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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA Facoltà di Ingegneria. VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE. Corso di Pianificazione Energetica a.a. 2012-2013 ing. Giorgio Baldinelli. Definizione. Valutazione di impatto Ambientale (VIA)
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA Facoltà di Ingegneria VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE Corso di Pianificazione Energetica a.a. 2012-2013 ing. Giorgio Baldinelli
Definizione Valutazione di impatto Ambientale (VIA) PROCEDURA AMMINISTRATIVA FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA’ AMBIENTALEDI UN’OPERA PROPOSTA SULLA BASE DI UN’ANALISI DI TUTTI GLI EFFETTI CHE L’OPERA STESSA ESERCITA SULL’AMBIENTE E SULLE COMPONENTI SOCIO-ECONOMICHE INTERESSATE NELLE VARIE FASI DELLA SUA REALIZZAZIONE
FINALITA’ PRINCIPALI DELLE PROCEDURE V.I.A.: “….gli effetti di un progetto sull’ambiente devono essere dichiarati per proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita…..” (DIRETTIVA 85/337/CEE) LA V.I.A IN ITALIA: ORIENTATA INIZIALMENTE IN PREVALENZA ALLE OPERE CIVILI DI GRANDE ESTENSIONE, A PARTIRE DAL 1996, MEDIANTE IL D.P.R 12/4/1996, VIENE ESTESA ANCHE AD OPERE MINORI. SECONDA META’ ANNI ’90: MATURA L’ESIGENZA DI APPLICARE L’APPROCCIO DELLA V.I.A. NON SOLO ALLE OPERE, MA ANCHE ALLE POLITICHE, AI PIANI E AI PROGRAMMI DI GESTIONE DEL TERRITORIO(VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA V.A.S.) IL D.P.R.12/4/96 INTRODUCE ELEMENTI INNOVATIVI, DANDO ALLA V.I.A UNA ACCEZIONE PIU’ MODERNA: ALLA LUCE DEL CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE,LA V.IA. DEVE INTEGRARE ASPETTI TECNICI E PROCEDURALI, ACCOMPAGNARE ED INTEGRARE L’INTERO PROCESSO DECISIONALE, PONENDOSI BEN AL DI SOPRA DI UN SEMPLICE ALLEGATO TECNICO DI COMPATIBILITA’ O INCOMPATIBILITA’ AMBIENTALE.
Principio dello sviluppo sostenibile: Volto a garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. (DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 , n. 152) “Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.”
ELEMENTI CARATTERIZZANTI UNA PROCEDURA V.I.A.: 1. STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE:DOCUMENTO TECNICO REDATTO DAL PROPONENTE DELLO STUDIO, PRESENTA UNA DESCRIZIONE COMPLETA DELLE CARTTERISTICHE DEL PROGETTO E DELLE PRINCIPALI INTERAZIONI DELL’OPERA CON L’AMBIENTE CIRCOSTANTE (CARATTERIZZAZIONE ANTE E POST-OPERAM). 2. COINVOLGIMENTO DELLE AMM.NI LOCALI INTERESSATE:LA DOMANDA CONTENENTE IL PROGETTO DELL’OPERA ED IL S.I.A. DEVONO ESSERE TRASMESSE ALLA PROVINCIA ED AI COMUNI INTERESSATI, AI FINI DI INDIVIDUARE L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA PRONUNCIA DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’. • 3. PUBBLICITA’ DEL PROCEDIMENTO:IL PROPONENTE DEPOSITA PRESSO GLI UFFICI INDICATI DALLE AMM.NI LOCALI, A DISPOSIZIONE PER PUBBLICA CONSULTAZIONE: • COPIA DEL PROGETTO • S.I.A. • SINTESI NON TECNICA • IL PROPONENTE PROVVEDE ALLA PUBBLICAZIONE DI UN ANNUNCIO SU PIU’ QUOTIDIANI A LIVELLO PROVINCIALE, REGIONALE O NAZIONALE IN RAPPORTO AL RILIEVO DELL’OPERA. 4. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO: QUALUNQUE SOGGETTO PUO’ PRESENTARE IN FORMA SCRITTA OSSERVAZIONI SULL’OPERA PROPOSTA; TALI OSSERVAZIONI DEVONO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE PER IL RILASCIO DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE E POSSONO ORIGINARE INCHIESTE PUBBLICHE.
Nascita NORMATIVA IN MATERIA DIV.I.A.: • STATI UNITI • La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) viene introdotta per la prima volta negli USA, con il National Environmental Policy Act (NEPA) del 01/01/1970, firmato dal Presidente Richard Nixon, che istituisce il COUNCIL ON ENVIRONMENTAL QUALITY. I relativi studi devono valutare: • L’impatto sull’ambiente dell’azione proposta; • Qualsiasi effetto negativo sull’ambiente che non può essere evitato nell’attuazione della proposta; • Le alternative all’azione proposta; • Il rapporto tra l’utilizzazione locale a breve termine e la preservazione ed il miglioramento della produttività a medio termine e qualsiasi utilizzazione di risorse irreversibile ed irreparabile, che derivi dall’attuazione dell’azione proposta.
Nascita Il National Environmental Policy Act (NEPA), anticipa di quasi 10 anni il principio fondatore del concetto di Sviluppo sostenibile definito come “uno sviluppo che soddisfi le nostre esigenze d’oggi senza privare le generazioni future della possibilità di soddisfare le proprie”[1] [1] World Commission on Environment and Development, Our Common Future, 1987. Il NEPA assoggetta a VIA le attività degli stati e delle Agenzie Federali che possono avere un impatto ambientale rilevante (anche piani e programmi, politiche, formulazioni leggi e regolamenti)
Nascita La base della politica del NEPA (National Environmental Policy Act) è di assicurare che tutte le amministrazioni dello Stato esprimano le loro considerazioni ambientali prima di intraprendere qualsiasi azione o interventi federali rilevanti suscettibili di provocare effetti significativi per l’ambiente attraverso l’obbligo di effettuare una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Perché nasce Stati Uniti e Europa Progressivo degrado ambientale. Scarsa considerazione degli aspetti ambientali nella programmazione degli interventi. Limiti delle metodologie scientifiche per valutare l’accettabilità di interventi a potenziale elevato impatto ambientale. Processi decisionali che necessitano di strumenti complessivi di analisi e valutazione.
Formulazione della proposta Screening Esame ambientale iniziale VIA richiesta VIA non richiesta Scoping Coinvolgimento del pubblico Analisi degli impatti NB Il coinvolgimento del pubblico può avvenire anche in altri stadi Mitigazione e gestione degli impatti Nuova procedura Studio di Impatto Ambientale Istruttoria Coinvolgimento del pubblico Nuova progettazione Decisione Non approvazione Approvazione Implementazione ricadute NB Le informazioni relative controbuiranno alle VIA future Processo generale della Valutazione di Impatto Ambientale. Fonte UNEP (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME) 2002
La VIA in Europa Direttiva 85/337/CEE Nel 1985 introduce la VIA nell'Unione Europea, imponendo la valutazione dell'impatto ambientale per determinate categorie di opere.
NORMATIVA IN MATERIA DIV.I.A.: • EUROPA • DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE DEL 27/06/1985 n.337 “Valutazione dell’impatto ambientale di determinati soggetti pubblici e privati”: si definiscono con chiarezza le competenze legislative ed attuative, gli ambiti di applicazione, le forme di pubblicità e gli adempimenti essenziali connessi alla V.I.A. • Vengono elencati i fattori rispetto ai quali la VIA deve valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto: • l’uomo, la fauna e la flora; • Il suolo, l’acqua, l’aria, il clima ed il paesaggio; • l’interazione tra i fattori sopraelencati; • I beni materiali ed il patrimonio culturale. • Viene sancito l’obbligo di pubblicità degli atti connessi all’espletamento della VIA: • ALLEGATO I: “Progetti sottoposti obbligatoriamente alla VIA (art.4, parag.1) • ALLEGATO II: “Progetti da sottoporre alla VIA quando gli Stati membri lo ritengano opportuno” (art.4,parag.2) • ALLEGATO III: “Informazioni essenziali che il Committente deve fornire in merito alle caratteristiche dell’intervento (art.5, parag.1) Direttiva 85/337/CEE Nel 1985 introduce la VIA nell'Unione Europea, imponendo la valutazione dell'impatto ambientale per determinate categorie di opere.
La VIA in Europa • Direttiva 97/11/CE • Presentata a valle dei primi anni di applicazione (nel 1993) e dopo una revisione critica, costituisce l’evoluzione della Direttiva 85/337/CEE. • Fissano i principi fondamentali della VIA che i Paesi membri dovranno recepire. • Individuano negli Allegati I e II le categorie di opere soggette a VIA. • Introducono le fasi di “screening” e “scoping“.
La VIA in Europa Direttiva 2003/35/CE • Modifica la Direttiva 97/11/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia. • Prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia. • Obiettivo è quello di contribuire all’attuazione degli obblighi derivanti dalla “Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale”, fatta ad Arhus il 25 giugno 1998. 14
Convenzione di Aarhus: 25 giugno 1998. “ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI E L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE”. Obiettivo programmatico: contribuire alla tutela del diritto di vivere in un ambiente adeguato per la salute ed il benessere, spettante a ciascun individuo delle generazioni attuali e future, sensibilizzando i cittadini sui problemi ambientali favorendo l’accesso all’informazione e la loro partecipazione al processo decisionale. Intervento strutturato in tre settori principali: • sviluppare l’accesso dei cittadini alle informazioni di cui dispongono le autorità pubbliche; • favorire la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali aventi effetti sull’ambiente; • estendere le condizioni per l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
Il 24 settembre 1996, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la DIRETTIVA 96/61/CEE “sulla prevenzione e riduzione dell’inquinamento integrato (IPPC)” recepita mediante D.L.04/08/1999 n.372 Passaggio della legislazione ambientale comunitaria dall’approccio settoriale a quello “integrato”: novità (quasi) assoluta (unico precedente: direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), istituto avente anch’esso carattere globale e “trasversale”) Le normative settoriali restano in vigore: la sostituzione “riguarda” solo determinate attività - quelle tassativamente elencate nell’allegato I della direttiva 96/61/CE, individuate sul presupposto che esse abbiano “un grande potenziale di inquinamento a livello locale e di conseguenza a livello trasfrontaliero” (considerando n. 27)
Il 24 settembre 1996, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la DIRETTIVA 96/61/CEE “sulla prevenzione e riduzione dell’inquinamento integrato (IPPC)” recepita mediante D.L.04/08/1999 n.372 • Finalità • passare da un sistema autorizzativo in campo ambientale suddiviso per matrici (acqua, aria, terreno …) ad una visione integrata e sistemica dell’inquinamento. • privilegiare la prevenzione e la minimizzazione dell’inquinamento alla fonte, al fine di garantire una gestione accorta e più sostenibile delle risorse naturali; • basare i Livelli di Emissione aziendali sulle potenzialità offerte dalle migliori tecniche ambientali disponibili (Best Available Techniques - BAT), in modo da incentivare l’innovazione e l’aggiornamento verso l’adozione di tecnologie verdi; • omogeneizzare le autorizzazioni ambientali degli impianti aventi un grande potenziale di inquinamento, al fine di evitare operazioni di dumping ambientale all’interno dell’Europa in vista del suo allargamento ad Est. • garantire al pubblico il diritto di informazione sul funzionamento degli impianti e dei possibili effetti sull’ambiente e di trasmettere osservazioni;
Attuazione Direttiva 337/85/CEE in Italia PROCEDURA INTRODOTTA IN ITALIA A SEGUITO DELL’EMANAZIONE DIRETTIVA 337/85/CEE “concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati soggetti pubblici e privati”. RECEPIMENTO INDIRIZZI MEDIANTE: L.349/86: stabilisce che l’autorità preposta al rilascio del Giudizio di Compatibilità Ambientale sia il Ministero dell’Ambiente. D.P.C.M. 377 DEL 10/8/1988 E 27/12/1988: individuano l’insieme delle opere da sottoporre obbligatoriamente alla V.I.A. e si fissano le norme tecniche che regolano la procedura stessa. D.P.C.M. 27 dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità”. D.P.R. 12 aprile 1996: regola la procedura V.I.A. anche alle altre opere minori; delega le Regioni a dotarsi di legislazione specifica per una serie di categorie di opere, inserite negli Allegati A e B.
ATTUAZIONE DELLA DIR. 96/61/CE IN ITALIA La DIRETTIVA 96/61/CEE “sulla prevenzione e riduzione dell’inquinamento integrato (IPPC)” è recepita in Italia mediante D.Lgs04/08/1999 n.372 e D.Lgs. 59/2005 D. Lgs 372/99: recepimento solo per Impianti esistenti Sancisce l’importanza della prevenzione e dell’approcciointegrato, per evitare che la soluzione di un problema in uno specifico comparto trasferisca i fattori di carico su un altro comparto, riconoscendo la natura sistemica dell’ambiente nelle sue componenti naturali ed antropiche. Dir. 96/61/CE D. Lgs. 59/2005 recepimento integrale della direttiva
ATTUAZIONE DELLA DIR. 96/61/CE IN ITALIA Decreto Legislativo n° 372 del 4 agosto 1999 (D.Lgs. 372/99) “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n° 252 del 26/10/1999 (D.Lgs.372/99) L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti del decreto legislativo 18 febbraio 2005 , n. 59, di recepimento della direttiva comunitaria 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 del citato D.Lgs. 59/05, tale autorizzazione é necessaria per poter esercire le attività specificate nell'allegato I dello stesso decreto.
NORMATIVA IN MATERIA DIV.I.A. A questi ordinamenti quadro va integrata una vasta e articolata, ma disorganica, legislazione emanata precedentemente alla Direttiva 85/377/CEE e volta a regolare diversi aspetti e fenomeni particolari in materia di tutela delle acque, difesa del mare, inquinamento dell’aria negli ambienti esterni, emissioni nell’atmosfera da impianti termoelettrici e vapore etc… Come già osservato la normativa italiana sulla VIA è particolarmente complessa ed articolata anche a scala regionale. La complessità della normativa è legata anche alla predisposizione di frequenti modifiche al Codice dell'ambiente, che prevedono spesso revisioni di parti significative dell'articolato sulla VIA. Questa complessità normativa è d'ostacolo all'efficacia ed all'efficienza delle procedure di VIA in Italia.
Totale provvedimenti a livello nazionale in materia di VIA, VAS, IPPC e collegati alla VIA per tipologia e per anno.
Totale provvedimenti per regione per anno M. Belvisi, G. Baccaro, A. Bartoccioni – La Via a livello Regionale, quadro di riferimento normativo– febbraio 2007. RT/AMB/VIA. Pubblicato sul sito dell’APAT
NORMATIVA VIGENTE: Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 e s.m. D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m. L. 22 febbraio 1994, n. 146 Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 L. 15 marzo 1997, n. 59 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348 Direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente) D.P.C.M. 7 marzo 2007 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, decreto di modifica e integrazione del Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, decreto di modifica e integrazione del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006) NORMA UNI 10744: pubblicata nel luglio 1999, definisce finalità e requisiti del SIA, riferimenti programmatici, descrizione del progetto, del contesto territoriale e degli impatti ambientali.
Testo unico in materia ambientale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente) D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, decreto di modifica e integrazione del Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, decreto di modifica e integrazione del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006) IMPATTO AMBIENTALE: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.
Testo unico in materia ambientale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente) D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, decreto di modifica e integrazione del Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, decreto di modifica e integrazione del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006) La parte seconda del D.Lgs. 152/06 regolamenta tre procedimenti amministrativi e/o autorizzativi relativi però a situazioni/contesti ben diversi: VIA, VAS, AIA La VAS o Valutazione Ambientale Strategica si applica a PIANI e PROGRAMMI in altre parole agli strumenti di PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (PSC Piano Strutturale Comunale, PTCP o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, PTR Piano Territoriale Regionale, e di SETTORE (es.: PTA Piano di Tutela delle Acque, PIAE Piano Infraregionale delle Attività Estrattive, eccetera).
Testo unico in materia ambientale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente) D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, decreto di modifica e integrazione del Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, decreto di modifica e integrazione del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006) La VIA o Valutazione di Impatto Ambientale è un processo decisionale che si pone lo scopo di identificare, prima della sua realizzazione, gli impatti che un'OPERA o uno STABILIMENTO avrà sull'ambiente, e quindi di DECIDERE se autorizzarne la costruzione, in caso di impatti trascurabili o accettabili, o viceversa di bocciarne il progetto, qualora troppo impattante. La VIA si applica quindi a opere e progetti, come ad esempio una nuova ferrovia, un nuovo elettrodotto, una nuova strada statale o un nuovo tratto di autostrada, eccetera.
Testo unico in materia ambientale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente) D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, decreto di modifica e integrazione del Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, decreto di modifica e integrazione del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006) L'AIA o Autorizzazione Integrata Ambientale è una autorizzazione unica rilasciata ad una ATTIVITA' PRODUTTIVA (esempio, una fabbrica di cemento, o una vetreria, o una fabbrica di elettrodomestici, e così via) che contiene in sè in un unico atto tutte le autorizzazioni ambientali appunto, che in precedenza erano settoriali e ognuna indipendente dalle altre. Elenco delle autorizzazioni ambientali da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale: 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari; 2. Autorizzazione allo scarico; 3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; 4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT; 5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.
Il Coordinamento tra le procedure inerenti la valutazione d’impatto ambientale e l’Autorizzazione Integrata Ambientale è stabilito all’Art. 10 della Parte seconda del D.lgs 152/06 così come modificato dal D.LGS. 16-1-2008 N. 4: “ NORME PER IL COORDINAMENTO E LA SEMPLIFICAZIONI DEI PROCEDIMENTI” In tale articolo sono distinti : Impianti per i quali lo Stato è competente sia per la Via che per AIA Impianti per i quali sia VIA che AIA sono di competenza regionale
IMPIANTI PER I QUALI LO STATO È COMPETENTE SIA PER LA VIA CHE PER AIA Art. 10, comma 1Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tale fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005. Il provvedimento di V.I.A. sostituisce(letteralmente “fa luogo”) quello di A.I.A. lo studio di impatto, gli elaborati progettuali e il provvedimento finale devono contenere le informazioni/condizioni e misure stabilite dai commi 1 e 2 dell’art 5, art. 7 e art. 8 del D.lgs 59/2005 (procedura ai fini del rilascio dell’aia, condizioni dell’aia, migliori tecniche disponibili).
Allegato V (articolo 2, comma 1, lettera i)Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato I, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi; 2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW; 3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio; 4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:(omissis)5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato I; 6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato I localizzati interamente in mare. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, possono essere introdotte modifiche al presente allegato V con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
IMPIANTI PER I QUALI LA VIA E L’AIA SONO DI COMPETENZA REGIONALE Art. 10, comma 2 Le Regioni e le Province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di Via. E' in ogni caso assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Per i progetti sottoposti a VIA regionale (allegato III alla parte seconda del D.lgs 152/06) che ricadono nelle categorie industriali soggette al D.lgs. 59/2005 (allegato I del D.lgs 59/05), viene rinviata alle regioni la predisposizione degli strumenti atti ad assicurare il necessario coordinamento tra la procedura di A.I.A. nell’ambito del procedimento di V.I.A.; mentre viene fissata l’unicità della consultazione al pubblico per le due procedure.
Allegato I (articolo 1, comma 1)Categorie di attività industriali di cui all'art. 1 1. Attività energetiche. 2. Produzione e trasformazione dei metalli. 3. Industria dei prodotti minerali. 4. Industria chimica. 5. Gestione dei rifiuti. 6. Altre attività.
Testo unico in materia ambientale Valutazione ambientale dei progetti, o valutazione d'impatto ambientale, o VIA: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi: 1. Assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. 2. Proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, la VIA individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: 1) l'uomo, la fauna e la flora; 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.
Testo unico in materia ambientale Le fasi della procedura VIA L’iter procedurale complessivo della valutazione d'impatto ambientale si articola principalmente nelle seguenti fasi a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale; c) la presentazione e la pubblicazione del progetto; d) lo svolgimento di consultazioni;f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni; g) la decisione;h) l'informazione sulla decisione; i) il monitoraggio. Resta salva la possibilità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di definire eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per lo svolgimento della consultazione oltre al compito di disciplinare altri aspetti con propri provvedimenti legislativi (competenze regionali e locali, individuazione enti interessati e competenti in materia di ambiente, assoggettamento progetti a VIA e screening)
PROGETTO PRELIMINARE STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE SCREENING (occorre la VIA? SI’ NO VALUTAZIONE PRELIMINARE Accertamento inesistenza elementi preclusivi SCOPING Condizioni ed elementi per ottenere il consenso sul progetto definitivo Il progetto può essere compatibile? NO SI’ Condizioni per l’elaborazione del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale PROGETTO DEFINITIVO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE CONFERENZA DEI SERVIZI SUL PROGETTO DEFINITIVO Quadro delle sorgenti di impatto e dei principali elaborati coinvolti nei processi di valutazione ambientale
Fase a) Verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del DLgs 152/06. D. Lgs n.4 del 2008 ALLEGATO V - Criteri per la Verifica assoggettabilità di cui all'art . 20. 1 .Caratteristiche dei progetti Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: delle dimensioni del progetto; del cumulo con altri progetti; dell'utilizzazione di risorse naturali; della produzione di rifiuti; dell'inquinamento e disturbi ambientali ; del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.
D. Lgs. 4/08 ALLEGATO V - Criteri per la Verifica assoggettabilità di cui all'art . 20. 2 . Localizzazione dei progetti Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare : dell'utilizzazione attuale del territorio; della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona; della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone : a) zone umide; b) zone costiere; c) zone montuose o forestali; d) riserve e parchi naturali; e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri ; zone protette speciali designate; dagli Stati membri in base al-le dir. 79/409/CEE e 92/43/CEE; f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati; g) zone a forte densità demografica; h) zone di importanza storica, culturale o archeologica; i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Fase a)
D. Lgs. 4/08 ALLEGATO V - Criteri per la Verifica assoggettabilità di cui all'art . 20.. Fase a) 3.Caratteristiche dell'impatto potenziale Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare: • della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata); • della natura transfrontaliera dell'impatto; • dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto; • della probabilità dell'impatto; • della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
Fase a) Passaggi per la procedura di screening Presentazione dell’ istanza per la procedura di screening Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo. Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella GURI per i progetti di competenza statale, nel BUR per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni.
Consultazioni Chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Fase a) Passaggi per la procedura di screening • Deposito degli atti • Copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle Regioni e delle Province ove il progetto è localizzato. • I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.
Fase a) Passaggi per la procedura di screening Valutazione dello studio preliminare ambientale e del progetto preliminare. L'autorità competente nei successivi 45 giorni, sulla base dei criteri indicati nell'allegato V e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente. Decisione l'autorità competente si deve esprimere attraverso un “provvedimento di assoggettabilità”, disponendo: · l’esclusione dalla procedura di VIA, con eventuali prescrizioni, se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale; · l’assoggettamento alla procedura di VIA, se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce modifica sostanziale. Il provvedimento di assoggettabilità comprese le motivazioni deve essere reso pubblico a cura dell'autorità competente attraverso: a) un sintetico avviso pubblicato nella GU o BUR b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente. La verifica di assoggettabilità alla VIA può essere condotta anche nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
Fase b) Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale Lo scoping Fase preliminare facoltativa di “Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale” richiesta dal proponente al fine di consultare l’autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale sulla portata delle informazioni da inserire nel SIA. Entro 60 giorni: pronuncia dell’autorità competente con indicazioni sulle condizioni per l’elaborazione del progetto e dello studio di impatto senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento. Documentazione da presentare: · progetto preliminare; · studio preliminare ambientale; · relazione inerente al piano di lavoro per la redazione del SIA; · elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.
Fase c) Presentazione dell'istanza • L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione. Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.
Fase c) Presentazione dell'istanza La documentazione è depositata (supporto informatico/cartaceo) presso gli uffici dell'autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e,l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.
Fase d) • Consultazione • Contestualmente alla presentazione dell’istanza, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente. • Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione • nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle regioni, si provvederà con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. • 3. La pubblicazione deve contenere, oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. • Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. • Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi. • L'autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. Senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.
Fase d) Consultazione L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio .Se accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi, ed emette il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni. Sul suo sito web, l'autorità competente pubblica la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto.
Fase d) PROCEDURA ORDINARIA DI VIA PROPONENTE AUTORITA’ COMPETENTE CONSULTAZIONI gg Presentazione di istanza ed allegati 0 Informazione su Web Pubblicazione Verifica completezza elaborati 30 45 Osservazioni Pareri R, SCA, MBAC 60 150 Espressione di PVIA La procedura ordinaria di VIA secondo il D.Lgs 152/06 mod. che si conclude con l’espressione dello specifico Provvedimento (PVIA).
Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della Consultazione Fase e) 1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'autorità competente. 2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro ((novanta giorni)) dalla presentazione dell’istanza. 3. Contestualmente alla pubblicazione, il proponente, affinchè l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero nell'ambito della (Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta) a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto. 3-bis. Qualora le amministrazioni non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a prendere una decisione 4. L'autorità competente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.
Decisione Fase f) 1. L'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza. Nei casi in cui e' necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente. 2. L'inutile decorso dei termini previsti, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni. 3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine dei 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. 3-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione.