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Aspetti processuali nel processo previdenziale

Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani -. Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli. 2. aspetti del processo previdenziale -questioni preliminari ed avvisi-. cambio di mentalit: (messa a disposizione di tutti i colleghi del pr

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Aspetti processuali nel processo previdenziale

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    1. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 1 Aspetti processuali nel processo previdenziale Introduzione Mercoledě 7 maggio 2008, Nuovo Palazzo di Giustizia, Centro Direzionale di Napoli, Piazza Coperta, Palazzina B,

    2. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 2 aspetti del processo previdenziale -questioni preliminari ed avvisi- cambio di mentalitŕ: (messa a disposizione di tutti i colleghi del proprio know-how , delle proprie esperienze, dei successi o degli insuccessi con esame critico degli stessi, condivisione in rete internet mediante l’utilizzazione del sito www.associazioneprevidenzialinapoletani.it e dell’imminente sito dell’Unione Italiana Forense, Sezione Tribunale di Napoli) ; il magistrato come “risorsa” nell’effettivitŕ della tutela giurisdizionale; la necessitŕ dell’associazionismo per gestire la sopravvivenza (”per sua natura l’uomo č spinto a costituire con i propri simili una comunitŕ civile finalizzata ad appagare i propri bisogni e gestire la sopravvivenza”, Charles de Secondat barone di Montesquieu, lo “Spirito delle leggi”, 1748).

    3. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 3 aspetti del processo previdenziale argomenti proposti mercoledě 7 maggio 2008: L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera tra diritto amministrativo e diritto civile. La correzione dell’errore materiale in sentenza sui diritti sociali anche quando č causato dalla parte (…o meglio, dal suo…difensore). La questione della irretroattivitŕ del D.L. Tremonti-Berlusconi (269/03 e ss.) (rinviato ad altra data per la riunione dei magistrati in corso sull’argomento).

    4. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 4 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera

    5. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 5 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera diritto amministrativo diritto civile

    6. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 6 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera diritto amministrativo diritto civile ****** Sul piano sostanziale non č possibile sempre distinguere nettamente tra loro le due situazioni giuridiche attive da tutelare (art. 24 Carta) : interesse legittimo; diritto soggettivo Spesso, infatti, coesistono. Talvolta il legislatore interviene con norma organizzativa statale del potere giurisdizionale attribuendo la giurisdizione “esclusiva” ad un giudice (amministrativo o ordinario). Tuttavia questi interventi del legislatore “ordinario” vengono poi sconfessati dal “giudice delle leggi” e sono spesso forvianti per gli operatori del diritto, i quali, per evitare responsabilitŕ professionali o comunque perdite di chance e di successo, sono costretti a ricorrere “simultaneamente” alle due giurisdizioni per non incorrere nelle rispettive “decadenze” processuali.

    7. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 7 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera diritto amministrativo diritto civile ****** Tutte le prestazioni in materia di previdenza ed assistenza “obbligatorie” vengono infatti erogate da enti pubblici (Inps, Inail, AA.SS.LL., enti locali, ecc.). Ed in quanto tali, la loro attivitŕ soggiace alle regole generali del diritto amministrativo.

    8. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 8 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera diritto amministrativo diritto civile ****** Dette prestazioni sono dette “obbligatorie” perché fornite dagli organi o istituti predisposti dallo Stato, in quanto si contrappongono all’assistenza privata “libera” ed alla previdenza integrativa contrattuale. Ricordiamo che per l’assistenza obbligatoria la principale fonte č contenuta nell’art. 38 della Costituzione, al comma 1, : “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale” e al comma 3 “Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata č libera” . L’invaliditŕ civile rientra nel piů vasto territorio dell’assistenza pubblica, che trova il suo fondamento nel principio della solidarietŕ sociale sancito dall’art. 2 della Costituzione e che comporta l’assunzione a carico della comunitŕ, con carattere di doverositŕ, degli oneri assistenziali. Quindi il finanziamento č a carico dello Stato. Anche per la materia previdenziale la principale fonte č offerta dalla Costituzione, dal 2° comma dell’art. 38, che afferma:” I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invaliditŕ e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Il sistema č auto-finanziario.

    9. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 9 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera diritto amministrativo diritto civile ****** Sappiamo che nel nostro ordinamento, per motivazioni storiche nascenti dall’esigenza di tutelare i cittadini nei confronti del potere esecutivo, l’attivitŕ di amministrazione, che compete al complesso degli organi al cui vertice si colloca il Governo, nonché agli altri enti pubblici generalmente strumentali o ausiliari dello Stato, č disciplinata da un nucleo omogeneo di norme di diritto pubblico che viene definito diritto amministrativo.

    10. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 10 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera diritto amministrativo diritto civile ****** Senza avere qui la pretesa di dover approfondire i caratteri del diritto amministrativo (per oggetto: cura degli interessi pubblici, secondo la dottrina tradizionale - Sandulli), o secondo la definizione del Barile , per il quale il diritto amministrativo concerne l’organizzazione, i mezzi e le forme delle attivitŕ della P.A., nonché i rapporti tra P.A. e privati, osserviamo che il diritto amministrativo italiano, in applicazione alle erogazioni delle prestazioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, presenta il seguente carattere: č diritto pubblico interno, in quanto deriva dalla volontŕ dello Stato e regola i rapporti in cui uno dei soggetti č necessariamente lo Stato stesso o un ente pubblico (cioč la P.A.) nell’esercizio di potestŕ amministrative; č assoggettato a diversi principi sanciti dalla Costituzione:

    11. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 11 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera diritto amministrativo diritto civile ****** č assoggettato a diversi principi sanciti dalla Costituzione: il principio di imparzialitŕ e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Carta) il principio della riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici, art. 97; il prinicipio della tutela giurisdizionale nei confronti dell’azione amministrativa, artt. 24 e 103;

    12. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 12 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera diritto amministrativo diritto civile ****** i suddetti principi “costituzionali”, sono stati poi attuati in sede di legislazione ordinaria, man mano che il diritto vivente, costituito dall’insieme delle pronunce dei giudici amministrativi (T.A.R. e Consiglio di Stato, quest’ultimo sia in sede giurisdizionale che consultiva) e quindi sono stati trasfusi nella legge fondamentale dell’attivitŕ amministrativa, il c.d. “Codice amministrativo”: la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (cosě come integrata dal restyling della L. 15/2005) che ha appunto “codificato” il procedimento amministrativo

    13. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 13 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera diritto amministrativo diritto civile ****** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed il procedimento amministrativo. Il procedimento amministrativo č l’insieme di una pluralitŕ di atti (susseguenti e diversi tra loro) che, nonostante la loro eterogeneitŕ e la loro relativa autonomia, sono preordinati allo stesso fine e, cioč, alla produzione degli effetti giuridici propri di una determinata fattispecie (Virga). Fino all’entrata in vigore della L. 241/90, recante Norme in materia di procedimento amministrativo e di dirtto di accesso ai documenti amministrativi, mancava nel nostro ordinamento una disciplina generale del procedimento amministrativo. C’erano solo alcune discipline di settore (p.e. espropriazione per p.u., L. 2359/1865; L. 1150/1942 per il procedimento di rilascio di concessioni edilizie). L’assenza di una regolamentazione generale del procedimento amministrativo comportava un’ampia discrezionalitŕ , talora trabordante in vero e proprio arbitrio in sede di gestione del procedimento e il non riconoscimento del diritto degli interessati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) a partecipare attivamente ai procedimenti destinati a sfociare nelle loro sfere giuridiche.

    14. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 14 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed il procedimento amministrativo in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali. Oltre ai principi del “giusto procedimento” per l’istituto della partecipazione degli interessati, della trasparenza, della semplificazione, si ricordano, per le importanti conseguenze sul piano concessorio delle provvidenze assistenziali e previdenziali: il divieto di aggravamento del procedimento (art. 1 , co. 1) (molto importante in connessione all’art. 414, n. 4, c.p.c.). Considerando la concezione funzionale del procedimento, quest’ultimo non si considera piů quale nesso causale tra una serie di atti, ma sintesi di essi, momento di verificazione o valutazione degli interessi reali. La violazione di tale divieto, con il compimento di atti istruttori inutili o defatigatori, vizia l’atto finale di eccesso di potere (o, secondo altri, della violazione di legge). Esempio, richieste di ulteriori visite specialistiche; pretesa dell’attestazione di consulenze specialistiche per uso “medico-legale” e non per semplice uso “clinico”.

    15. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 15 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed il procedimento amministrativo in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali. ancora sul divieto di aggravamento del procedimento (art. 1 , co. 1) (molto importante in connessione all’art. 414, n. 4, c.p.c.). Si tratta evidentemente di un’articolazione dei principi di economicitŕ e di efficacia dell’azione amministrativa., in forza della quale “La pubblica amministrazione non puň aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dello svolgimento dell’istruttoria”;

    16. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 16 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed il procedimento amministrativo in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali. Obbligo di conclusione esplicita del procedimento (art. 2). Gli enti pubblici interessati hanno il dovere di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento finale espresso, sia quando il procedimento consegua ad istanza (esempio domanda di indennitŕ di accompagnamento), sia quando debba essere iniziato d’ufficio (esempio indennizzo da infortunio sul lavoro). Obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo (art. 3). L’introduzione dell’obbligatorietŕ della motivazione, nel ricondurre l’azione amministrativa entro i binari del principio della legalitŕ, consente di ritenere che il provvedimento immotivato o insufficientemente motivato sia viziato per violazione di legge e non piů, come si riteneva in precedenza, per eccesso di potere.

    17. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 17 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed il procedimento amministrativo in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali. Brevi cenni sugli stati patologici dell’atto amministrativo. L’atto amministrativo č invalido quando č difforme dalla norma che lo disciplina. In relazione alla natura della norma rispetto alla quale si verifica tale difformitŕ, si possono individuare due categorie generali di vizi dell’atto amministrativo:

    18. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 18 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed il procedimento amministrativo in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali. Brevi cenni sugli stati patologici dell’atto amministrativo. Se la norma č una norma giuridica, il vizio che consegue sarŕ un vizio di legittimitŕ e l’atto sarŕ illegittimo; Se la norma rientra nella categoria delle c.d. norme di buona amministrazione (che impongono alla P.A. di attenersi, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, a criteri di opportunitŕ e di convenienza), il vizio sarŕ di merito e l’atto sarŕ inopportuno.

    19. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 19 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera Brevi cenni sugli stati patologici dell’atto amministrativo e riflessi nel rito del lavoro. L’atto illegittimo, in particolare, puň essere viziato in modo piů o meno grave: č nullo se manchevole di taluno degli elemnti essenziali richiesti dalla legge (esempio sottoscrizione del presidente della Commissione di accertamento I.C.); č annullabile quando taluno di questi elementi non manchi, ma sia viziato.

    20. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 20 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera Brevi cenni sugli stati patologici dell’atto amministrativo e riflessi nel rito del lavoro. Tipi di invaliditŕ: virtuale, perché si desume, attraverso l’interpretazione, dal sistema normativo. I vizi di legittimitŕ dell’atto amministrativo sono espressamente contemplati dalla legge (3 ipotesi: eccesso di potere, violazione di legge e incompetenza, art.3 L. TAR e art. 26 R.D. 1054/1926 T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato) e comportano l’annullamento dell’atto. diretta o derivata: l’invaliditŕ č derivata quando per la connessione con un altro atto precedente, l’invaliditŕ di quest’ultimo compromette la validitŕ di quello successivo che di per sé potrebbe essere legittimo.

    21. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 21 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera Brevi cenni sugli stati patologici dell’atto amministrativo e riflessi nel rito del lavoro. L’organizzazione statale della giustizia. Nell’attribuzione degli affari appartenenti alla cognizione dell’uno o dell’altro giudice, cosě come confermato dai lavori di preparazione della Costituzione repubblicana (cft. discorsi del Calamandrei sull’argomento) l’ordinamento giuridico ha generalmente attribuito la cognizione degli interessi legittimi al giudice amministrativo e dei diritti soggettivi al giudice ordinario, tranne nei casi di c.d. “giurisdizione esclusiva”, cioč per blocchi di materie. Piů nello specifico, tutte le posizioni di diritto soggettivo in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario (ed, all’interno di tale giurisdizione, alla competenza del giudice unico del Tribunale in funzione del giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 442 e 444 c.p.c.), nelle cui attribuzioni – dinanzi ai suddetti vizi di legittimitŕ- rientra il potere di disapplicare i provvedimenti che ledano le suddette posizioni, a norma e nei limiti dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E (c.d. L.A.C., legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo, varata all’indomani dell’Unitŕ d’Italia).

    22. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 22 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera Brevi cenni sugli stati patologici dell’atto amministrativo e riflessi nel rito del lavoro. L’organizzazione statale della giustizia. La legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E, c.d. L.A.C., resiste alla Costituzione repubblicana. Come sopra detto, raggiunta l’Unitŕ d’Italia, sorse il grave problema di unificare le legislazioni relative al contenzioso amministrativo vigenti nei vari Stati pre-unitari. L’esigenza, giŕ sentita nel Regno di Sardegna (di cui il nuovo Stato unitario costituiva la continuazione), di ridurre la competenza dei tribunali amministrativi, soprattutto in quelle materie in cui il soggetto vantava nei confronti della P.A. un vero e proprio diritto soggettivo, portň con la citata L. 2248/1865 all’abolizione del sistema del contenzioso amministrativo. Con tale L.A.C. (Legge Abolitrice del Contenzioso) furono aboliti tutti i tribunali speciali (tranne il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti) e fu attribuita la giurisdizione in materia di diritti soggettivi ai tribunali ordinari, prevedendo la possibilitŕ di far valere interessi legittimi mediante i ricorsi amministrativi.

    23. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 23 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera Brevi cenni sugli stati patologici dell’atto amministrativo e riflessi nel rito del lavoro. L’organizzazione statale della giustizia. La legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E, c.d. L.A.C., resiste alla Costituzione repubblicana. L’art. 1 aboliva tutti i tribunali speciali investiti del contenzioso amministrativo e individua quello devoluto all’A.G.O.. L’art. 2 stabiliva appunto quali erano le controversie attruite al G.O.: tali erano (e lo sono ancora oggi) tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quli si faccia questione di un diritto. L’art. 3 introduceva garanzie procedimentali amministrative (obbligo di motivazione, partecipazione) in compensazione alla privazione della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi.

    24. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 24 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera Brevi cenni sugli stati patologici dell’atto amministrativo e riflessi nel rito del lavoro. L’organizzazione statale della giustizia. La legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E, c.d. L.A.C., resiste alla Costituzione repubblicana. L’art. 4, inoltre, disciplinava l’ipotesi particolare in cui, anziché da un comportamento, il diritto soggettivo del privato fosse stato leso da un atto della P.A., stabilendo i limiti del potere del giudice in tal caso, (di disapplicazione e non di annullamento), in ossequio al principio della separazione dei poteri; L’art. 5 fissava la regola dell’applicabilitŕ generale degli atti amministrativi e dei regolamenti “conformi alle leggi”. Successivamente la legge Crispi del 1889 istituě una sezione giurisdizionale al C.d.S. (la 4^) con competenza generale di legittimitŕ. Nel 1890 furono istituite le Giunte Provinciali Amministrative, sostituite ora dai TTAARR. La riforma Giolitti del 1907 aggiunse la 5^ sezione.

    25. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 25 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera Brevi cenni sugli stati patologici dell’atto amministrativo e riflessi nel rito del lavoro. L’organizzazione statale della giustizia. La legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E, c.d. L.A.C., resiste alla Costituzione repubblicana. La Costituzione repubblicana ha consolidato il sistema di giustizia amministrativa quale risulta dalle leggi del 1865 e 1889. Ha accolto il principio della doppia giurisdizione e del criterio di riparto della giurisdizione tra G.O. e G.A. fondato sulla posizione giuridica lesa (la tutela dei diritti soggettivi, di regola, spetta al G.O., mentre quella degli interessi legittimi esclusivamente al G.A.: art. 103 della Carta. Vi č quindi assoluta paritŕ e dignitŕ tra G.A. e G.O..

    26. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 26 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera Brevi cenni sugli stati patologici dell’atto amministrativo e riflessi nel rito del lavoro. L’organizzazione statale della giustizia. Il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Tra le varie teorie in ordine a identificare i criteri idonei per operare il riparto, quella piů accreditata č: La teoria della causa petendi, secondo cui, a prescindere dalla natura del provvedimento richiesto, il criterio di differenziazione si basa sulla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio (diritto soggettivo o interesse legittimo). La Cassazione, con Sent. 4/7/1949, n. 1657, seguendo l’impostazione della causa petendi , ha posto con chiarezza il criterio discretivo tra i due ordini di giurisdizioni, osservando che:” tutte le volte che si lamenta il cattivo uso del potere dell’amministrazione, si fa valere un interesse legittimo e la giurisdizione č del G.A., mentre si ha questione di diritto soggettivo e giurisdizione del G.O. quando si contesta le stessa esistenza del potere.” In tal modo si č posto il collegamento seguente: cattivo uso del potere-interesse legittimo; Carenza di potere-diritto soggettivo.

    27. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 27 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera Brevi cenni sugli stati patologici dell’atto amministrativo e riflessi nel rito del lavoro. L’organizzazione statale della giustizia. La promulgazione della Legge 11 agosto 1973, n. 533, recante la “Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie” , operando con la tecnica della “novellazione” (oltre a quella, come si dirŕ della “disciplina diretta”), ha radicalmente sostituito l’intero titolo 4° del libro secondo del c.p.c.. E’ stato introdotto quindi un capo intitolato “controversie individuali di lavoro” e quello dedicato alle “controversie in materia di prevdienza e di assistenza obbligatorie”. L’innovazione piů importante, rispetto al previgente art. 459 del c.p.c. del ’40, č che nell’attuale formulazione dell’art 442 con cui viene esteso il rito del lavoro (che riproduce quasi la precedente versione), č stato eliminato l’inciso “…inerente ai rapporti indicati nell’art. 429..” (attuale art. 409 c.p.c.). Ne č derivato un ampliamento della portata della norma e quindi dell’ambito di applicazione del rito del lavoro, nel senso che nella nuova disciplina rientra ora ogni controversia in materia di sicurezza sociale non soltanto del lavoratore, ma del cittadino.

    28. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 28 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera Brevi cenni sugli stati patologici dell’atto amministrativo e riflessi nel rito del lavoro. La Legge 11 agosto 1973, n. 533, recante la “Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie” . Oltre alla tecnica della “novellazione”, come detto, la L. 533/73, ha operato anche la “disciplina diretta”. Oltre all’art. 5, sulla specificitŕ dell’arbitrato irrituale come facoltativo ancorché previsto nel CCL, in particolare, per quanto qui interessa, gli artt. 7 e 8 sono dedicati alle procedure amministrative che devono precedere le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. L’art. 7, rubricato “Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli enti previdenziali e assistenziali”. (120 gg. dalla richiesta). L’art. 8, rubricato “Procedure amministrative in materia assistenziale e previdenziale”, stabilisce che nelle “procedure” amministrative (n.b.: “procedure” e non “ricorsi amministrativi”) “non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi”. E’ evidentissima l’importanza di tale disposizione, in quanto fa da chiusura al sistema di riparto della giurisdizione in relazione alla posizione giuridica del cittadino che invoca le provvidenze.

    29. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 29 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera Volendo ora dare un “taglio pratico” a questa relazione, possiamo fare le seguenti considerazioni: In materia di assistenza obbligatoria, l’accertamento del diritto alle provvidenze operato dal Giudice del Lavoro si colloca su un piano autonomo rispetto a quello amministrativo; Eventuali vizi nella fase amministrativa, che per i principi sopra richiamati del diritto amministrativo dell’invaliditŕ derivativa paralizzerebbero l’erogazione della provvidenza, non si riverberano nel giudizio civile con il rito speciale di cognizione del lavoro; Innanzi al Giudice del Lavoro non si chiede l’accertamento dell’illegittimitŕ del provvedimento amministrativo emesso dalla Commissione di Invaliditŕ Civile dell’ASL, (che sicuramente č affetto da eccesso di potere per travisamento dei fatti, omissioni di malattie, violazione e falsa applicazione di legge e di regolamenti) ma, per quanto detto, l’accertamento del diritto soggettivo (infatti, per il richiamato art. 4 della L. 2248/1865. il giudice ordinario non puň annullarlo).

    30. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 30 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera Possibile campo di applicazione pratica dei principi sopra richiamati (sull’inapplicabilitŕ dell’invaliditŕ derivativa): Istanza volta all’accertamento dello stato di invaliditŕ civile presentata in forma libera in modo non conforme al modello ministeriale; Mancata o viziata e/o incompleta allegazione del certificato medico all’istanza (rif.: art. 1, co.1, d.P.R. 698/94 e D.M. Tesoro 9/11/90); In entrambi i casi, infatti, il responsabile del procedimento amministrativo, a norma dell’art. 6, della L. 241/90, avrebbe dovuto chiedere la “rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”. Quindi il giudice del lavoro disapplica il rigetto amministrativo (espresso o formatosi per “silenzio-rifiuto”) e procede all’accertamento del diritto in sede processuale.

    31. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 31 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera Possibile campo di applicazione pratica dei principi sopra richiamati: L’A.S.L. procede all’archiviazione dell’istanza di accertamento di invaliditŕ civile per “mancata presentazione a visita”. In tale ipotesi vi sono diversi profili di illegittimitŕ: Eccesso di potere e violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co.1 e art. 3, co.1 della L. 241/90. Infatti la P.A. ha il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso (decreto di archiviazione) e di motivarlo opportunamente. Infatti l’interessato potrebbe non avere avuto notizia della convocazione a visita oppure potrebbe essere stato impedito proprio dall’acutizzarsi del quadro morboso di cui egli stesso ha chiesto l’accertamento. Quindi il giudice del lavoro disapplica il rigetto amministrativo (espresso o formatosi per “silenzio-rifiuto”) e procede all’accertamento del diritto in sede processuale.

    32. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 32 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera Possibile campo di applicazione pratica dei principi sopra richiamati: Gli errori contenuti nel D.M. 5/2/1992 recante la “Nuova tabella indicativa delle percentuali d’invaliditŕ per le minorazioni e malattie invalidanti sulla base della classificazione internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanitŕ” (di cui all’art. 2 del d. lg.sl.vo 23 novembre 1988, n. 509). Sulla scia del precedente dovuto all’intervento della Corte di Cassazione (cft. sito associazione) a proposito dell’errore contenuto nella tabella suddetta a proposito dello stato invalidante dovuto all’obesitŕ con artrosi in ragione dell’I.M.C. (indice di massa corporea) che pone erroneamente ed in modo del tutto irrazionale un limite massimo a tale percentuale di compromissione di capacitŕ lavorativa generica nella misura massima del 40% (codice 7105 – apparato endňcrino) in corrispondenza di un i.m.c. del 40%, per il quale il giudice del lavoro deve disapplicare tale limite massimo in quanto illegittimo per eccesso di potere, ricorrendo all’art. 5 della citata Legge 2248/1865, dal momento che il D.M. č un regolamento e quindi pur sempre un provvedimento amministrativo (seppure di portata generale erga omnes), possiamo osservare:

    33. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 33 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera Possibile campo di applicazione pratica dei principi sopra richiamati: Gli errori contenuti nel D.M. 5/2/1992 recante la “Nuova tabella indicativa delle percentuali d’invaliditŕ” Sussiste evidentemente un errore nell’attribuzione in misura fissa nel 25% di invaliditŕ dell’apparato riproduttivo della donna che abbia suběto un’”isterectomia totale”, dal momento che alla “salpingectomia bilaterale”, sempre in etŕ fertile e che produce la stessa incapacitŕ di procreare viene attribuito il 35% di invaliditŕ. Anche qui, evidentemente, sussiste il medesimo aspetto processuale per il quale il giudice del lavoro deve disapplicare per l’isterectomia tale misura del 25% ed elevarla al 35% in quanto illegittimo per eccesso di potere da travisamento dei fatti e da mancata considerazione della realtŕ, ricorrendo all’art. 5 della citata Legge 2248/1865, dal momento che il D.M. č un regolamento e quindi pur sempre un provvedimento amministrativo (seppure di portata generale erga omnes), possiamo osservare:

    34. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 34 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera Possibile campo di applicazione pratica dei principi sopra richiamati: Il giudizio di ottemperanza (art. 27 T.U. leggi del Consiglio di Stato) del giudicato della sentenza del Giudice del Lavoro avverso l’INPS, con possibilitŕ di nomina del “commissario ad acta” della Prefettura di Napoli, decorsi 30 gg. dalla comunicazione della sentenza della 5^ Sez. del TAR Campania. L’obbligo in capo alla P.A. di “conformarsi” anche per il futuro sulla statuizione del Giudice del Lavoro. (pronunce del Consiglio di Stato); Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con parere del Consiglio di Stato, in materia di provvidenze per invalidi civili (molto interessante per le questioni in materia di handicap – L. 104/92- al fine di provocare un parere come -precedente giurisprudenziale- del Consiglio di Stato sulle questioni della giurisdizione e sulla legittimazione passiva). Il rimedio č infatti esperibile in virtů di una pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Generale n. 72 del 29 maggio 1997;

    35. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 35 L’avvocato previdenzialista come avvocato di frontiera Esempi proposti: Sentenza del T.A.R. Campania in materia di giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di giudicato di sentenza del Giudice del Lavoro in materia di assegno di invaliditŕ civile. Decreto del Presidente della Repubblica di decisione in materia di codice della strada su un ricorso straordinario (in alternativa al ricorso al TAR) con allegata decisione-parere del Consiglio di Stato (che ne costituisce parte integrante). Si ricorda che il ricorso straordinario al Capo dello Stato č un rimedio generale di legittimitŕ e puň essere usato (con gli opportuni adattamenti nella causa petendi, trattandosi sempre di un rimedio cassatorio) in alternativa al ricorso al TAR o al giudice ordinario indifferentemente sia per la tutela degli interessi legittimi che dei diritti soggettivi nei confronti di un ente pubblico.

    36. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 36

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