1 / 64

LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI BANCA-CLIENTE E L’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO Giuseppe Boccuzzi

UNIVERSITA’ LUISS Guido Carli di Roma MASTER in “Regolazione dell’attività e dei mercati finanziari” Roma 17 novembre 2012. LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI BANCA-CLIENTE E L’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO Giuseppe Boccuzzi. I rapporti banca – cliente nella regolamentazione bancaria.

junius
Download Presentation

LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI BANCA-CLIENTE E L’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO Giuseppe Boccuzzi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. UNIVERSITA’ LUISS Guido Carli di Roma MASTER in “Regolazione dell’attività e dei mercati finanziari” Roma 17 novembre 2012 LA DISCIPLINA DEI RAPPORTIBANCA-CLIENTE E L’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO Giuseppe Boccuzzi

  2. I rapporti banca – cliente nella regolamentazione bancaria. 2. L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): il quadro normativo; la struttura e il funzionamento; dati statistici. 3. Caratteristiche dei principali ADR in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna. Un esame comparato. Agenda

  3. 1. I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria 1.1 Perché una regolamentazione del rapporto intermediario-cliente? Esigenza di protezione del contraente debole - presenza di asimmetrie informative - disparità di potere negoziale - comportamenti degli utenti non sempre razionali

  4. I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria Quali finalità? • Fino al 2010 • tutela del cliente come finalità intermedia o indiretta della vigilanza • complementarità tra tutela del cliente e tutela della stabilità degli intermediari • i rischi legali e reputazionali • Dopo il 2010 con innovazioni al TUB introdotte dal D.lgs. n. 141 • tutela del cliente come finalità autonoma della vigilanza • dalla trasparenza alla correttezza dei comportamenti • - Titolo VI – nuova rubrica (“trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”) • - art. 127 – nuove finalità (“trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti con la clientela”) • - art. 146 – nuovi obiettivi della sorveglianza sul sistema dei pagamenti (“protezione degli utenti”)

  5. I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria IL RUOLO DELLA BANCA D’ITALIA Funzione normativa • - Disposizioni in materia di trasparenza e correttezza • - Disposizioni in materia di compliance Disposizioni in materia di compliance Controlli e interventi - Ispettivi e a distanza • - Lettere di richiamo • - Sanzioni specifiche • - Misure inibitorie ex art. 128-ter Gestione degli esposti Educazione finanziaria Arbitro Bancario e Finanziario

  6. I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria QUALE NORMATIVA DI TRASPARENZA? I limiti della precedente normativa - Informazioni frammentarie, ridondanti e non focalizzate - Molte prescrizioni, pochi principi - Difficile comparabilità dei documenti concretamente predisposti dagli intermediari - Nessuna regola per l’intermediario di organizzarsi in modo da assicurare rapporti con la clientela trasparenti e corretti In un contesto di cultura finanziaria modesta

  7. I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria QUALE NORMATIVA DI TRASPARENZA? (segue) La spinta innovativa della legislazione comunitaria Direttive: Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (2002/65/CE Parte III, Tit III Sez. IV-bis dlgs. n. 206/2005 – Codice del Consumo) Commercio elettronico (2000/31/CE dlgs. n. 70/2003 Servizi di pagamento (2007/64/CE dlgs n. 11/2010) Credito al consumo (2008/48/CE dlgs. n. 141/2010)

  8. I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria QUALE NORMATIVA DI TRASPARENZA? (segue) La normativa secondaria – Dalla disciplina del 2003 alla riforma del 2009 DELIBERA CICR del 4 marzo 2003 attribuisce alla BI il compito di dettare disposizioni di attuazione del titolo VI TUB DISCIPLINA BI SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI - Provvedimento BI 25 luglio 2003 - Riforma della disciplina del 29 luglio 2009 (si applica a partire dal 1° gennaio 2010) SUCCESSIVE INTEGRAZIONI Guide su conto corrente e mutuo (novembre 2009 e successive modifiche) ISC conti correnti (febbraio 2010) servizi di pagamento (febbraio 2010) credito ai consumatori (febbraio 2011) Nuova disciplina attuativa del Titolo VI Capo I (non ancora emanata)

  9. I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria: LA NUOVA NORMATIVA DI TRASPARENZA: PRINCIPALI INNOVAZIONI PRINCIPI GENERALI: Correttezza nelle relazioni con la clientela, completezza, comprensibilità delle informazioni COME? 1. Razionalizzazione adempimenti e comunicazioni 2. Tecniche di redazione documenti (impaginazione, struttura, sintassi, linguaggio) 3. Standardizzazione/confrontabilità prodotti 4. Informazione sintetiche sui costi 5. Proporzionalità obblighi in relazione a caratteristiche del cliente 6. Clausole complesse (es. cms): assistenza alla clientela, predisposizione strumenti di calcolo, offerta alternativa 7. Informativa pubblica reclami e ricorsi all’Arbitro bancario e finanziario INTRODUZIONE SPECIFICI REQUISITI ORGANIZZATIVI

  10. I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria: LA NUOVA NORMATIVA DI TRASPARENZA: PRINCIPALI INNOVAZIONI (segue) La documentazione da predisporre 1. Documento generale sui diritti(riguarda tutti i servizi, differenziato a seconda del canale di commercializzazione) 2. Foglio informativo (rende conoscibili ex ante alla generalità della clientela le condizioni offerte per ciascun servizio) 3. Documento di sintesi (è il frontespizio del contratto; dà info sulle principali condizioni del contratto sia in fase di stipula sia successivamente) 4. Copia del contratto idonea per la stipula (consente al cliente una “valutazione ponderata” delle condizioni economiche e contrattuali offerte dall’intermediario)

  11. I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria: LA NUOVA NORMATIVA DI TRASPARENZA: PRINCIPALI INNOVAZIONI (segue) Quali novità nella pubblicità e nell’informativa precontrattuale? - Semplificazione struttura foglio informativo e documento di sintesi - Standardizzazione documento generale sui diritti; standardizzazione f.i. e documento di sintesi per conti correnti e mutui a consumatori - Introduzione Guide pratiche specifiche (conti correnti e mutui, accesso all’ABF)

  12. I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria: LA NUOVA NORMATIVA DI TRASPARENZA: PRINCIPALI INNOVAZIONI (segue) Quali novità nella stipula del contratto e nelle comunicazioni periodiche? - Introduzione conto di base • - Limiti ai rimborsi spese per comunicazioni di trasparenza • Informativa su iniziative di portabilità • Riepilogo annuale spese e operazioni (clienti al dettaglio) • Monitoraggio costi sostenuti

  13. I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria: GLI OBBLIGHI ORGANIZZATIVI • LE INNOVAZIONI PIU’ RILEVANTI • Introduzione specifici requisiti organizzativi volti a presidiare i rischi legali e di reputazione degli intermediari attraverso il mantenimento di rapporti trasparenti e corretti con i clienti • Formalizzazione apposite procedure interne • Formazione addetti rete di vendita • Verifiche audit/compliance • Obbligatorietà funzione reclami

  14. I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria GLI OBBLIGHI ORGANIZZATIVI - Quadro di sintesi Le procedure interne adottate dall’intermediario devono garantire: Nella fase del confezionamento del prodotto • comprensibilità da parte della clientela della struttura, delle caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi • Nella fase di commercializzazione • documentazione informativa completa, chiara, accessibile • uso attivo della documentazione informativa da parte degli addetti alla rete di vendita • adeguata formazione degli addetti alla rete di vendita • coerenza prodotti e remunerazione della rete

  15. I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria GLI OBBLIGHI ORGANIZZATIVI - Quadro di sintesi (segue) Le procedure interne adottate dall’intermediario devonogarantire: Nella fase di svolgimento del rapporto • la possibilità per il cliente di ottenere in tempi rapidi copia aggiornata del contratto, se sono state apportate modifiche unilaterali • una tempestiva restituzione dei costi recuperabili • un’efficace trattazione dei reclami

  16. I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria: GLI OBBLIGHI ORGANIZZATIVI (in particolare la funzione reclami) • - Individuazione di un responsabile e/o di un ufficio, indipendenti rispetto alle funzioni aziendali preposte alla commercializzazione • Forme di inoltro dei reclami da parte della clientela e di risposta da parte degli intermediari che includono in ogni caso la posta ordinaria e la posta elettronica • Gratuità per il cliente dell’interazione con il personale preposto alla gestione del reclamo e agli eventuali call center • Formazione del personale preposto adeguata in relazione ai rispettivi compiti • Tempi massimi di risposta comunque non superiori a 30 giorni dalla ricezione del reclamo • Registrazione elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto nonché delle eventuali misure adottate a favore del cliente per risolvere il problema sollevato • Pubblicazione annuale sul sito internet dell’intermediario o, in mancanza di altra forma adeguata, di un rendiconto sull’attività di gestione dei reclami con i relativi dati

  17. IL RAPPORTO CON LA CLIENTELA • “…. le banche sono chiamate a prestare attenzione soprattutto agli utenti dei servizi offerti, non solo attraverso la puntuale e coerente applicazione della disciplina a tutela della clientela, ma anche assicurando un’informazione completa che promuova la consapevole assunzione delle scelte finanziarie” (La funzione di compliance - luglio 2007)

  18. IL RAPPORTO CON LA CLIENTELA • “Motivi di insoddisfazione da parte della clientela non possono essere considerati un dato fisiologico….. • L’attività dell’ufficio reclami deve tendere a preservare i rapporti con il cliente anche quando abbiano modesto valore economico….una particolare attenzione dovrà essere rivolta al contributo che può essere dato alla crescita della cultura finanziaria della clientela” (La gestione degli esposti - ottobre 2007)

  19. I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria: L’APPARATO SANZIONATORIO Maggiore enforcement della normativa • Estensione delle fattispecie sanzionabili • Non più solo inosservanza disposizioni sulla pubblicità ma anche violazioni norme su • - contratti (forma, contenuto e modifica condizioni) • comunicazioni periodiche • comportamenti scorretti (costi non dovuti)

  20. I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria: L’APPARATO SANZIONATORIO (segue) Maggiore enforcement della normativa LE MISURE INIBITORIE Nuovo art. 128-ter TUB - divieto di continuare l’attività, anche di singole aree o sedi secondarie - ordine di restituire somme indebite e comportamenti conseguenti - divieto di specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti - per particolare urgenza, sospensione provvisoria dell’attività per non più di 90 gg - pubblicazione in Bollettino di Vigilanza e altre forme di pubblicazione

  21. Conclusioni • Un nuovo modello di relazione obiettivo ultimo trasparenza sostanziale

  22. IL RAPPORTO CON LA CLIENTELA informare SPIEGARE un nuovo modello di relazione consegnare UTILIZZARE decidere RISOLVERE

  23. IL RAPPORTO CON LA CLIENTELA Non solo costi di compliance.. minore contenzioso prevenzione dei conflitti più soddisfazione più fidelizzazione

  24. 2. L’Arbitro Bancario Finanziario Sistema di ADR nel settore dei servizi bancari e finanziari L’organizzazione e la gestione del sistema sono affidate alla Banca d’Italia

  25. Il quadro normativo Gli ADR nel Settore Finanziario: le finalità Principali finalità: • Riduzione di tempi e costi rispetto alla giustizia civile; • Miglioramento dei rapporti tra intermediari e clientela e della fiducia del pubblico nei prestatori di servizi bancari e finanziari • Contenimento dei rischi legali e reputazionali degli intermediari; contributo alla stabilità del sistema finanziario

  26. ABF: fonti normative – quadro comunitario Raccomandazione della Commissione Europea 98/257/CE del 30 marzo 1998 (principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie: indipendenza, trasparenza, contraddittorio, efficacia, legalità, libertà, rappresentanza) Proposta di Direttiva sugli ADR per i consumatori (novembre 2011) Rete FIN.NET promossa dalla commissione europea (2001) – consente al cliente di rivolgersi al proprio ADR nazionale che lo mette in contatto con quello dello stato membro UE dove risiede l’intermediario con cui è in essere la controversia

  27. ABF: fonti normative – quadro nazionale • Legge sul risparmio (262/2005) - Art. 27(servizi di investimento – CONSOB) -Art. 29 (operazioni e servizi disciplinati dal TUB) • Art. 128-bis TUB (imparzialità, rappresentatività; rapidità, economicità, effettività della tutela) • Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 su proposta BI • Disposizioni della Banca d’Italia (giugno 2009, aggiornate a dicembre 2011) • regolamento dei Collegi, codice deontologico, chiarimenti su questioni applicative pubblicati sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it

  28. La mediazione civileD.lgs 28/2010 Art. 5 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

  29. La mediazione civileD.lgs 28/2010 Dichiarazione di illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, del D.Lgs. 28/2010 (di attuazione della dir. 2008/52/Ce) nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione in materia civile e commerciale (udienza del 23.10.12, comunicato stampa del 24.10.12)

  30. Interventi di coordinamento D.Lgs. 28/10 Esclusione dalla cognizione dell’arbitro delle controversie per cui sia pendente il tentativo di conciliazione/mediazione e interruzione del procedimento (per gli avvii successivi) solo nei casi in cui la procedura conciliativa sia stata promossa dal cliente o questi vi abbia aderito Modifiche al procedimento (trasmissione copia del ricorso all’intermediario da parte della ST, in precedenza affidata al ricorrente, trasmissione delle controdeduzioni al ricorrente (non solo su richiesta), pronta comunicazione del solo dispositivo a verbale della decisione alle parti, eliminazione della pubblicazione sul sito web BI dell’inadempimento). Introduzione del Collegio di coordinamento Questioni di particolare importanza o che hanno dato/possono dare luogo a orientamenti non uniformi; Composizione: i tre presidenti e due membri delle associazioni estratti a sorte annualmente dalla B.I. Correzione, su richiesta di una delle parti, della decisione affetta da omissioni o errori materiali/di calcolo (Fase preliminare di ammissibilità della richiesta di correzione, interruzione del termine per l’adempimento, decisione entro 30 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità) Il ruolo del Presidente (compiti di coordinamento e regolazione attività del Collegio anche al fine di garantire il rispetto dei termini della procedura, potere di rimessione di questioni al Collegio di coordinamento, compito di dichiarare la manifesta irricevibilità/inammissibilità dei ricorsi e di fissare un termine per la regolarizzazione,valutazione delle richieste/comunicazioni delle parti, successive alla decisione) ABF: fonti normative – la revisione delle “Disposizioni” (dicembre 2011)

  31. Il ruolo dell’Arbitro Bancario Finanziario. La natura giuridica. In dottrina taluni hanno accostato la decisione dell’ABF a un parere sui torti e le ragioni dei litiganti, privo dei caratteri tipici della pronuncia giurisidizionale (RUPERTO) Secondo altra impostazione, la decisione dell’ABF assumerebbe il valore giuridico di una determinazione conformativa di un procedimento amministrativo segnatamente quello finalizzato all’esercizio da parte della Banca d’Italia dei propri poteri di vigilanza sugli intermediari (AULETTA) Altri, ancora, hanno evocato la figura di un “giudice-autorità”, investito di poteri giudicanti in ambito creditizio, in aggiunta ai già esistenti poteri di vigilanza e sanzionatori esercitati dalla Banca d’Italia nei confronti degli intermediari (CAPRIGLIONE) in controtendenza rispetto all’orientamento interpretativo prevalente, che nega la vincolatività nei confronti delle parti della decisione dell’ABF, ne è stata sottolineata la natura di vera e propria decisione arbitrale - riconducibile al paradigma del lodo irrituale - nell’ambito di una più generale configurazione del procedimento avanti all’ABF come vero e proprio arbitrato, seppur libero (GUIZZI)

  32. La natura giuridica. L’intervento della Corte Costituzionale. Ordinanza della Corte Costituzionale n. 218 del 4.7.2011 in G.U. del 27.7.2011 (esclude la legittimazione dell’ABF a sollevare q.l.c.). - E’ esclusala natura di organogiurisdizionale dell’Arbitro Bancario Finanziario. - Funzione “giustiziale”dell’ABF (nel senso di Organismo chiamato a “procedere e adottare le proprie determinazioni secundum ius”).

  33. La natura giuridica. L’intervento della Corte Costituzionale. La Corte, per escludere la natura di organo giurisdizionale dell’ABF, ha valorizzato: • L’assenza di una normativa di rango primario quale fonte delle disposizioni istitutive e operative dell’ABF (“già alla stregua del carattere delle disposizioni in base alle quali l’organismo in questione è stato effettivamente istituito ed è chiamato a procedere e decidere, si profilano, sul piano strutturale e funzionale, connotazioni che valgono ad escludere la riconducibilità di tale organo a quelli giurisdizionali, ancorati, per loro stessa natura, al fondamento costituzionale e alla riserva di legge”) • I criteri, i requisiti di nomina dei componenti, il loro stato giuridico e il complesso delle regole deontologiche (“gli stessi criteri e requisiti di nomina dei componenti, il loro stato giuridico e il complesso delle regole deontologiche, non siano paragonabili ai presìdi corrispondentemente previsti nei confronti di organismi chiamati a svolgere funzioni giurisdizionali”)

  34. La natura giuridica. L’intervento della Corte Costituzionale. • La previsione, contenuta nelle “Disposizioni,” della preclusione circa la possibilità di adire l’ABF in caso di sottoposizione della controversia all’Autorità Giudiziaria - “risulta particolarmente rilevante la circostanza per la quale l’intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario è, da un lato, precluso nell’ipotesi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla autorità giudiziaria o rimessa a decisione arbitrale (art. 2, comma 6, della citata delibera CICR) e, dall’altro, risulta ugualmente vanificato qualora nel corso del procedimento la controversia stessa sia devoluta ai giudici o agli arbitri (art. 6, comma 4, della medesima delibera)”. • Il carattere non vincolante della pronuncia resa dal Collegio “i caratteri della giurisdizione si rivelano, del pari, inesistenti anche con riguardo al profilo relativo alla decisione, posto che la stessa non assume, in realtà, alcun valore cogente per nessuna delle parti “in causa”, svolgendo essa solo una funzione destinata ad incidere sulla immagine e sulla reputazione dell’intermediario, in particolare se non ottemperante, secondo connotazioni che possono riecheggiare gli interventi di organi amministrativi in autotutela” In conclusione: “gli indici di riconoscibilità considerati tipici delle funzioni giurisdizionali appaiono del tutto assenti in riferimento alle specifiche attribuzioni che l’organismo in discorso è chiamato a svolgere alla stregua delle richiamate fonti che ne disciplinano il funzionamento”.

  35. La struttura e il funzionamento • Quanto alla struttura, l’ABF è 1. un sistema di tipo decisorio 2. attivabile solo su iniziativa del cliente 3. il ricorso presuppone l’espletamento della fase preliminare del reclamo all’intermediario

  36. L’ambito di applicazione. Quanto all’ambito di applicazione: la cognizione dei Collegi decidenti incontra limiti sotto il profilo: • “temporale”; • del “valore” della controversia; • della “materia”; • dei “soggetti”.

  37. Le fasi principali della procedura - Inoltro del ricorso da parte del Cliente - Istruttoria a cura della Segreteria Tecnica - Decisione dell’Organo collegiale - Verifica dell’adempimento

  38. cliente ufficio reclami intermediario Ufficio reclami cliente segreteria tecnica BI organo decidente Le fasi principali della procedura. Sistema risoluzione stragiudiziale controversie - schema reclamo reclamo accolto reclamo non accolto I fase ricorso controdeduzioni II fase istruttoria III fase decisione Inadempimento intermediario ricorso accolto ricorso respinto IV fase cliente / intermediario pubblicità

  39. Le fasi principali della procedura. I Tempi. Ricezione ricorso in B.I. 30/45 gg. Ricezione controdeduzioni dell’intermediario 60 gg. max 165 gg. Pronuncia del collegio 30 gg. Comunicazione della Pronuncia alle parti 30 gg. Adempimento da parte dell’intermediario

  40. Linguaggio Modalità di inoltro Contenuti Le fasi principali della procedura. Il modulo di ricorso - Le scelte effettuate • Semplicità e chiarezza espositiva • Istruzioni per la compilazione • Solo informazioni essenziali • Invio alla Segreteria tecnica o a tutte le Filiali • Presentazione alle Filiali aperte al pubblico • Possibilità di rappresentanza • Elementi identificativi e legittimazione dei ricorrenti • Dichiarazioni e autocertificazioni

  41. Le fasi principali della procedura. I tre collegi ABF: Milano, Roma, Napoli Presidente designato da BI (5 anni) componente designato da BI (3 anni) componente designato da BI ORGANO DECIDENTE altri soggetti componente designato da INTERMEDIARI componente designato da CLIENTI Org. Ass. rappr. (Conciliatore) consumatori (CNCU) Poste Imprese (Confindustria)

  42. Il Collegio • Composizione dell’organismo determinata in relazione alla tipologia delle parti coinvolte • Il Presidente individua un relatore per la discussione; coordina i lavori del collegio; accerta i risultati delle votazioni; sottoscrive la decisione; • Adunanza per l’esame (valutazione della documentazione, decisione oppure eventuale richiesta di integrazione dell’istruttoria) • Decisione a maggioranza (no dissenting opinion) • Formulazione del dispositivo e verbalizzazione • Stesura della motivazione da parte del relatore

  43. Compiti Istruttori: ricezione dei ricorsi e formazione del relativo fascicolo verifiche preliminari di ricevibilità: nei casi di manifesta irricevibilità o inammissibilità del ricorso, sottopone prontamente lo stesso al Presidente per l’assunzione delle determinazioni previste (inammissibilità o regolarizzazione). Istruttoria dei ricorsi e delle controdeduzioni (richieste istruttorie), con predisposizione di relazione per il Collegio. Convocazione dei membri, predisposizione delle agende dei lavori, verbalizzazione riunione comunicazioni alle parti nel corso della procedura Qualora risulti l’inadempimento dell’intermediario e nei casi dubbi, la segreteria tecnica ne informa il collegio; ove quest’ultimo accerti l’inadempimento, ne viene data notizia secondo le modalità stabilite (v. nota). Comunicazioni con l’esterno. Le Segreterie Tecniche presso le tre Sedi della Banca d’Italia – Milano Roma Napoli

  44. Le tipologie di decisioni Accoglimento totale o parziale Contenuto comunicazione all’intermediario Termini per l’adempimento (30 giorni) Restituzione contributo al cliente (20 euro) Versamento contributo alla Banca d’Italia (200 euro) Rigetto Cessazione della materia del contendere Altre decisioni Interruzione (1) Estinzione (2) Richiesta supplementi istruttori (in sede di dispositivo a verbale) La decisione

  45. Pubblicazione dell’inadempienza (mancata attuazione decisioni Collegio) e/o della mancata cooperazione “Qualora risulti l’inadempimento dell’intermediario e nei casi dubbi, la segreteria tecnica ne informa il Collegio; ove quest’ultimo accerti l’inadempimento o la mancata cooperazione, ne viene data notizia mediante pubblicazione sul sito internet dell’ABF e, a cura e spese dell’intermediario, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale; “Tra i casi di mancata cooperazione rientrano, ad esempio, l’omissione o il ritardo nell’invio della documentazione richiesta che abbiano reso impossibile una pronuncia sul merito della controversia, o il mancato versamento dei contributi previsti dalla sezione V, paragrafo 1” L’ipotesi di inadempimento

  46. Appendice statistica Ricorsi per Collegio Al 30 settembre 2012 erano pervenuti, dall’avvio del “sistema”, oltre 11.000 ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario

  47. Ripartizione dei ricorsi per Collegiopercentuale anno 2011

  48. Ricorsi in rapporto alla popolazione bancarizzata

  49. Ricorsi per tipologia di intermediario

  50. Ricorsi per tipologia di ricorrente

More Related