260 likes | 406 Views
Dal 2011 saranno registrati tutti gli equidi. Numeri di riferimento/incarto: 2010-07-22/21. Indice. Cosa sono gli equidi (lucido 3) Cosa comporta la registrazione obbligatoria (lucido 4) Chi deve fare cosa e quando (lucidi 5 – 13) Costi (lucidi 14 – 16)
E N D
Dal 2011 saranno registrati tutti gli equidi Numeri di riferimento/incarto: 2010-07-22/21
Indice • Cosa sono gli equidi (lucido 3) • Cosa comporta la registrazione obbligatoria (lucido 4) • Chi deve fare cosa e quando (lucidi 5 – 13) • Costi (lucidi 14 – 16) • Informazioni supplementari (lucidi 17 – 20, 24) • Domande frequenti (lucidi 21 – 23) • Basi legali (lucido 25)
Registrare gli equidi • Cosa sono gli equidi? • Gli equidi sono animali addomesticati della specie equina: cavalli (incl. cavalli piccoli e pony), asini, muli, bardotti. • Per agevolare la comprensione, di seguito si parlerà di cavalli.
Registrare gli equidi • Perché? • In caso di epizoozia, si può più rapidamente identificare gli animali e attuare misure di protezione. • In un mondo globalizzato si deve sempre tener conto del rischio di epizoozie. • Equivalenza con l'UE: riconoscimento e registrazione di equidi obbligatori da luglio 2009. • Miglioramento per l'intero settore equino (federazioni sportive e di allevamento). • Adozione dello standard d'identificazione internazionale (microchip) per il traffico di animali.
Detentore di animali • Per detentore di animali s'intende chi tiene in stalla un cavallo (incl. cavalli piccoli e pony), un asino, un mulo o un bardotto - indipendentemente dai rapporti di proprietà. • Ogni detentore di cavalli, dal 1° gennaio 2010, deve notificarsi presso il Cantone. • Il detentore non ha alcun obbligo di notifica per i cavalli. Eccezioni: • obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore (scheda nel passaporto), • dichiarazione sanitaria per la macellazione (nel passaporto).
Proprietario • ... dal 1° gennaio 2011 si registra nella banca dati sul traffico di animali BDTA (www.agate.ch), • ... notifica alla BDTA i suoi cavalli (entro il 31.12.2012), • ... si fa rilasciare un passaporto per equide per ogni suo cavallo (per quelli ancora sprovvisti) (entro il 31.12.2012), • ... dal 1° gennaio 2011 notifica alla BDTA tutti gli eventi che soggiacciono all'obbligo di notifica. • Le notifiche sono possibili soltanto via Internet. • L'obbligo di notifica può essere delegato a terzi, i cosiddetti mandatari (p.es. detentore di animali, nipote, ecc.). Eccezione: cambiamento da animale da reddito ad animale domestico.
Nascita di un puledro • Il proprietario notifica la nascita alla BDTA entro 30 giorni. • La madre deve essere già registrata nella BDTA. • Vanno notificati:1) numero BDTA dell'azienda detentrice dell'animale2) nome dell'animale3) numero d’identificazione UELN (Universal Equine Life Number) della madre, se disponibile4) per trasferimento embrionale: UELN della madre biologica5) data di nascita dell'animale6) razza, colore e sesso dell'animale7) parti gemellari8) specie (cavallo, asino, mulo, bardotto)9) segnalazione rudimentale verbale (menu opzioni)
... in seguito alla notifica della nascita • … la BDTA attribuisce un numero d'identificazione UELN al cavallo.[Possibilità di deroga per i servizi esteri con monopolio sulla base di un accordo.] • ... la BDTA rilascia al proprietario e al detentore dell'animale un attestato di registrazione (via e-mail come file PDF).
Identificazione • Entro il 30 novembre del rispettivo anno di nascita con un microchip. • L'identificazione non è necessaria se l'animale viene macellato prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. • I microchip devono essere impiantati esclusivamente da veterinari e professionisti abilitati (assistenti di studi veterinari). • Le persone che effettuano l'identificazione di cavalli devono essere registrate nella BDTA. • L'identificazione deve essere notificata alla BDTA entro 30 giorni.
Riconoscimento • Il cavallo deve essere riconosciuto entro il 30 novembre del rispettivo anno di nascita (segnalazione verbale + grafica). • Il riconoscimento non è necessario se l'animale viene macellato prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. • Le persone che lo sono già oggi, restano abilitate a registrare le segnalazioni (→ rivolgersi alla Federazione). • Le persone che effettuano il riconoscimento di cavalli devono prima registrarsi nella BDTA. • Il riconoscimento deve essere notificato alla BDTA entro 30 giorni.
Passaporto per equide • Entro il 12 dicembre 2012, tutti i cavalli nati prima del 1° gennaio 2011 devono possedere un passaporto per equide. • Il proprietario deve richiedere il rilascio di un passaporto per equide entro il 31 dicembre dell’anno di nascita dell’animale (salvo se viene macellato prima di tale data → attestato di registrazione). • L'UFAG designa i servizi che possono rilasciare il passaporto per equide (→ www.agate.ch). • È responsabilità del proprietario conservare il passaporto per equide, che dev’essere conservato con l’animale. • Il passaporto viene annullato in caso di morte dell'animale. • Possono essere importati solo cavalli scortati da passaporto.
Altri eventi assoggettati all'obbligo di notifica (1) • Cambiamento del proprietario: notifica da parte del vecchio e del nuovo proprietario entro 30 giorni. • Cambiamento dell'azienda detentrice: notifica da parte del proprietario entro 30 giorni, se l'animale vi resta almeno 30 giorni. • Morte o eutanasia: notifica da parte del proprietario entro 30 giorni. • Macellazione: notifica da parte del macello entro 3 giorni.
Altri eventi assoggettati all'obbligo di notifica (2) • Importazione: notifica da parte del proprietario entro 30 giorni, se l'animale resta almeno 30 giorni in Svizzera. • Esportazione: notifica da parte del proprietario entro 30 giorni, se l'animale resta almeno 30 giorni all'estero. • Castrazione: notifica da parte del proprietario entro 30 giorni. • Cambiamento dello scopo di utilizzo (animale da reddito animale domestico): notifica da parte del proprietario in persona entro 3 giorni.
Emolumenti (1) • La Confederazione riscuote • ... presso il proprietario: • fr. 40.— per la registrazione della nascita di un cavallo • fr. 40.— per la registrazione di un cavallo in occasione della prima importazione • fr. 5.─ per mancata notifica relativa al traffico di animali o al cambiamento di proprietario • fr. 10.─ per mancata notifica relativa alla nascita o alla prima importazione • La registrazione dei cavalli presenti in Svizzera il 1° gennaio 2011 non è soggetta a emolumento.
Emolumenti (2) • ... presso il macello: • fr. 5.─ per la notifica di macellazione • … presso ogni organizzazione di allevamento di cui fa parte l'animale e che acquisisce dati sull'animale dalla BDTA*: • fr. ─.20 per animale per dati di base (= dati della notifica di nascita) • fr. ─.50 per animale per dati riguardanti le variazioni (= dati della notifica di nascita e di tutte le altre notifiche concernenti l'animale) • * L'emolumento è riscosso una sola volta - le richieste ripetitive riguardanti lo stesso animale e provenienti dallo stesso destinatario dei dati non sono soggette a emolumento.
Emolumenti (3) • Le spese per il riconoscimento, l'identificazione e il passaporto per equide sono fatturate al proprietario direttamente dai servizi interessati (veterinario, incaricato del riconoscimento, servizio preposto al rilascio del passaporto). • Le tariffe possono variare (→ confrontare le offerte).
Scopo di utilizzo: animale da reddito / animale domestico • Alla nascita il cavallo è un animale da reddito. • La modifica dello "scopo di utilizzo" in animale domestico deve essere registrata nel passaporto e nella BDTA. • La notifica alla BDTA del cambiamento da animale da reddito ad animale domestico può essere effettuata esclusivamente dal proprietario in persona. • Il cambiamento da animale da reddito ad animale domestico è irreversibile.
Obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore • All'atto del cambiamento del detentore, il detentore attesta che l'animale è in buona salute e non assume medicamenti: • nell'attestato di registrazione (fino al rilascio di un passaporto per equide); • nella scheda "Attestato relativo all'impiego di medicamenti e alla salute dell'animale in caso di cambiamento del detentore" nel passaporto per equide.
Dichiarazione sanitaria per la macellazione • Soltanto un cavallo con scopo di utilizzo "animale da reddito" può essere macellato e destinato alla filiera alimentare. • Chi fa macellare un cavallo deve attestare per iscritto al controllo delle carni che l'animale è in buona salute e non assume medicamenti: • nell'attestato di registrazione (fino al rilascio di un passaporto per equide); • nel passaporto per equide. • Di norma è al detentore di animali che spetta questa notifica.
Disposizioni transitorie • I cavalli nati prima del 1° gennaio 2011 non devono essere identificati mediante microchip. • Per i cavalli nati prima del 1° gennaio 2011 e ancora sprovvisti di passaporto deve esserne richiesto uno entro il 31 dicembre 2012. • Per i cavalli in vita il 31 dicembre 2012 e non ancora registrati, il proprietario deve notificare alla BDTA i dati relativi all'animale e il luogo in cui è attualmente detenuto. Per gli animali sprovvisti di numero d’identificazione UELN ne verrà attribuito uno dal sistema. • Se si deve notificare un evento che riguarda un cavallo, quest'ultimo deve essere stato precedentemente registrato.
Domande frequenti (1) • Perché i microchip possono essere impiantati solo da veterinari e assistenti di studi veterinari? • L'applicazione del microchip non è pericolosa, ma richiede comunque competenze specifiche. • L'identificazione può essere effettuata da veterinari e persone in possesso di un attestato professionale federale o riconosciuto a livello federale che le abiliti a praticare iniezioni agli animali → oltre ai veterinari, oggi vi sono gli assistenti di studi veterinari.
Domande frequenti (2) • Perché il passaporto deve scortare il cavallo? • Diritto svizzero vigente. • Equivalenza con il diritto UE. • I proprietari non sempre sono domiciliati in Svizzera. • In caso di malattia contagiosa il veterinario può agire immediatamente (riconoscere l'animale + adottare provvedimenti). • Così è sicuro che il passaporto venga consegnato con il cavallo se quest'ultimo va in un'altra azienda o al macello. • Soluzione: p.es. cassetta con serratura→ 1 chiave al proprietario, 1 chiave al detentore dell'animale.
Domande frequenti (3) • Cosa cambia nella richiesta di passaporto? • Tutti i cavalli devono possedere un passaporto per equide dal 1° gennaio 2011. • Il cavallo deve essere precedentemente riconosciuto e identificato. • Soltanto i servizi riconosciuti dall'UFAG possono rilasciare il passaporto (→ www.agate.ch).
Indicazioni • Dal 1° gennaio 2011 l'accesso alla banca dati sul traffico di animali BDTA per la registrazione del proprietario e le notifiche concernenti i cavalli è possibile attraverso www.agate.ch. • Anche le persone che effettuano il riconoscimento o l'identificazione di cavalli si registrano attraverso questo link. Il ruolo viene attribuito dalla BDTA. • Sottowww.agate.chsono disponibili fin d'ora varie informazioni sul futuro obbligo di registrazione per gli equidi.
Basi legali • Le seguenti ordinanze sono state modificate: • ordinanza sulle epizoozie* • ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali • ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali • ordinanza sui medicamenti per uso veterinario • ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni • * Nel quadro della modifica del diritto vigente è stata modificata anche l'ordinanza sull'allevamento di animali.