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VALUTAZIONE E ORIENTAMENTO

VALUTAZIONE E ORIENTAMENTO. VALUTARE TERMINE CHE DERIVA DAL LATINO VALITUS, P.P. DI VALERE, STIMARE, DARE UN PREZZO. IN SENSO ETIMOLOGICO E’ IL PROCESSO MEDIANTE IL QUALE SI ATTRIBUISCE UN “VALORE” AD UN OGGETTO, UN’AZIONE, UN EVENTO.

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VALUTAZIONE E ORIENTAMENTO

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  1. VALUTAZIONE E ORIENTAMENTO

  2. VALUTARE TERMINE CHE DERIVA DAL LATINO VALITUS, P.P. DI VALERE, STIMARE, DARE UN PREZZO. IN SENSO ETIMOLOGICO E’ IL PROCESSO MEDIANTE IL QUALE SI ATTRIBUISCE UN “VALORE” AD UN OGGETTO, UN’AZIONE, UN EVENTO. NATURALMENTE LA VALUTAZIONE E’ STRETTAMENTE COLLEGATA AI PROCEDIMENTI, AI METODI E AGLI STRUMENTI USATI CHE POSSONO CONDIZIONARE IL GIUDIZIO. VALUTAZIONE SCOLASTICA supervisione sistemica dell’apprendimento e della crescita educativa dell’alunno, fatta per regolare nel modo più efficace le opportunità di apprendimento ed educative che vengono offerte nella scuola. E’ OGGETTO DELLA DOCIMOLOGIA, (termine usato per la prima volta da H. Piéronnel 1934) QUELLA PARTE DELLA PEDAGOGIA CHE STUDIA I CRITERI E I METODI DELLA VALUTAZIONE.

  3. La valutazione oltre a comprendere la • descrizione qualitativa e quantitativa dei • comportamenti, comporta dei giudizi di valore e tiene conto delle condizioni ambientali interne ed esterne del processo educativo. • Spesso sono usati come sinonimi i sostantivi: • - controllo • - misurazione • - verifica • Accertamento • LA VALUTAZIONE E’ QUALCOSA DI PIU’!

  4. La finalità della valutazione educativa non è soltanto quella di classificare gli alunni, ma di aiutarli nella loro crescita. Per questo è necessario far riferimento a un piano razionalmente concepito, attuato con aderenza ai fini e ai fatti, utilizzando mezzi adeguati. LA VALUTAZIONE ACCOMPAGNA IL PROGETTO EDUCATIVO In genere si distinguono una valutazione iniziale (diagnostica), una intermedia (formativa) e una finale (sommativa). • si valuta al momento iniziale della esecuzione, quando è necessario raccogliere informazioni sulle esigenze dei soggetti coinvolti, sulle obiettive difficoltà poste dalla situazione, sulla possibilità di utilizzare materiali e strumenti idonei, sul peso esercitato da fattori esterni; • si valuta nel corso del progetto per ridefinirne l'organizzazione e la specifica strategia di intervento; • si valuta alla fine per acquisire elementi necessari non solo per cogliere l'efficacia di quanto prodotto, ma soprattutto per orientare il lavoro futuro.

  5. Troppo spesso ci si sofferma sul rendimento scolastico dell'allievo concentrandosi su aspetti quali l'apprendimento della lettura, l'esposizione linguistica, le abilità di ragionamento ecc... Fattori questi giudicati importanti per l'inserimento e la crescita del soggetto nella comunità scolastica. Ma non viene dedicata la medesima attenzione alle variabili emotivo-affettive che possono condizionare pesantemente lo sviluppo dell'allievo ed il suo adattamento all'ambiente, fino a costituire una eredità negativa che, con molta difficoltà, riuscirà a scrollarsi in momenti successivi. Non sono pochi gli allievi che affrontano con paura le prove. a) elevati stati d'ansia sono invalidanti per la prestazione, b) molti soggetti nelle nostre scuole presentano aspetti legati all'ansia da prestazione, c) la scuola, in modo particolare partendo dalla scuola media in su, vede l'ansia da prestazione come un fatto "privato" dello studente, che fa in qualche modo parte della sua "personalità" e che non è modificabile, a) la scuola non è attrezzata per analizzare ed intervenire sul fenomeno, e) molti soggetti, con forte ansia da prestazione sono emotivamente labili, tanto che alcuni di essi, dopo una serie di insuccessi, abbandonano la scuola. Teniamone conto quando ci apprestiamo a valutare i disabili!

  6. LE NORME LEGGE 104/92 DECRETO LEGISLATIVO 16.04.1994 , N. 297 O.M. 90/2001 C.M. 14 MARZO 2008 N. 32 REGOLAMENTO VALUTAZIONE (D.P.R.122/2009) LINEE GUIDA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA O.M. SUGLI ESAMI DI STATO………

  7. Legge 5 febbraio 1992 n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ha previsto agli artt. 12 – 13 – 14- 15 – 16 il diritto all'educazione ed istruzione per gli alunni in situazione di handicap. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione 13. Integrazione scolastica  14. Modalità di attuazione dell'integrazione 15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica 16. Valutazione del rendimento e prove d'esame

  8. 16. Valutazione del rendimento e prove d'esame • 1. valutazione degli alunni handicappati: • sulla base del PEI • particolari criteri didattici adottati per certe discipline • attività integrative e di sostegno svolte (anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline).

  9. SCUOLA DELL’OBBLIGO (L.104/92 Art.16 comma 2) 2.Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali

  10. SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (L.104/92 Art.16 comma 3) 3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

  11. O.M. 90/2001 art.11Valutazione scuola secondaria 1°grado Comma12 : se l’allievo raggiunge gli obiettivi fissati nel PEI ottiene la promozione e alla fine del triennio ha il diploma di licenza media Se,invece, l’allievo non raggiunge gli obiettivi fissati nel PEI (il PEI non è stato ben impostato!!!) può ripetere la classe o superare gli esami finali con un attestato per il solo riconoscimento dei crediti formativi

  12. O.M. 90/2001 art.11Valutazione scuola secondaria 2° grado Art.15, comma 2.Valutazione (che deve sempre esserci) sulla base degli obiettivi prefissati nel PEI: a) Art 12-13 se gli obiettivi minimi raggiunti sono globalmente riconducibili a quelli della classe (valutazione conforme obiettivi minimi) b) Art.15,comma 2 - 4 se gli obiettivi non sono riconducibili a quelli minimi si ha una valutazione differenziata

  13. Scelta modalità valutativa(O.M.90/2001 art 15 c.5) • Proposta della scuola • Scelta effettuata dalla famiglia • Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13

  14. C.M. 14 marzo 2008 n. 32 - Art.5 – Disposizioni per particolari tipologie di alunni
Richiama l’art. 318 del testo unico del D.L. 16/4/94 n.297a conclusione del primo ciclo di istruzione (Il comma 1 tratta dei Dsa) 2. Alunni con disabilità. La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata sulla base del piano educativo individualizzato (…)

 Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate*, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI) (…). Tali prove hanno comunque valore equipollente ai fini della valutazione dell’alunno. La sottocommissione potrà assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte degli alunni con disabilità.

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità visiva, verrà utilizzato il supporto digitale della prova nazionale (…).
 Nel caso di esito negativo delle prove di esame, per gli alunni con disabilità è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti. (…) Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni con disabilità. 


  15. TERMINOLOGIA • Prove differenziate* • Prove equipollenti • Valutazione differenziata • Valutazione conforme • Attestato dei crediti formativi • Diploma di licenza

  16. REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE • ART.1 • OGGETTO • FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE • CARATTERISTICHE DELLA VALUTAZIONE

  17. FINALITA’ • Provvede a coordinare la valutazione degli alunni tenendo conto anche: • dei DSA • della DISABILITA’ • CARATTERISTICHE • La valutazione è espressione dell’autonomia professionale della funzione docente, sia nella dimensione individuale, sia nella dimensione collegiale. • Ogni alunno ha diritto ad una valutazione…

  18. Oggetto della valutazione • Il processo di apprendimento • Il comportamento • Il rendimento scolastico complessivo • Certificazione dei LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI • Al termine dell’anno conclusivo della scuola primaria • Al termine della scuola secondaria di primo grado • Al termine della scuola secondaria di secondo grado

  19. Certificazione dei livelli di apprendimento raggiunti • al fine di: • Sostenere i processi di apprendimento • Favorire l’orientamento • Favorire l’inserimento nel mondo del lavoro

  20. Valutazione del primo ciclo di istruzione (artt 2-3 reg valutazione) • Valutazione periodica e finale • Collegiale dei docenti contitolari • Espressa in voti • I docenti di sostegno sono contitolari • Al termine del primo ciclo di istruzione  ESAME di STATO con la prova :INVALSI

  21. INVALSI e DISABILI Per gli alunni con disabilità visiva, la prova sarà fornita anche in forma digitale. La durata della prova potrà essere prolungata rispetto al tempo stabilito.Con l’apporto del relativo docente di sostegno, sono predisposte specifiche prove corrispondenti alla prova a carattere nazionale per gli alunni con disabilità che svolgono prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art. 318 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297.(t.u.) I criteri di valutazione della prova differenziata sono elaborati dalle singole sottocommissioni.L’insegnante di sostegno affianca l’alunno

  22. Art.9 reg valutazionevalutazione alunni con disabilità • E’ certificata nelle forme e nelle modalità previste dalle disposizioni in vigore • È riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte in base al PEI • E’ espressa in decimi

  23. Art.9 R.V. • c.2 Esame conclusivo del primo ciclo: • Prove d’esame differenziate, comprensive della prova INVALSI • Corrispondenti agli insegnamenti impartiti • Idonee a valutare il progresso dell’alunno • In rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento di partenza • Sono adattate in base al PEI ( ove necessario) • Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie titolo di licenza

  24. Art.9 R.V. • c.3 le prove d’esame del primo ciclo sono sostenute anche con: • attrezzature e sussidi… (come previsto dal D. Lgs.297/94 art.318 Valutazione del rendimento e prove d’esame; nei commi 3-4 si parla di prove equipollenti e di uso di ausilii nelle prove d’esame con eventuali tempi più lunghi) • Sui diplomi di licenza non si fa menzione delle differenziazioni nelle prove

  25. Art.9 R.V. c.4 Agli alunni disabili che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo, che è titolo per l’iscrizione e la frequenza alle classi successive ai soli fini dei crediti formativi…

  26. Art.9 R.V. c. 5 al termine del secondo ciclo di istruzione, gli alunni con disabilità sostengono l’Esame di Stato secondo le modalità previste da: D. Lgs.297/94 art.318 Valutazione del rendimento e prove d’esame; nei commi 3-4 si parla di prove equipollenti e di uso di ausili nelle prove d’esame con eventuali tempi più lunghi)

  27. Art.9 R.V. Percorso didattico Differenziato non conseguimento di diploma, ma attestato dei crediti formativi Percorso didattico “Conforme” conseguimento del diploma

  28. O.M. n. …… Art. 17ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

  29. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo • I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio,… • I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. • Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. • Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2

  30. Documentazione per esami (O.M. 90/2001) 8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d’esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall’art.17, comma 1, dell’O.M. n.29/2001

  31. LA RELAZIONE • il C.d.C deve presentare una RELAZIONE che illustri: • le capacità e potenzialità dell’allievo • le difficoltà incontrate e come sono o non sono state superate • le discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici • i percorsi equipollenti eventualmente svolti • le attività integrative e di sostegno

  32. Nella relazione si devono esporre le modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente: con quali tecnologie / con quali strumenti con quali modalità / con quali contenuti e) con quale assistenza (docente di sostegno, assistente educativo, accompagnatore…): questo punto deve essere illustrato in modo chiaro per evitare fraintendimenti. f) l’eventuale richiesta di prove equipollenti o differenziate e tempi più lunghi, oltre alla richiesta di assistenza di una o più figure. La Commissione, esaminata la documentazione fornita dal C.d.C., predispone le prove equipollenti o differenziate, anche avvalendosi del personale esperto.

  33. ORIENTAMENTO • Commissioni orientamento tra ordini di scuola e dopo? • Cosa offre il territorio? • Quali opportunità vi sono per allievi disabili con complessità? • Come siamo in grado di rispondere alle famiglie? • Quali strutture sono in grado di dare risposte?

  34. I NOSTRI ALLIEVI POSSONO ANDARE: • UNIVERSITA’ • POLITECNICO • CORSI IFTS • CORSI F.P. (FAL, PRELAVORATIVI ECC..) • AVVIATI AL LAVORO ATTRAVERSO I CPI • LABORATORI PROTETTI • COOPERATIVE SOCIALI • CENTRI DIURNI • CST

  35. Legge 68/99: Art. 1.COLLOCAMENTO DEI DISABILI Art. 2. COLLOCAMENTI MIRATI Art.3. OBBLIGO d’ASSUNZIONE Art. 11. CONVENZIONI Art.12. COOPERATIVE SOCIALI Art. 15. SANZIONI Art. 14 FONDO REGIONALE

  36. IN ALLEGATO CONSIGLI ED INFORMAZIONI A CURA DELLA DOTT.SSA NORA CONSUELO PER QUANTO RIGUARDA LA FREQUENZA ALL’UNIVERSITA’ O AL POLITECNICO DI TORINO; DOCUMENTO PREDISPOSTO DALLA PROVINCIA PER I CORSI PRESSO I CENTRI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI TORINO E PROVINCIA

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