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Il concetto di «ente». PERSONA GIURIDICA complesso organizzato di persone e di beni al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica (attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o, più in generale, di situazioni giuridiche soggettive)
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Il concetto di «ente» PERSONA GIURIDICA complesso organizzato di persone e di beni al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica (attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o, più in generale, di situazioni giuridiche soggettive) Requisiti necessari della persona giuridica organizzazione di persone o di beni (elemento materiale), riconoscimento (elemento formale) A queste condizioni la persona giuridica esiste ed è soggetto di diritto (parte di rapporti giuridici in un determinato ordinamento giuridico e quindi destinataria delle norme dello stesso ordinamento)
Il concetto di «ente» ENTE (ens, participio presente del verbo esse, ‘essere’) 1. sinonimo di persona giuridica, nelle espressioni: - ente morale, vecchia denominazione delle persone giuridiche, ormai caduta in disuso - ente pubblico, che indica le persone giuridiche di diritto pubblico - ente ecclesiastico (nell'ordinamento italiano la persona giuridica che persegue fini di religione o di culto, nell'ambito della Chiesa cattolica o delle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato); 2. in termini più ampi e generali: - organizzazione di persone o di beni che assume una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico
Enti morali Definizione «d' epoca» • all' ottocentesco termine Ente morale non corrisponde una specifica realtà giuridica in Italia • Negli altri ordinamenti corrisponde spesso a “persona giuridica” • Si può però far riferimento alla legge Crispi del 1890 che rese pubbliche le Opere Pie trasformandole in IPB, Istituti di pubblica beneficenza • Nel 1923, le IPB divennero IPAB con l' aggiunta della parola «assistenza» • Nell' 88 la norma fu dichiarata incostituzionale la «pubblicizzazione» (perché contraria all' ultimo comma art.38 Costituzione “L'assistenza privata è libera “) • molte - non tutte - le IPAB si sono «riprivatizzate» • Con la legge del 8 novembre 2000 numero 328, la legge del 1890 è stata abrogata e le IPAB devono avere diversa disciplina • Gli Enti morali riconosciuti hanno la forma giuridica di Associazioni riconosciute o di Fondazioni.
Il concetto di «ente» - segue ENTE inteso in termini più ampi e generali • anche una organizzazione priva dell’elemento formale del riconoscimento può essere presa in considerazione dall'ordinamento, con possibile attribuzione di una certa autonomia patrimoniale (separazione, anche se non completa, tra il patrimonio ad essa riferibile e quello di altri soggetti del diritto) • Rientrano in questo concetto di Ente: a) le persone giuridiche b) le organizzazioni private che non hanno ottenuto il riconoscimento e quindi non sono persone giuridiche (i cosiddetti enti di fatto) • partiti politici • sindacati • associazioni non riconosciute • comitati • organizzazioni di volontariato • organizzazioni senza scopo di lucro di utilità sociale" (ONLUS) c) le organizzazioni pubbliche, prive di personalità giuridica e parti di un ente pubblico più ampio, alle quali l'ordinamento riconosce una certa autonomia. Quando l'ordinamento attribuisce ad enti, pur privi di personalità giuridica, un certo grado di autonomia patrimoniale essi possono comunque essere considerati soggetti di diritto
«ente pubblico» persona giuridica creata secondo norme di diritto pubblico soggetto diverso dallo Stato categoria complessa (molte tipologie, articolate) strumento col quale la p.a. svolge la propria funzione amministrativa contrapposto alla persona giuridica creata da norme di diritto privato per il perseguimento di interessi di carattere privato soggetto idoneo a essere titolare di poteri amministrativi (è un c.d. «centro di potere») la persona giuridica di diritto privato può tuttavia svolgere anch'essa funzioni amministrative gli enti pubblici devono svolgere una funzione di pubblico interesse (costituiscono nel loro complesso la p.a. indiretta)
«ente pubblico» - qualificazione della pubblicità solo in pochi casi la legge qualifica un ente come pubblico unica disposizione formale è l’art. 4 l. 20.3.1975 n. 70 (c.d. legge sul parastato: «nessun ente pubblico può essere riconosciuto o istituito se non per legge») è fonte primaria (comunque derogabile da fonte di pari rango) esclude solo che sia attribuita personalità pubblicistica con atti amministrativi resta sempre la possibilità di un riconoscimento legislativo non esplicito
«ente pubblico» - qualificazione implicita della pubblicità relazioni organizzative con apparati politici, dirette o indirette, previste per legge elementi presupponenti la pubblicità dell’Ente il pubblico potere eroga all’ente i mezzi finanziari necessari al suo funzionamento rivolge all’ente direttive controlla l’attività dell’ente nomina i titolari dei suoi organi
«ente pubblico» - qualificazione esplicita della pubblicità l’ente pubblico è istituito con specifica vocazione allo svolgimento di una peculiare attività di rilevanza collettiva necessità della valutazione della presenza dell’Ente nell’ordinamento particolare rilevanza pubblicistica dell’interesse perseguito dall’Ente l’interesse nell’Ente non può qualificarsi ontologicamente come pubblico è pubblico in quanto la legge, attesa la sua portata e dimensione collettiva, ne imputa il perseguimento a una persona giuridica riconoscimento della pubblicità di quella persona giuridica
«ente pubblico» - qualificazione esplicita della pubblicità soggetti privati che perseguono finalità collettive manca il giudizio di peculiare rilevanza dell’interesse perseguito l’interesse non può essere imputato dall’ordinamento giuridico all’Ente il suo perseguimento non è doveroso
Requisiti per la corretta qualificazione dell’ente pubblico • fonte che lo istituisce (legge o atto con forza di legge) • finalità perseguite (modi di raggiungimento del bene comune attraverso azioni e obiettivi di interesse pubblico) • prevalenza nel rapporto con altri soggetti di diritto (es. persone fisiche), che così non sono in dignità paritaria nei confronti dell'ente • stretto controllo da parte degli organi pubblici sull'operato dell'ente (es. controlli sul recte agendi e anche nomina da parte delle autorità competenti delle cariche interne all'ente) • la soggezione a un particolare regime giuridico di diritto amministrativo, prioritario rispetto alle previsioni del diritto privato
Caratteristiche del regime di diritto amministrativo • Autarchia (lett.la capacità di governarsi da sé): la capacità degli enti, diversi dallo Stato, di possedere potestà pubbliche per il perseguimento dei propri interessi. Si esprime nella possibilità di agire per il tramite di provvedimenti amministrativi con la stessa efficacia di quelli emessi dallo Stato, o la capacità di fornire certificazione o il potere di determinare la propria organizzazione interna. • Autotutela (garantita a ogni Ente Pubblico o a ogni altro organo stabilito dalla legge): capacità di risolvere un conflitto di interessi attuale o potenziale e, in particolare, di sindacare la validità dei propri atti producendo effetti incidenti sugli stessi, nell'ambito di tutela dell'interesse pubblico. Esempi: potere di revoca, sospensione, proroga, rimozione degli "effetti dell'atto", di annullamento o convalida dell'atto e dei suoi effetti ex tunc, o ancora di riforma, sanatoria, ratifica e rinnovazione dell'atto e dei suoi effetti ex nunc. • Autogoverno: facoltà di alcuni degli enti pubblici di amministrarsi per mezzo di organi i cui membri sono eletti da coloro che ne fanno parte.
Caratteristiche del regime di diritto amministrativo – segue Autonomia (potere di effettuare da sé le proprie scelte): capacità degli enti di emanare provvedimenti che hanno valore sul piano dell'ordinamento generale, alla stessa stregua di quelli dello Stato, impugnabili davanti al giudice amministrativo. Gradi e tipi di autonomia attribuiti dalle leggi agli enti pubblici: • autonomia legislativa (dettando norme generali e astratte valevoli per tutti i soggetti dell'ordinamento) • autonomia regolamentare; • autonomia statutaria; • autonomia finanziaria; • autonomia contabile; • autonomia di indirizzo amministrativo; • autonomia tributaria
Tipologie di ente pubblico in Italia • Corporazioni: persone giuridiche che si basano sull'associazione di più persone (hanno quale elemento costitutivo un insieme di persone fisiche o giuridiche – associati, legate dal perseguimento di uno scopo comune • Istituzioni: soggetti nei quali prevale l'elemento patrimoniale (istituti previdenziali) • Enti pubblici territoriali (il territorio è un elemento essenziale affinché l'ente esista come tale) • Enti pubblici non territoriali (l'elemento territoriale non è discriminante e operano solo limitatamente a determinati aspetti: INPS, che opera per tutta l'Italia ma ha competenza per la previdenza sociale, Agenzia delle Entrate, che ha competenza per l'imposizione fiscale) • Enti pubblici nazionali (svolgono le proprie competenze su tutto il territorio nazionale, oppure su un territorio limitato ma ai fini di un interesse nazionale) • Enti pubblici locali (svolgono le proprie competenze in una limitata circoscrizione territoriale con fini limitati a carattere locale) • Enti pubblici economici, che hanno come oggetto principale dell’attività la produzione di beni e servizi attraverso il metodo economico, basato su costi e ricavi, contrapposti agli • Enti pubblici non economici
attuale fase recessiva dell’ente pubblico -politiche adottate dagli organi di governo • privatizzazione degli apparati pubblici (processo economico che sposta la proprietà di un ente o di un'azienda dal controllo statale a quello privato. È procedimento opposto alla nazionalizzazione o alla municipalizzazione) - formale (semplice trasformazione dello status giuridico di un ente o di una impresa di proprietà pubblica, nelle svariate forme che può assumere, in una società di diritto privato, alle regole di questo assoggettata) - sostanziale (il vero e proprio passaggio della titolarità della proprietà e di conseguenza del potere di controllo dalla mano pubblica a quella privata) • gestione dei servizi pubblici (nazionali/locali) con società di capitali (in luogo dei precedenti ee.pp. economici o aziende autonome) • liberalizzazioni • ritiro dell’intervento pubblico da quelle aree ove il privato può esercitare attività di interesse generale con più profitto (sussidiarietà orizzontale – art. 118, u.c.. Costituzione)
liberalizzazioni e privatizzazioni • La liberalizzazione è un processo legislativo che consiste, generalmente, nella riduzione di restrizioni precedentemente esistenti. Più semplicemente, adeguarsi ai principi del liberalismo economico o a esigenze di libera scelta o di autonomia. Tipicamente, ci si riferisce alla liberalizzazione economica, specialmente alla liberalizzazione del commercio e del mercato, del capitale o del lavoro • Sebbene la liberalizzazione economica sia spesso associata con la privatizzazione, i due fenomeni possono restare assai distinti. Ad esempio l'U.E. ha liberalizzato i mercati del gas naturale e dell'energia elettrica, istituendo un sistema di concorrenza. Nonostante questo alcune delle principali compagnie elettriche europee (es. EDF, Vattenfall), sono rimaste parzialmente o totalmente in mano ai rispettivi governi. • I servizi pubblici liberalizzati e privatizzati possono essere dominati da poche grandi compagnie, particolarmente in settori che richiedono grossi investimenti e grossi costi irrecuperabili (settori del gas, dell'elettricità e della distribuzione dell'acqua, i cosiddetti monopoli naturali). In alcuni casi questi possono rimanere dei monopoli legali, almeno per una parte del mercato, ad esempio per i piccoli consumatori (concessione pluriennale acqua a una multiutility).
Ente pubblico economico • ente pubblico • accentuato grado di autonomia • propria personalità giuridica • proprio patrimonio • proprio personale dipendente, sottoposto al rapporto d'impiego di diritto privato • separato dall'apparato burocratico della P.A. • comunque legato alla P.A. • gli organi di vertice sono nominati in tutto o in parte dai Ministeri competenti per il settore in cui opera l'ente • ai detti Ministeri spetta un potere di indirizzo generale e di vigilanza • controllo esterno, contabile e di gestione, affidato alla Corte dei conti l’art. 1, c.5 del D.L. 12/7/2004 n. 168 impone alle strutture operative che esercitano la funzione del controllo di gestione sugli enti locali di fornire la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori, anche alla Corte dei conti • si adatta più facilmente ai cambiamenti del mercato perché ha ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa commerciale • obbligo di iscrizione nel registro delle imprese • spesso è il passaggio intermedio nella trasformazione di un'azienda autonoma in società per azioni
Esempio di trasformazione • Ente Tabacchi Italiani era un'azienda pubblica italiana operante nel settore dei tabacchi • Inizialmente fondata come ente pubblico il 9 luglio 1998, con sede a Roma • Etiha ereditato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato la produzione e la commercializzazione di sali e tabacchi • Aveva circa 7.000 dipendenti, 14 impianti di manifattura di sigarette e 2 di sigari • nel 2000 è stato trasformato in società per azioni. Era interamente posseduto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze • Nel 2003 è stato privatizzato attraverso un'asta, vinta dalla BAT, British American Tobacco, al prezzo di 2325 milioni di euro • Da allora ha cambiato nome in British American TobaccoItalia.
Enti pubblici economici in Italia (in ordine di costituzione) • Ina (1912) • Imi (1931) • Iri (1933) • Eni (1953) • Efim (1962) • Enel (1962) • Ferrovie dello Stato (1985)
Enti pubblici economici in Italia - funzioni • gran parte di essi operavano come holding di controllo di varie società • costituivano il termine di riferimento di gruppi industriali e finanziari fra i maggiori del paese • le società controllate, pur avendo la forma privatistica della società per azioni, erano per lo più possedute totalmente dallo Stato o dagli enti pubblici economici
Enti pubblici economici in Italia – trasformazioni in s.p.a. • La scelta della forma della società per azioni agli enti pubblici economici originariamente privi di soci è stata realizzata attraverso una trasformazione ex lege(art. 15 d.l. n. 333 del 11 luglio 1992 convertito con l. 8 agosto 1992 n. 359): Iri, Eni, Ina e Enel sono trasformati in società per azioni. • Lo stesso procedimento è stato utilizzato in situazioni nelle quali mancava la personalità giuridica; art. 3 d.l. 14 agosto 1992 n. 369 “l'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato è trasformata in Società per azioni”. Con il d.l. 30 agosto 1996 n. 456 è istituito l'Ente Tabacchi Italiani, ente pubblico economico. Il trasferimento delle attività commerciali ad un ente pubblico economico è stato il primo passo verso l'ulteriore trasformazione dell'Ente in società per azioni, avvenuta in data 19 luglio 2000. • In attuazione della legge, dunque, i principali enti pubblici economici sono divenuti società per azioni con socio unico lo Stato. Le partecipazioni sono state poi cedute al mercato per la maggior parte di essi.
Riferimenti normativi • articolo 15 D.l. n. 333 del 11 luglio 1992, convertito con l. 8 agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento delle finanza pubblica) • D.lgs. 14 agosto 1992 n. 369; • D.lgs. 30 agosto 1996 n. 456; • D.lgs. del 9 luglio 1998 n. 283.
Ente pubblico economico - Classificazione ISTAT delle forme giuridiche delle unità legali • codice 1.6.10 • gruppo «Forme disciplinate dal diritto privato» • sottogruppo "Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi"