprenditori e la fattispecie ha disciplina per tipologie di imprenditori: Il codice prevede tre criteri di selezioni operanti su tre piani diversi

  11. Criteri di distinzione tra Imprenditori Oggetto dell’ attivitàsvolta: imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) imprenditore commerciale ( 2195 c.c.) 11

  12. Criteri di distinzione tra Imprenditori Dimensione dell’ attività: piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) medio- grande imprenditore 12

  13. Criteri di distinzione tra Imprenditori Natura del soggetto che esercita l’attività: imprenditore individuale - impresa societaria impresa pubblica - impresa privata I tre criteri operano su piani diversi e quindi sono tra loro cumulabili ai fini della qualificazione dell’ imprenditore es. impresa commerciale non piccola ed individuale. 13

  14. Gli Statuti Il codice civile detta: • un corpo di norme applicabili a tutti gli imprenditore • c.d. statuto generale dell’Imprenditore che comprende la disciplina di: • azienda - segni distintivi - concorrenza e consorzi • un corpo di norme applicabili solo all’imprenditore commerciale • c.d. statuto dell’imprenditore commerciale (integrativo di quello generale) • registro imprese - rappresentanza commerciale - scritture contabili - il fallimento

  15. Lo statuto dell’imprenditore commerciale si applica integralmente a: Imprenditore privato commerciale non piccolo

  16. Si applica in alcune sue parti all’Imprenditore non commerciale quando questi è una società es. le società diverse dalla società semplice • sono tenute all’iscrizione nel registro delle imprese anche se esercitano attività non commerciale (art. 2200 c.c.), • sono soggette alla tenuta delle scritture contabili art. 2214 c.c. • non sono mai considerate piccoli Imprenditori e come tali sono soggette al fallimento se esercitano una attività commerciale.

  17. Non si applica in alcuni istituti all’Imprenditore commerciale piccolo es. piccoli imprenditori sono esonerati • dall’ iscrizione al registro delle imprese art. 2202, • dalla tenuta delle scritture contabili art.2214 • dall’assoggettamento alle procedure concorsuali art. 1 legge fall.

  18. Requisiti giuridici dell’Imprenditore Requisiti giuridici dell’ imprenditore • Attività produttiva: serie di atti coordinati finalizzati alla produzione o allo scambio di bei o servizi. • Organizzazione: in generale impiego coordinato di fattori produttivi capitale e lavoro propri o altrui che si concretizza nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso formato da persone e da beni strumentali. Requisito minimo E’ necessario l’organizzazione di beni strumentali – c.d. etero organizzazione Quindi può mancare Organizzazione del lavoro altrui Complesso aziendale materialmente percepibile. E’ necessario che vi sia utilizzazione di fattori produttivi (es. capitale propri o altrui) ed il loro coordinamento ai fini produttivi es. attività di finanziamento o investimento

  19. Economicità dell’ attività Attività economica non è sinonimo di attività produttiva. Indica il metodo con il quale deve essere svolta l’attività non il fine al quale è rivolta. L’attività produttiva è economica quando è svolta con modalità che consentono la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica dell’ impresa.. • Professionalità L’esercizio dell’attività produttiva deve essere abituale e non occasionale Unico affare costituisce attività di impresa quando implica il compimento di molteplici operazioni, l’utilizzo di un apparato produttivo es. costruzione di un palazzo.

  20. Impresa e scopo di lucro Lo scopo di lucro è la modalità di gestione che tende alla realizzazione di ricavi eccedenti i costi. Lo scopo di lucro è requisito essenziale dell’attività di impresa? NO Il requisito minimo essenziale è l’economicità delle gestione. In presenza di tale requisito la qualità di imprenditore deve essere riconosciuta sia al privato che agli enti di diritto privato (associazioni e fondazioni)

  21. Differenza tra impresa, lavoro autonomo e professionista intellettuale I prestatori autonomi d’opera manuale es. idraulico elettricista o di servizi fortemente personalizzati es. i mediatori o agenti di commercio sono piccoli imprenditori o lavoratori autonomi? Nei lavoratori autonomi e nei professionisti intellettuali manca l’ETERO-ORGANIZZAZIONE. Il lavoratore autonomo organizza il proprio lavoro ai fini produttivi utilizzando beni materiali inespressivi in quanto strumentali di ogni attività es. telefono computer automobile beni strettamente legati alle proprie energie lavorative es. attrezzi dell’idraulico o dell’elettricista.

  22. Le società • contratto di società = quello con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica • da art. 2247 C.C. e seguenti • decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 – Riforma organica della disciplina società • la S.p.A. e la S.r.l. possono essere costituite anche per atto unilaterale.

  23. Le società Si distinguono due gruppi di società: • Lucrative • Mutualistiche

  24. Le società Le società lucrative si distinguono in • Società di persone • Società di capitale

  25. Le società Le società mutualistiche • Cooperative • Mutue assicurazioni

  26. Attività non commerciali e attività commerciali Società commerciali • Svolgono una delle attività commerciali art. 2195 c.c. • Devono costituirsi in uno dei tipi sopra elencati con esclusione della società semplice Società non commerciali • Hanno per oggetto attività diversa da quella commerciale (agricolo) • Possono costituirsi in uno qualsiasi dei tipi sopra elencati quindi anche in forma di società semplice.

  27. Società di persone vs. società di capitali • art. 2249 c.c. classificazione delle società: • di persone: semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice • di capitali: società per azioni, a responsabilità limitata e soc. accomandita per azioni

  28. Società di persone vs. società di capitali: elementi fondamentali • nelle societàdi persone l’elemento umano (il “lavoro”) prevale su componente patrimoniale (il “capitale”) • ogni socio è responsabile personalmente (con i propri beni personali) di tutti gli impegni della società (autonomia patrimoniale imperfetta): • patrimonio sociale e patrimonio individuale dei soci non sono assolutamente separabili

  29. Società di persone:elementi fondamentali Elementi fondamentali Società di Persone Responsabilità sussidiaria illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali. Il socio quindi rischia non solo il denaro o i beni conferiti nelle società ma il suo intero patrimonio Potere di amministrazione inerisce alla qualità di socio (illimitatamente responsabile). Ciascun socio quindi concorre nella direzione dell’ impresa Intrasferibilità della quota senza il consenso degli altri soci

  30. Società di capitali:elementi fondamentali Elementi fondamentali delle società di capitali I soci godono del beneficio della responsabilità limitata. Essi rischiano nell’ impresa solo il denaro o i beni che hanno conferito. Il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio . La qualità di socio conferisce solo il potere di concorrere alla nomina degli Amministratori. La qualità di socio è liberamente trasferibile sia per cessione volontaria che per successione.

  31. Diversità di struttura contrattuale Diversità di struttura contrattuale Società di persone: contratto intuitus personae Società di capitali: contratto struttura aperta

  32. Società con e senzapersonalità giuridica Società con personalità giuridica : Società di capitali e cooperative La società costituisce un soggetto di diritto distinto e autonomo dalle persone dei soci rispetto alla quale è un soggetto terzo. Società senza personalità giuridica: Società di persone La società si risolve nella pluralità dei soci rispetto ai quali non costituisce un soggetto terzo pur potendo essere centro di imputazioni giuridiche.

  33. Società di persone: tipologie • società semplice • società in nome collettivo • società in accomandita semplice

  34. Società di persone: società semplice • (art. 2251-2290) esercizio di attività economiche lucrative non commerciali • non è dotata di personalità giuridica. La sua disciplina è applicabile anche a S.N.C. e S.A.S. salvo espressa deroga. Ha autonomia patrimoniale imperfetta (ex art. 2267 i singoli soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali) • in caso di insolvenza, il socio può richiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale

  35. Società di persone: società in nome collettivo (S.N.C.) • ogni volta che si costituisce una società con oggetto avente natura commerciale si presume che sia una s.n.c., salvo che non sia diversamente specificato. Si tratta di imprese commerciali di modeste dimensioni. E’ quindi il “modello normale”. art. 2291-2312 + art. 2293 che per quanto non previsto rimanda alla società semplice

  36. Società di persone: società in nome collettivo (S.N.C.) • art. 2291: rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto verso i terzi • art. 2304: in caso di insolvenza, i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo aver escusso il patrimonio sociale, pertanto è responsabilità “sussidiaria”

  37. Società di persone: società in accomandita semplice • accomandatari: responsabili solidalmente ed illimitatamente verso i terzi per le obbligazioni sociali • accomandanti: rispondono limitatamente alla quota conferita • i primi sono i gestori mentre i secondi sono finanziatori

  38. Società di persone: società in accomandita semplice Valgono sostanzialmente le regole della s.n.c., con alcune peculiarità (per es. nell’atto costitutivo vanno indicati e distinti accomandanti ed accomandatari, la ragione sociale deve contenere il nome di almeno uno degli accomandatari e non può includere quello degli accomandanti, sotto pena di equiparazione giuridica della loro responsabilità a quella degli accomandatari)

  39. Società di capitali: tipologie • Società per Azioni (S.P.A.) • Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.) • Società in Accomandita per Azioni (S.A.P.A.)

  40. Società di capitali: le S.p.A. • forma più diffusa nell’ambito delle società di capitali • è una persona giuridica (cioè un soggetto di diritto quale organismo unitario ed autonomo con autonomia patrimoniale perfetta) • i soci sono limitatamente responsabili in base alla somma o al bene conferito

  41. Società di capitali: le S.p.A. • capitale sociale richiesto per la costituzione pari a 120.000 € • le quote dei soci sono rappresentate da azioni • tradizionali organismi fondamentali: assemblea degli azionisti, consiglio di amministrazione, collegio sindacale

  42. Le S.p.A: le azioni • sono titoli finanziari ovvero contratti che legano due soggetti economici: l’emittente e l’investitore • in generale l’investitore che acquista un titolo finanziario riceve in cambio dei flussi di cassa distribuiti in un certo orizzonte temporale • le azioni sono documenti rappresentativi della proprietà/partecipazione al capitale, con remunerazione di tipo residuale

  43. Le S.p.A: le azioni • la remunerazione avviene attraverso dividendi distribuiti discrezionalmente dall’impresa • le azioni possono essere quotate sul mercato borsistico • le azioni hanno: • valore nominale: coincide con il valore di emissione alla costituzione del capitale sociale

  44. Le S.p.A: le azioni • valoredi mercato: valore corrente dell’azione sul mercato • valore di emissione: valore a cui le azioni vengono emesse per successivi aumenti di capitale sociale • capitale sociale = valore nominale * numero azioni

  45. Le S.p.A.: le azioni • il possessore di un titolo azionario ha due tipologie di diritti: • diritti amministrativi: mediante il voto in assemblea gli azionisti eleggono il consiglio di amministrazione e votano sulle decisioni (approvazione bilancio, cambiamento statuto, fusioni, ecc.) • diritti patrimoniali: gli azionisti hanno diritto a disporre degli utili dell’impresa ed in particolare a ricevere pro-quota i dividendi, se distribuiti • esistono diverse tipologie di azioni: ordinarie, privilegiate, di risparmio

  46. Le S.p.A.: le azioni • ordinarie: • diritto di voto (il voto vale quanto la percentuale di azioni possedute) • diritto di ripartizione degli utili (l’azionista ha diritto all’utile erogato come dividendo nella percentuale di azioni possedute) • privilegiate: • diritto di voto solo nell’assemblea straordinaria con quorum più elevati (cambiamenti statuto, fusioni, ecc.) • condizioni di privilegio nella distribuzione utili • di risparmio (solo per le S.p.A. quotate) • non hanno diritto di voto • condizioni di maggior privilegio nella distribuzione utili (se c’è utile, il dividendo è fissato secondo regole precise come una percentuale del valore nominale delle azioni possedute)

  47. Le S.p.A.: le obbligazioni • a scopo di finanziamento le S.p.A. possono emettere anche obbligazioni • titolo di debito, non rappresentativi della proprietà del capitale • titoli con remunerazione contrattualmente nota emessi sul mercato mobiliare. Sono in sostanza delle “promesse” di remunerazione e rimborso del capitale • un titolo obbligazionario infatti è un contratto in cui l’emittente si impegna ad effettuare una serie di pagamenti intermedi (cedole) e a restituire il capitale al termine della vita del titolo

  48. Gli organi sociali • Assemblea dei soci • Organo amministrativo • Collegio sindacale • modello tradizionale (sul libro cenni ad altri due modelli adottabili: “dualistico”, franco-tedesco; “monistico”, anglosassone; entrambi previsti nello statuto della “Società Europea”)

  49. L’assemblea • È l’organo sovrano, costituendo la riunione di tutti i soci con l’intento di manifestare la volontà sociale, dotata di funzioni solo deliberative e competente ex art. 2364 e 2365 • Per le decisioni più rilevanti a seconda delle materie può essere ordinaria (per es. sulla nomina degli amministratori) o straordinaria (per es. sulle modificazioni dello statuto)

  50. Esempio: l’assemblea dei soci (degli azionisti) ordinaria nelle S.p.A. • approva il bilancio • nomina e revoca amministratori, sindaci e revisori e ne stabilisce il compenso • delibera sull’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci • in sede straordinaria approva le modifiche dello statuto

More Related