750 likes | 1.01k Views
INCONTRO IMU. Riccia. Mercoledì, 6 giugno 2012. 1. QUESTA IMU NON E’ DEI COMUNI. La nuova imposta è MUNICIPALE solo nel nome, perché non porta risorse aggiuntive nel bilancio del Comune di Riccia
E N D
INCONTRO IMU Riccia Mercoledì, 6 giugno 2012 1
QUESTA IMU NON E’ DEI COMUNI • La nuova imposta è MUNICIPALE solo nel nome, perché non porta risorse aggiuntive nel bilancio del Comune di Riccia • Il Comune di Riccia è costretto a richiedere ai propri cittadini un’imposta di molto superiore alla vecchia ICI e senza che ciò comporti un centesimo in più per le proprie risorse.
TAGLI MA NON AUMENTI • Il Comune di Riccia ha approvato sia il Bilancio di Previsione 2012 che il Conto Consuntivo 2011 nei termini stabiliti dalla Legge; • Malgrado i grossi tagli avuto dallo Stato, L’Amministrazione Comunale, ha chiuso il Bilancio 2012 senza aumentare in nessun modo le tasse comunali, confermando le aliquote degli anni precedenti e applicando per l’IMU le aliquote base: 0,4 per mille abitazione principale; 0,76 per mille altri fabbricati e aree fabbricabili
CONFRONTO ALIQUOTEIMU –IRPEF SITUAZIONE NAZIONALE – COMUNE DI RICCIA
TAGLIO DI RISORSE AL COMUNE DI RICCIA • Il taglio dei trasferimenti statali al Comune di Riccia, negli ultimi 3 anni, è stato di circa 300.000,00. L’Amministrazione Comunale ha fronteggiato i tagli attraverso una riduzione fortissima dei costi: • Personale • utenze (fonti alternative) • servizi esternalizzati • forme associate (raccolta differenziata) • costi di gestione (riduzione compensi agli amministratori ; riscossione interna dei tributi) • lotta all’evasione ( TARSU – UTENZE ACQUA)
f) LOTTA ALL’EVASIONE TARSU Nel settore dei tributi locali, all’attività di controllo posizione TARSU ha aderito circa 92.92 % dei contribuenti. Posizioni TARSU controllate n. 2419 di cui: • regolari n. 375 • evasori totali n. 93 • rimborsati n. 99 per € 13.510,82 • evasori parziali n. 1668 • persone che non hanno aderito al controllo TARSU n. 184 di cui • n. 90 regolarizzati d’ufficio per differenza metri quadri minima (+-5 metri) • accertamenti 94 di cui riscossi 31 L’attività di controllo TARSU ha determinato un incremento del ruolo di circa il 42% ( da euro 260.000,00 nel 2009 ad euro 370.000,00 nel 2010) Riscossione diretta dal 01-01-2010 – disponibilità di cassa immediata
f)CONTROLLO UTENZE ACQUA • Numero complessivo utenti acquedotto: 2142 • Esternalizzazione del servizio lettura contatori e apposizione di sigilli a circa l’84% dei contatori; • Trascrizione dei dati raccolti con il questionario-idrico (n. matricola – n. sigillo – tipo di contatore ecc) elenco completo dei contatori vecchi (circa n. 297), da sostituire e dei contatori mal funzionanti (circa n. 110); • recupero letture con un incremento del ruolo del 20% ( da € 190.000.00 a € 220.000,00); • collaborazione ufficio ragioneria/ufficio tecnico per la sistemazione/individuazione utenze acquedotto non regolari;
IMU Come si applica l’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012
OGGETTO DELL’IMU L’IMUsostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionaliregionali e comunali, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati o non affittati.
LA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO • L’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha introdotto in via sperimentale l’Imposta Municipale Unica (IMU) a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014. • La disciplina di riferimento è costituita anche dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, dall’art. 4 del D.L. 16/2012 e dal D.Lgs. n. 504/1992, nelle parti espressamente richiamate e dalle successive circolari Ministeriali.
PRESUPPOSTO D’IMPOSTA (ART. 13, D.L. N. 201/2011; ART. 2, D.LGS. N. 504/1992) • Il presupposto dell’Imposta Municipale Unica è lo stesso dell’ICI, ovvero il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili. • Le aree fabbricabili possedute e condotte direttamente dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) si considerano terreniagricoli.
CHI DEVE PAGARE L’IMU: I SOGGETTI PASSIVI I soggetti passivi IMU sono gli stessi dell’ICI: • il proprietario di immobili, incluse le aree edificabili; • il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; • il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; • il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
SI PAGA L’IMU SU: • fabbricati iscritti in catasto (esclusi i fabbricati strumentali all’attività agricola accatastati come D/10 o accatastati diversamente, ma con il riconoscimento della ruralità da parte dell’Agenzia del Territorio); • aree edificabili; • fabbricati iscrivibili in catasto e non ancora iscritti (l’IMU è dovuta a prescindere dall’accatastamento, essendo sufficiente che l’unità immobiliare sia accatastabile e, quindi, che sia ultimata ed abitabile; si calcola in base alla rendita di un fabbricato similare).
CALCOLO DELL’IMPOSTA Per calcolare l’IMU si determina prima la baseimponibile che è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge e, poi, su tale valore si applica l’aliquota prevista per la particolare fattispecie.
LA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO La rendita catastale (rivalutata del 5%) viene moltiplicata per: • 160 (gruppo catastale A esclusa la cat. cat. A/10; categorie catastali C/2, C/6 e C/7); • 140 (gruppo catastale B e cat. cat. C/3, C/4 e C/5); • 80 (cat. Cat. A/10 e D/5); • 60 (gruppo catastale D, esclusa la cat. catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013); • 55 (cat. cat. C/1).
RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE • per i fabbricati di interesse storico o artistico • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
b.1 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI • E’ prevista una riduzione pari al 50% della base imponibile limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità/inabitabilità, alla quale si applica un’aliquota del 7.6 PER MILLE. • La norma prevede che le condizioni di inagibilità/inabitabilità sia accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Naturalmente, in quest’ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del contenuto e se la dichiarazione risulta mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale (artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000).
L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE L’abitazione principale consiste in: • una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto; • nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
LE PERTINENZE DELL’ ABITAZIONE PRINCIPALE Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie: • C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa; • C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse; • C/7: tettoie (chiuse o aperte). Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.
LE PERTINENZE DELL’ ABITAZIONE PRINCIPALE Se la soffitta e la cantina, entrambe classificabili in C/2, sono accatastate unitamente all’abitazione principale, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in C/6 o C/7.
Esempio LE PERTINENZE DELL’ ABITAZIONE PRINCIPALE Es.: se un immobile ha, come pertinenze, una cantina che non ha un autonomo classamento catastale, in quanto compresa nell’unità immobiliare (es. A/4), e un magazzino accatastato autonomamente come un C/2, l’IMU non potrà essere pagata con modalità agevolate per entrambe, ma solo per una di esse.
Abitazione principale (Cat. A/4) che comprende anche una cantina Magazzino accatastato con categoria catastale C/2 Viene considerata PERTINENZA alla quale poter applicare la modalità agevolata (detrazione e aliquota 4 PER MILLE) SOLO UNA DELLE DUE.
L’ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE L’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, nel Comune di Riccia, è quella base pari al 4 PER MILLE
ESTENSIONE DELL’ ALIQUOTA RIDOTTA AD ALTRE FATTISPECIE L’ aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche: • alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge;
LA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE • Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta, oltre all’aliquota ridotta, anche una detrazione pari a € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione; • se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.
Esempi • Se l’abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 100 (€ 200/2). • Se i comproprietari sono 3, di cui solo 2 risiedono e dimorano nell’immobile, ognuno effettuerà il calcolo dell'IMU lorda per 1/3, ma solo i 2 comproprietari che risiedono e dimorano beneficeranno della metà della detrazione disponibile, quindi EURO 100,00 (e non di un terzo della detrazione, ossia EURO 200,00 /3).
ALTRI CASI DI DETRAZIONE La sola detrazione prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica altresì a: • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; • gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o altrimenti denominati.
LA MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE(Art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011) • La detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. • La maggiorazione non può superare € 400 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione (€ 200) e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600.
CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE Il diritto alla maggiorazione spetta: • fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento. • per potere computare l’intero mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che: - il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del mese in poi; - la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni
L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE • Se i componenti del nucleo familiare stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere unicheper nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.
CALCOLO DELL’IMU PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE Proprietario unico con due figli di età inferiore a 26 anni Esempio • Rendita catastale dell’abitazione = € 750 Rendita catastale x 168*= € 126.000 (base imponibile) Aliquota di base relativa all’abitazione principale e alle sue pertinenze = 0,4 % € 126.000 x 0,4 % = € 504 (IMU annua lorda) Detrazione per abitazione principale = € 200 Maggiorazione per figli = € 50 x 2 (figli) = € 100 IMU NETTA = (504 – 300)= € 204 • Rendita catastale della pertinenza (C/2 oppure C/6 oppure C/7) = € 60 Rendita catastale x 168*= € 10.080 (base imponibile) € 10.080 x 0,4% = € 40,32 (IMU annua lorda) IMU NETTA = € 40.32 * Per semplicità di calcolo la rendita catastale si moltiplica per 168 (1,05 x 160) che comprende la rivalutazione della rendita del 5%.
IL VERSAMENTO DELL’IMU PER L’ANNO 2012 PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LRELATIVE PERTINENZE Il contribuente può effettuare il versamento dell’IMU in due rate: • la prima rata entro il 18 giugno, in misura pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione; • la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata;
IL VERSAMENTO DELL’IMU PER L’ANNO 2012 PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE In alternativa il contribuente può effettuare il versamento dell’IMU in tre rate: • la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; • la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate;
IL MODELLO F24 Il versamento in acconto può essere effettuato esclusivamente tramite MODELLO F24 in qualsiasi banca o poste italiane, non vanno più usati i bollettini di conto corrente postale. Nel modello F24 devono essere compilate due sezioni: 1) “SEZIONE CONTRIBUENTE” inserendo il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del contribuente:
IL MODELLO F24 • “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” : • nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere inserito il codice catastale del Comune (per Riccia H273) nel cui territorio sono situati gli immobili; • per il versamento della prima rata deve essere barrare la casella "Acc" (acconto), mentre per il saldo finale occorre barrare la casella "Saldo”; • Nelle colonne successive il numero degli immobili e l’anno di riferimento (2012). • Nella colonna codice tributo il contribuente dovrà conteggiare separatamente l’IMU di competenza dello Stato da quella di competenza del Comune, utilizzando gli appositi codici tributo
nel campo rateizzazione/mese rif. bisogna indicare il tipo di rateizzazione: - Ipotesi del versamento in 3 rate per l’ab. principale (acconto in 2 rate + saldo): • acconto entro il 18 giugno: barrare la casella “Acc” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0102” • acconto entro il 17 settembre: barrare la casella “Acc” e indicare “0202” • saldo entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” e indicare “0101” - Ipotesi del versamento in 2 rate per l’ab. principale (acconto e saldo): • acconto entro il 18 giugno: barrare la casella “Acc” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101” • saldo entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” e indicare “0101”
MODELLO F24 SEMPLIFICATO • Utilizzabile dal 1° giugno 2012; • Nella sezione “CONTRIBUENTE” occorre riportare il codice fiscale e i dati anagrafici; • All’interno della sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO” nella colonna “SEZIONE” si deve indicare il destinatario del versamento: ER (erario); RG (regione); EL (ente locale).
MODALITA’ PER IL VERSAMENTOMODELLO F24 • Tutti gli importi in F24 vanno arrotondati all’euro (con il solito meccanismo previsto per i tributi locali) e tale arrotondamento deve essere effettuato per ogni rigo del modello. • L’importo complessivo minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato è di EURO 3,00(Regolamento delle Entrate Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 24.09.2010).
Come conseguenza delle possibili variazioni future di aliquote sia da parte del Comune che dello Stato, non è possibile effettuare il versamento dell’IMU annua in un’unica soluzione. • Nel caso in cui i mesi del primo semestre siano inferiori a 6, non si calcola l’IMU sui mesi effettivi del primo semestre (come invece avveniva per l’ICI), ma comunque sul totale diviso 2.
Esempio PAGAMENTO IN ACCONTO – ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 1^ Rata (acconto) entro il 18 giugno IMU abitazione principale € 504 x 50% = € 252 + IMU pertinenza € 40,32 x 50 % = € 20,16 = IMU lorda € 272,16 – Detrazione € 200 x 50 % € 100 - Maggiorazione € 100 x 50 % = € 50 = IMU netta da pagare entro il 18 giugno € 122,16 con arrotondamento € 122,00 (codice tributo per F-24: 3912) Il contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 100 + € 50 = € 150
ALTRI FABBRICATI Per la seconda abitazione e gli altri immobili l’aliquota, nel Comune di Riccia, è quella base pari al 7.6 PER MILLE.
IL VERSAMENTO DELL’IMU PER L’ANNO 2012 Il versamento dell’IMU è effettuato in generale in due rate: • la prima rata, entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base; • la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.