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Nozione di Rifiuto Sottoprodotto M.P.S. Terre e Rocce da scavo. NOZIONE DI RIFIUTO. DIRETTIVA. DECRETO RONCHI DLGS 22/1997. INTEPRETAZIONE AUTENTICA DL 138/2002. GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA. GIURISPRUDENZA CORTE DI CASSAZIONE. SOTTOPRODOTTI. T.U. AMBIENTALE DLGS 152/2006.
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Nozione di Rifiuto Sottoprodotto M.P.S. Terre e Rocce da scavo
NOZIONE DI RIFIUTO DIRETTIVA DECRETO RONCHI DLGS 22/1997 INTEPRETAZIONE AUTENTICA DL 138/2002 GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA GIURISPRUDENZA CORTE DI CASSAZIONE SOTTOPRODOTTI T.U. AMBIENTALE DLGS 152/2006 SOTTOPRODOTTI SIDERURGICHE MATERIE PRIME SECONDARIE TERRE E ROCCE DA SCAVO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE PROCEDURA DI INFRAZIONE EVOLUZIONE NORMATIVA
Direttiva del Consiglio 75/442/CEE modificata dalla Direttiva 18-03-1991, n. 91/156oggi sostituita dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 n. 2006/12/CE Ai sensi della presente direttiva, si intende per: "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso (oggi abbia l’intenzione) o abbia l'obbligo di disfarsi. Intends to discard (versione inglese) Intention de se dèfaire (versione francese)
Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997(Decreto Ronchi) Art. 6 rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi
Decreto Legge n. 138/2002convertito nella Legge n. 178/2002 1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue: a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22; b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni; c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.
Decreto Legge n. 138/2002convertito nella Legge n. 178/2002 2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni: • se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente; b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.
LA GIURISPRUDENZADELLA CORTE DI GIUSTIZIA Le prime sentenze della Corte di Giustizia sono orientate al massimo rigore: TUTTO E’ RIFIUTO Vengono affermati i seguenti principi: • Va privilegiata una interpretazione estensiva per garantire le finalità della direttiva (protezione della salute e dell’ambiente) nel rispetto del principio di precauzione; • Non rileva il fatto che il bene (rifiuto) sia suscettibile di riutilizzazione economica La posizione resta sostanzialmente immutata sino al 2004
LA GIURISPRUDENZADELLA CORTE DI GIUSTIZIA LA SENTENZA 11.11.2004 (NISELLI) DELLA CORTE DI GIUSTIZIA INTRODUCE IL CONCETTO DI SOTTOPRODOTTO: BENE CHE NON PRESENTA LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PRINCIPALE MA DEL QUALE, COMUNQUE, L’IMPRESA PRODUTTRICE NON INTENDE DISFARSI PERCHE’ PUO’ RIUTILIZZARLO ALL’INTERNO DEL CICLO PRODUTTIVO O COMMERCIALIZZARLO A CONDIZIONI ECONOMICHE FAVOREVOLI. LA SENTENZA PROPONE PERO’ UN’APPLICAZIONE RESTRITTIVA DEL CONCETTO LIMITATA AI CASI IN CUI IL RIUTILIZZO AVVENGA ALL’INTERNO DELLO STESSO CICLO PRODUTTIVO E SIA CERTO E NON EVENTUALE COME LA DOTTRINA HA GIA’ OSSERVATO (Antonio Borzi, in Ambiente e Sviluppo n. 7/06) LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA SEMBRA FAVORIRE LA PROGETTAZIONE DI PROCESSI INTEGRATI IN CUI IL RESIDUO DI UNA FASE PRODUTTIVA VIENE PREORDINATO AD UN SUCCESSIVVO UTILIZZO, RIDUCENDO AL MINIMO I TRATTAMENTI INTERMEDI E LE FASI DI DEPOSITO
LA GIURISPRUDENZADELLA CORTE DI GIUSTIZIA Un anno dopo la Corte di Giustizia sembra ampliare ulteriormente il concetto espresso con la sentenza Niselli
LA GIURISPRUDENZADELLA CORTE DI GIUSTIZIA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE, SENTENZA 8 SETTEMBRE 2005 (CAUSA C-416/02) UNA SOSTANZA NON COSTITUISCE RIFIUTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA 75/442/CEE (E SUCCESSIVE MODIFICAZION) BENSI’ UN AUTENTICO ‘SOTTOPRODOTTO’ DI CUI IL DETENTORE NON INTENDE DISFARSI QUALORA IL SUO RIUTILIZZO SIA CERTO ED AVVENGA NEL CORSO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE OPPURE PER IL FABBISOGNO DI OPERATORI ECONOMICI DIVERSI DA QUELLO CHE L’HA PRODOTTA.
LA GIURISPRUDENZADELLA CORTE DI CASSAZIONE Dopo l’entrata in vigore del DL 138/2002 nel nostro Paese si assiste: • Prima, alla disapplicazione, da parte di alcuni Tribunali, del nuovo testo normativo perché ritenuto in contrasto con la Direttiva; • Poi, alla affermazione, da parte della Corte di Cassazione, fondata in parte sulle aperture della Corte di Giustizia, della efficacia e validità della interpretazione proposta dal legislatore nazionale con il DL 138/2002.
Decreto Legislativo n. 152/2006(Testo Unico Ambientale) LA DEFINIZIONE RESTA (APPARENTEMENTE) INVARIATA Art. 183 comma 1, lett. a): ‘qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi ’.
Decreto Legislativo n. 152/2006(Testo Unico Ambientale) Inoltre ESPRESSA ABROGAZIONE DEL DL 138/2002 CHE AVEVA INTRODOTTO L’INTEPRETAZIONE AUTENTICA DELLA NOZIONE DI RIFIUTO tuttavia VENGONO RECUPERATI I PRINCIPI DELLA SENTENZA 11.11.2004 (NISELLI) DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, integrati CON LA SENTENZA DEL SETTEMBRE 2005
Decreto Legislativo n. 152/2006(Testo Unico Ambientale) IL LEGISLATORE NAZIONALE – NELL’INTEPRETARE L’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA – SI SOFFERMA ESCLUSIVAMENTE SUL CARATTERE CERTO DEL RIUTILIZZO E DI CONSEGUENZA LO AMMETTE ANCHE QUALORA ESSO AVVENGA IN UN DIVERSO CICLO PRODUTTIVO (RICONOSCE DUNQUE PARI DIGNITA’ AL RIUTILIZZO ED ALLA COMMERCIALIZZAZIONE FINALIZZATA AL RIUTILIZZO CERTO). LA NOZIONE DI SOTTOPRODOTTO
SOTTOPRODOTTOnel Decreto Legislativo n. 152/2006 Sottoprodotto Art. 183 comma 1 lett. n): ‘i prodotti dell’attività dell’impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono sottoposti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall’impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o l’impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest’ultimo fine, per trasformazione preliminare si intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede e che si rende necessaria per il successivo reimpiego in un processo produttivo o per il consumo.
SOTTOPRODOTTOnel Decreto Legislativo n. 152/2006 Sottoprodotto SEGUE L’utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni della parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dimessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica e di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto all’effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo. L’utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l’ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelli delle normali attività produttive’
SOTTOPRODOTTOnel Decreto Legislativo n. 152/2006 CONDIZIONI • scaturire in via continuativa dal processo industriale • essere destinato, sin dall’origine, ad un ulteriore impiego o al consumo • l’impresa non se ne disfa, non è obbligata né ha deciso di disfarsi • deve essere impiegato direttamente dall’impresa oppure commercializzato a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o l’impiego, • Non devono essere necessarie trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo (per trasformazione preliminare si intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede e che si rende necessaria per il successivo reimpiego in un processo produttivo o per il consumo) • L’utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale.
SOTTOPRODOTTOnel Decreto Legislativo n. 152/2006 Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto occorre: 1 verificare la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore 2 deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto all’effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo. L’utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l’ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelli delle normali attività produttive
SOTTOPRODOTTOnel Decreto Legislativo n. 152/2006 • Assenza di trasformazione preliminare: si deve guardare al processo produttivo per verificare se le operazioni cui viene sottoposto il sottoprodotto sono le stesse cui viene sottoposta la materia prima (vergine o secondaria). In questo caso non dovrebbe trattarsi di trasformazione preliminare; • Riutilizzo: non solo l’impiego diretto ma anche il suo utilizzo nel processo produttivo; assenza di trasformazione preliminare e riutilizzo sono dunque complementari con la conseguenza che non è riutilizzo (o è trasformazione preliminare) un’operazione diversa da quella cui verrebbe sottoposta la materia prima e che non ha altro scopo se non quello di adeguare il sottoprodotto alla materia prima; • Medesimo processo produttivo: non lo stesso inteso in senso geografico, né lo stesso inteso in senso soggettivo (lo stesso produttore) ma la stessa tipologia di processo in modo tale da ritenere sussistente uno stabile collegamento funzionale tra il processo di uscita e il processo di entrata (ossia il riutilizzo) del sottoprodotto (A. Borzi cit.)
SOTTOPRODOTTOnel Decreto Legislativo n. 152/2006 IL LEGISLATORE ITALIANO HA DUNQUE INTESO PRIVILEGIARE IL CARATTERE CERTO DEL RIUTILIZZO CHE DOVRA’ ESSERE DOCUMENTATO ATTRAVERSO UNA ATTESTAZIONE DEL PRODUTTORE CONTROFIRMATA DALL’UTILIZZATORE NONSTANTE QUESTE CAUTELE DEL LEGISLATORE NAZIONALE POTREBBERO, TUTTAVIA, PERMANERE LE PERPLESSITA’ LEGATE ALL’INTEPRETAZIONE RESTRITTIVA PROPOSTA DALLA SENTENZA NISELLI CHE SI RIFERIVA ESCLUSIVAMENTE AL RIUTLIZZO ALL’INTERNO DELLO ‘STESSO CICLO PRODUTTIVO. LE PERPLESSITA’ PERO’ POTREBBERO ESSERE SUPERATE IN CONSIDERAZIONE DELL’ULTIMO ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CHE SEMBRA CONFERMARE LA CORRETTA INTEPRETAZIONE PROPOSTA DAL LEGISLATORE NAZIONALE TUTTAVIA VI E’ CHI SOSTIENE L’APPLICABILITA’ DELLA SENTENZA 08.10.05 ALLA SOLA IPOTESI DEL RIUTILIZZO DEL LETAME IN AGRICOLTURA
SOTTOPRODOTTO E M.P.S.nel Decreto Legislativo n. 152/2006 NON E’ PERO’ QUESTO IL SOLO CASO DI ESCLUSIONE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI PER TALUNE SOSTANZE E PRODOTTI … LE M.P.S. E IL RIUTILIZZO DIRETTO
LE MATERIE PRIME SECONDARIEnel Decreto Legislativo n. 152/2006 IL DECRETO RONCHI NON FORNIVA UNA DEFINIZIONE DI MATERIA PRIMA SECONDARIA, CIO’ NON SIGNIFICA PERO’ CHE LE M.P.S. NON ESISTESSERO, ANZI LA LORO PRODUZIONE ERA ESPRESSAMENTE PREVISTA E DISCIPLINATA DAL DM 05.02.98 (RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI): LE M.P.S., A PATTO CHE AVESSERO LE CARATTERISTICHE PREVISTE DAL D.M., COSTITUIVANO IL PRODOTTO FINALE DELL’ATTIVITA’ DI RECUPERO. PARTENDO DA QUESTA PREMESSA, PARTE DELLA DOTTRINA E ALCUNE REGIONI E PROVINCE AUTONOME AVEVANO INTRODOTTO I CONCETTO DI RIUTILIZZO DIRETTO CHE PUO’ ESSERE COSI’ SINTETIZZATO: I RESIDUI DI PRODUZIONE CHE, GIA’ ALL’ORIGINE, PRESENTANO LE STESSE CARATTERISTICHE DELLE M.P.S. PREVISTE DAL D.M. NON SONO RIFIUTI SE RIUTILIZZATE DALL’IMPRESA NELLO STESSO CICLO PRODUTTIVO
LE MATERIE PRIME SECONDARIEnel Decreto Legislativo n. 152/2006 IL LEGISLATORE NAZIONALE HA FATTO PROPRIO QUESTO CONCETTO E LO HA INSERITO ALL’INTERNO DELL’ARTICOLO DEDICATO AL RECUPERO PREVEDENDO PERO’ UNA BEN PIU’ AMPIA ESCLUSIONE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA
LE MATERIE PRIME SECONDARIEnel Decreto Legislativo n. 152/2006 Attività di recupero Art. 181 comma 12: ‘La disciplina in materia di gestione di rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perchè le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia deciso o non abbia l’obbligo di disfarsene.’ Art. 181 comma 13: ‘La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza la necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene’.
LE MATERIE PRIME SECONDARIEnel Decreto Legislativo n. 152/2006 Due interpretazioni sono possibili • Le sostanze e gli oggetti di cui al comma 13 altro non sono che sottoprodotti; • Le sostanze e gli oggetti di cui al comma 13 indicano una categoria di non rifiuti diversa dai sottoprodotti (fondata sul concetto del recupero diretto) e pertanto essi non hanno, diversamente dai sottoprodotti, la necessità della certezza del riutilizzo e soprattutto della provenienza in via continuativa da un processo industriale Alcuni Autori (Ficco-Santoloci, in Rifiuti n. 5-6/06) ravvisano la differenza tra m.p.s., m.p.s. sin dall’origine e sottoprodotti nella provenienza: • Mps: provengono da un processo di recupero individuato o autorizzato; • Mps sin dall’origine: da un processo di recupero imperfetto o da un ciclo di consumo (ma devono presentare le caratteristiche nominali di cui al DM); • Sottoprodotti: da un processo industriale
LE MATERIE PRIME SECONDARIE PER ATTIVITA’ SIDERURGICHE E METALLURGICHE MA NON SOLO … IL LEGISLATORE NAZIONALE, PARTENDO DA QUESTO PRINCIPIO, HA PREVISTO UNA ULTERIORE E PIU’ SPECIFICA ESCLUSIONE (CHE GIA’ ERA STATA INTRODOTTA DALLA STESSA LEGGE DELEGA N. 308/2004 E CHE GIA’ AVEVA DESTATO CRITICHE IN AMBITO EUROPEO): LE MATERIE PRIME SECONDARIE PER ATTIVITA’ SIDERURGICHE E METALLURGICHE CON UNA PARTICOLARITA’ RISPETTO ALL’ESCLUSIONE GENERALE SUL RECUPERO: LE CARATTERISTICHE DI QUESTE PARTICOLARI M.P.S. NON SI TROVANO ALL’INTERNO DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO IL RECUPERO DI RIFIUTI BENSI’ ALL’INTERNO DI SPECIFICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI
LE MATERIE PRIME SECONDARIE PER ATTIVITA’ SIDERURGICHE E METALLURGICHE Art. 183 comma 1 lett. u): ‘materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare; i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata,che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1).
LA PROCEDURA DI INFRAZIONE COME ANTICIPATO, QUESTA SPECIFICA ESCLUSIONE GIA’ INTRODOTTA CON LA LEGGE DELEGA E’ STATA OGGETTO DI CENSURA IN AMBITO EUROPEO LUGLIO 2005 LA COMMISSIONE AVVIA LA PROCEDURA DI INFRAZIONE ATTRAVERSO UNA LETTERA DI MESSA IN MORA ECCEPENDO LA NON CONFORMITA’ ALLA DIRETTIVA DELL’ESCLUSIONE PER I ROTTAMI FERROSI NOVEMBRE 2005 IL GOVERNO ITALIANO SOTTOPONE ALLA COMMISSIONE GLI ARGOMENTI DI DIFESA DICEMBRE 2005 LA COMMISSIONE, NON CONVINTA DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAL GOVERNO ITALIANO, INVIA, AI SENSI DELL’ART. 226 DEL TRATTATO UE, UN PARERE MOTIVATO IN CUI AFFERMA CHE LA LEGGE 308/2004 SOTTRAE INDEBITAMENTE ALCUNI RIFIUTI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO RONCHI E COSTITUISCE LA REITERAZIONE DI UNA PRASSI LEGISALTIVA CONSOLIDATA IN ITALIA E CONTRARIA ALLA DIRETTIVA, NONOSTANTE LE PRONUNCE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN MATERIA.
LA PROCEDURA DI INFRAZIONE QUESTA LA MOTIVAZIONE (RIFERITA ANCHE AL COMUSTIBILE DA RIFIUTI DI QUALITA’ ELEVATA) QUESTE ESCLUSIONI, CHE HANNO PER EFFETTO LA NON APPLICABILITA’ DELLE DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALLA DIRETTIVA, SONO CONTRARIE ALLA DIRETTIVA STESSA, CHE NON PUO’ ESSERE DEROGATA DA UNA NORMA DI DIRITTO INTERNO E CHE NON PREVEDE ALCUNA ESLCUSIONE DAL SUO AMBITO DI APPLICAZIONE PER I ROTTAMI DERIVANTI COME SCARTI DI LAVORAZIONE OPPURE ORIGINATI DA CICLI PRODUTTIVI O DI CONSUMO E RIUTILIZZABILI NELL’INDUSTRIA SIDERURGICA O METALLURGICA, NE’PER IL COMBUSTIBILE OTTENUTO DAI RIFIUTI. L’EFFETTIVO IMPIEGO NEI CICLI DELL’INDUSTRIA SIDERURGICA O METALLURGICA PUO’, NELLA REALTA’, CORRISPONDERE PROPRIO ALLE OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI CHE LA DIRETTIVA 75/442/CEE MODIFICATA, SOTTOPONE A CONTROLLO. TALI OPERAZIONI FANNO PARTE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA, DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 8ARTICOLO 2D) E COME TALI DEVONO ESSERE OGGETTO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA ISTITUITO DALLA DIRETTIVA STESSA
LA PROCEDURA DI INFRAZIONE 3 luglio 2006 La Commissione annuncia di deferire l’Italia alla Corte europea di Giustizia per la definizione troppo restrittiva della nozione di rifiuto contenuta nella legge delega (n. 308/2004) e nel Dlgs. n. 152/06, fondando le proprie doglianze – in particolare – proprio sull’esclusione dal regime dei rifiuti del Cdr di qualità, dei rottami metallici e di altri rifiuti utilizzati nell’industria siderurgica e metallurgica
LA PROCEDURA DI INFRAZIONE L’EVENTUALITA’ DI UNA SENTENZA DI CONDANNA RIGUARDA LO STATO, TUTTAVIA GLI EFFETTI DELLA SENTENZA SI PRODURRANNO DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI E DELLE IMPRESE, ATTESO INFATTI CHE LA MAGISTRATURA NAZIONALE – COSI’ COME E’ ACCADUTO IN PASSATO PER IL DL 138/2002 – POTREBBE DISAPPLICARE LE NUOVE DEFINIZIONI
ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONICdr e Cdr-q Secondo l’art. 229 il cdr è rifiuto speciale, mentre il cdr-q è escluso dalla normativa sui rifiuti a patto che: • sia prodotto in un processo produttivo dotato di SGA ISO 9001 • sia effettivamente destinato all’utilizzo in co-combustione in impianti per la produzione di energia elettrica e nei cementifici • l’impianto che lo produce sia stato realizzato e l’attività venga esercitata in conformità alle autorizzazioni (procedure semplificate ammesse solo per la produzione di cdr) Per la produzione di cdr e cdr-q è ammesso l’impiego (al massimo 50% del peso) di rifiuti speciali non pericolosi.
ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIterre e rocce da scavo ART. 186 Non solo le terre e rocce da scavo, ma anche i residui della lavorazione della pietra non costituiscono rifiuti se utilizzati in determinati ambiti e a determinate condizioni, vale a dire: • Assenza di trasformazioni preliminari • Rispetto di limiti precisi (mediante analisi da effettuarsi sull’intera massa) da verificare nel sito di produzione o nel sito di deposito, in caso di impossibile immediato riutilizzo • Utilizzo effettivo • Progetto (sottoposto o meno a V.I.A.)
ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIterre e rocce da scavo 1. assenza di trasformazioni preliminari L’art. 7 del DM entrato in vigore nel maggio 2006 e poi dichiarato inefficace con comunicazione ministeriale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26.06.2006 precisava che per trasformazioni preliminari si deve intendere ‘qualsiasi comportamento unicamente finalizzato ad alterare il contenuto medio degli inquinanti di un ammasso di terre e rocce da scavo.’ Es,: miscelare due ammassi con concentrazioni diverse è trasf. prel., mentre non lo è l’attività di essiccazione, non lo è il procedimento di stabilizzazione mediante trattamento a calce, non lo è la macinatura compresa la vagliatura a patto che quest’ultima non sia finalizzata a modificare la percentuale degli inquinanti
ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIterre e rocce da scavo 2. rispetto di precisi limiti L’art. 186 contiene il richiamo alla tabella del DM 471/99; Il DM inefficace precisava che • il campionamento andava effettuato secondo la norma UNI 10802 (art. 2) • Le modalità di preparazione dei campioni erano contenute all’art. 3 • le analisi di laboratorio dovevano seguire le metodiche standard o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale (art. 4) • I limiti massimi accettabili erano indicati all’art. 5 e relativi alla tabella in allegato V (anche analisi di rischio sito specifica) Ai sensi dell’art. 186 comma 4 il rispetto dei limiti si verifica mediante caratterizzazione iniziale e da ripetersi ogni qualvolta si verifichino variazioni del processo di produzione o della natura degli stessi
ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIterre e rocce da scavo 2. Rispetto di precisi limiti (segue) I limiti massimi accettabili possono essere verificati: nel sito di produzione o in alternativa sui siti di deposito, in caso di impossibile immediato utilizzo Ed invero Secondo il comma 8 dell’art. 186, nel caso in cui non sia possibile l’immediato utilizzo del materiale di scavo, dovrà anche essere indicato il sito di deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del materiale ed all’atto del riutilizzo la richiesta dovrà essere integrata con quanto previsto ai commi 6 (verifica della PA in caso di differenti cicli di produzione) e 7 (dichiarazione). Il riutilizzo dovrà avvenire entro 6 mesi dall’avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata dell’interessato
ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIterre e rocce da scavo 2. Rispetto di precisi limiti (segue) Domanda: Le terre e rocce, quando vengono portate nel sito di deposito (dove avverrà la caratterizzazione), sono rifiuti o materie prime? L’interpretazione più rigorosa (sostenuta da SANTOLOCI in www.tuttoambiente.com) le qualifica come rifiuti, e pertanto: il sito di deposito dovrà essere autorizzato come messa in riserva e il trasporto dovrà avvenire con formulario. L’Autore individua tre situazione tipo: • Caratterizzazione nel sito di deposito: se l’analisi accerta il rispetto dei limiti di legge, non sono rifiuti e dal sito di deposito partono senza formulario; se i limiti sono superati continueranno ad essere gestiti come rifiuti; • Caratterizzazione nel luogo di produzione: a seconda degli esiti delle analisi saranno o no rifiuti; • Al di là del rispetto dei limiti, se vengono avviate a smaltimento sono senz’altro rifiuti
ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIterre e rocce da scavo 2. Rispetto di precisi limiti (segue) In realtà è difficile fornire una risposta sulla base del testo normativo che, effettivamente, non è chiaro; non è chiaro se la scelta del legislatore sia stata: • sono sempre rifiuti fino a quando non si dimostra che … oppure • non sono mai rifiuti, a meno che … Forse però non ci si poteva nemmeno attendere dal legislatore un chiarimento sino a questo punto; la norma si limita infatti (e non poteva fare altrimenti) a dettare condizioni: se sono rispettate non sono rifiuti, e ciò a prescindere dal fatto che la caratterizzazione sia già avvenuta o sia ancora da compiere. Del resto il riferimento ai 6 mesi in cui possono sostare nel sito di deposito potrebbe avere la funzione proprio di dettare un limite oltre il quale ‘si presume’ che essi siano comunque rifiuti. Dal punto di vista pratico è evidente che, per evitare questo inconveniente, è preferibile effettuare la caratterizzazione immediatamente nel sito ove le terre vengono estratte
ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIterre e rocce da scavo 3. effettivo utilizzo Ai sensi del comma 5 dell’art. 186 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati 1 la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale 2 Il riempimento di cave coltivate 3 La ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzato dall’autorità amministrativa competente, qualora ciò sia espressamente previsto, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere delle ARPA a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato
ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIterre e rocce da scavo 4. progetto Ai sensi del comma 1 dell’art. 186 occorre sempre un progetto, ma la procedura cambia a seconda che il progetto sia o no sottoposto a VIA Se sottoposto a VIA le modalità di utilizzo devono essere contenute nel progetto sottoposto a VIA L’approvazione spetta all’Autorità competente alla VIA e soprattutto si tratta sempre di unico ciclo produttivo anche qualora i materiali siano destinati a differenti utilizzi, a condizione che siano tutti progettualmente previsti Diversa è la situazione in cui l’opera non sia sottoposta a VIA, non solo sul piano procedurale, ma anche con riferimento ai differenti cicli di produzione
ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIterre e rocce da scavo 4. Progetto (segue) in caso diIntervento non sottoposto a VIA Le modalità di utilizzo devono essere indicate in un progetto che, se sottoposto ad approvazione urbanistico-edilizia (ove previsto:ALCUNI AUTORI RITENGONO CHE QUESTO INCISO SI RIFERISCA A CASI IN CUI IL PROGETTO NON E’ PREVISTO ed ammettono di conseguenza ipotesi in cui il riutilizzo avvenga senza presentazione di un progetto), verrà approvato dall’autorità amministrativa competente, previo parere dell’ARPA; se non è prevista l’approvazione del progetto per l’intervento edilizio (es. DIA) sarà sufficiente il parere tecnico dell’ARPA. Ci si domanda dunque se l’inciso ove previsto sia da riferire al progetto o all’autorizzazione. Sembra corretto riferirlo all’autorizzazione in quanto, al comma 7 dell’art. 186, pur continuando a utilizzare il singolare maschile (che lo farebbe ricollegare al progetto), è invece chiaro il riferimento a una delle opere … come autorizzata dall’autorità competente
ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIterre e rocce da scavo 4. Progetto (segue) in caso diIntervento non sottoposto a VIA È ammessa la destinazione a differenti cicli di produzione industriale purchè la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzato dall’autorità amministrativa competente (qualora ciò sia espressamente previsto, quindi esclusa la DIA) previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell’ARPA a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3 e (ULTERIORE CONDIZIONE) la ricollocazione sia effettuata secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato
ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIterre e rocce da scavo 4. Progetto (segue) in caso diIntervento non sottoposto a VIA Se i materiali vengono destinati a diversi cicli di produzione industriale occorre inoltre: la verifica da parte della Provincia, anche mediante controlli periodici, circa l’effettiva destinazione all’uso autorizzato dei materiali; a tal fine l’utilizzatore è tenuto a documentarneprovenienza, quantità e specifica destinazione In ogni caso, sempre se il progetto non è sottoposto a VIA, ma anche se il riutilizzo avviene nello stesso ciclo produttivo, ai fini del rilascio del parere da parte dell’ARPA, occorre allegare alla richiesta di riutilizzo una dichiarazione (autocertificazione) del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente nella quale si attesa che: • nell’esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze inquinanti, • che il riutilizzo avviene senza trasformazioni preliminari, • che il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi da 1 a 5, • che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione
ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIrifiuti derivanti da manutenzione di infrastrutture La norma appare dettata esclusivamente per i registri, tuttavia essa incide anche in relazione al deposito temporaneo ed alla nozione di rifiuto; occorre una gestione molto attenta poiché la valutazione tecnica finalizzata a individuare i non rifiuti (e da effettuarsi entro 60 gg dall’ultimazione dei lavori) non dilata i termini del deposito temporaneo per i materiali che la valutazione tecnica individuerà come non riutilizzabili; tali materiali saranno – con una valutazione ex post - a tutti gli effetti rifiuti e il loro stoccaggio va effettuato nel rispetto dei limiti temporali o quantitativi
ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIrifiuti derivanti da manutenzione di infrastrutture Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastrutturaa rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovveroil luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile senza essere sottoposto ad alcun trattamento. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giornidalla data di ultimazione dei lavori (la documentazione va conservata per 5 anni). Le disposizioni si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva (effettuata direttamente dal gestore del pubb. serv. o tramite terzi), dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1. I registri possono essere conservati anche nel luogo di produzione come definito dal comma 1. Un DM per la manutenzione della rete fognaria sulla base del principio che si considerano prodotti presso la sede o il domicilio di chi fa la manutenzione
ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIrifiuti derivanti da manutenzione di infrastrutture Esistono dunque tre possibili luoghi di produzione sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIrifiuti derivanti da manutenzione di infrastrutture Quanto al soggetto la norma distingue tra: Gestore della infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e di servizi di interesse pubblico cui si applicano i commi 1 e 2 (la manutenzione può avvenire direttamente o tramite terzi) e Gestore erogatore di pubblico servizio al quale sono estese le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 anche rispetto ai mezzi ed agli impianti fruitori delle infrastrutture
ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIrifiuti derivanti da manutenzione di infrastrutture Alcuni Autori (Ficco-Santoloci in Rifiuti n. 5-6/06) hanno già avuto modo di evidenziare che attraverso la disciplina dettata dall’art. 230 sarà impossibile realizzare efficaci controlli sul territorio il che pone la norma in contrasto con il principio di precauzione pur espressamente richiamato dal TU
EVOLUZIONE NORMATIVA Il 31 agosto 2006 il Consiglio dei Ministri ha licenziato il primo provvedimento di modifica al Dlgs. n. 152/06 • La soppressione dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti • La proroga del termine per l’adeguamento dello Statuto del Conai alla regola della libera concorrenza nel settore di interesse • La proroga dell’Autorità di bacino Il nuovo decreto prevede poi che, sempre sulla base della legge delega, verrà emanato un decreto che preciserà quali disposizioni del Dlgs. 152/06 restano in vigore e quali invece saranno abrogate. La Relazione ministeriale di presentazione, nel precisare che la riforma riguarderà anche la nozione di rifiuto, richiama la recente procedura di infrazione