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PREVIDENZA INTEGRATIVA

PREVIDENZA INTEGRATIVA. Decreto Legislativo 252. La previdenza complementare è una forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria, ma non la sostituisce.

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PREVIDENZA INTEGRATIVA

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Presentation Transcript


  1. PREVIDENZA INTEGRATIVA

  2. Decreto Legislativo 252 La previdenza complementare è una forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria, ma non la sostituisce. Dal 1° gennaio 2007, la previdenza complementare è regolamentata da una nuova legge, il D. Lgs. 252/05, che introduce nuove modalità di versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari attraverso il meccanismo del “silenzio – assenso”. La riforma è diretta a tutti i lavoratori privati che già non destinano integralmente il TFR maturando ad un fondo pensione. Sono, al momento, esclusi dalla riforma i pubblici dipendenti ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.

  3. Perché iscriversi ad un fondo pensione Perché il processo di riforma della previdenza pubblica ha abbassato la copertura pensionistica per i più giovani. Perché si usufruisce del contributo, stabilito dal contratto collettivo, versato dall’Azienda al fondo scelto dal lavoratore. Perché si ha un vantaggio fiscale. Il contributo trattenuto dalla retribuzione del lavoratore e versato al Fondo Pensione può essere dedotto dal reddito imponibile. Inoltre, dal primo gennaio 2007 è prevista anche una tassazione delle prestazioni più vantaggiosa di quella attuale.

  4. Tipologie di forme pensionistiche • Fondi pensione negoziali • Fondi pensione aperti • Contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali • Fondi pensione preesistenti al novembre 1992

  5. Equiparazione delle forme pensionistiche L’equiparazione poggia su un quadro di regole comuni valevoli per tutte le forme pensionistiche complementari con particolare riferimento, alla governance, alla comparabilità dei costi, alla trasparenza ed alla portabilità delle posizioni maturate. Nella definizione e nel controllo circa la corretta attuazione di queste regole è confermato e rafforzato il ruolo della Commissione di vigilanza che diventa l’unica autorità di settore.

  6. Adesione, circolazione e portabilità I lavoratori possono aderire a forme pensionistiche individuali, pur in presenza di fondi contrattuali dei settori contrattuali di appartenenza, destinandovi non solo contributi a proprio carico ma anche il tfr maturando Il contributo datoriale solo nei limiti e secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva. Il periodo di permanenza minimo nella forma pensionistica prescelta scende a 2 anni dai 3/5 anni previsti dal decreto n. 124/1993. Decorso questo periodo minimo il lavoratore ha la facoltà di trasferire l’intera posizione maturata ad altra forma pensionistica anche se non sono venuti meno i requisiti di partecipazione alla prima forma pensionistica complementare.

  7. Fondi pensione negoziali Sono costituiti tramite un contratto collettivo nazionale, o un accordo o un regolamento aziendale, o un accordo tra lavoratori promosso da categorie sindacali. Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri: l’assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo. L’assemblea è formata da rappresentanti degli associati. Gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori e per metà dai rappresentanti dei datori di lavoro.

  8. Fondi pensione negoziali – Gestione delle risorse La gestione delle risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati con le quali il fondo stipula apposite convenzioni. Le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria. Le pensioni sono di norma erogate da una compagnia assicuratrice

  9. I fondi pensione aperti I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. L’adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva. Possono raccogliere quote di tfr, la contribuzione a carico del datore di lavoro, se così previsto dalle fonti istitutive dei fondi pensione contrattuali, e una contribuzione volontaria del datore di lavoro. La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito.

  10. Forme pensionistiche individuali Sono realizzate mediante contratti di assicurazione sulla vita, con finalità previdenziale, stipulati con imprese di assicurazione. Le forme pensionistiche individuali possono raccogliere quote di tfr, la contribuzione a carico del datore di lavoro, se così previsto dalle fonti istitutive dei fondi pensione contrattuali, e una contribuzione volontaria del datore di lavoro.

  11. Perché scegliere un fondo negoziale I fondi negoziali consentono la partecipazione diretta dei lavoratori e dei loro rappresentanti negli organi di amministrazione e controllo. Non hanno i conflitti di interesse che i fondi aperti possono avere con le banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio che li hanno istituiti. Hanno costi inferiori ai fondi aperti e alle polizze individuali. In base ai contratti sono l’unica forma pensionistica che attualmente può raccogliere la contribuzione a carico del datore di lavoro.

  12. Le nuove modalità di adesione L’adesione ad una forma pensionistica complementarepuò avvenire:  secondo modalità esplicite entro il 30 giugno 2007 ovvero entro sei mesi dalla data di prima assunzione per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007;  secondo modalità tacite nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà entro i termini sopra previsti. Il lavoratore può scegliere di mantenere il tfr presso il proprio datore di lavoro.

  13. Le nuove modalità di adesione La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l’indicazione della forma di previdenza complementare prescelta. La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro. La misura del finanziamento dei piani pensionistici complementari possono cambiare a seconda delle modalità di adesione, esplicita o tacita, utilizzate.

  14. Finanziamento in caso di modalità esplicite In caso di adesione su base collettiva, la contrattazione può fissare modalità e misura minima di questa contribuzione e di quella a carico del datore di lavoro. Il finanziamento può avvenire tramite il solo conferimento del tfr senza obbligo di contribuzione per il lavoratore o l’impresa. Il lavoratore può decidere di destinare in modo autonomo una propria contribuzione alla forma pensionistica prescelta, anche in assenza di accordi collettivi. Il lavoratore può, quindi, esercitare una delle seguenti opzioni: adesione con solo tfr maturando; adesione secondo le disposizioni contenute nelle fonti istitutive; adesione con tfr maturando e con una contribuzione a proprio carico, alla quale può aggiungersi quella del datore di lavoro.

  15. Finanziamento in caso di modalità esplicite. Portabilità del contributo datoriale Se la forma pensionistica complementare prescelta è un fondo aperto o una forma individuale, il finanziamento è costituito dal tfr maturando e da un eventuale contributo a carico del lavoratore, che provvederà comunicarne l’importo al proprio datore perché possa provvedere a trattenerlo ed a versarlo alla forma di destinazione. A questo contributo può aggiungersi il contributo del datore di lavoro istituito da accordi collettivi o aziendali per le forme pensionistiche collettive, nei limiti e secondo le modalità previste dai predetti accordi. Il datore di lavoro può comunque decidere di contribuire volontariamente al finanziamento del piano pensionistico del lavoratore.

  16. Finanziamento in caso di modalità tacite Se, nei termini stabiliti, i lavoratori non esprimono alcuna volontà, il datore di lavoro trasferisce il tfr maturando ad una delle seguenti forme pensionistiche. 1. Alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo che non sia intervenuto un accordo aziendale che preveda la destinazione del tfr a fondi aziendali, adesioni collettive a fondi aperti e fondi istituiti dalle Regioni. 2. In caso di presenza di più forme pensionistiche su base contrattuale, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda. 3. Al fondo residuale presso l’Inps, qualora non siano individuabili le forme pensionistiche sopra indicate.

  17. Conseguenze del modo di adesione Con una adesione esplicita il lavoratore può scegliere nei fondi multicomparto il tipo di investimento che ritiene più utile. La scelta del comparto può comunque essere cambiata successivamente secondo le regole del fondo. Può inoltre, versando un proprio contributo, godere di quello del datore di lavoro. Con una adesione tacita il Tfr del lavoratore è obbligatoriamente collocato in un comparto garantito che tutti i fondi pensione hanno dovuto costituire per poter ricevere le adesioni tramite il silenzio assenso. Il lavoratore non usufruisce del contributo del datore di lavoro. Successivamente può optare per una adesione esplicita, scegliere il comparto e, versando un proprio contributo, godere di quello del datore di lavoro.

  18. Lavoratore dipendente già occupato in data antecedente al 29 aprile 1993 e già iscritto a previdenza complementare Modalità esplicita Entro il 30 giugno può conferire esplicitamente il residuo Tfr alla forma pensionistica complementare a cui è iscritto Entro il 30 giugno può mantenere esplicitamente il residuo Tfr in azienda (nella aziende > di 50 addetti il Tfr è trasferito al Fondo Inps) Modalità tacita Se entro il 30 giugno non esprime alcuna volontà scatta il silenzio assenso e la quota residua di Tfr è conferita dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare a cui è iscritto

  19. Lavoratore dipendente già occupato in data antecedente al 29 aprile 1993 e non iscritto a previdenza complementare Modalità esplicita Entro il 30 giugno può conferire il Tfr (1) alla forma pensionistica complementare a cui è iscritto: • Nella misura del 100% • Secondo quanto determinato dagli accordi contrattuali • In assenza di accordi in misura non inferiore al 50% • La quota non conferita resta in azienda (al Fondo Inps nelle aziende > di 50 addetti) Entro il 30 giugno può mantenere esplicitamente il Tfr in azienda (nella aziende > di 50 addetti il Tfr è trasferito al Fondo Inps)

  20. Lavoratore dipendente già occupato in data antecedente al 29 aprile 1993 e non iscritto a previdenza complementare Modalità tacita Se entro il 30 giugno non esprime alcuna volontà il Tfr è conferito dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare negoziale prevista contrattualmente (2) o, in sua assenza, al Fondo residuale Inps. In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma individuata con accordo aziendale o, in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.

  21. Lavoratore dipendente di prima occupazione dopo il 29 aprile 1993 già iscritto a previdenza complementare Già versa tutto il Tfr a previdenza complementare. Non deve fare nulla

  22. Lavoratore dipendente di prima occupazione dopo il 29 aprile 1993 non iscritto a previdenza complementare Modalità esplicita Entro il 30 giugno 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, può scegliere di destinare il Tfr ad una forma pensionistica complementare. Entro il 30 giugno, o entro 6 mesi dalla data di assunzione se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, può mantenere esplicitamente il Tfr in azienda (nella aziende > di 50 addetti il Tfr è trasferito al Fondo Inps). Modalità tacita Se entro il 30 giugno, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, non esprime alcuna volontà il Tfr è conferito dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare negoziale prevista contrattualmente (2) o, in sua assenza, al Fondo residuale Inps.

  23. La forma pensionistica complementare residuale presso l’Inps In caso di mancata indicazione, ed in assenza di una forma complementare di riferimento negoziale, le quote di tfr affluiscono presso una forma pensionistica costituita presso l’Inps. L’organo di amministrazione è nominato dal ministro del lavoro. La posizione può essere trasferita presso altra forma in qualsiasi momento e prima del compimento del periodo minimo di permanenza di due anni.

  24. Il Fondo Tfr del Tesoro gestito dall’Inps Riguarda le imprese con più di 50 addetti Assicura le stesse prestazioni dell’azienda (Tfr e anticipazioni). Le prestazioni sono erogate interamente dall’azienda che si rivale sul Fondo per la parte spettante a questo.

  25. Versamenti ai fondi complementari e al Fondo Inps • Per i lavoratori già occupati al 1° gennaio 2007 il versamento ai fondi del Tfr è effettuato: • dal 1° luglio con le quote maturate dal momento dell’adesione esplicita. • dal 1° luglio in caso di silenzio-assenso. Le quote di Tfr che restano in azienda relative al periodo dal 1° gennaio 2007 al momento dell’adesione (esplicita o con silenzio assenso) nelle imprese con più di 50 addetti sono versate al Fondo Inps Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007 il versamento ai fondi delle quote di Tfr maturate dal momento dell’assunzione è effettuato dal mese successivo alla scelta del lavoratore o da quello successivo al periodo dei sei mesi.

  26. D.lgs. 252 – L’informazione • Il decreto ha previsto: • l’obbligo, per il datore di lavoro, di fornire informazioni sulle possibili destinazioni del tfr prima dell’avvio del periodo dei sei mesi al termine del quale il lavoratore decide del proprio tfr maturando; • l’obbligo, sempre per il datore di lavoro, di informare, 30 giorni prima della scadenza del termine di sei mesi, il lavoratore che non abbia espresso una scelta circa la destinazione che avrà il suo tfr alla scadenza del semestre.

  27. La prosecuzione volontaria Il decreto legislativo n. 124/1993 ammette la possibilità, se prevista dai regolamenti, di proseguire i versamenti per un massimo di cinque anni dopo il raggiungimento dell’età pensionabile e solo per gli iscritti alle forme pensionistiche individuali. Il decreto n. 252/2005 ha esteso questa possibilità agli iscritti a tutte le forme pensionistiche complementari eliminando il limite dei 5 anni e introducendo la condizione che l’aderente, alla data del raggiungimento dei requisiti di pensionamento del regime obbligatorio, possa far valere almeno un anno di contribuzione in forme di previdenza complementare.

  28. Accesso alle prestazioni Viene superata l’attuale distinzione fra prestazioni per anzianità e per vecchiaia. Il diritto alla prestazione si consegue alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza e con almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. L’anzianità necessaria per l’accesso alla prestazione è determinata tenendo conto di tutti i periodi di partecipazione alle forme complementari, a condizione che gli stessi periodi non siano stati oggetto di riscatto totale della posizione individuale. In caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, la prestazione può essere concessa al lavoratore con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza.

  29. Modalità di liquidazione  Prestazione in forma di rendita mediante conversione del montante maturato presso il fondo; • liquidazione in capitale della prestazione per un importo non superiore al 50% del montante maturato; • liquidazione in capitale dell’intera prestazione, se la rendita derivante dalla conversione di almeno del 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale. Diritti dei superstiti di pensionato • Previa stipula di contratti assicurativi contro il rischio morte o sopravvivenza oltre la media, in caso di morte del beneficiario gli schemi di erogazione delle rendite possono prevedere: • la restituzione del montante residuo ai beneficiari indicati dall’aderente/pensionato; • l’erogazione agli stessi beneficiari di una rendita calcolata in base al montante residuale.

  30. L’anticipazione in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% del montante maturato, per spese sanitarie connesse ad interventi e terapie conseguenti a gravissime situazioni relative agli aderenti stessi, al coniuge ed ai figli. decorsi otto anni dall’iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisito della prima casa di abitazione per gli aderenti stessi o per i figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia sempre con riferimento alla casa di abitazione decorsi otto anni dall’iscrizione, per un importo non superiore al 30% per ulteriori esigenze dell’aderente. Le somme percepite come anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento mediante contribuzioni annuali (non sono esenti per la parte che supera il limite di esenzione, ma danno diritto a un credito di imposta).

  31. Trasferimenti e riscatti E’ possibile il trasferimento ad altra forma pensionistica alla quale il lavoratore acceda in relazione all’attività lavorativa. E’ possibile il trasferimento ad altra forma pensionistica decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. • Il riscatto in caso di morte può essere operato dagli eredi del lavoratore deceduto ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso. • In mancanza di tali soggetti, la posizione: • risulta acquisita al fondo pensione in caso di forme pensionistiche complementari contrattuali; • è devoluta a finalità sociali secondo le modalità e le indicazioni fissate da apposito decreto del Ministro del lavoro, in caso di forme pensionistiche individuali.

  32. Riscatti • Il riscatto può essere parziale o totale e può essere chiesto nei seguenti casi e misure: • riscatto parziale (fino al 50% della posizione maturata) nei casi di cessazione dell’attività lavorativa a cui sia seguito un periodo di disoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di ricorso a procedure di mobilità o di Cig/Cigs; • riscatto totale nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche complementari possono prevedere la possibilità di riscattare la posizione maturata in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli statuti e regolamenti, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.

  33. Regime fiscale della contribuzione • Fino al 2006 i contributi erano deducibili entro il limite più basso tra i seguenti: • 12 % del reddito complessivo; • 5.164,57 euro annui; • doppio del tfr versato alla forma pensionistica complementare ad ambito definito, con riferimento ai soli redditi da lavoro dipendente e in relazione ai quali spetti il tfr. • In base al decreto n. 252/2005 i contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo entro € 5.164,57 annui.

  34. Regime fiscale della contribuzione per i lavoratori di prima occupazione Il limite di 5.164,57 euro è innalzato per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto. I lavoratori che nel primo quinquennio di partecipazione a forme pensionistiche complementari versano complessivamente una contribuzione inferiore all’importo costituito dal limite annuo di 5.164,57 euro moltiplicato per 5 (25.822,85 euro), per i venti anni successivi al quinto possono usufruire di una maggiore deduzione oltre il limite generale pari alla differenza tra i 25.822,85 euro e quanto versato nei primi cinque anni di partecipazione. La maggiore deduzione può essere usufruita tra il 6° ed il 25° anno di partecipazione. Il tetto annuo di deducibilità così maggiorato non può comunque superare i 7.746,86 euro annui (5.164,57 +2.582,29).

  35. Regime fiscale dei rendimenti Sostanzialmente immutate restano le regole relative alla tassazione dei rendimenti che rimane fissata in misura pari all’11%, a titolo di imposta sostitutiva, del risultato netto maturato dal fondo in ciascun periodo d’imposta.

  36. Regime fiscale delle prestazioni La novità fondamentale è l’introduzione di un’imposizione sostituiva per tutte le forme di prestazioni, sia in capitale sia in rendita. E’ eliminata la tassazione di tipo ordinario attualmente vigente. Resta fermo il principio della non duplicazione (è imponibile solo la quota di prestazione corrispondente ai contributi già dedotti). Sono assoggettati ad imposta sostitutiva tutte le erogazioni a carico delle forme pensionistiche complementari con aliquote diverse in base alla tipologia di erogazione.

  37. Regime fiscale delle prestazioni pensionistiche Per le prestazioni pensionistiche erogate sia in capitale sia in rendita l’aliquota della ritenuta applicata è pari al 15%. Tale aliquota è ridotta di una quota pari a 0,30 punti per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari e con un limite massimo di 6 punti. L’aliquota pertanto si riduce al 9% se gli anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari sono almeno 35. Per le prestazioni in rendita si continua ad applicare la ritenuta del 12,5% sulle rivalutazioni.

  38. Regime fiscale delle anticipazioni Per l’importo erogato a titolo di anticipazione per spese sanitarie l’aliquota della ritenuta applicata è pari al 15%. L’aliquota è ulteriormente ridotta di una quota pari a 0,30 punti per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari e con un limite massimo di 6 punti. È pari, invece, al 23% l’aliquota della ritenuta che si applica sulle somme erogate a titolo di anticipazione per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per altre esigenze dell’aderente.

  39. Regime fiscale dei riscatti • Sono assoggettate ad una aliquota del 15% (ulteriormente ridotta di una quota pari a 0,30 punti per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari e con un limite massimo di 6 punti) le somme erogate a titolo di riscatto: • per morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione; • per invalidità permanente; • per perdita del lavoro seguita da periodi di inoccupazione. Per le somme percepite a titolo di riscatto per altre cause la ritenuta di imposta applicata è del 23%.

  40. Decorrenza del nuovo regime fiscale Le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi si applicano a partire dal 1° gennaio 2008. Le prestazioni maturate prima di tale data sono soggette alla disciplina attualmente vigente. Per le prestazioni in capitale erogate prima del 1° gennaio 2008 e per le quali alla stessa data gli uffici finanziari non abbiano provveduto all’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute per effetto della riliquidazione dell’imposta calcolata in base all’aliquota media degli ultimi cinque anni, tale riliquidazione non sarà effettuata (art. 23, comma 5).

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