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Fatturazione delle prestazioni professionali nell ambito delle procedure concorsuali: problematiche in ordine al trattam

STUDIO AROSIO-BRAMBILLA COMMERCIALISTI ASSOCIATI - LISSONE MONZA. 2. Esegesi dell'art. 26 co.2 DPR 633/72 . se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura , successivamente alla registrazione (1 condizione necessaria anche per la Circolare 17/04/2000 n.77)viene meno in tutto o in part

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Fatturazione delle prestazioni professionali nell ambito delle procedure concorsuali: problematiche in ordine al trattam

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Presentation Transcript


    1. STUDIO AROSIO-BRAMBILLA COMMERCIALISTI ASSOCIATI - LISSONE MONZA 1 Fatturazione delle prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali: problematiche in ordine al trattamento dell’IVA. La giurisdizione del giudice fallimentare e del giudice tributario

    2. STUDIO AROSIO-BRAMBILLA COMMERCIALISTI ASSOCIATI - LISSONE MONZA 2 Esegesi dell’art. 26 co.2 DPR 633/72 se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura , successivamente alla registrazione (1° condizione necessaria anche per la Circolare 17/04/2000 n.77) viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile (2° condizione espressa dall’Agenzia con parere del 14/03/2008 in risposta all’Interpello 904-822/2007, peraltro ravvisabile anche dalla lettera della norma di cui al successivo punto 4) in conseguenza di […] procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose (pertanto una volta ultimata la ripartizione dell’attivo) [...] il cedente del bene o prestatore di servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art.19 l’imposta corrispondente alla variazione registrandola a norma dell’art.25

    3. STUDIO AROSIO-BRAMBILLA COMMERCIALISTI ASSOCIATI - LISSONE MONZA 3 Parere dell’Agenzia del 14/03/2008 in merito all’interpello 904-822/2007: “il mancato pagamento deve essere comunque riferito all’operazione originaria e pertanto se questa non viene meno in tutto o in parte non č possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta non riscossa” e ciň poiché “qualora si ammettesse una nota di variazione avente ad oggetto, invece, la sola imposta non riscossa, verrebbe ad essere reciso l’indissolubile collegamento esistente tra imposta e operazione imponibile. La conseguenza paradossale di una tale ricostruzione sarebbe che, a fronte di un’operazione imponibile per la quale č stato interamente riscosso il corrispettivo, l’Erario non incasserebbe alcuna imposta sul valore aggiunto”.

    4. STUDIO AROSIO-BRAMBILLA COMMERCIALISTI ASSOCIATI - LISSONE MONZA 4 Parere dell’Agenzia del 03/04/2008 su Interpello fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali: “ne consegue che se il piano di riparto approvato dal giudice fallimentare dispone il pagamento parziale del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorchč lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra i crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale, i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrŕ scorporata l’Iva relativa” […] In altre parole il professionista al momento dell’emissione della fattura ridurrŕ proporzionalmente la base imponibile e la relativa imposta.

    5. STUDIO AROSIO-BRAMBILLA COMMERCIALISTI ASSOCIATI - LISSONE MONZA 5 Parere dell’Agenzia del 03/04/2008 su Interpello fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali: Non appare condivisibile la soluzione prospettata dall’istante di emettere la fattura per la prestazione professionale indicando quale base imponibile l’intero importo ricevuto dal curatore, sul quale calcolare l’Iva relativa e, contestualmente recuperare, tramite l’emissione di una nota di variazione, l’imposta di fatto non incassata […] Le medesime considerazioni sopra illustrate valgono anche con riguardo alle problematiche relative alla procedura di concordato preventivo”

    6. STUDIO AROSIO-BRAMBILLA COMMERCIALISTI ASSOCIATI - LISSONE MONZA 6 L’obbligazione tributaria: principi generali, il riferimento alle prestazioni di servizi nei confronti del contribuente dichiarato fallito L’obbligazione tributaria sorge ex lege nel momento in cui si verifica il presupposto di fatto cui la legge collega il sorgere del tributo; nel caso delle prestazioni di servizi l’art 6 co.3 D.P.P. 633/72 stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo; il debito d’imposta facente capo al soggetto dichiarato fallito (ed il corrispondente credito erariale) assumono natura concorsuale qualora l’obbligazione tributaria si collochi temporalmente in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.

    7. STUDIO AROSIO-BRAMBILLA COMMERCIALISTI ASSOCIATI - LISSONE MONZA 7 La concorsualitŕ dei crediti tributari con riferimento all’imposta IVA nelle prestazioni di servizi: I° Orientamento giurisprudenziale (talune pronunce Tribunali di Genova, Roma, Pisa, Firenze) Parte della dottrina e della giurisprudenza individua il momento del pagamento del corrispettivo (momento convenzionale ai fini fiscali) nel riparto eseguito dalla procedura fallimentare a favore del professionista; pertanto il credito erariale corrispondente all’imposta IVA si genera a seguito di un atto della procedura (riparto) e come tale deve considerarsi credito di massa e non giŕ concorsuale (non sarebbe dunque richiesta l’ammissione al passivo fallimentare); presupposto di tale indirizzo č che le prestazioni rese all’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, non sono ancora fatturate al momento di apertura della procedura (altrimenti a norma dell’art. 6 co. 4 D.P.R. 633/72 l’obbligazione tributaria sorge all’atto dell’emissione della fattura ed il credito erariale ha natura concorsuale e chirografaria)

    8. STUDIO AROSIO-BRAMBILLA COMMERCIALISTI ASSOCIATI - LISSONE MONZA 8 continua.. I° Orientamento giurisprudenziale il professionista esercita, al momento del pagamento, la rivalsa per IVA ex art. 18 D.P.R. 633/72 sul committente (fallimento), il quale la verserŕ al professionista e quest’ultimo all’Erario; secondo detto orientamento giurisprudenziale, il versamento dell’IVA da parte del fallimento non č il soddisfacimento di un debito ma una mera partita di giro secondo il principio di neutralitŕ dell’imposta per i pagamenti passivi (il fallimento paga l’IVA al professionista, ma al contempo la registra come imposta a credito che potrŕ recuperare in sede di successive liquidazioni, ovvero in compensazione con altri tributi, al piů tardi in sede di rimborso);

    9. STUDIO AROSIO-BRAMBILLA COMMERCIALISTI ASSOCIATI - LISSONE MONZA 9 La concorsualitŕ dei crediti tributari con riferimento all’imposta IVA nelle prestazioni di servizi: II° Orientamento giurisprudenziale (Milano, Cass. 4.6.94 n.5429, Cass. 6.8.93 n.8556 e altre) Altra parte della dottrina e della giurisprudenza colloca temporalmente l’obbligazione tributaria in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, laddove il verificarsi dei presupposti soggettivi ed oggettivi del tributo siano giŕ sorti all’apertura della procedura; si ricorda che l’art. 1 del D.P.R. 633/72 esplicita: - il presupposto oggettivo che regola l’applicazione dell’IVA con riferimento alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi; - il presupposto territoriale che colloca il verificarsi di dette operazioni nel territorio dello Stato; - il presupposto oggettivo che stabilisce l’effettuazione delle stesse nell’esercizio di imprese, di arti e professioni.

    10. STUDIO AROSIO-BRAMBILLA COMMERCIALISTI ASSOCIATI - LISSONE MONZA 10 continua.. II° Orientamento giurisprudenziale secondo detto indirizzo giurisprudenziale e dottrinario, la concorsualitŕ del credito tributario e conseguentemente il credito di rivalsa IVA trovano la propria causa e giustificazione in una operazione (cessione o prestazione) che č intervenuta prima della dichiarazione di fallimento del committente; e dunque č all’elemento identificabile come “genetico” sul piano sostanziale che occorre far riferimento per stabilire la natura concorsuale o meno di un credito d’imposta, attinendo il successivo pagamento in sede di riparto alla esigibilitŕ del credito d’imposta; questa giurisprudenza ancora il proprio orientamento al disposto dell’art. 1173 c.c. che detta il principio generale sulle fonti delle obbligazioni (origine del contratto) e come tale assumerebbe posizione sovraordinata tanto rispetto alla legislazione fallimentare quanto a quella amministrativo tributaria;

    11. STUDIO AROSIO-BRAMBILLA COMMERCIALISTI ASSOCIATI - LISSONE MONZA 11 continua.. II° Orientamento giurisprudenziale neppure č condiviso l’asserito indebito arricchimento (sostenuto dal I° Orientamento) da parte della procedura che deriverebbe dal fatto che il curatore non solo scomputa l’importo addebitato (da parte del committente) in via di rivalsa dall’imposta eventualmente dovuta dalla procedura ma puň anche richiederne il rimborso, poiché : 1. lo status di contribuente fa sempre capo al soggetto fallito anche dopo la dichiarazione di fallimento, 2. allo stesso modo, le fatture passive ricevute dall’impresa in bonis, pur essendo rimaste impagate, hanno dato tuttavia luogo ad una detrazione d’imposta, 3. non č sempre vero che l’IVA corrisposta in via di rivalsa si risolve in una mera partita di giro, venendo meno per il fallimento la possibilitŕ di recuperare tutta o parte dell’IVA pagata in prededuzione (es. difficoltŕ a cedere il credito in caso di omessi versamenti di altri tributi, chiusura della procedura ante erogazione rimborso del credito),

    12. STUDIO AROSIO-BRAMBILLA COMMERCIALISTI ASSOCIATI - LISSONE MONZA 12 continua.. II° Orientamento giurisprudenziale non č dunque aderente alla logica dell’art. 111 L.F. considerare che il pagamento del credito per imponibile (onorario del prestatore di servizi) effettuato dal curatore sulla base di un piano di riparto, che rispetta l’ordine di distribuzione delle somme secondo la graduatoria dei privilegi stabilita dal codice civile, possa generare un contestuale debito di massa nei confronti del beneficiario del pagamento per l’IVA di rivalsa, quando il fallimento sia rimasto totalmente estraneo al rapporto negoziale su cui il tributo, per legge, č destinato a gravare; giova infatti ricordare che anche: 1) gli artt. 2758 co.2 e 2772 co.3 c.c. sono dirimenti in merito alla insussistenza del privilegio generale richiamato dall’art. 18 del D.P.R. 633/72 rispetto al privilegio speciale che assiste il credito di rivalsa sui soli beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio; 2) neppure č possibile attribuire al credito per rivalsa IVA la natura di credito accessorio rispetto al credito per gli onorari, poiché alla luce del dettato dell’art. 2749 c.c. il rapporto di accessorietŕ sussiste unicamente per gli interessi e per le spese di intervento nella procedura esecutiva, e non invece per quei crediti ai quali la legge attribuisce una distinta identitŕ causale rispetto al credito cui accedono.

    13. STUDIO AROSIO-BRAMBILLA COMMERCIALISTI ASSOCIATI - LISSONE MONZA 13 I due Orientamenti a confronto Conclusioni del I° Orientamento: Il presupposto costitutivo del tributo č il riparto, vi č perfetta coincidenza temporale con il momento impositivo convenzionale della normativa fiscale: il momento del pagamento del corrispettivo (art.6 co.1 D.P.R. 633/72). Poiché trae origine da un atto della procedura fallimentare, l’obbligazione tributaria gode della prededuzione. II credito erariale (ancora inesistente e non oggettivamente determinabile prima del riparto) non deve essere oggetto di domanda in sede di verifica del passivo.

    14. STUDIO AROSIO-BRAMBILLA COMMERCIALISTI ASSOCIATI - LISSONE MONZA 14 I due Orientamenti a confronto Conclusioni del II° Orientamento: Al credito per rivalsa IVA puň riconoscersi il solo privilegio speciale previsto dagli artt. 2758 e 2772 c.c. (e quindi nel caso dei servizi, il credito si sostanzia in un credito di natura chirografaria) sia nel caso in cui il prestatore di servizi abbia o non abbia giŕ emesso fattura prima dell’apertura della procedura, poiché il presupposto costitutivo del tributo risiede nell’operazione contrattualmente posta in essere e con riferimento al tempo in cui si č svolta la prestazione (o la cessione), suggellandosi in sede di riparto la sola esigibilitŕ dell’obbligazione tributaria (senza l’operazione che l’ha generata, l’imposta di per sé non puň sussistere).

    15. STUDIO AROSIO-BRAMBILLA COMMERCIALISTI ASSOCIATI - LISSONE MONZA 15 Giurisdizione Tributaria e Giurisdizione Fallimentare: conclusioni dell’intervento La procedura di fallimento č priva di autonoma soggettivitŕ tributaria, cosicchč il Curatore deve adempiere solo agli obblighi espressamente demandati dalla legge (tra questi, ad esempio, prima dell’intervento di cui al DL 223/2006 convertito nella L. 248/2006 non era compreso quello legato alla sostituzione di imposta). L’A.F. era peraltro di avviso contrario e sosteneva che il Curatore e il Commissario liquidatore della liquidazione coatta dovessero operare quali sostituti d’imposta, come puntualizzato dalla R.M. 25.11.82 n.3644. D’altro canto, al pari di qualsiasi altro creditore del fallito, anche il credito erariale deve partecipare al concorso sostanziale, essendo peraltro venuto meno il privilegio processuale dell’esattore/concessionario di poter agire pur dopo la dichiarazione di fallimento in deroga a quanto previsto dall’art.51 L.F..

    16. STUDIO AROSIO-BRAMBILLA COMMERCIALISTI ASSOCIATI - LISSONE MONZA 16 continua…Giurisdizione Tributaria e Giurisdizione Fallimentare: conclusioni dell’intervento Anche il tema dell’accertamento, che esula dall’intervento odierno, č materia delicata che vede la contrapposizione di due regole potenzialmente confliggenti che debbono essere coordinate: “da un lato, la soggezione di tutti i crediti al principio di esclusivitŕ della formazione dello stato passivo quale condizione imprescindibile per la partecipazione al concorso, e dall’altro, la giurisdizione speciale del giudice tributario in ordine alle controversie relative all’an e al quantum delle pretese impositive, pure riguardo l’eventuale prescrizione di queste ultime, fatta salva dallo stesso art. 52 L.f. che sancisce il principio di soggezione dei crediti al concorso” (trib. Messina, 20/01/2005);

    17. STUDIO AROSIO-BRAMBILLA COMMERCIALISTI ASSOCIATI - LISSONE MONZA 17 continua…Giurisdizione Tributaria e Giurisdizione Fallimentare: conclusioni dell’intervento al Giudice Fallimentare č precluso ogni controllo sul titolo fondante la pretesa tributaria e la sua delibazione č limitata alla verifica : 1) della concorsualitŕ del credito, intesa come anterioritŕ al fallimento del presupposto di fatto del tributo, 2) della prova del credito tributario, cioč della idoneitŕ della documentazione allegata dall’Erario a provare il credito insinuato, 3) della sussistenza dei privilegi invocati.

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