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I l PROCESSO D EL L AVORO

I l PROCESSO D EL L AVORO. Indice :. Ambito di applicazione: l’art. 409 cpc. Caratteristiche peculiari. Questioni di competenza e di rito. Iter procedimentale. L’udienza di discussione. La fase decisoria. L’impugnazione. Ambito di applicazione del rito speciale.

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Presentation Transcript


  1. Il PROCESSO DEL LAVORO

  2. Indice : Ambito di applicazione: l’art. 409 cpc Caratteristiche peculiari Questioni di competenza e di rito Iter procedimentale L’udienza di discussione La fase decisoria L’impugnazione

  3. Ambito di applicazione del rito speciale Ai sensi dell’art 409 cpc, la disciplina delle controversie individuali di lavoro si applica in tutte le controversie relative a: N° 1: Rapporti di lavoro subordinato privato anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa N° 2: Rapporti di mezzadria, colonia parziaria, affitto a coltivatore diretto e, in genere derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie. N° 3: Rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale, ed altri rapporti inquadrabili nell’ampio settore della“parasubordinazione”. N° 4: Rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalen temente attività economica. N° 5: Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice Per le controversie in materia previdenziale clicca qui

  4. Va tenuto debitamente conto del rapporto tra il giudice del lavoro e: - La CORTE DEI CONTI: cui restano affidate le controversie riguardanti le pensioni di guerra nonché la liquidazione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico. - il GIUDICE AMMINISTRATIVO:cui sono affidate le controversie previdenziali quando sussista un collegamento causale con il sottostante rapporto di pubblico impiego; Il giudice del lavoro è competente essenzialmente in tre tipi di rapporto: 1) quello contributivo vero e proprio (sussistente tra il datore di lavoroe l’ente previdenziale) relativo al pagamento dei contributi e delle eventuali sanzioni; 2) quello fra datoree prestatore di lavoro in caso di omissione contributiva da parte del primo (è previsto il pagamento della somma a carico del lavoratore); 3) quello tra l’enteed il prestatore di lavoro avente ad oggetto il riconoscimento del diritto previdenziale e l’erogazione delle prestazioni. Le controversie in materia PREVIDENZIALE Ai sensi dell’art 442 cpc, appartengono a questa categoria le controversie che riguardano: N° 1: Assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro, malattie professionali, assegni familiari N° 2: applicazione di norme relative ad ogni altra forma di previdenza ed assistenza obbligatorie N° 3: Inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti o accordi collettivi

  5. Questioni di competenza e di rito. Competente per MATERIA: Il PRETOREin funzione di giudice del lavoro Competente in GRADO D’APPELLO: Il TRIBUNALE Il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro , ovvero si trova l’azien- da o la sua dipendenza presso cui era o è addetto il lavoratore Competente per TERRITORIO: Sono questi i fori alternativi previsti dall’art 413 cpc cui va aggiunto quale foro sussidiario quello delle persone fisiche di cui all’art. 18 cpc . Il foro determinato in base al luogo in cui si trova l’azienda o un sua dipendenza permane anche dopo il trasferimento o la cessazionedell’una o dell’altra, purché la domanda sia propostaentro 6 mesi dal trasferimento o dalla cessazione(art. 413 3° co ). Nelle controversie previste dal n. 3 art. 409 cpc competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare dei rapporti di collaborazione di cui all’art. 409 n.3. L’ultimo comma dell’art. in questione dichiara NULLE le clausole derogatorie della competenza per territorio. Tale competenza, tuttavia, non è inderogabile; ai sensi dell’art 428 cpc “l’incompetenza per territorio può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all’art. 416ovvero rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza ex art 420 cpc”. In tema di questioni di rito e di competenza, il rito introdotto dalla l. 533/73 presenta alcune peculiarità rispetto al rito ordinario che possono essere così sintetizzate: • limitazione nel tempo della possibilità di rilievo delle questioni di competenza (art 428 cpc ); • fissazione, in linea tendenziale, che la forma del provvedimento sulla competenza sia quella dell’ordinanza e non quella della sentenza (art 427 cpc ); • inutilizzabilità del regolamento di competenza come strumento di impugnazione; Ipotesi di questioni di rito e di competenza configurate dalla legge (art 426,427, 428cpc).

  6. Art 426 cpc: passaggio dal rito ordinario al rito speciale Il PRETOREstesso deve disporre il cambiamento di ritocon ordinanza, da comunicarsi anche al contumace, che, in mancanza, non decade dal compimento di attività assertive e probatorie. Con l’ordinanza vengono fissati: l'udienzadi discussione della causa come causa del lavoro e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti in cancelleria ai sensi dell’art 413 cpc. La concessione del termine (obbligatoria pena la nullità del provvedimento) non sana le decadenze già intervenutesecondo il vecchio rito, ma consente alle parti di mettersi in regola con le prescrizioni del nuovo rito. Il Pretore rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall’art. 409: Art 427 cpc: passaggio dal rito speciale al rito ordinario Occorre, in questo caso, distinguere due ipotesi: a) la causa rientra nella competenza del pretore: il giudice dispone la regolarizzazione formale degli atti con l'avvertimento che le prove acquisite avranno l’efficacia consentita dalle norme ordinarie; b) la causa non rientra nella competenza del pretore: il giudice deve rimettere la causa al giudice competente fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la riassunzione. Il Pretore rileva che una causa promossa nelle forme del rito speciale riguarda un rapporto diverso da quelli di cui all’art. 409:

  7. Art 428 cpc: incompetenza del giudice adito Il giudice rimette la causa dinanzi al pretore quale giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la riassunzione con rito speciale. Il giudice in questo caso si pronuncia con sentenza, anche se parte della dottrina si domanda come sia possibile che il provvedimento di incompetenza abbia la forma della sentenza nell’ipotesi di cui all’art 428, meno grave, e invece quella dell’ordinanza nel caso previsto dall’art . 427, più grave, in quanto relativo non solo ad una questione di competenza, ma anche ad una questione di rito. L’incompetenza può essere eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta , ovvero rilevata dal giudice d’ufficio, non oltre l’udienza di discussione della causa.

  8. Caratteri peculiari del processo del lavoro. Con la l. 533/73 sono state introdotte profonde innovazioni nella materia, delineando un processo che si distacca nettamente da quello in via ordinaria mettendo, quindi, a disposizione del lavoratore, un processo semplice, poco costoso e soprattutto breve. Le sue caratteristiche salienti sono le seguenti: A) Il giudice : competente per le controversie, in primo grado è il PRETORE. Presso le preture costituite in sezioni sono annualmente designate le sezioni cui sono assegnate separatamente le controversie di lavoro. B) La concentrazione, l’immediatezza e l’oralità del procedimento: queste finalità sono perseguite attraverso una serie di disposizioni come quella contenuta nell’art 429 cpc che impone al giudice di leggere in udienza il dispositivo, con la copia del quale si può procedere immediatamente ad esecuzione (art 431 2° co cpc). C) La struttura inquisitoria dell’istruzione : pur restando ancora valido il principio della domanda, in base all’art 421 il giudice può disporre d’ufficio “l’assunzione di qualunque mezzo di prova, anche fuori dai limiti stabiliti dal Codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio”. D) L’effettiva gratuità del processo: gli atti, i documenti e i provvedimenti per le controversie in materia di lavoro sono esenti, senza limiti di valore o di competenza, dall’impostadi bollo, di registro e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Altra norma importante è quella che consente alle parti, nel giudizio di primo grado, se la causa non eccede il valore di £. 250.000, di stare in giudizio personalmente (art 417 cpc). Soprattutto fondamentale è la possibilità, per il lavoratore con un reddito inferiore ai 2.000.000 annui, di far porre a carico dello Stato, gli onorari degli avvocati. E) L’esecutorietà della sentenza : le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore, per crediti derivanti da rapporti di lavoro, sonoprovvisoriamente esecutive. La l. 353/90 ha modificato l’art 413 cpc introducendo il regime della provvisoria esecutività anche alle sentenze di condanna a favore del datore di lavoro. D) La partecipazione del sindacato al processo : il sindacato ha, nel processo del lavoro un ruolo importante: puo essere interpellato dalle parti o dal giudice ( artt. 425, 421 cpc ) ed intervenire per fornire osservazioni o informazioni sia scritte che orlai, in merito alla controversia.

  9. Iter procedimentale del processo del lavoro Tentativo di conciliazione stragiudiziale (artt. 410 ss. cpc) Deposito in cancelleria del RICORSO (vedi)e degli altri documenti indicati in esso Il cancelliere provvede all’iscrizione della causa a ruolo e presenta, immediatamente,il fascicolo al giudice Entro 5 giorni 1 dal deposito Il Pretore fissa la data dell’UDIENZADI DISCUSSIONE (art 415cpc) con DECRETO che viene depositato in cancelleria senza essere comunicato alle parti Entro 10 giorni 1 dalla data di pronuncia del decreto L’attore notifica il ricorso in modo che tra la data di notificazione e quella dell’udienza di discussione intercorra un termine liberodi almeno30 2(per le notificazioni all’estero40 2) giorni. La legge vorrebbe anche che tra il giorno del deposito e l’udienza di discussione non decorrano più di 60 giorni 1( 80 in caso di notificazione all’estero.) 1: Termini ACCELERATORI segue 2: Termini DILATORI

  10. La memoria difensiva del convenuto La memoria difensiva deve contenere i seguenti elementi: INDICAZIONE DELLA RESIDENZA e del DOMICILIO ELETTO PROPOSIZIONE DELLE EVENTUALI DOMANDE RICONVEZIONALI PROPOSIZIONE DELLE ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO CHE NON SIANO RILEVABILI D’UFFICIO PRESA di POSIZIONE, PRECISA E NON LIMITATA AD UNA GENERICA CONTESTAZIONE,SUI FATTI POSTI DALL’ATTORE A FONDAMENTO DELLA DOMANDA PROPOSIZIONE DI TUTTE LE DIFESE, in FATTO e in DIRITTO INDICAZIONE SPECIFICA DI TUTTI I MEZZI DI PROVA,di cui ci si intende avvalere e dei DOCUMENTI che si devono contestualmente depositare N.B.: ricordiamo che, ai sensi dell’art. 420 cpc, le parti hanno la possibilità di modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni nel caso in cui ricorrano gravi motivi previa autorizzazione del giudice.

  11. Sub-procedimento eventuale ( continua ) 10 giorni prima dell’udienza COSTITUZIONE DEL CONVENUTO: il convenuto si costituisce attraverso il deposito in cancelleria di una memoria difensiva di costituzione, ed eventuale INTERVENTO DEL TERZO : da vita, anche a seguito di un intervento della Corte Costituzionale (sent. 193/1983) ad una subprocedimento analogo a quello previsto per l’ipotesi di domanda riconvenzionale EVENTUALE DOMANDA RICONVENZIONALE: qualora il convenuto intenda proporre domanda riconvenzionale deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza, chiedere che il giudice pronunci entro non più di 5 giorni un nuovo decreto di di fissazione dell’udienza. Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l’udienza di discussione non devono intercorrere più di 50 giorni. Ai sensi dell’art. 40 cpc la domanda riconvenzionale viene trattata unitamente alla domanda principale con prevalenza del rito speciale ( in passato si era prospettata la tesi che, ferma restando l'ammissibilità della domanda riconvenzionale, si dovesse procedere poi alla separazione delle cause, in particolare nel caso in cui essa rientrasse nella competenza del giudice ordinario) Entro 10 giorni dalla pronuncia del decreto NOTIFICAZIONE del decreto e della memoria a cura dell’ufficio Entro non meno di 25 giorni dalla notificazione Udienza di discussione (segue)

  12. L’udienza di discussione Aspetti relativi alla presenza o assenza delle parti (vedi) - Controllo dell’atto introduttivo, della sua valida e tempe stiva notificazione e della tempestiva costituzione delle parti; - Verifica dell’integritàdel contraddittorio ( art. 102 cpc); Valutazioni PRELIMINARIdel Pretore - Verifica della necessità-opportunità di una chiamata in causa di terzi su istanza di parte (art. 106 cpc); -(In un momento successivo all’udienza di discussione) eventuale chiamata in causa del terzoiussu iudicis (art 107 cpc) viene fissata una nuova udienza; - Delimitare il tema della disputa ed i fatti controversi Interrogatorio LIBERO delle parti, è finalizzato a: - Permettere la formazione del convincimento del giudice: N.B.: il relativo verbale costituisce titolo esecutivo qualunque sia il suo contenuto. La conciliazione giudiziale non è impugnabilenel termine di 6 mesi in quanto la presenza del giudice garantisce la parte debole della controversia (il lavoratore); Tentativo diconciliazione(art420 1°co) Eventuale riunione delle cause di lavoro connesse SEGUE….

  13. (segue) - (art 420 co. 5°,6°,7°,8°). Il giudice valuta la rilevanza e l’ammissibilità dei mezzi di prova che le parti abbiano proposto tempestivamente (negli scritti introduttivi o nel corso dell’udienza stessa, quando la necessità sorga dalle difese dell’avversario). Se l’immediata assunzione non è possibile, egli fissa una nuova udienza entro non più di 10 giorni dalla prima concedendo alle parti, ove ricorrano gravi motivi, un termine perentorio non superiore a 5 giorni prima dell’udienza di rinvioper il deposito in cancelleria di note difensive. Alla controparte viene riconosciuto un ulteriore termine di 5 giorniper dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi ex art 420 co. 5° ISTRUZIONE della causa (art 421 cpc) - Se la causa può essere risolta subito il giudice invita le parti a concludere e pronuncia sentenza anche non definitiva (art 420 co 4°). Nel caso in cui si configurino delle questioni preliminari impedienti sollevate dalle parti, il giudice pronuncia sentenza non definitiva. Qualora, invece, si prefigurino delle questioni preliminari di merito il giudice pronuncia sentenza definitiva; L’art 431 cpc attribuisce alle sentenze del giudice del lavoro il carattere dell’esecutorietà. All’esecuzione si può procedere anche con lal sola copia del dispositivo, durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza (15 giorni dalla pronuncia) anche se, va precisato, questa facoltà è prevista solo per le sentenze di condanna a favore del lavoratore. L’esecuzione può essere sospesa con ordinanzadel giudice di appello nel caso in cui da essa possa derivare un gravissimo danno (per il datore o per il lavoratore, in base alla normativa attualmente vigente). La sospensione può anche essere parziale e, comunque, l’esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di 500.000. Indipendentemente e prima della sentenza il giudice può, su istanza di parte, emettere un’ordinanzadi pagamento delle somme non contestate (art 423 cpc). Egualmente può, su istanza del lavoratore, in ogni stato e grado del giudizio, disporre conordinanzail pagamento di una somma di danaro a titolo provvisorio (più o meno la provvisionale del giudice ordinario) quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova. Le ordinanze in questione hanno efficacia di titolo esecutivo. Solo l’ordinanza del secondo tipo può essere revocata con sentenza che decide la causa. Fase DECISORIA

  14. Art. 421:peculiarità della fase istruttoria nel processo del lavoro. L’art 421 cpc è una delle disposizioni che, all’interno della disciplina del processo del lavoro, maggiormente si segnala per le innovazioni introdotte rispetto al rito ordinario. Esso, infatti, imprime alla fase istruttoria del processo un carattere accentuatamente ufficioso e, almeno sulla carta, inquisitorio. La norma parla di un potere ufficioso del giudice di “disporre d’ufficio ed in qualsiasi momentol’ammissione di ogni mezzo di prova,anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio. Va immediatamente precisato che la disposizione non tocca il principio della domanda e tutto ciò che le fa da contorno. Resta, quindi, il monopolio delle parti in relazione alla introduzione dei fatti principali , mentre sui fatti secondari, il giudice può condurre indagini ufficiose, fermo restando il divieto, su di lui gravante, di far ricorso alla sua scienza privata. Il riferimento ai limiti previsti dal codice civile ed alla possibilità di superarli, va correttamente inteso. Verde ritiene che l’espressione contenuta nell’art 421 non permetta al giudice di ammettere prove atipiche, ma bensì, di esercitare, rispetto ai mezzi di prova tipici, un potere istruttorio ufficioso ed eventualmente di superare i limiti oggettivi di ammissibilità di alcuni mezzi di prova (vedi la prova testimoniale etc.). Ovviamente in dottrina si sono delineate, in merito, posizioni contrastanti. Alcuni (vedi il Liebman) hanno interpretato restrittivamente la norma, altri (tra cui il Carnacini e, a quanto pare, lo stesso Verde) ritengono invece che, in virtù dell’art. in questione debba attribuirsi al pretore il potere di “disporre la prova ufficiosa quando una circostanza di fatto rilevante o una possibilità probatoria siano emerse nel corso del processo, da qualunque parte e in qualunque modo esse siano emerse”. Altro aspetto del potere in esame è, sicuramente, quello della possibilità, riconosciuta al Pretore, di ammettere d’ufficio una prova quando la richiesta sia tardiva e la parte sia già incorsa in decadenza. L’art 421 detta, poi, disposizioni particolari in merito all’accesso al luogo di lavoro, all’assunzione di testimoniquando esista una incapacità (vedi art.246 cpc) o un divieto (vedi art 247 cpc) e alla richiesta di informazioni alle associazioni sindacali.

  15. Art. 421:disposizioni particolari in tema di assunzione dei mezzi di prova - Accesso al luogo di lavoro : l’accesso è una particolare forma di ispezione ( vedi art. 118 cpc ) che si caratterizza : - per la specificità del luogo che ne è oggetto; - per la necessità dell’istanza di parte; - per l’obbligatorietà dell’accesso; N.B.: in sede di accesso, il giudice può disporre l’esamedei testimoni sul luogo stesso. - Assunzione di testimoni :l’art 421 cpcammette che il giudice senta liberamente sui fatti di causa, persone che nel processo ordinario non avrebbero potuto essere sentite ai sensi dell’ art. 246 cpc Ciò significa che le persone non giurano e che le loro risposte non hanno il valore di prova piena, ma sono utilizzabili come come argomenti di prova - Richiesta di informazioni ed osservazioni alle associazioni sindacali indicate dalle parti:questo potere costituisce l’omologo di quello delle parti di provocare l’intervento di tali associazioni perché rendano in giudizio, tramite un rappresentante, informazioni orali o scritte (art 425 co1° ). Le parti hanno la possibilità di fare delle deduzioni riguardo a tali informazioni ed osservazioni. Il coordinamento tra le due norme in questione porta a ritenere che l’attività ufficiosa del giudice possa aver luogo solo nel caso in cui le parti non abbiano fatto di loro iniziativa la richiesta e le informazioni ed osservazioni delle associazioni risultino essere rilevanti, o nel caso in sui, avendo le parti fatto tale richiesta, le associazioni non abbiano fornito risposta. Va ricordato, a tal proposito, che l’associazione è obbligata a rispondere al giudice, mentre ha facoltà di rispondere alla richiesta della parte. La richiesta del giudice è sempre condizionata al fatto che le parti indichino l’associazione sindacale a cui rivolgerla. - N.B. :meritevoli di un richiamo gli artt. 424 cpc e 145 disp. att. cpc (che rendono più semplice le forme e più brevi i tempi per l’affidamento e l’espletamento della C.T.U. ) e l’art422che consente di al giudice di autorizzare la registrazione su nastro delle deposizioni, in luogo della tradizionale verbalizzazione.

  16. La presenza e l’assenza delle parti All’udienza di discussione, che l’art 420 cpc ha modellato sull’udienza dibattimentale del processo penale, il primo problema che si pone è quello della presenza delle parti. Volendo schematizzare le ipotesi che si possono configurare sono le seguenti: Nessuno è presente e l’attore non ha depositato copia del ricorso notificato Nessuno è presente e l’attore ha depositato copia del ricorso notificato Udienza di discussione È presente l’attore ha ma il convenuto non si è tempestivamente costituito È presente il solo convenuto che si è tempestivamente o intempestivamente costituito

  17. La presenza e l’assenza delle parti (segue) Ipotesi n° 1: in questo caso il giudice è nella materiale impossibilità di sapere se è stato instaurato il contraddittorio. La giurisprudenza, argomentando dall’ultimo comma dell’art 420 cpc che vieta le udienze di mero rinvio, ha escluso la possibilità di applicare in questo caso gli artt. 181, 309, 348, pervenendo alla conclusione che il giudice deve pronunciare nel merito. Verde ritiene, invece, che, non essendo l’udienza fissata per il recupero del processo (quella ex art. 181 cpc) un’udienza di mero rinvio, non vi siano difficoltà nel ritenere applicabile l’art. 181 ( il quale dispone, come è noto, la cancellazione della causa dal ruolose le parti non compaiono alla nuova udienza all’uopo fissata Ipotesi n° 2: per questa ipotesi si ritiene normalmente applicabile l’art 181 cpc. Ipotesi n° 3:in questo caso si hacontumacia del convenuto sempre che il ricorso sia stato correttamente e tempestivamente notificato (in caso contrario, il pretore dovrà disporne larinotificazione con fissazione di una nuova udienza). Il convenuto potrà costituirsi tardivamente, ma non potrà compiere le attività che, a pena di decadenza, andavano compiute con il deposito tempestivo della comparsa di costituzione Ipotesi n° 4: per questa ipotesi, come per la seconda, non si pongono problemi rilevanti.

  18. Le impugnazioni La l. 533/73 detta una disciplina specifica per l’appello. I caratteri dell’immediatezza, della concentrazione e dell’oralità permangono in appello, dove tutte le attività processuali si svolgono dinanzi al collegio e viene abolita la funzione del G.I.. Ricordiamo che sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a £ 50.000. Notificazione della sentenza di I° grado Entro 30 giorni Deposito in cancelleria delRICORSO dinanzi al tribunale territorialmente competente ovvero Proposizione dell’APPELLOCON RISERVA DEI MOTIVI qualora l’esecuzione sia iniziata prima della notificazione della sentenza Entro 5 giorni dal deposito del ricorso Il Presidente del Tribunale nomina il giudice relatore e fissa con decreto,non oltre 60 giorni dalla data medesima, l’udienza di discussione dinanzi al collegio. Entro 10 giorni dal deposito del decreto L’appellante, nei 10 giorni successivi alla comunicazione del deposito del decreto provvede alla notificazione del RICORSO e del DECRETO all’appellato.Tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non inferiore a 25 giorni Almeno 10 giorni prima dell’udienza di discussione Costituzione in giudizio dell’appellato attraverso il deposito in cancelleria del fascicolo e della memoria difensivacontenente l’esposizione dettagliata di tutte le sue difese e/o eventuale Appello accidentaledello stesso appellato proposto nella memoria difensiva e contenente i motivi dell’impugnazione. Deve essere notificato alla controparte nel termine indicato.

  19. Relazione orale del giudice incaricato Il collegio, sentiti i difensori delle parti,pronunciasentenzadando lettura del dispositivo nella stessa udienza ovvero rinvia ad un’udienza successiva(da tenersi entro 20 giornidallaprima) nel caso in cui siano ammessi i MEZZI DI PROVA NUOVIritenuti INDISPENSABILI ai fini della decisione fatta salva la possibilità per le parti di deferire il giuramento decisorio e per il giudice di disporre il giuramento estimatorio (vedi). NON SONO AMMESSE NUOVE DOMANDE O ECCEZIONI. DEPOSITO IN CANCELLERIA DELLA SENTENZA (art. 438 cpc)

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