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energia elettrica da fonte rinnovabile. il quadro autorizzativo. Provincia di Genova Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti Servizio Energia, Aria e Rumore Ufficio Energia e Rumore. Arenzano - 13 maggio 2011. Fonti energetiche: una classificazione.
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energia elettrica da fonte rinnovabile il quadro autorizzativo Provincia di Genova Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti Servizio Energia, Aria e Rumore Ufficio Energia e Rumore Arenzano - 13 maggio 2011
Fonti energetiche: una classificazione a) fonti rinnovabili: sole - vento – risorse idriche – risorse geotermiche – maree - moto ondoso – trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici b) fonti assimilate a quelle rinnovabili: cioè tramite cogenerazione intesa come produzione combinata di energia elettrica e calore; calore di risulta, energia recuperabile in processi e impianti; scarti di lavorazione e/o di processi; fonti fossili da giacimenti minori isolati c) fonti convenzionali: combustibili fossili commerciali non rientranti in a) e b) (es. carbone, l'olio combustibile e il gas naturale). C.I.P.E. n. 6 del 29.04.1992
L’energia rinnovabile è: «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani definizioni del D. Lvo 28/2011
IMPIANTI AD ENERGIA RINNOVABILE: SERVONO AUTORIZZAZIONI?
Fonti normative principali D. L.vo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” D. Lvo 30 maggio 2008 n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” L. 22 maggio 2010 n. 73 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”
Fonti normative principali D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricita' da fonti rinnovabili nonche' linee guida tecniche per gli impianti stessi” D. Lvo 3 marzo 2011 n. 28 “ Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ” …. e inoltre: L. 241/1990 ss mm ii
Fonti normative principali (Regione Liguria) L. R. 29 maggio 2007, n. 22 “Norme in materia di energia” L. R. 6 giugno 2008, n. 16 “Disciplina dell’attività edilizia” L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 “Modifiche alle leggi regionali 6 giugno 2008, n. 16 (disciplina dell’attività edilizia) e 25 luglio 2008, n. 25 (disposizioni per la promozione ed il finanziamento dei programmi integrati per la mobilità “P.I.M.”)” …. e inoltre: alcune deliberazioni attuative
autorizzazioni per produrre energia da fonte rinnovabile Autorizzazione Unica SOGLIA Procedure Semplificate
autorizzazioni per produrre energia da fonte rinnovabile Autorizzazione Unica (AU) provincialealla costruzione ed all’esercizio dell’impianto ed opere connesse DIA al Comune competente per territorio Comunicazione al Comune competente per territorio
impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile regimi autorizzativi di competenza comunale
Impianti per i quali non è mai necessaria l’Autorizzazione Unica Impianti di potenza inferiore a: potenza al di sopra del valore soglia: procedura di Autorizzazione Unica in Provincia invece è sempre necessaria la AU in caso di richiesta di vincolo preordinato all’esproprio
I limiti di capacità di generazione e di potenza indicati sono riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica Per capacità di generazione o potenza dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo (Linee Guida, DM 18.09.2010)
esclusione dalla DIA e dalla Comunicazione (Linee Guida, DM 18.09.2010) Il ricorso alla DIA e alla comunicazione è precluso al proponente che non ha titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse: si applica la AU.
ATTENZIONE PERÒ: la SOGLIAche individua il tipo di procedimento non dipendesolo dalla potenza dell’impianto quindi la casistica effettiva è molto più complessa da quella riassunta nella tabella precedente
casi di competenza comunale fotovoltaico comunicazione se: impianti aderenti o integrati nei tetti (stessa inclinazione e orientamento) di edifici esistenti senza modifiche alla sagoma + superficie impianto minore superficie del tetto + intervento non ricadenti nell’ambito del D. Lvo 42/2004 oppure se: impianti realizzati su edifici esistenti o loro pertinenze + potenza di picco < 200 kW + intervento realizzato al di fuori della zona A) del DM 1444/1968
casi di competenza comunale fotovoltaico DIA se non ricadendo nei casi di comunicazione si verifica che: impianti collocati su edifici + superficie complessiva dei moduli minore superficie del tetto oppure se non ricadono nei casi precedenti e se: impianti con potenza di picco inferiore a 20 kW
casi di competenza comunale eolico comunicazione se: installati su tetti di edifici esistenti + altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m + intervento non ricadenti nell’ambito del D. Lvo 42/2004 DIA se: impianti con potenza di picco < 60 kW
casi di competenza comunale idroelettrico comunicazione se: Impianti realizzati in edifici esistenti senza alterazione di volumi e superfici + nessuna modifica di destinazione d’uso + non riguardanti le parti strutturali + nessun aumento di unità immobiliari né incremento dei parametri urbanistici + potenza minore di 200 kW DIA se: non ricadenti nel caso precedente + potenza minore di 100 kW
casi di competenza comunale Biomasse, gas di discarica, gas da processi di depurazione e biogas comunicazione se: operanti in assetto cogenerativo + potenza massima minore di 50 kWe (microcogenerazione) oppure se: Impianti realizzati in edifici esistenti senza alterazione di volumi e superfici + nessuna modifica di destinazione d’uso + non riguardanti le parti strutturali + nessun aumento di unità immobiliari né incremento dei parametri urbanistici + potenza minore di 200 kW
casi di competenza comunale Biomasse, gas di discarica, gas da processi di depurazione e biogas DIA se: operanti in assetto cogenerativo + potenza massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt oppure se: • impianti non in assetto cogenerativo con potenza massima: • minore di 200 kW per biomasse • minore di 250 kW per gas di discarica, gas da depurazione e biogas
casi di competenza comunale geotermoelettrico comunicazione se: Impianti realizzati in edifici esistenti senza alterazione di volumi e superfici + nessuna modifica di destinazione d’uso + non riguardanti le parti strutturali + nessun aumento di unità immobiliari né incremento dei parametri urbanistici + potenza minore di 200 kW
casi di competenza comunale Impianti solari termici comunicazione se: impianti aderenti o integrati nei tetti (stessa inclinazione e orientamento) senza modifiche alla sagoma + superficie impianto minore superficie del tetto + intervento non ricadenti nell’ambito del D. Lvo 42/2004 oppure se: impianti realizzati su edifici esistenti o loro pertinenze + a servizio degli edifici + intervento realizzato al di fuori della zona A) del DM 1444/1968 N.B.: il D. Lvo 28/2003 ha soppresso la precedente condizione «e termici senza serbatoio di accumulo esterno»
casi di competenza comunale Impianti solari termici DIA se: non ricorrono le condizioni precedenti e la superficie dell’impianto è inferiore a 100 mq
restano ferme le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica
nella DIA possono confluire altri atti: (Linee Guida, DM 18.09.2010) Concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità: sono acquisite e allegate alla DIA, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza Sono realizzabili con DIA anche le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica: le autorizzazioni, i nulla osta o atti d'assenso comunque denominati sono allegati alla DIA (verifica gestore rete/ preventivo per la connessione). Per gli impianti soggetti a comunicazione le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente
l’art. 6 D. Lvo 28/2011 specifica l’iter dei procedimenti di competenza comunale • Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità • sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse • presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, • almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una • dichiarazione accompagnata da • dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato • opportuni elaborati progettuali • attestazione della compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici • approvati e i regolamenti edilizi vigenti • attestazione della non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, • attestazione del rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. • elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete
se la dichiarazione è carente: Il Comune entro 30 giorni, riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite dalla normativa, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Incaso di falsa attestazione del professionista il Comune informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È fatta salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede alla notifica,decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione l'attività di costruzione deve ritenersi assentita
se mancano atti di assenso: • Se sono necessari atti di assenso di competenza comunale e non allegati alla dichiarazione: • devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore • il Comune deve rendere gli atti di assenso tempestivamente ed entro il termine per la conclusione del relativo procedimento. • Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine l'interessato può adire i rimedi di tutela.
se mancano atti di assenso: • Se l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti richiese atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse dal comune, e tali atti non sono allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede a: • acquisirli d'ufficio • oppure • convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi (artt.14 e seguenti L. 241/1990 ss mm ii). • Il termine di trenta giorni è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento o all'esercizio del potere sostitutivo previsto dalla normativa vigente (L. 241/1990 ss mm ii)
quanto previsto per l’Autorizzazione Unica può essere un utile riferimento per i procedimenti di competenza comunale
si tratta però di un elenco non esaustivo rispetto ai possibili soggetti interessati dal procedimento di AU ad esempio potrebbero essere coinvolti anche: la Soprintendenza ai beni archeologici, l’Agenzia delle Dogane, l’ENEL, i gestori di infrastrutture, etc.
ATTENZIONE: una novità legislativa in vigore da maggio 2011 (L.R. 7/2011): il movimento terra in zona con vincolo idrogeologico è autorizzato da: Provincia e Regione se si tratta di opere: su strade di interesse provinciale e regionale cave opere pubbliche realizzate da Provincia o Regione Comune (eventualmente in convenzione con altri comuni o Provincia): negli altri casi
modifiche ad impianti esistenti: art. 5 comma 3 del D. Lvo 28/2011 Un decreto individuerà gli interventi di modifica sostanziale da assoggettare ad AU, fermo restando il rinnovo della AU in caso di modifiche sostanziali ai sensi del D. Lvo 152/2006. Per adesso non sono sostanziali e sono di competenza comunale gli interventi su impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche: degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato Restano ferme, se previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale.
Il procedimento di AU può essere assorbito in un procedimento urbanistico-edilizio comunale Se un impianto è assoggettato alla procedura di AU e, contemporaneamente, ha carattere secondario ed accessorio rispetto ad un più ampio intervento edilizio principale e contestuale (ad esempio: installazione di un impianto fotovoltaico a tetto di un edificio in progetto), non si attiva la procedura di AU poiché l’iter approvativo dell’intervento edilizio principale è “prevalente ed assorbente” rispetto al procedimento di AU. La Provincia si esprime con proprio provvedimento (per i soli profili ecologici – ambientali) all’interno della Conferenza dei Servizi, facente capo al Comune, per l’intervento edilizio.
alla Comunicazione si allegano (Linee Guida, DM 18.09.2010) • autorizzazioni eventualmente obbligatorie per normative di settore • b) dati identificativi dell'impresa che realizza i lavori • c) relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di permesso di costruire
conclusione dei lavori: obblighi del proponente • L'interessato è tenuto a comunicare sempre al Comune la data di ultimazione dei lavori. • La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro • tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata. • La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. • Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato • rilascia un certificato di collaudo finale, da trasmettere • al Comune, con cui si attesta: • la conformità dell'opera al progetto presentato, • l'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale
Attività libera Costituiscono attività libera l’installazione di impianti di fonte rinnovabile per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione (articolo 12, comma 5 del d.lgs. 387/2003)
sanzioni amministrative specifiche (L. R 22/2007) Costruzione ed esercizio di impianti in assenza di AU o in modo difforme da quanto previsto nella AU: sanzione da 2.500 a 10.000 € e immediata rimozione degli impianti a cura dei gestori (se non provvedono, gli interventi sono realizzati d’ufficio dal Comune, con addebito delle relative spese ai gestori) Mancata trasmissione della DIA o della comunicazione: sanzione da 250 a 1.000 € All’applicazione delle sanzioni provvede ARPAL secondo le procedure della L.R. 45/1982 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
sanzioni amministrative specifiche (D. Lvo 28/2011) Costruzione ed esercizio in assenza di AU: sanzione da 1.000 a 150.000 €, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Inoltre è fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi. Esecuzione degli interventi in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformita' da quanto nella stessa dichiarato: sanzione da 500 a 30.000 €, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Inoltre è fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi.
sanzioni amministrative specifiche (D. Lvo 28/2011) Violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata: sanzione di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui ai due casi precedenti e comunque non inferiore a 300 €. Alla sanzione sono tenuti il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. È Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie precedenti, nonché la potestà sanzionatoria in capo alle Regioni e agli enti locali.
sanzioni amministrative specifiche (D. Lvo 28/2011) nota Costruzione ed esercizio in assenza di AU L'entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte non autorizzata: a) da 40 a 240 € per ogni kWt di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia; b) da 60 a 360 € per ogni kWe di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia;
Principali criticità del fotovoltaico • Impatti ambientali • 2. Stabilità della struttura • 3. Interferenze • Paesaggio • Costruzione pannelli • Smaltimento • Resistenza struttura • Azione del vento • Carico neve • Voli aerei • Strade
Principali criticità dell’eolico • Impatti ambientali • 2. Stabilità dell’aerogeneratore • 3. Interferenza con i voli aerei • 4. Costruzione linee elettriche • Rumore • Paesaggio • Fase di cantiere
Eolico: criteri per siti • La Regione Liguria ha escluso: • Aree di pregio naturalistico (ZPS, SIC) ed in generale aree di conservazione di fauna e flora; • Rotte migratorie • Privilegiare: disponibilità di infrastrutture (strade, cabine elettriche, ecc.) Impianti industriali: solo nelle aree stabilite dalla Regione
Principali criticità delle biomasse • Impatti ambientali • 2. Stabilità della struttura • 3. Interferenze • Atmosfera • Rumore • Rifiuti • Paesaggio • Resistenza struttura • Voli aerei • …
impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile Autorizzazione Unica di competenza provinciale
L’autorizzazione unica La normativa stabilisce che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono subordinati al rilascio di un’autorizzazione unica La Regione Liguria ha delegato la competenza alle Province
Il procedimento di A.U. • procedimento unico cui partecipano tutte le Amministrazioni interessate • modalità: conferenza dei servizi • tempo massimo pari a 90 gg.