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Pegoraro Roberto L’Aquila 24-25/01/2005. Impianti di rivelazione automatica d’incendio. Tali impianti sono finalizzati alla rivelazione tempestiva del processo di combustione prima cioè che questo degeneri nella fase dì incendio generalizzato .
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Pegoraro Roberto L’Aquila 24-25/01/2005
Impianti di rivelazione automatica d’incendio Tali impianti sono finalizzati alla rivelazione tempestiva del processo di combustione prima cioè che questo degeneri nella fase dì incendio generalizzato. L’entità dei danni, se non si interviene in tempo rapido, ha un incremento notevole non appena sì è verificato il flash over.
Lo scopo di un impianto di rivelazione incendio è di: avviare un tempestivo sfollamento delle persone attivare il piano di intervento attivare i sistemi di protezione incendio (manuali o automatici) Introduzione della norma europea EN 54
SISTEMA ANALOGICO Impianti di rivelazione automatica d’incendio LINEA N° 1 LINEA N° 2
Punti di segnalazione manuale • Criteri di installazione • - almeno 2 punti di segnalazione allarme manuale per zona • - percorso non maggiore di 40 m. • installazione lungo le vie di esodo • posizione chiaramente visibile e facilmente accessibile • - altezza compresa tra 1 m e 1,4 m
SISTEMA ANALOGICO Impianti di rivelazione automatica d’incendio LINEA N° 1 LINEA N° 2
Dispositivi di allarme incendio - dispositivi di allarme interno, posti nella centrale ed in grado di dare un allarme percepibile nelle immediate vicinanze della centrale obbligatori in qualsiasi sistema - dispositivi di allarme ausiliari posti all’esterno della centrale facoltativi se la centrale è sotto costante controllo da parte di personale addetto
SISTEMA ANALOGICO Impianti di rivelazione automatica d’incendio LINEA N° 1 LINEA N° 2
Sorgenti di alimentazione - alimentazione principale da rete di alimentazione pubblica o un sistema equivalente - alimentazione di riserva da batteria ricaricabile 72 h 24 h gli allarmi siano trasmessi ad una o più stazioni ricevitrici sia in atto un contratto di assistenza e manutenzione, oppure esista una organizzazione interna adeguata. In ogni caso funzionamento per 30 minuti dei segnalatori di allarme interno ed ausiliari
Rivelatori d’incendio Attraversando la camera, il fumo provoca la diffusione della luce. Parte di questa andrà a colpire il fotodiodo generando un segnale.
Rivelatori d’incendio Una sorgente radioattiva ionizza gli atomi di aria generando ioni, questi, orientati in un campo elettrico, costituiscono un flusso sia pur debole di corrente elettrica.
Rivelatori d’incendio Rivelatore di Fiamma UV Il rivelatore di fiamma UV, viene utilizzato per rivelare rapidamente la presenza di fiamme libere, in cui la componente di energia ultravioletta è preponderante. La sua sensibilità è nella gamma di onde corte UV, ciò significa che l’irraggiamento da parte di luci al neon, fluorescenti o luce solare, non attivano l’allarme del rivelatore.
Norme relative ad impianti antincendio • Norme di prodotto • EN 54 • Parte 2 – 4 (Centrali di rivelazione) • Parte 5 (Rivelatori termici) • Parte 7 (Rivelatori di fumo) • Norme impiantistiche • UNI 9795 • Progetto redatto da professionista abilitato Decreti legislativi Il D.M. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) Decreto 1 Febbraio 1986 (Autorimesse) Decreto 9 Aprile 1994 (Alberghi) Decreto 19 Agosto 1996 (Pubblico spettacolo) Decreto 18 Settembre 2002 (Ospedali)
Scelta dei rivelatori TF1 : fuoco aperto di cellulose (legno) TF2 : fuoco covante con pirolisi (legno) TF3 : fuoco covante con braci (cotone) TF4 : fuoco aperto di materie plastiche (poliuretano) TF5 : fuoco di combustibile liquido (n-eptano). TF6 : fuoco di combustibile liquido (alcol denaturato)
Scelta dei rivelatori Rivelatore di fumo ottico Rivelatore termico
Criteri di installazione Il numero di rivelatori necessari e la loro posizione è in funzione : tipo di rivelatori superficie ed altezza del locale forma del soffitto condizioni di aerazione e di ventilazione del locale All’interno di un’area sorvegliata devono essere direttamente sorvegliate da rivelatori anche le seguenti parti: locali tecnici di elevatori, ascensori e montacarichi, condotti di trasporto e comunicazione,nonché vani corsa degli elevatori, ascensori e montacarichi cortili interni coperti cunicoli, cavedi e passerelle per cavi elettrici condotti di condizionamento dell’aria, e condotti di aerazione e di ventilazione spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati. Possono non essere direttamente sorvegliate da rivelatori le seguenti parti : piccoli locali utilizzati per servizi igienici, a patto che essi non siano utilizzati per il deposito di materiali combustibili o rifiuti condotti e cunicoli con sezione minore di 1 m 2 , correttamente protetti contro l’incendio e compartimentati; locali protetti da impianti di spegnimento automatici e separati dalle altre aree da strutture resistenti all’incendio spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, che: abbiano altezza minore di 800 mm abbiano superficie non maggiore di 100 m 2 abbiano dimensioni lineari non maggiori di 25 m siano totalmente rivestiti all’interno con materiale incombustibile(classe 0 ) non contengano cavi per sistemi di emergenza (a meno che i cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min) vani scale compartimentati; vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi purché facciano parte di un compartimento sorvegliato dal sistema di rivelazione. U.N.I. 9795
SUPERVISIONE N=16 Laboratori Nazionali di Legnaro
Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed impianti di sicurezza Controllo degli ambienti di lavoro Sebbene il personale sia tenuto a conoscere i principi fondamentali di prevenzione incendi, è opportuno che vengano effettuate, da parte di incaricati, regolari verifiche (con cadenza predeterminata) nei luoghi di lavoro finalizzate ad accertare il mantenimento delle misure di sicurezza antincendio. Per tali operazioni, tenendo conto del tipo di attività, potranno essere incaricati singoli lavoratori oppure lavoratori addetti alla prevenzione incendi. I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.
Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed impianti di sicurezza Allegato VI del Decreto Ministeriale del 10/03/1998 (controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio) Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza di attrezzature ed impianti in genere, in particolare di quelli di protezione antincendio. Deve programmare, individuare gli addetti ed attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti. L'attività di controllo periodica "a vista" deve essere eseguita dagli "addetti antincendio", attraverso il registro della sicurezza antincendio . L'attività di manutenzione deve invece essere affidata periodicamente a personale esperto e qualificato. Gli inconvenienti riscontrati durante l'attività di controllo periodica e la manutenzione ordinaria vanno registrati e comunicati ai responsabili
Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed impianti di sicurezza Allegato VI del Decreto Ministeriale del 10/03/1998 definisce: • - Sorveglianza: • controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. • Controllo periodico: • insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti. • Manutenzione: • operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti. • - Manutenzione ordinaria: • operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste. • - Manutenzione straordinaria: • intervento di manutenzione che non può essere eseguita in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari e che comporti sostituzione di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi par i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.
Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed impianti di sicurezza Decreto Ministeriale del 10/03/1998 Personale addetto Il Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998, fornisce chiare ed esaustive definizioni in proposito. In particolare è previsto che solo l’attività di sorveglianza (dove per sorveglianza si intende esclusivamente il controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e i sistemi antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente visibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo) può essere effettuata da personale “normalmente presente nelle aree protette” purché abbia ricevuto “adeguate istruzioni” in merito. Il controllo periodico e la manutenzione, sia essa ordinaria o straordinaria, devono essere eseguiti da personale competente e qualificato. Solo la norma UNI 9994, definisce la figura del manutentore come una “persona fisica o giuridica specializzata e autorizzata all’espletamento del servizio di manutenzione degli estintori”. Risulta pertanto difficile che l’attività di manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio possa essere effettuata da personale interno all’azienda, in quanto questo è privo delle autorizzazioni, per lo svolgimento della suddetta attività.
Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed impianti di sicurezza • L'attuale normativa (UNI 9795) prevede che gli interventi di manutenzione ordinaria abbiano frequenza semestrale ma non dispone le modalità degli stessi, pertanto si deve elaborare una tipologia d'intervento in base alle indicazioni delle società costruttrici di apparecchiature. • ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI • - esame generale di tutto l'impianto per accertare lo stato visivo di tutte le apparecchiature • - verifica della linea di alimentazione dell'impianto, dal quadro elettrico alla centrale di comando • - verifica delle batterie per l'alimentazione di emergenza • prove di funzionamento dei pulsanti di allarme manuale (almeno uno per ogni linea di allarme, • comunque non meno di uno ogni cinque pulsanti installati) • - prove di funzionamento di tutte le segnalazioni di allarme ottiche e acustiche • - prove di funzionamento dei sensori di fumo, simulando l’allarme con appositi gas di prova (va • eseguita almeno un sensore per ogni zona di allarme e comunque non meno di un sensore ogni dieci • installati) • - pulizia dei sensori di fumo da eseguirsi a cadenza annuale o comunque ogni qualvolta se ne presenti • l'esigenza • verifica della centrale con pulizia interna ed esterna, serraggio di tutti i collegamenti e controllo • delle morsettiere
Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed impianti di sicurezza(sorveglianza)
Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed impianti di sicurezza Il registro deve contenere: formazione svolta ai fini antincendio attestati di corsi agli addetti alle emergenze riunioni materiale informativo, prove di evacuazione informazione ai lavoratori sul piano di emergenza informazione e formazione del personale addetto alle verifiche periodiche registrazione delle manutenzioni effettuate: contratti di manutenzione ed ispezioni periodiche di verifica efficienza - dati della ditta che effettua gli interventi verifiche previste periodicità delle verifiche norme tecniche di riferimento per l’effettuazione delle prove impegno al rilascio di relazioni relative ad ogni intervento registrazione sulla sorveglianza interna vie di fuga dispositivi di spegnimento impianti antincendio per gli impianti: lavori svolti sull’impianto o le modifiche apportate alle aree protette (ristrutturazione, variazioni di attività, modifiche strutturali, ecc.) qualora possano influire sulla efficacia della protezione prove eseguite guasti e relative cause esito delle verifiche periodiche dell’impianto. Registro antincendio