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I DIRITTI SINDACALI NEL LUOGO DI LAVORO. TITOLO II DELLO STATUTO DEI LAVORATORI “DELLA LIBERTA’ SINDACALE” Riconosce diritti strumentali all’esercizio delle libertà sindacali Posti in capo ai lavoratori. DELLA LIBERTA’SINDACALE. Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale
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TITOLO II DELLO STATUTO DEI LAVORATORI “DELLA LIBERTA’ SINDACALE” Riconosce diritti strumentali all’esercizio delle libertà sindacali Posti in capo ai lavoratori
DELLA LIBERTA’SINDACALE Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
ART. 14STATUTO DEI LAVORATORI • Costituisce la concretizzazione a livello aziendale del principio di libertà di organizzazione sindacale garantito dall’art. 39, comma 1, della Costituzione. • Espressione di linea garantistica tendente ad affermare il diritto dei singoli lavoratori ad associarsi sindacalmente nei luoghi di lavoro. • Il limite che incontra è quello della salvaguardia del normale svolgimento dell’attività aziendale (v. in particolare l’art. 26, comma 1, Statuto). • Libertà sindacale nei luoghi di lavoro e pluralismo sindacale con l’unico limite dell’art. 18 della Costituzione (liceità dei fini, non segretezza).
DELLA LIBERTA’ SINDACALEPrincipio di non discriminazione (1) Art. 15 - Atti discriminatori E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b)licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso.
Art. 15STATUTO DEI LAVORATORI • Costituisce la pima ampia consacrazione legislativa del principio di non discriminazione nel rapporto di lavoro • Si riferisce in primo luogo alle discriminazioni per motivi sindacali. A queste sono state assimilate le discriminazioni per ragioni di sesso, razza e lingua (art. 13 L. 903/1977), poi quelle per handicap, età, orientamento sessuale, convinzioni personali (art. 4 D.Lgs. 216/2003) • I motivi discriminatori vietati non sono tassativi, ma solo esemplificativi • Fattispecie aperta (qualsiasi atto o patto)
DELLA LIBERTA’ SINDACALEPrincipio di non discriminazione (2) Art. 16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
ART. 16STATUTO DEI LAVORATORI Vieta la concessione da parte dei datori di lavoro di trattamenti economici collettivi a carattere discriminatorio: si tratta di quei trattamenti più favorevoli a gruppi di lavoratori per il loro comportamento (Es: premi antisciopero, maggiore retribuzione a coloro che non abbiano partecipato ad un’assemblea) Artt. 15 e 16: anche atti omissivi (rifiuto di assumere, di promuovere, di concedere trattamenti economici)
DELLA LIBERTA’SINDACALE Art. 17 - Sindacati di comodo E' fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
Art. 17STATUTO DEI LAVORATORI • Sindacati di comodo: organizzazioni, promosse o sostenute, dai datori di lavoro per avere alterazione della dinamica sindacale • Condotta del datore vietata: atti di favoritismo, di collusione, di corruzione, assunzioni discriminatorie, utilizzo dell’organizzazione di comodo per creare confusione e divisione tra i lavoratori
TITOLO III DELLO STATUTO DEI LAVORATORI “DELL’ATTIVITA’ SINDACALE” E’ dedicato alla protezione e promozione dell’attività sindacale nell’impresa
Il Titolo III non si applica a tutti Art. 35 Statuto: solo nei confronti delle imprese che nelle rispettive unità produttive occupino oltre i 15 lavoratori
RAPPRESENTANZA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO Chi sono i soggetti titolari dei diritti riconosciuti dal titolo III dello Statuto dei lavoratori? Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o le rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
RAPPRESENTAZIONI SINDACALI AZIENDALI (RSA) Art. 19 - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali Rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.) possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva (art. 35), nell'ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (comma abrogato); b) delle associazioni sindacali (non affiliate alle predette confederazioni) che siano firmatarie di contratti collettivi (nazionali o provinciali) di lavoro applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
ART. 19 IL CARATTERE “APERTO DELLA NORMA" Iniziativa dei lavoratori: RSA sono costituite ad iniziativa dei lavoratori - sono organismi di rappresentanza di tutti i lavoratori presenti nell’azienda, iscritti e non iscritti al sindacato Legame con il sindacato: nell’ambito di….. Devono però essere necessariamente collegati ad un sindacato, cioè formati nel suo ambito Sottoscrizione di contratto collettivo Non indica quale sia il contratto
TITOLO III “DELL’ATTIVITA’ SINDACALE” Quali sono i diritti riconosciuti? • Diritto di assemblea (art. 20) • Diritto a svolgere referendum (art. 21) • Diritto dei dirigenti delle rappresentanze sindacali a fruire dei permessi sindacali retribuiti o non retribuiti (artt. 23 e 24) • Diritto di affissione nella bacheca sindacale (Art. 25) • Diritto di svolgere proselitismo e raccogliere contributi sindacali (art. 26) • Obbligo datoriale di predisposizione di locali idonei all’esercizio delle funzioni sindacali e per lo svolgimento delle riunioni (art, 27)
TITOLO III “DELL’ATTIVITA’ SINDACALE” Art. 20 - Assemblea I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
Art. 20Statuto dei lavoratori • Il potere di convocazione dell’assemblea spetta alle r.s.a. • L’assemblea deve avere ad oggetto materie di interesse sindacale e del lavoro • Il datore di lavoro è obbligato a mettere a disposizione un locale idoneo • Il datore deve essere preavverito per tempo • L’assemblea deve essere legittimamente convocata • Possono partecipare tutti i lavoratori dell’unità produttiva di riferimento • Il datore non ha diritto di partecipare all’assemblea • Assemblee fuori dall’orario di lavoro (non retribuite) • Assemblee durante l’orario di lavoro (retribuite ma con dei limiti)
ART. 21 Art. 21 - Referendum Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
ART. 21 Consultazione della base dei lavoratori dell’impresa Diritto di indizione in capo a tutte le r.s.a. Può riguardare totalità dei lavoratori dell’impresa o una parte di essi Deve avere ad oggetto materie inerenti all’attività sindacale Deve svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro Il datore deve mettere a disposizione idoneo locale
ART. 22 Art. 22- Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
Art. 22 Tutela speciale per i dirigenti sindacali in materia di trasferimento e anche licenziamenti (v. art. 18)
ART. 23 Art. 23 - Permessi retribuiti I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b). I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 23 • Titolari del diritto sono i dirigenti delle r.s.a. • La distribuzione dei permessi tiene conto delle dimensioni delle imprese, con alleggerimento degli oneri delle imprese minori • Il lavoratore che intende esercitare il permesso deve darne comunicazione al datore tramite le r.s.a. di regola 24 ore prima • Il permesso deve essere utilizzato per attività strettamente collegate al mandato sindacale
ART. 24 Art. 24 - Permessi non retribuiti I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 25 Art. 25 - Diritto di affissione Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
ART. 25 • Il diritto di affissione compete alle RSA • Il diritto di affissione si esercita all’interno dell’unità produttiva • Il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre appositi spazi (bacheche sindacali) • L’attività di affissione può avere ad oggetto pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro
ART. 26 Art. 26 - Contributi sindacali I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
ART. 26 • Titolari del diritto individualmente sono i lavoratori • Non è necessaria esplicita autorizzazione dell’associazione sindacale • L’esercizio di tale diritto non deve pregiudicare la normale attività aziendale • I lavoratori potranno esercitare tale diritto negli intervalli lavorativi o utilizzare i permessi sindacali
Art. 27 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
ART. 27 • Solo nelle unità produttive con più di 200 dipendenti il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione delle RSA permanentemente un idoneo locale • Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti viene meno il requisito della permanente disponibilità
EXCURSUS STORICO • Fino al 1889 il diritto di sciopero era considerato un reato • Con l’emanazione del Codice Zanardelli non è più considerato un reato se non violento • Con il Codice Rocco (1930) si ritorna a repressione dello sciopero (artt. 502-508 e 330-333) • La Costituzione: art. 40 “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”
E’ un diritto individuale, ma per definizione, lo sciopero è un’interruzione collettiva e concertata del lavoro
DEFINIZIONE DI SCIOPERO Astensione collettiva dal lavoro dei lavoratori dipendenti per: • Motivi salariali • Protesta • Solidarietà • Rivendicare diritti
Le conseguenze giuridiche dell’affermazione costituzionale del diritto di sciopero: • Vincola lo stato a non introdurre sanzioni penali nei confronti dello sciopero (fatte salve rare eccezioni) • Autorizza i lavoratori ad astenersi dalla prestazione in occasione dello sciopero senza subire conseguenze negative sul piano del rapporto di lavoro (a parte la trattenuta retributiva)
Art. 40 “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” Vuoto legislativo fino al 1990
Legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla Legge n. 83/2000 Prima legge che ha disciplinato il diritto di sciopero
L’ordinamento ha demandato alla corte Costituzionale il compito di adattare le norme di carattere penale e definire modalità dello sciopero
La Corte dichiarò incostituzionale la punibilità dello sciopero (art. 502 cod. pen.) Sentenza maggio 1960, n. 29 La Corte Costituzionale ha cercato nelle diverse sentenze di contemperare l’interesse sotteso al diritto di sciopero con gli altri interessi aventi pari rilievo costituzionale
Corte Costituzionale Distinzione tra: Servizi pubblici esercitabile Servizi pubblici essenzialinon esercitabile Sentenza n. 222/1976 La Corte stabilì che non tutti i servizi dovessero essere riconosciuti come ugualmente indispensabili per la collettività La Corte distinse tra “servizi dotati di essenzialità” da quelli che non avevano tale requisito
La Corte considerò essenziali i servizi in ragione del preminente interesse generale che soddisfano
LEGGE 146/1990 Prima vera legge che dà attuazione al precetto costituzionale Lo scopo è quello di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati
Quali sono questi diritti? Diritto alla vita Diritto alla salute Diritto alla libertà e alla sicurezza della persona Diritto alla libertà di circolazione Diritto all’assistenza e previdenza sociale Diritto all’istruzione Diritto alla libertà di comunicazione
Elenco di servizi raggruppati in relazione ai diritti tutelati 1) Tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico Servizi della sanità, igiene pubblica, protezione civile, raccolta e smaltimento rifiuti urbani e speciali, tossici e nocivi, approvvigionamento di prodotti energetici, beni di prima necessità, amministrazione della giustizia
2) Assistenza e previdenza sociale Pagamento retribuzioni e pensioni 3) Istruzione pubblica Continuità servizi asilo nido, scuole materne ed elementari, svolgimento scrutini finali e degli esami, istruzione universitaria
4) Libertà comunicazione Poste, telecomunicazioni, informazione radiotelevisiva pubblica 5) Libertà di circolazione Trasporti pubblici urbani, extraurbani, ferroviari ed aerei
Legge n. 83/2000(riforma la legge 146/1990) • Si potenzia il metodo preventivo • Si inaspriscono le sanzioni • Maggiori poteri Commissione di Garanzia
Nei servizi pubblici essenziali il diritto di sciopero è consentito nel rispetto di queste condizioni: Esperimento prima dello scioepero di procedure di raffreddamento e di conciliazione da farsi presso il Ministero (conflitti di rilievo nazionale) o Prefettura (conflitti di rilievo locale) Osservanza di un preavviso minimo di 10 giorni per predisporre erogazione indispensabili e per tentare composizione del conflitto
Regole dello sciopero Rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione di prestazioni indispensabili Obbligo di dare informazione all’utenza sullo sciopero almeno 5 giorni prima