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Il Mercato del calcestruzzo cellulare autoclavato. Provvedimento 17522 Di Meneghini Angela. Calcestruzzo cellulare autoclavato (CCA) “il mattone del futuro”. È 1 materiale da costruzione poroso, dalle elevate caratteristiche prestazionali: Isolamento termico Fonoassorbenza
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Il Mercato del calcestruzzo cellulare autoclavato Provvedimento 17522 Di Meneghini Angela
Calcestruzzo cellulare autoclavato (CCA) “il mattone del futuro” È 1 materiale da costruzione poroso, dalle elevate caratteristiche prestazionali: • Isolamento termico • Fonoassorbenza • Resistenza al fuoco • Traspirabilità • Leggerezza • Elevata lavorabilità e versatilità d’applicazione • Consente una riduzione dei costi energetici di gestione
Mercato nazionale del CCA (fine 2005) • Mercato distinto • Oligopolio • Offerta rigida • Barriere all’ingresso • Domanda rigida ed in continuo aumento (7% annuo) Quote del mercato italiano delle imprese di CCA.(dati in volume) ITGB RDBH • Protocollo di Kyoto 1997 • Direttiva 2002/91/CE • Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192
Evoluzione del mercato italiano del CCA Quote di mercato italiano delle vendite di CCA.(dati in volume) Anni 70 1° produttore italiano Italsiporex Anni 80 il numero di operatori si amplia: ingresso Ytong, Hebel e Greisel Anni 2000 processo di concentrazione: • RDBH acquista Betoncell • RDBH acquista Italsiporex • Ytong ed Hebel vengono assorbite dal gruppo Haniel
Le parti Gruppo Haniel Xella S.r.l. ITGB S.p.a. Società per azioni con sede ad Anagni (FR) Costituita nel 1989, attiva nella produzione e vendita del CCA attraverso il marchio registrato “Iperblock” Presenta un’elevata esposizione finanziaria RDB S.p.a. Gambarelli XI S.r.l 51% 5% 44% RDBH S.p.a. Società per azioni con sede a Pontenure (PC) attiva nella produzione e vendita di CCA con il marchio registrato “Gasbeton” Dispone di due impianti a volla (NA) e Pontenure (PC) Struttura organizzativa solida Consistenti risorse economiche
Possibili violazioni • Possibile violazione dell’art. 81 del Trattato CE (intesa orizzontale di RDB e Xella) • Possibile violazione dell’art. 82 del Trattato CE (abuso posizione dominante di RDB)
Inizio istruttoria • 22 settembre 2005 segnalazione da parte di ITGB S.p.a. riguardante illiceità della condotta tenuta da RDBH S.p.a e RDB S.p.a per possibile abuso posizione dominante,dopo tentativo di acquisto da parte di RDB. • 10 maggio 2006 ampliamento istruttoria nei confronti di RDB S.p.a e Xella S.r.l per possibile intesa orizzontale
Intesa orizzontale (art. 81 Trattato CE) tutte le decisioni di associazioni e tutte le pratiche concordate che pregiudicano il commercio tra Stati membri e che hanno per oggetto o per effetto di impedire,restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel • Fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita … • Ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento ….
Intesa tra RDB e Xella • Aumento concordato dei prezzi • Ripartizione del mercato nazionale e divisione delle attività • Compartimentazione di mercati territorialmente contigui, con l’impegno da parte di RDB di non vendere CCA in Francia • Acquisto restanti produttori concorrenti e creazione di un monopolio • Condivisione di informazioni strategiche e dati commerciali
Abuso di posizione dominante (art. 82 Trattato CE) • Qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza o ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati in cui il grado di concorrenza è già ridotto. • Indicatori del potere di mercato: • Altri indici sono: • Potere di mercato significativo (quota superiore al 50%) e stabile • Barriere all’ingresso o all’espansione • la disponibilità di ingenti risorse economiche • la presenza di economie di scala e scopo • un’elevata integrazione verticale • la reputazione e l’immagine dell’impresa.
Responsabilità per abuso di posizione dominante L’impresa non deve compromettere ulteriormente il confronto concorrenziale residuo già pregiudicato dal significativo potere di mercato ed è soggetta ad uno speciale statuto in virtù del quale deve tenere comportamenti diversi da quelli normalmente consentiti
Strategia abusiva ed escludente di RDB S.p.a. • Politica dei prezzi aggressiva nei confronti di alcuni clienti di ITGB • Divulgazione di notizie a discredito di ITGB • Storno di dipendenti • Tentativo di deteriorare la rete distributiva e di vendita di ITGB • SCOPI • Ritorno economico grazia alla crescita esponenziale del mercato • Ritorno economico da rendite da monopolio • Disporre di una tecnologia produttiva e un prodotto innovativi • Appropriazione del know-how di ITGB
Conclusione sull’intesa TESI DIFENSIVE • Si può desumere solo un tentativo d’intesa • Genuino confronto concorrenziale • Incontri e scambio informazioni sono legittimi perché dovuti a compartecipazione in RDBH • Ciò è frutto della condotta arbitraria di un dipendente CONSIDERAZIONI • L’intesa non soddisfa requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 81 Trattato CE • Rinvenuti documenti presso sedi delle diverse società • L’intesa può essere desunta da documenti provenienti da terzi
Conclusione sull’abuso TESI DIFENSIVE • Sana concorrenza provata da indagine di mercato • Considerando mercato per murature la quota di mercato diventa del 20% CONSIDERAZIONI • Quota del 70% • Rilevanti economie di scala, scopo, rete distributiva capillare e specializzata • Floridezza finanziaria e dipendenza della “preda” • Marchio noto • Strategia di prezzi predatoria • Indagine di mercato
Conclusioni sul mercato rilevante TESI DIFENSIVE • CCA fa parte del più ampio mercato per murature • CCA è un prodotto omogeneo, sostituibile • Indagine di mercato che confuta Rilevanze Istruttorie CONSIDERAZIONI • È un mercato distinto: • Non rientra in D.M. 14 settembre 2005 • Differenziazione verticale • Precedenti comunitari
Sanzioni previste per le imprese responsabili di condotte illecite L’art 15 della legge n. 287/1990 prevede che l’Autorità,nei casi di infrazioni gravi, disponga l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima del 10% del fatturato. Al fine di quantificare la sanzione devono essere considerati la gravità della violazione,le condizioni economiche, il comportamento delle imprese …
Delibera • Riconosciuta violazione art 82 del Trattato CE-abuso di posizione dominante • Riconosciuta violazione art 81 del Trattato CE-intesa orizzontale con pregiudizio al commercio comunitario Inflitta sanzione amministrativa pecuniaria di 510.000 euro a Xella e di 1.960.000 euro a RDB