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Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Decreto sul federalismo municipale), in attuazione dei principi e criteri direttivi forniti dalla L. 5 maggio 2009, n. 42 (c.d. Legge delega), ha dato attuazione alla c.d. riforma del fisco municipale: in tale ambito, pur nel rispetto del fondamentale principio secondo cui il nuovo equilibrio non doveva comportare una maggior pressione fiscale sulla popolazione, il predetto decreto ha introdotto nuovi tributi, fra cui il più conosciuto è stato, fino a oggi, la c.d. cedolare secca sugli affitti, entrata in vigore già dal 2011 per i redditi da locazione di immobili abitativi. DISCIPLINA
DISCIPLINA Un altro dei tributi previsti da tale provvedimento, ossia l’imposta municipale propria (IMU), avrebbe dovuto caratterizzare la seconda fase (quella a regime) del federalismo comunale, trovando applicazione solo a partire dal 2014. In realtà, per motivi di gettito, tale tributo, in via sperimentale e con mutamenti (soprattutto nel senso di un ampliamento delle fattispecie tassate e di un allargamento della base imponibile colpita) troverà applicazione fin dal 1° gennaio 2012 per un periodo triennale, con scadenza al 31 dicembre 2014, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge n. 214/2011). Viene quindi posticipata di un anno, rispetto alle previsioni originarie, ossia al 1° gennaio 2015, la partenza dell’IMU nella formulazione voluta dal D.Lgs. n. 23/2011.
ATTENZIONE: il funzionamento dell’IMU è simile a quello dell’ICI; la stessa viene calcolata sulle rendite catastali aggiornate e rivalutate in conformità a dei nuovi coefficienti moltiplicatori (così come stabiliti dalla Manovra Monti). Si precisa che i nuovi coefficienti moltiplicatori delle rendite catastali sono maggiori di quelli previsti ai fini ICI, ma per non incidere troppo sul mercato immobiliare, hanno effetto solo per l’IMU, e non anche ad altri fini (es: compravendite immobiliari, imposte di successione e donazione, imposte ipocatastali). DISCIPLINA
Soggetti passivi, obbligati al pagamento dell’imposta dovuta sugli immobili esistenti nel territorio dello Stato, sono: il titolare del diritto reale di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie); il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria. AMBITO SOGGETTIVO
Attenzione: il nudo proprietario non è tenuto al versamento dell’imposta. AMBITO SOGGETTIVO
Gli immobili gravati dall’IMU sono: i fabbricati; i terreni agricoli e le aree edificabili, senza che abbia rilievo la destinazione d’uso da parte del possessore. ATTENZIONE: rientrano anche le costruzioni rurali. AMBITO OGGETTIVO
Attenzione: a differenza dell’ICI, per espressa previsione normativa, l’IMU colpisce anche l’abitazione principale e le sue pertinenze. AMBITO OGGETTIVO
Base imponibile = (rendita catastale + 5%) x moltiplicatore specifico BASE IMPONIBILE
L’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Ne consegue che l’IMU sostituisce la componente fiscale immobiliare diretta (Irpef e relative addizionali comunali e regionali) sia per le abitazioni principali sia per le seconde case, ma solo nel caso in cui gli immobili non siano locati. RIFLESSI IRPEF
L’IMU, così come lo era l’ICI, è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il versamento dell’imposta deve avvenire in due rate di pari importo scadenti (la prima) il 16 giugno e (la seconda) il 16 dicembre, a meno che il contribuente non voglia provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. MODALITÀ DI VERSAMENTO
MODALITÀ DI VERSAMENTO ATTENZIONE: il versamento è effettuato secondo le disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, quindi utilizzando unicamente il modello F24 (non è più consentito, infatti, il versamento su conto postale intestato alla tesoreria comunale o al concessionario oppure all’agente della riscossione), secondo modalità che saranno stabilite da un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. ATTENZIONE: il calcolo dell’acconto non potrà più essere effettuato prendendo a riferimento le aliquote dell’anno precedente (salvo conguaglio in sede di saldo).
IVIE - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO
IVIE – IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO