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Previdenza pubblica e previdenza complementare

Previdenza pubblica e previdenza complementare . Lezione 6 Scienza delle finanze - CLEP a.a. 2009-2010. Sistemi pensionistici. Sistema a capitalizzazione (SC) : i (miei) contributi di oggi pagano la (mia) pensione di domani (regime privato o pubblico)

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Previdenza pubblica e previdenza complementare

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Presentation Transcript


  1. Previdenza pubblica e previdenza complementare Lezione 6 Scienza delle finanze - CLEP a.a. 2009-2010

  2. Sistemi pensionistici • Sistema a capitalizzazione (SC): i (miei) contributi di oggi pagano la (mia) pensione di domani (regime privato o pubblico) • Sistema a ripartizione (SR): i contributi di oggi pagano le pensioni degli anziani di oggi (regime prevalentemente pubblico)

  3. Effetti di shock esogeni SR entra in crisi se diminuisce: • la produttività • la natalità • la mortalità • l’occupazione Rischio demografico: la ripartizione entra in crisi se aumenta l’indice di dipendenza: numero pensionati/numero occupati

  4. Effetti di shock esogeni SC è esposta ai rischi di: • fluttuazioni dei tassi di interesse reali, • inflazione • crisifinanziarie SC è preferibile se r aumenta e supera il tasso di crescita del Pil (che dipende da occupazione e produttività)

  5. Effetti di shock esogeni I sistemi sono esposti a rischi diversi: Ripartizione shock demografici  n shock di produttività  u Capitalizzazione shock finanziari (i: tasso nominale, inflazione)  r

  6. ALCUNE CONCLUSIONI SU CAPITALIZZAZIONE E RIPARTIZIONE • Una combinazione di SC e SR consente di ridurre il rischio, ma …. è sufficiente? • Il passaggio da SR a SC pone il problema della doppia contribuzione

  7. ALTRE CARATTERISTICHE DEI SISTEMI PENSIONISTICI • A beneficio definito (BD) e a contribuzione definita (CD): può verificarsi sia in SC che SR • A ripartizione di tipo contributivo e di tipo retributivo

  8. SISTEMA A RIPARTIZIONE RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO La misura della pensione dipende prevalentemente: • Retributivo: dall’entità del salario • Contributivo: dall’ammontare dei contributi versati

  9. SISTEMA A RIPARTIZIONE RETRIBUTIVO La pensione è calcolata come prodotto tra: • tasso di rendimento (es. 2%) • numero degli anni di contribuzione • retribuzione pensionabile (es. ultima retribuzione o media di anni)

  10. SISTEMA A RIPARTIZIONE CONTRIBUTIVO La pensione è calcolata in modo che esista una stretta corrispondenza tra valore attuale dei contributi e valore attuale atteso delle prestazioni pensionistiche

  11. LA RIFORMA DINI (L.335/95) • Introduzione di un sistema a ripartizione di tipo contributivo. La pensione è il prodotto tra: • montante contributivo • coefficiente di trasformazione • Separazione tra previdenza e assistenza nelle gestioni Inps • Semplificazione delle gestioni pensionistiche

  12. RIFORMA DINI - CALCOLO DELLA PENSIONE La pensione della riforma Dini è una pensione reale costante che garantisce una corrispondenza tra contributi versati (MC) e prestazioni ricevute (MP) Esempio quattro periodi: due di lavoro e due di pensione

  13. t2 t1 t3 t4 sw P P sw MC = MP MC = sw (1+g)2 + sw (1+g) 1 C= MP = P + P/(1+i) = P/C 1+1/(1+i) sw[(1+g)2 +(1+g)] P = CMC = 1+ 1/(1+i)

  14. Contributi sociali pari al 33% del reddito (l.d.) Rivalutati ogni anno sulla base della variazione media del Pil del quinquennio precedente x Montante contributivo Coefficiente di trasformazione Pensione annua

  15. Il montante contributivo MC è pari: • al montante dei contributi versati dal momento di inizio del periodo di quiescenza • capitalizzati con un tasso pari alla variazione media quinquennale del Pil MC = sw (1+g)2 + sw (1+g)

  16. Il coefficiente di trasformazione C: • È calcolato in modo coerente con l’equivalenza tra monte contributivo e valore attuale delle prestazioni pensionistiche attese, sulla base di un tasso di rendimento dell’1,5%; • Dipende dunque dalle aspettative di vita (è tanto più basso quanto più lunga è l’aspettativa di vita), oltre che dal tasso reale di rendimento della rateizzazione della pensione dell’1,5% • Non distingue tra uomini e donne

  17. Coefficienti di trasformazione età valori 57 4,720 % 60 5,163 % 65 6,136 % …… • I coefficienti sono tanto più alti quanto più elevata è l’età di pensionamento i • I parametri avrebbero dovuto essere aggiornati dopo 10 anni (durante secondo governo Berlusconi), ma sempre rinviati (da ultimo governo Prodi al 2010, con successivi aggiornamenti triennali e automatici). • Nuovi coefficienti in vigore dal 2010

  18. P = MC (s,g,w, l)C(i, p) = 1 = [sw (1+g)2 + sw (1+g)] 1+ 1/(1+i) = F( s, g, w, l, i, p) • La pensione aumenta • - se aumentano s, g, w, l, i • se diminuisce p • (dove: l = periodo lavorativo • p = periodo di pensione)

  19. Caratteristiche della riforma Dini • Per g = i = r la pensione Dini è identica a quella ottenibile in un sistema a capitalizzazione • A regime risolve il problema delle pensioni di anzianità • La riforma Dini crea “pensioni di annata” perché le pensioni sono indicizzate solo ai prezzi e non ai salari. Non rispetta il principio delle PRF • Il tasso di sostituzione (rapporto tra pensione e ultima retribuzione) può assumere grande variabilità

  20. Esempio • Ipotizzate un sistema pensionistico a ripartizione secondo il metodo contributivo introdotto con la riforma Dini (l.335/95) e assumete che: • i salari siano pari a 15.000 euro • siano versati contributi per due periodi con un’aliquota del 20% • il tasso di crescita dell’economia sia costante e pari al 2% • il periodo di pensione sia pari a due periodi

  21. Riempite la seguente tabella: • Sarebbe più conveniente in queste circostanze un sistema a capitalizzazione, se riuscisse a garantire un rendimento del 2%?

  22. Esempio • Si ipotizzi un modello a generazioni sovrapposte, con due generazioni di individui che vivono per quattro periodi (t=0, 1, 2, 3): nei primi due lavorano, negli altri due vivono come pensionati. Valgono inoltre le seguente ipotesi: • a) la retribuzione del lavoratore al periodo t=0 è pari a 30.000 euro e cresce ad un tasso costante del 2%; • a) il tasso di interesse reale di mercato è il 3%; • b) il tasso di crescita del Pil reale è costante e pari al 3%; • c) la popolazione non cresce. • Calcolate la pensione pro-capite nei periodi t= 2, 3 e il loro valore attuale secondo i seguenti sistemi pensionistici: • i) il sistema a ripartizione, nell’ipotesi che i contributi versati, con una aliquota del 30%, anno per anno siano integralmente destinati al pagamento delle pensioni; • ii) il sistema a capitalizzazione, ipotizzando che il lavoratore versi in premi contributivi al fondo pensione il 30% della sua retribuzione; • iii) il sistema introdotto con la riforma Dini, assumendo che l’aliquota di computo del montante contributivo sia sempre il 30%. • Quale sistema, date le ipotesi effettuate, è più favorevole per il pensionato? Cambierebbe il risultato se si ipotizzasse che i salari crescono al tasso del 3%?

  23. I sistemi a capitalizzazione: fondi pensionee agevolazioni fiscali

  24. Tre fasi di tassazione • Il risparmio previdenziale gode spesso di un trattamento di favore: meritorietà di questo tipo di risparmio (incentivo al risparmio volontario). • Per analizzare e comprendere il problema occorre assumere un’ottica pluriperiodale che tenga conto del periodo che va dalla contribuzione al fondo (o al piano pensionistico) fino al momento dell’ottenimento della pensione. • Occorre distinguere tre fasi: • la fase dell’accantonamento, in cui vengono versati i contributi; • la fase dell’accumulazione, in cui i contributi versati fruttano un rendimento; • la fase della prestazione, in cui si percepisce la rendita o pensione (ed eventualmente, anche una quota del risparmio accumulato, sotto forma di capitale o lump sum).

  25. Esempio: individuo che versa contributi, in ammontare pari a 100 euro, per due periodi. All’inizio del terzo periodo va in pensione e riceve la pensione in un’unica soluzione. L’ammontare della pensione è pari ai contributi capitalizzati al tasso di interesse di mercato, che si ipotizza essere il 10%

  26. Imposizione secondo il concetti di reddito entrata (t=20%)TTE (Tassazione-Tassazione-Esenzione)

  27. Imposizione secondo il criterio di reddito entrata ma con esenzione nella fase iniziale (t=20%)ETT (Esenzione-Tassazione-Tassazione)

  28. Imposizione secondo l’imposta sulla spesa (t=20%)EET (Esenzione-Esenzione-Tassazione)

  29. Esenzione nella fase di accumulazione (t=20%)TEE (Tassazione-Esenzione-Esenzione)

  30. Confronto fra regimi TTE = ETT TEE = EET • Uguaglianze valide in VA (se aliquote sono proporzionali e costanti; timing diverso) • Le condizioni che garantiscono l’equivalenza fra sistemi sono tuttavia difficilmente soddisfatte: • l’aliquota ordinaria a cui è assoggettato il contribuente durante il periodo di contribuzione è solitamente più alta di quella del periodo in cui percepisce le prestazioni; pertanto, un sistema che esenta da tassazione la prima fase invece della terza è tanto più vantaggioso per il contribuente, quanto più alto è il divario fra le aliquote di imposta a cui è soggetto nel tempo (tax averaging): • la tendenza a ridurre il numero degli scaglioni e ad ampliarne, ad un tempo, la dimensione ha però contribuito a ridimensionare questo fenomeno, se non a invertirne il segno. • EET (o TEE) sono più vantaggiosi di TTE (o ETT)

  31. I regimi adottati nella realtà • Il modello di tassazione prevalentemente applicato ai fondi pensione è il cosiddetto modello anglosassone, e cioè un modello EET, ma spesso ci si scosta da questo modello puro: • vi sono limiti alla deducibilità dei contributi, • non sempre la fase di accumulazione è del tutto esente, • vi sono ulteriori agevolazioni fiscali, soprattutto per la parte delle prestazioni che viene erogata sotto forma di capitale • Il regime dei fondi pensione è comunque solitamente di vantaggio rispetto ad altri investitori istituzionali, fra cui in particolare i fondi comuni di investimento, assoggettati di solito ad un regime tipo reddito entrata: TTE (o TtE, come in Italia) o TET (molti paesi europei: deferral)

  32. EET • Vantaggi • assunzione del rischio: lo stato diventa un partner nel fondo • posticipare la tassazione può allentare i vincoli di liquidità e sollecitare al risparmio pensionistico anche i soggetti più giovani e con un reddito più basso (questo effetto non va enfatizzato: l’esenzione nella fase della contribuzione non può eliminare il problema dei soggetti il cui reddito è così basso che oltre ad avere in generale poche o nessuna possibilità per alimentare un fondo, potrebbero anche non avere reddito sufficiente per usufruire dell’esenzione) • l’esenzione dei contributi rende più visibile e quindi più apprezzabile il beneficio fiscale e, per questa via, facilita il collocamento dei prodotti previdenziali presso il pubblico. In particolare, essa non espone il contribuente al “rischio politico” che l’agevolazione promessa oggi per i periodi futuri venga poi abbandonata quando sarebbe venuto il momento di goderne. • l’adozione di un sistema che esenti i contributi obbliga a sostenere subito il costo dell’agevolazione, invece che rinviarlo al futuro; dovrebbe stimolare l’assunzione di scelte politiche più attente e responsabili rispetto al costo effettivo dell’incentivo.

  33. EET • Problemi • Il difetto peggiore del sistema di esenzione dei contributi riguarda i suoi effetti distributivi: il risparmio di imposta è tanto più elevato quanto più ricco è il soggetto che contribuisce al fondo. Questo risparmio di imposta non è generalmente annullato da una maggiore imposta equivalente nella fase della prestazione. La tassazione complessiva che ne deriva è dunque solitamente regressiva. • Specializzazione del portafoglio del fondo • Credito di imposta ai dividendi • Discriminazione nei confronti degli investimenti in titoli esteri (impossibilità di recupero della ritenuta)

  34. Problemi di coordinamento nella UE • La non convergenza verso un modello di tassazione comune, e, in particolare, l’adozione di un modello EET da parte di alcuni stati e TEE, o altro, da parte di altri stati, può generare fenomeni di doppia tassazione o di doppia esenzione in capo ai lavoratori che mutino la propria residenza nel corso della vita, versando i contributi quando residenti in uno stato e fruendo delle prestazioni quando residenti in un altro stato. • La Commissione non ha proposto alcuna direttiva, ma ricorre allora alla moral suasion, sollecitando la convergenza dei modelli di tassazione dei diversi stati membri verso il modello EET, sulla base dell’assunto che tale modello sia già di gran lunga prevalente in seno alla Comunità.

  35. I benefici fiscali sono generalizzati Una citazione…. (Queisser et. al.,2007) “The traditional way of encouraging voluntary savings for retirement has been through tax incentives. However, these can be expensive and there is strong evidence that they are inefficient, in that much of the saving would have happened anyway without the incentive; tax incentives tend to be worth more for higher earners….” Inefficienti e inefficaci Non sono equi

  36. L’Italia non fa eccezione, anzi … • … si è fatto ampio e crescente ricorso a agevolazioni fiscali: • che non sembrano avere particolare importanza nelle scelte individuali (poco efficaci rispetto all’obiettivo) • che hanno un costo, spesso sottostimato, anche perché in parte proiettato in un futuro lontano (poco efficienti e poco trasparenti) • che tendono ad avvantaggiare i percettori di reddito più alti (poco eque) • che si sono evolute in modo contraddittorio e sotto molti aspetti peggiorativo • che hanno reso il sistema complesso, anche per la coesistenza di diversi regimi

  37. Evoluzione normativa: principali interventi • Principali interventi: • d.lgs. 124/93 • legge 335/95 • d.lgs 47/2000 • d.lgs. 252/2005(attuazione legge delega 243/04; modificato da LF 2007, n. 296/2006, che ha tra l’altro disposto l’anticipazione al 1 gennaio 2007 dell’entrata in vigore del decreto e da LF 2008, n.244/07, che ha tra l’altro previsto modifiche alla tassazione del TFR)

  38. La tassazione dei fondi pensione in Italia

  39. Il progressivo aumento delle agevolazioni • Nel corso del tempo sono aumentate le agevolazioni, in tutte tre le fasi (contribuzione, accumulazione, prestazione), ma soprattutto (Giannini, Guerra, 2006): • in quella di contribuzione, con il passaggio da detrazione a deduzione, per i contributi dei lavoratori (legge 335/95) • in quella di prestazione, con l’ultima riforma, che ha ridotto fortemente la tassazione in questa fase • Nella fase di accumulazione si è sempre fatto riferimento a attività finanziarie alternative, principalmente ai fondi comuni, rispetto ai quali si prevede in genere un trattamento un po’ più agevolato

  40. Il d.lgs.252/2005: Fase 1 - Contribuzione Contributi (datore di lavoro e lavoratore) • Deducibili entro il limite massimo di 5.164,57 euro (come normativa previgente) • Aumento della deduzione per i lavoratori di prima occupazione, limitatamente ai primi cinque anni… • Abolizione della soglia percentuale previgente (12% del reddito); anche soggetto che dichiara poco o nulla può usufruire dell’agevolazione. • L’agevolazione non è più subordinata al dirottamento di quote di TFR ai fondi pensione Vantaggio fiscale: • per datore di lavoro: risparmio di imposta del 33%, ora 27,5%, di Ires, se società di capitali; del 4,25% (ora 3,9%) di Irap, solo da 2007, per lavoro dipendente a tempo indeterminato; • da 23% a 43% se soggetto Irpef: aumenta all’aumentare del reddito!

  41. Il d. lgs.252/2005:Fase 2 - Accumulazione Rendimenti: • tassazione con aliquota dell’11% sul risultato netto della gestione del fondo (12,5% sui fondi comuni) • i proventi derivanti da partecipazioni a o.i.c.v.m. (tassati in capo al fondo al 12,5%) ricevono un credito del 15% e concorrono assieme al credito a determinare il risultato di gestione a cui si applica l’aliquota dell’11% Vantaggio fiscale rispetto ad altre forme di risparmio: • Limitato: 1,5 punti percentuali • Non vi è mai stata esenzione in questa fase (il vantaggio fiscale sarebbe comunque limitato, data la tassazione agevolata del risparmio in Italia) • I benefici sono concentrati nelle fasi 1 e 3 (non conviene molto accumulare oltre la soglia di deducibilità)

  42. Il d.lgs.252/2005:Fase 3 - Prestazione • Prestazione a fronte dei contributi dedotti nella fase 1, sia per la parte capitale (fino al 50%), sia per la rendita: • aliquota flat del 15%, sulla quota a fronte dei contributi che hanno goduto dell’esenzione nella fase di contribuzione. L’aliquota è ridotta dello 0,30 per ogni anno oltre il 15° fino a un minimo del 9% (raggiungibile dopo 35 anni di contribuzione) • Prestazione a fronte dei redditi di capitale maturati nella fase di accumulazione: esenti • Prestazioni a fronte redditi di capitale maturati nella fase di prestazione: 12,5%

  43. Normativa previgente (d.lgs. 47/2000)Fase 3 - Prestazione La normativa previgente era diversa per quanto riguarda la prestazione a fronte contributi deducibili • Parte capitale (limite massimo 33%): tassazione separata, come TFR (media ultimi cinque anni); • Parte rendita: tassazione ordinaria Principali novità riforma (differenze tra d.lgs 252/05 e 47/00): • Si innalza la quota capitale massima • Si tassa capitale e rendita in modo uguale, con tassazione ad aliquota proporzionale e molto bassa (dal 15% al 9%); molto più bassa aliquote Irpef (23%-43%) • Il nuovo sistema privilegia i fondi rispetto al TFR (LF 2008 prevede intervento correttivo per 2008 e 2009 e istituzione Commissione di studio; DM 20 marzo 2008, detrazione 70 euro fino a 7500 euro di reddito, poi decrescente fino ad annullarsi per un reddito di 30.000 euro)

  44. Il regime vigente (da 2007) • Non è sistema EET (come lasciava intendere legge delega), ma Et*t** • t*=11% (resta invariato) • t**= da 15% a 9% (cala fortemente) • Nonostante due fasi di tassazione (che anticipano anche il gettito) il sistema è più favorevole del sistema EET tradizionale, con piena tassazione, con aliquota ordinaria Irpef, T, delle prestazioni (a fronte sia dei contributi deducibili, sia dei rendimenti esenti) • E’ anche più favorevole: • del sistema previgente (d.lgs. 47/2000), • di quello riservato alle pensioni pubbliche (ET) • di altre forme di risparmio, ad esempio un fondo comune (TtE, con t=12,5%)

  45. Confronto fra regimi (Giannini e Guerra, 2006) • Già regime d.lgs. 47/2000 era più conveniente sistema EET e regime fiscale dei fondi • Nuovo regime (d.lgs. 252/05, da gennaio 2007) è ancora più vantaggioso del regime precedente • Il vantaggio aumenta all’aumentare del reddito. Forte asimmetria tra deducibilità dei contributi (Irpef da 23% a 43%) e tassazione delle prestazioni ( da 15% a 9%). Il prelievo è fortemente regressivo. • Il vantaggio cresce al crescere del periodo di contribuzione, data la previsione dell’abbattimento dell’aliquota al crescere degli anni di contribuzione oltre il quindicesimo. • Il vantaggio si riduce al crescere del rendimento…..

  46. Differenza cuneo: fondo pensione rispetto a fondo comune (Giannini e Guerra, 2006)

  47. Confronto fra regimi(Cesari, Grande, Panetta, 2006, 2007, 2008) • Metodologie e ipotesi diverse, ma analoghi risultati qualitativi • Il regime vigente comporta consistenti vantaggi fiscali rispetto a investimento in attività finanziarie; • E’ assai più conveniente del sistema precedente e di un sistema EET. Sistema d.lgs. 47/2000 era comunque già più conveniente di EET (T tassazione ordinaria) • I vantaggi crescono significativamente al crescere del reddito e del periodo di accumulazione: esempio, dopo 30 anni di accumulazione dell’importo massimo deducibile, per i redditi più elevati lo scarto fra montanti sfiora il 70%

  48. Scarto % fra montanti: fondo pensione rispetto a titoli (Cesari, Grande, Panetta, BI, 2006; lavoce.info 2007)

  49. Scarto % fra montanti: fondo pensione rispetto a titoli (Cesari, Grande, Panetta, BI, 2006; lavoce.info 2007)

  50. Ruolo ed effetto dei benefici fiscali (1) • Non si può attribuire al fisco (come invece spesso si è teso a fare, stimolando ulteriori interventi incentivanti) la responsabilità del mancato o lento decollo della previdenza integrativa • Il fattore fiscale sembra avere avuto poca influenza anche nella recente scelta se destinare o meno il flusso del TFR ai fondi pensione. Molto più importanti, sono le attese di redditività e la liquidità dei due strumenti (Cozzolino et al., 2006). • D.lgs 252 è intervenuto anche su questo, rendendo altrettanto e forse anche più liquidi e flessibili i fondi (percentuale di capitale al 50%; possibilità ampie di riscatto, anticipazioni etc…) del TFR, snaturandone anche la funzione previdenziale • Per incentivare le imprese a smobilizzare TFR sono state previste altre agevolazioni fiscali (deducibilità addizionale 4% TFR destinato ai fondi, 6% se meno 50 addetti)

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