120 likes | 332 Views
L'elezione del Presidente della Repubblica (83 Cost. ss.). Elettorato attivo: Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionaliProcedimento: Il Presidente della Camera 30 gg. prima della scadenza del mandato (oppure 15 gg. all'impedimento permanente) convoca il Parlamento e i delegati p
E N D
1. Istituzioni di diritto pubblico CLEMIT
Classe 16
Prof. Roberta Lombardi
2. L’elezione del Presidente della Repubblica (83 Cost. ss.) Elettorato attivo: Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali
Procedimento:
Il Presidente della Camera 30 gg. prima della scadenza del mandato (oppure 15 gg. all’impedimento permanente) convoca il Parlamento e i delegati per l’elezione.
Se le Camere sono sciolte (o manca meno di 3 mesi alla loro cessazione) l’elezione spetta alle nuove Camere entro 15 gg dalla loro riunione. I poteri del Presidente in carica sono prorogati.
Si procede per scrutinio segreto e occorre la maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio č sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Giuramento di fedeltŕ del Presidente davanti al parlamento in seduta comune
3. L’elezione del Presidente della Repubblica (segue) Incompatibilitŕ: con ogni altra carica dello Stato
Elettorato passivo: cittadinanza italiana, almeno cinquanta anni di etŕ, godimento dei diritti civili e politici
Durata: 7 anni
Cessazione dalla carica
Conclusione del mandato
Morte
Impedimento permanente
Dimissioni
Decadenza per la perdita dei requisiti di eleggibilitŕ
Destituzione per alto tradimento e attentato alla Costituzione
Senatore a vita alla scadenza del mandato
4. Presidente della Repubblica e forma di governo Ruolo del Capo dello Stato nei sistemi parlamentari
Organo di garanzia costituzionale
Organo governante
Costituzione italiana ne determina:
Caratteristiche
Poteri
Limiti all’esercizio dei poteri
Irresponsabilitŕ politica
5. La irresponsabilitŕ politica del Presidente della Repubblica Art. 89 Cost. “Nessun atto del presidente della Repubblica č valido se non č controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilitŕ. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri atti indicati dalla legge sono anche controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri”
Controfirma
Requisito di validitŕ dell’atto
Trasferimento di responsabilitŕ in capo al Governo
Riguarda tutti gli atti presidenziali
Formalmente presidenziali sostanzialmente governativi
Formalmente e sostanzialmente presidenziali
Atti complessi
Esclusione: atti personalissimi
6. La irresponsabilitŕ politica del Presidente della Repubblica Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali
Atti di nomina
Cinque senatori a vita
Un terzo dei giudici costituzionali
Rinvio delle leggi
Messaggi presidenziali
A contenuto vincolato
A contenuto libero
Esternazioni atipiche
Convocazione straordinaria delle camere
7. La irresponsabilitŕ politica del Presidente della Repubblica Atti formalmente presidenziali sostanzialmente governativi
Emanazione degli atti governativi aventi valore di legge e dei regolamenti
Adozione con D.p.r. di importanti atti del Governo
Nomina dei funzionari dello Stato
Scioglimento anticipato dei consigli comunali e provinciali
Decisioni dei ricorsi straordinari al capo dello Stato
Atti in cui č intervenuta la decisione del Consiglio dei ministri
Promulgazione delle leggi
Ratifica dei trattati internazionali
Accreditamento dei rappresentanti esteri
Dichiarazione dello stato di guerra
Concessione della grazia e commutazione della pena
L. cost. 1/1992: amnistia e indulto: Parlamento, maggioranza 2/3
8. La irresponsabilitŕ politica del Presidente della Repubblica Il problema dell’individuazione dell’organo che deve controfirmare
Atti sostanzialmente governativi: ministro proponente.
Controfirma attesta la determinazione governativa del contenuto dell’atto.
Ruolo di controllo costituzionale del Presidente della Repubblica.
Atti sostanzialmente presidenziali: ministro competente per materia
Controfirma rende irresponsabile il Presidente della Repubblica.
Ruolo di controllo costituzionale del Governo.
9. La responsabilitŕ giuridica del Presidente della Repubblica Atti posti in essere nell’esercizio delle funzioni (art. 90 Cost.)
responsabilitŕ penale per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione
Atti non riconducibili a tale esercizio
Penalmente responsabile ma improcedibilitŕ per la durata del mandato
10. Il ruolo del Presidente della Repubblica nella crisi di governo Nomina del Presidente del Consiglio- art. 92 Cost. (atto complesso)
Fino al 1993: ruolo di intermediazione politica
Riconosciuto dal diritto costituzionale
Avallato dal sistema politico
Dal 1994: ratifica della decisione elettorale
11. Il ruolo del Presidente della Repubblica nella crisi di governo Lo scioglimento anticipato del Parlamento-art. 88 Cost.(atto complesso)
Parere obbligatorio non vincolante dei Presidenti delle Camere, prima dello scioglimento
Impossibilitŕ di sciogliere le Camere durante il c.d. semestre bianco
Lo scioglimento funzionale
Il Capo dello Stato scioglie in accordo con il Governo dimissionario che controfirma il decreto.
Poteri del governo dimissionario
12. Il Presidente della Repubblica La presidenza degli organi collegiali
Consiglio supremo di difesa
Poteri di convocazione, formazione dell’ordine del giorno, nomina e revoca del Segretario del Consiglio
Consiglio superiore della magistratura
La supplenza del Presidente della Repubblica
Presidente del Senato (art. 86 Cost)