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LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO E DEI MATERIALI PROVENIENTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE SEMINARIO FORMATI

La gestione delle terre e rocce da scavo. 2. RIFERIMENTI NORMATIVI. DECRETO LEGISLATIVO n. 152/2006 (CODICE AMBIENTALE)PARTE IV: NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATIDecreto correttivo: D.Lvo 04/08

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LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO E DEI MATERIALI PROVENIENTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE SEMINARIO FORMATI

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Presentation Transcript


    1. La gestione delle terre e rocce da scavo 1 LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO E DEI MATERIALI PROVENIENTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE SEMINARIO FORMATIVO 11 giugno 2008 Ing. Stefania Romanň

    2. La gestione delle terre e rocce da scavo 2 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO n. 152/2006 (CODICE AMBIENTALE) PARTE IV: NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI Decreto correttivo: D.Lvo 04/08 “Modifiche alle parti terza e quarta del D.Lgs. 152/06”, in vigore dal 13.02.2008)

    3. La gestione delle terre e rocce da scavo 3 RIFIUTI provenienti da OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE RIFIUTO : qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A (Categorie di rifiuti) del Decreto 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. PRODUTTORE: la persona la cui attivitŕ ha prodotto rifiuti e anche la persona che ha effettuato operazioni che hanno mutato la natura e la composizione di detti rifiuti DETENTORE: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene

    4. La gestione delle terre e rocce da scavo 4 LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (art.184) Classificazione secondo l’origine RIFIUTI URBANI RIFIUTI SPECIALI Classificazione secondo le caratteristiche di pericolositŕ RIFIUTI PERICOLOSI RIFIUTI NON PERICOLOSI I rifiuti derivanti da attivitŕ di DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE (non pericolosi o pericolosi) e i rifiuti derivanti da attivitŕ di SCAVO (pericolosi) sono da classificarsi come RIFIUTI SPECIALI (comma 3, lettera b)

    5. La gestione delle terre e rocce da scavo 5 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL PRODUTTORE (art. 188) Il produttore dei rifiuti č responsabile del corretto avvio a recupero o smaltimento dei propri rifiuti. Gli oneri relativi alla gestione del rifiuto sono a carico del produttore. il produttore assolve i propri obblighi con il CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A TERZI AUTORIZZATI

    6. La gestione delle terre e rocce da scavo 6 Gestione RIFIUTI derivanti da OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE – cosa “spetta” al produttore - Classificazione rifiuto (attribuzione Codice CER) Tenuta dei Registri carico-scarico rifiuti Formulari di identificazione rifiuti Trasporto a mezzo ditte autorizzate, iscritte all’Albo Gestori Ambientali Recupero o Smaltimento presso siti autorizzati

    7. La gestione delle terre e rocce da scavo 7 CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) Identificazione del rifiuto in base alla fonte che lo genera (20 capitoli) Codice CER: Codice a 6 cifre che identifica: Attivitŕ che genera il rifiuto Caratteristiche chimico-fisiche o merceologiche Tipologia del Rifiuto Esempio: codice CER 17 01 03 17 capitolo “Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione” 01 “cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche” 03 “mattonelle e ceramiche” (*) indica i rifiuti pericolosi (es: CER 17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto)

    8. La gestione delle terre e rocce da scavo 8 TRASPORTO DEI RIFIUTI SU STRADA Iscrizione obbligatoria all’Albo Gestori Ambientali (Ditte autorizzate) Procedura di iscrizione semplificata per il TRASPORTO IN CONTO PROPRIO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAI PROPRI CANTIERI (art.212 comma 8): rifiuti non pericolosi rifiuti pericolosi in quantitŕ inferiore a 30 kg/giorno o 30 lt/giorno CONDIZIONE NECESSARIA!! Il trasporto deve costituire parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa da cui i rifiuti sono prodotti Domanda su apposito modello, versamento diritti iscrizione € 50,00, provvedimento di iscrizione entro 30 gg dalla domanda, validitŕ autorizzazione anni 5

    9. La gestione delle terre e rocce da scavo 9 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (art. 193) Documento che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti. Sostituisce tutti gli altri documenti previsti per il trasporto. Deve contenere almeno i seguenti dati: nome e indirizzo del produttore e del detentore origine, tipologia e quantitŕ del rifiuto impianto di destinazione data e percorso dell’istradamento estremi trasportatore

    10. La gestione delle terre e rocce da scavo 10 Il FORMULARIO deve essere: redatto su apposito bollettario a ricalco, in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore (o detentore) dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore; numerato progressivamente e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione č gratuita e non č soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. annotato sul registro IVA-acquisti (fattura di acquisto) le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.

    11. La gestione delle terre e rocce da scavo 11 Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che, a sua volta, provvede entro tre mesi a trasmetterne una al produttore, per comprovare l’avvenuto smaltimento. RESTITUZIONE QUARTA COPIA > ESONERO RESPONSABILITŔ DEL PRODUTTORE ECCEZIONI

    12. La gestione delle terre e rocce da scavo 12 REGISTRI DI CARICO E SCARICO (art. 190) Contengono informazioni sulle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti

    13. La gestione delle terre e rocce da scavo 13 REGOLE PER LA CORRETTA TENUTA DEI REGISTRI Modelli uniformi cartacei (modello A) oppure informatici I registri devono essere tenuti presso ogni impianto di produzione (cantiere) I registri sono numerati e vidimati dalla Camera di Commercio Territorialmente competente. I registri, integrati con i relativi formulari di identificazione, devono essere conservati per 5 ANNI dalla data dell’ultima registrazione

    14. La gestione delle terre e rocce da scavo 14 DEPOSITO TEMPORANEO (art. 183) I rifiuti possono essere tenuti in stoccaggio in attesa del conferimento a terzi autorizzati, senza necessitŕ di autorizzazione) a condizione che: Il deposito dei rifiuti č effettuato nello stesso luogo di produzione I rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche Sono rispettati i seguenti criteri relativi alla durata e alla quantitŕ:

    15. La gestione delle terre e rocce da scavo 15 CONTESTO REGIONALE E LOCALE Dichiarato nel 1997 lo Stato di emergenza nella Regione Calabria nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nominato il Commissario per l’emergenza Ambientale O.C. n.1495/2001: Obbligo di conferimento inerti in impianti autorizzati condizione necessaria per il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie Impianti regionali trattamento inerti autorizzati (Fonte:Piano Regionale Rifiuti- ottobre 2007) n.3 discariche per Rifiuti Non Pericolosi n.7 impianti di frantumazione fissi o mobili n.1 Impianto autorizzati in Provincia di Vibo Valentia

    16. La gestione delle terre e rocce da scavo 16 TERRE E ROCCE DA SCAVO (ART. 186) TERRE E ROCCE DA SCAVO: sono rifiuti speciali, la cui gestione deve avvenire attraverso il recupero o lo smaltimento in impianti autorizzati Art. 186, modificato dal decreto 04/08: prevede la gestione di terre e rocce da scavo FUORI dal regime dei rifiuti se sono rispettate precise condizioni relative a (comma 1): stato di origine modalitŕ di riutilizzo destinazioni d’uso

    17. La gestione delle terre e rocce da scavo 17 PRECISAZIONE!!! Nella definizione di TERRE E ROCCE NON RIENTRANO i rifiuti provenienti da attivita’ di costruzione e demolizione in quanto NON PROVENIENTI DA ATTIVITA’ DI SCAVO Tali materiali, pertanto: seguono il regime dei rifiuti speciali DEVONO ESSERE CONFERITI IN SITI AUTORIZZATI

    18. La gestione delle terre e rocce da scavo 18 CONDIZIONI PER L’UTILIZZO (ART. 186) (CO.1) il riutilizzo deve avvenire nell’ambito di opere e interventi preventivamente individuati e definiti deve essere certo l’integrale utilizzo sin dalla fase della produzione il riutilizzo integrale deve avvenire senza trattamenti o trasformazioni per soddisfare I requisiti merceologici e di qualitŕ ambientale; vi deve essere assenza di emissioni e impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito di destinazione

    19. La gestione delle terre e rocce da scavo 19 CONDIZIONI PER L’UTILIZZO (ART. 186) (CO.1) Deve essere garantito un elevato livello di tutela ambientale sia accertato che i materiali NON provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica il materiale da riutilizzare deve essere compatibile con il sito di destinazione (granulometria, litologia, ecc) e di caratteristiche chimico-fisiche tali che l'utilizzo nel sito prescelto non determini RISCHI per la salute e per la qualitŕ delle matrici ambientali ecc.; deve essere dimostrata la certezza del riutilizzo

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    21. La gestione delle terre e rocce da scavo 21 TERRE E ROCCE DA SCAVO - DESTINAZIONI D’USO - Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: reinterri riempimenti rimodellazioni (comprese quelle ambientali) rilevati riutilizzo come sottoprodotti* in processi industriali,in sostituzione dei materiali di cava

    22. La gestione delle terre e rocce da scavo 22 Soggetto preposto ad autorizzare il riutilizzo: ENTE competente ad autorizzare lo scavo da cui si originano le terre e rocce Progetto per il riutilizzo: redatto dal PROGETTISTA delle opere Autorizzazione al riutilizzo: rilasciata contestualmente all’AUTORIZZAZIONE dei progetti delle opere (permesso a costruire, DIA, ecc…) Sito di riutilizzo: stesso SITO di produzione o sito diverso Tempo di riutilizzo: stesso sito di produzione: immediato o dopo deposito non superiore a 3 anni sito diverso: immediato o dopo deposito non superiore a 1 anno Dimostrazione effettivo riutilizzo: documentazione da allegare alla comunicazione di fine lavori (ovvero dimostrare con i formulari l’avvio a recupero o a smaltimento delle terre e rocce, se gestite come rifiuti).

    23. La gestione delle terre e rocce da scavo 23 PROGETTO PER IL RIUTILIZZO Presentato all’autoritŕ competente per l’approvazione (Ente che approva l’opera da cui si origina lo scavo e Ente competente al reimpiego, se diverso) Contenente estremi e caratteristiche dell’intervento di escavazione (sito di produzione,classif.urbanistica,produzione in mc) Contenente estremi e caratteristiche del progetto di destinazione per il riutilizzo (sito di destinazione,estremi autorizzazione,classif.urbanistica,luoghi di accumulo,mc,ecc) Contenente dichiarazioni circa l’idoneitŕ del sito di provenienza e di destinazione (no aree inquinate,no aree sottoposte a bonifica) Contenente documentazione cartografica e descrittiva dei siti di produzione e di utilizzo

    24. La gestione delle terre e rocce da scavo 24 PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RIUTILIZZO (ART. 186) (CO.3) Procedure amministrative distinte a seconda che l’opera sia: Soggetta a Valutazione d‘impatto ambientale VIA. Soggetta a autorizzazione integrata ambientale AIA. Soggetta a dichiarazione di inizio attivitŕ DIA per opere private. Opera pubblica.

    25. La gestione delle terre e rocce da scavo 25 Opere soggette a V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) Il riutilizzo dei materiali deve essere inserito in un apposito progetto approvato dall’autoritŕ titolare del procedimento di VIA (titolare del procedimento:Stato o Regione) Il deposito dei materiali in attesa del riutilizzo deve avvenire entro un anno dal momento della produzione, ma puň essere esteso sino al massimo a tre anni se il riutilizzo delle terre e rocce avviene nel medesimo progetto.

    26. La gestione delle terre e rocce da scavo 26 Attivitŕ soggette ad A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) Si applicano le stesse disposizioni relative alle opere soggette a V.I.A. pur consistendo quest’ultima in un’autorizzazione all’esercizio dell’attivitŕ e non determinante ai fini dell’autorizzazione ad eseguire l’opera (ente per il procedimento:Regione) Il deposito dei materiali in attesa del riutilizzo deve avvenire entro un anno dal momento della produzione, ma puň essere esteso sino al massimo a tre anni se il riutilizzo delle terre e rocce avviene nel medesimo progetto.

    27. La gestione delle terre e rocce da scavo 27 Opera privata soggetta a D.I.A. o permesso di costruire La proposta di utilizzo deve essere presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo edilizio e deve contenere tutte le indicazioni previste dal comma 1 e cioč quelle relative alle destinazioni d'uso e alle condizioni per l'utilizzo (ente per il procedimento: Comune o Sportello unico) Il tempo di deposito in attesa del nuovo utilizzo non puň superare un anno.

    28. La gestione delle terre e rocce da scavo 28 Opere pubbliche L'utilizzo dei materiali, secondo le destinazioni e le condizioni di cui al comma 2, deve essere previsto nel progetto dell'opera a seguito della quale essi sono prodotti, nell'ambito di un "idoneo progetto" allegato redatto e sottoscritto dal progettista. L'autorizzazione al riutilizzo compete alla Stazione Appaltante. Il deposito dei materiali in attesa del riutilizzo deve avvenire entro un anno dal momento della produzione, ma puň essere esteso sino al massimo a tre anni se il riutilizzo delle terre e rocce avviene nel medesimo progetto

    29. La gestione delle terre e rocce da scavo 29 Chiarimento sul “deposito” del materiale Il deposito del materiale, ove sia stata esperita la procedura di autorizzazione al riutilizzo, non č soggetto alla normativa rifiuti (no deposito temporaneo, no deposito preliminare, no messa in riserva) Opportuno documentare la data di produzione e il termine per il riutilizzo sui documenti di cantiere da parte della Direzione Lavori

    30. La gestione delle terre e rocce da scavo 30 Fattispecie non risolte Procedure cantieri edili con inerti sino a 6.000 mc (art. 266 c.7) Necessitŕ di variare modalitŕ e luoghi di utilizzo dei materiali rispetto a quelli originariamente previsti Possibilitŕ di indicare successivamente alla sede progettuale o alla richiesta del titolo abilitativo le modalitŕ di utilizzo del materiale.

    31. La gestione delle terre e rocce da scavo 31 Semplificazioni per i piccoli cantieri (art. 266 comma 7) Cantieri di piccole dimensioni: la produzione di materiali non deve essere superiore a 6.000 mc SEMPLIFICAZIONI: Tempi ridotti per le richieste di riutilizzo Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla qualitŕ e idoneitŕ del materiale scavato Nessun adempimento per il riutilizzo nell’ambito dello stesso cantiere il decreto interministeriale 2 maggio 2006 – attuativo - č stato SOSPESO in attesa di nuova norma

    32. La gestione delle terre e rocce da scavo 32 Grazie per l’attenzione Ing. Stefania Romanň

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