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Soggetti e situazioni giuridiche soggettive

Soggetti e situazioni giuridiche soggettive. Definizioni generali:. Soggetto di diritto Entità cui è riconosciuta la capacità di essere punto di riferimento ( centro di Imputazione) Capacità giuridica

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Soggetti e situazioni giuridiche soggettive

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Presentation Transcript


  1. Soggetti e situazioni giuridiche soggettive

  2. Definizioni generali: • Soggetto di diritto • Entità cui è riconosciuta la capacità di essere punto di riferimento ( centro di Imputazione) • Capacità giuridica • attitudine dei soggetti ad essere centro di imputazione di situazioni giuridiche attive o passive.

  3. Soggetto …. persone fisiche e entità prive di fisicità • Persone giuridiche soggetti centri di imputazione ma senza capacità giuridica • Personalità giuridica soggetti centri di imputazione dotati di capacità giuridica • Persone fisiche sono esseri umani all’atto di nascita ( art. 1 cod. civ) • Da quando la vita incomincia col distacco materno la persona acquista capacità giuridica. • Persone giuridiche unità soggettive riconosciute giuridicamente (Associazioni, fondazioni

  4. Da non confondere…… • Capacità d’agire non è capacità giuridica, infatti essa consiste nella idoneità del soggetto ad agire nel mondo del diritto, con più atti di volontà…un minore pur dotato di capacità giuridica non ha capacità di agire che gli viene riconosciuta col il raggiungimento della maggiore età.

  5. Distinguere…… • Occorre distinguere i Soggetti pubblici----attività rilevanti a livello pubblico e riconosciute a livello del diritto pubblico, dai Soggetti privati • Va però sfumata la netta distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private, poiché la distinzione è stata sensibilmente assopita ai sensi della legge . 241/90 e della legge 15/2005 nel quale il concetto di pubblica amministrazione vanno riconosciuti anche soggetti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse. (il caso degli accessi ai documenti amministrativi pubblici da parte dei privati limitatamente alle specifiche attività di pubblico interesse).

  6. Altre definizioni • Autonomia • Capacità e possibilità di autodeterminazione del soggetto • Nel diritto pubblico autonomia va associato alla autonomia normativa, amministrativa, di gestione e finanza. • Rapporto giuridico • Posizione di relazione tra soggetti giuridici che può essere di potere giuridico al quale fa riscontro una posizione di soggezione da parte dall’altro. Ma possono anche esservi rapporti paritari. • Nei rapporti ci possono essere diversi soggetti: pubblici e privati. Ora L’interesse esprime la rilevanza che può avere un bene per un determinato soggetto, che può essere limitato nei rapporti a seconda che entri in gioco il rapporto pubblico e privato( ovvero quando la posizione in cui si trova il soggetto è ancorata al diritto pubblico e i poteri in gioco sono di diritto pubblico) . Caso della proprietà privata art. 42 com. 1. • L’interesse sarà dimensionato a seconda che giochi un funzione pubblica o privata.

  7. Gli organi • soggetti di diritto diversi da persone fisiche, privati o pubblici, ma chi pensa e agisce per loro conto sono è evidente le persone fisiche. L’articolazione delle funzioni, l’unità strutturale elementare dell’organizzazione è ufficio. Particolari apparati dotati di capacità decisionali prendono il nome di organi. • L’organo è un ufficio particolarmente qualificato da una norma come idoneo ad esprimere la volontà della persona giuridica e ad imputarle un atto e i relativi effetti ( Giannini). La persona giuridica (l’ente) può avere parecchi uffici ma solo alcuni ( organi) hanno la capacità giuridica di compiere atti giuridici ( a manifestare la volontà dell’ente)

  8. Classificazione degli organi • Tra gli organi si può fare una classificazione Organi rappresentativi ( i cui titolari sono direttamente eletti dal corpo elettorale o che comunque sono collegati ad organi elettivi ---Parlamento) Organi burocratici • Organi attivi, consultivi, di controllo. I primi decidono per l’apparato di cui sono parte assolvono compiti deliberativi, I secondi danno consigli ( pareri) ai primi sul modo di esercitare il loro potere decisionale, i terzi verificano la conformità delle norme ( legittimità) ovvero il merito degli atti compiuti da altri organi.

  9. Cosa fanno gli organi? • I pareri possono essere facoltativi, si possono richiedere da parte dell’organo deliberativo ma non si ha l’obbligo • Obbligatori obbligatoriamente richiesti; Vincolanti obbligatoriamente seguiti dall’organo che decide. • Organi specifici sono organi costituzionali: sono necessari per lo Stato, indefettibili, nel senso non si possono cancellare senza alcuni procedimenti e cambiamenti che cambierebbero la natura dello stato ( il Parlamento ad esempio) • La loro struttura è dettata dalla Costituzione; ciascuno di essi ha parità giuridica.

  10. Organi e rappresentanza • Gli organi possono essere individuali o collegiali: a seconda che titolare sia un singolo o una pluralità di membri. Tra organi subentrano rapporti che possono essere di parità, subordinazione, sovraordinazione. La superiorità di un organo si specifica nella capacità di dare direttive, poteri di direzione, di vigilanza, di risoluzione di conflitti di competenze, di decidere in generale su questioni. • Rappresentanza agire per conto di, potere di agire bnei confronti di terzi, …. esprime un rapporto tra rappresentante e rappresentato che si sostanzia sulla base di un atto di volontà chiamato mandato che dà al primo il potere di agire nel suo interesse, osservando limiti e istituzioni stabilite dal mandato. Situazione di potere si evince nella rappresentanza che può essere autonoma o non.

  11. Cose e beni……interessi! • Cose e beni dai soggetti si distinguono le cose, e le cose si specificano in beni qualora sono suscettibili di essere oggetto di diritti ( art. 810 cod. civ.) I beni sono mobili (energie con valore economico scambiabile) o immobili ( che incorporati al suolo). • Patrimonio:.. complesso di rapporti giuridici economici che fanno capo ad un soggetto. Interessi Rapporto tra un soggetto e un bene della vita, valore che per il soggetto assume il bene. Gli interessi meritevoli di tutela giuridica dall’ordinamento sono sempre giuridicamente protetti. Quindi sia interesse di un soggetto pubblico o privato il bene è sempre tutelato dal diritto, l’interesse è sempre un interesse giuridicamente protetto.

  12. Interessi e tutela • Il nostro ordinamento non accorda a tutti gli interessi una tutela giuridica, e non li accorda in modo uguale, dipende dall’esistenza di altri interessi ritenuti meritevoli di più di tutela giuridica. • Ciò ci spiega perché quando l’ordinamento prende in considerazione una situazione soggettiva, la situazione di un soggetto in relazione ad un interesse tutelato dal diritto, si definisce il modo, l’intensità della protezione dell’interesse in gioco. • La differenza sta dunque tra interessi nel modo in cui e nell’intensità della tutela giuridica.

  13. Tutela e riparto delle tutele giurisdizionali • La tutela è apprestata in sede amministrativa e giurisdizionale (sia civile che amministrativa e penale) • Le situazioni giuridiche soggettive, in riferimento alla loro posizione del soggetto, possono essere di vantaggio o svantaggio, attive o passive.

  14. Diritto soggettivo • Il conferimento al soggetto di diritti, poteri, facoltà, potestà, pretesa, la capacità di agire in giudizio da parte di un soggetto per far valere il suo bene, o diritto. • il corrispondere ad un obbligo altrui e il potersi tradurre in una pretesa in giudizio

  15. Teorie dei diritti soggettivi • Le nozioni più diffuse di diritto soggettivo sono ben rappresentabili, nella teoria generale del diritto europea, come varianti dell'influente insegnamento e della teoria di Hans Kelsen • il pandettista Windscheid aveva puntato sulla "signoria della volontà", e di contro Jhering sulla tesi che il diritto soggettivo fosse invece un "interesse protetto" per mezzo di un'azione in giudizio.

  16. Ancora Kelsen • Da Kelsen il diritto soggettivo è definito in modo da incorporare (nella definizione) quelle che in genere si chiamano "garanzie". Il diritto dell'uno, scrive Kelsen, "presuppone l'obbligo dell'altro": in questo, è totale l'accordo con l'inglese Austin, tra i padri del giuspositivismo, secondo il quale il "diritto soggettivo e il termine obbligo relativo esprimono la stessa nozione considerata da aspetti differenti". Tuttavia, Kelsen distingue la propria tesi da quella di Austin, sotto un altro, ma non meno essenziale profilo. Egli si preoccupa di conferire al concetto di diritto soggettivo una qualche autonomia di senso, rispetto al mero obbligo correlativo, e sostiene che il diritto soggettivo esiste grazie a una norma che conceda, in aggiunta, un diritto d'agire in giudizio al suo titolare, e con ciò renda effettivo "l'obbligo di un altro". Se il diritto di A non si riduce semplicemente all'obbligo di B, ciò dipenderebbe proprio dal connesso diritto d'azione: "solo qui vi è un diritto soggettivo che esiste separatamente, nello stretto senso della parola"

  17. Altre teorie • In verità, si sono contrapposte nella dottrina europea, tradizionali alternative, note ai giuristi, tra l'idea di un diritto soggettivo come concetto assoluto, universale, ante positas leges, e all'opposto come concetto interamente risolto nel diritto obiettivo, dipendente da esso e ridotto alla priorità della volontà statale. Nello scontro tra due concezioni, su cui in Italia scrisse Riccardo Orestano contro un diritto costruito attorno alla volontà (e alla proprietà), e comunque in funzione dell'individuo, si sono alternativamente proposte concezioni diversamente ispirate rispetto a quelle soggettivistiche; si tratta di concezioni volte a creare una saldatura tra un'ispirazione soggettivistica e "l'ordine delle cose" (à la Savigny), intese a controbilanciare proprio tramite la nozione di ordine oggettivo sia l'insistenza sulla libertà, sia quella sulla potestà di volere del soggetto del diritto.

  18. Una definizione • In effetti La nozione corrente di diritto soggettivo intende evidenziare proprio il grado di protezione ampio e diffuso che l’ordinamento ha inteso assicurare all’interesse soggettivo. • La possibilità di far valere un bene all’interno dell’ordinamento giuridico.

  19. Diritti…. • Diritti assoluti: diritti che ineriscono il soggetto in via esclusiva ( proprietà privata, vita, libertà) • Diritti relativi : diritti che tutelano l’interesse di un soggetto in relazione al comportamento di un altro o altri soggetti

  20. Il differente riparto delle giurisdizioni per situazioni giuridiche soggettive • Secondo una nozione tradizionale, si ha un diritto soggettivo quando è garantito un bene della vita. Il bene garantito può essere il più vario ( cosa, servizio, denaro) Di fronte al diritto privato ci può essere una potestà pubblica, prevista dal diritto, per cui l’autorità amministrativa, ha il potere di limitare o addirittura sopprimere quel diritto.

  21. Esempio…….. • Avviene quando un’autorità amministrativa sopprime il diritto del proprietario su un determinato bene trasferendolo ad un soggetto pubblico, mediante atto di espropriazione per utilità pubblica. Ora, all’espropriato viene corrisposto una somma come indennità ( giusto indennizzi----Testo unico sull’esproprio) ma nel frattempo il suo diritto è venuto meno.

  22. Cosa può fare l’espropriato ? • L’espropriato ha comunque tutelato il suo interessea che l’atto di espropriazione sia adottato in maniera conforme alle norme che lo riguardano e perciò può agire davanti ad un giudice amministrativo, che dovrà giudicare sulla conformità dell’atto al modello normativo, che nel caso sia viziato dovrà pronunciare l’annullamento dell’atto. Perciò il soggetto privato ha garantito dall’ordinamento l’interesse alla legittimità dell’azione amministrativa. Questa situazione prende il nome di interesse legittimo.

  23. Interesse Legittimo • Definito come la situazione di vantaggio che si possiede di fronte al potere dell’amministrazione e che si sostanzia nella garanzia della legittimità dell’atto amministrativo. • In pratica la regola secondo cui si fanno valere i diritti soggettivi nei confronti della pubblica amministrazione davanti al giudice ordinario e gli interessi legittimi davanti al giudice amministrativo si risolve in tal senso: si ha giurisdizione del giudice ordinario quando l’amministrazione ha agito in carenza assoluta di un potere attribuitale, mentre si ha giurisdizione del giudice amministrativo allorché l’amministrazione ha agito illegittimamente, male esercitando un potere attribuitale dal diritto.

  24. La giurisidizione e l’interesse legittimo • La Costituzione ha riconosciuto la distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi ( art. 24 e art. 113) soprattutto al fine di garantire la tutela giurisdizionale, quale che sia la situazione soggettiva presa in considerazione. Ciò significa che il legislatore ordinario può stabilire delle eccezioni al criterio di ripartizione della giurisdizione nei confronti delle amministrazioni. Ciò avviene nel campo delle sanzioni amministrative pecuniarie ( come le contravvenzioni in materia di circolazione stradale) che sono affidate alla giurisdizione del giudice civile, mentre altre materie, pur comprendendo problemi di tutela di diritti soggettivi, sono affidate alla cognizione del giudice amministrativo ( giurisdizione esclusiva) ( vedi legge 80/1998 ripartizione in riferimento alla materia rispetto a quello tradizionale della natura giuridica della situazione soggettiva tutelata) • Ma la sentenza 204/2004 ha messo un limite a questa tendenza, ribadendo ex art. 113 che non è possibile una discrezionalità legislativa assoluta di conferimento giurisdizionale, e che deve tener conto della natura delle situazioni giuridiche coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul dato delle materie.

  25. Ancora interesse legittimo… • Interesse legittimo pertanto si fa riferimento alla situazione in cui si manifesta l’esercizio nel pubblico interesse di un potere autoritativo (potere di imperio o potestà pubblica) discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione. Figura tipica dell’ordinamento italiano con la quale si ripartiscono anche le giurisdizioni tra giudice ordinario e giudice amministrativo ( Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi regionali). • Attraverso il diritto soggettivo , il soggetto può far valere la sua potestà di volere in relazione al suo interesse ad un bene della vita nei confronti di qualsiasi soggetto, anche la Pubblica Amministrazione.

  26. ……….. • Quando la situazione soggettiva dipende dall’esercizio di un potere autoritativo della P.A., che può in via discrezionale e nei limiti fissati dalla legge, modificare, creare , e estinguere mediante un atto o provvedimento, al soggetto non è riconosciuta una potestà di volere in relazione al suo interesse, così come diritto soggettivo. • “L’interesse legittimo si risolve in una posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita oggetto di provvedimento amministrativo, e consistente nell’attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere in modo da rendere possibile la realizzazione dell’interesse del bene” • P. Cassazione sez. unite, 500/99

  27. Dispute dottrinarie • Ma non si può fare una distinzione sul piano del solo interesse poiché entrambi tutelati dall’ordinamento giuridico e tutelati direttamente e non come erroneamente si dice indirettamente (interessi legittimi) . Infatti esistono strumenti giuridici ( anche procedimentali) volti a tutela l’interesse. Quindi la distinzione non è sul piano del bene tutelato ma degli strumenti di protezione dell’interesse. In tal senso interesse legittimo non può confondersi con interesse alla legittimità dell’operato della pubblica amministrazione. Assume rilievo pertanto l’interesse specifico al bene tutelato, esso e solo esso sostanzia il cd. Interesse legittimo come figura soggettiva distinta in riferimento alla tutela dagli altri interessi protetti ma non condizionati da un potere discrezionale pubblico autoritativo. Oggetto dell’interesse legittimo non può essere pertanto il comportamento o il provvedimento della Pubblica amministrazione (Scoca).

  28. È il bene o il mezzo a differenziare diritti soggettivi da interessi legittimi? • Non è pertanto la legittimità del comportamento della P.A. a costituire l’oggetto di tutela e l’interesse protetto dall’ordinamento. Il comportamento o il provvedimento è lo strumento che consente di realizzare il soddisfacimento dell’interesse al bene della vita del soggetto, quando tale interesse emerge nell’assetto degli interessi, ma non può essere configurato come il bene oggetto dell’interesse soggettivo ( come crede Casetta). Bene e provvedimento non possono immedesimarsi e oggetto di tutela non è mai la legittimità del provvedimento ma sempre un bene tutela.

  29. Interessi legittimi oppositivi e pretensivi • Interessi legittimi oppositivi: interesse del soggetto alla conservazione della posizione di vantaggio in ordine ad un bene o alla utilità e lo strumento di tutela è l’azione diretta contro il provvedimento o il comportamento lesivo dell’interesse. • Interessi legittimi pretensivi: Il soggetto nel veder soddisfatto il suo interesse legittimo ad un bene della vita necessità della attività della P.A. che incida in modo favorevole.

  30. ………………… • In entrambi i casi sussiste l’interesse del soggetto ad un comportamento della P.A. che soddisfi l’interesse del soggetto. Oggetto di tale protezione da parte dell’ordinamento non è il comportamento o il provvedimento della P.A. ma sempre l’interesse al bene della vita, al conseguimento del quale il comportamento o il provvedimento della P.A. è strumento necessario. Rilevanza giuridica non ha l’interesse al provvedimento o al comportamento ma l’interesse sostanziale protetto così come previsto dall’ordinamento.

  31. Una distinzione mal posta • La distinzione non è sostanziale ma strumentale riguarda i mezzi apprestati dall’ordinamento per la loro protezione e gli strumenti messi a disposizione dei soggetti a tutela della propria situazione soggettiva.

  32. Diritto soggettivo……in riferimento alla situazione giuridica soggettiva • Il diritto soggettivo sussiste quando non entra in gioco l’esercizio di un potere autoritativo discrezionale dell’esecutivo o della pubblica amministrazione. Il soggetto fa valere il proprio interesse dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, solo eccezionalmente e per determinate materie può farlo valere dinanzi ad organi della giurisdizione amministrativa (art. 103 comma 1) .

  33. Interesse legittimo in relazione alla situazione giuridica • Quando entra in gioco un potere discrezionale della P.A. il soggetto potrà far valere la sua posizione di vantaggio in riferimento all’interesse protetto tramite l’interesse ad una tutela legittima che viene assicurata dinnanzi alla giurisdizione amministrativa (TAR, Consiglio di stato) ove egli potrà far valere l’illegittimità dell’atto. Essenza della fattispecie dell’interesse legittimo consiste nella presenza da un lato di un potere discrezionale autoritativo della P.A. e dall’altro nell’affidamento dell’interesse soggettivo, sul quale incide il potere autoritativo, alla tutela giurisdizionale del giudice amministrativo.

  34. Risarcimento del danno anche per l’interesse legittimo • La giurisprudenza ha ammesso la risarcibilità soltanto per la lesione dei diritti soggettivi e gradatamente per interessi legittimi sia sulla scorta di recenti sentenze della cassazione sia sulla scorta di indicazioni comunitarie. • L’ordinanza delle Sezione Unite della cassazione n. 500 /99 cui si è uniformata la giurisprudenza ordinaria e amministrativa, ha riconosciuto in via generale, la possibilità del risarcimento del danno derivante dalla lesione degli interessi legittimi ad opera di un atto amministrativo. Il legislatore con legge n. 205/2000 ha ammesso definitivamente il risarcimento.

  35. Capacità autoritativa degli enti • Se gli enti pubblici sono quei poteri e apparati costituiti dalle comunità per il perseguimento degli interessi pubblici, essi avranno un potere che si esprime nella capacità autoritativa cui è irrilevante il consenso o meno dei destinatari.

  36. Potere potestativo • Potere potestativo: capacità di determinare unilateralmente effetti giuridici nella sfera dei destinatari dell’atto, indipendentemente dal loro consenso. • Potestà è appunto attribuzione di un potere, di facoltà, volte al perseguimento di un fine. • Tale potestà può essere pubblica o privata.

  37. Facoltà e Status • La facoltà è il modo in cui si esercita un potere e la situazione giuridica soggettiva. • L’insieme delle facoltà rappresenta il contenuto della situazione giuridica che possono essere passive (posizione di soggezione di un soggetto rispetto altro) e si sostanza nelle figure del dovere, dell’obbligo, dell’onere (doverosità di un comportamento correlata ad un potere), dell’obbligazione (prestazione suscettibile di valutazione economica. • Status esprime l’insieme delle varie situazione giuridiche di un soggetto.

  38. Manuali di riferimento.StudentiUniversità di Napoli Federico IIC. Rossano, Diritto pubblico, Jovane 2007, Cap. pp. .StudentiIstituto Universitario di Scienze Motorie - RomaP. Caretti – U. De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli editore, ottava edizione,Cap. I

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