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D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio CODICE URBANI. TITOLO II Fruizione e valorizzazione Capo I Fruizione dei beni culturali Sezione I Princìpi generali Articolo 101 Istituti e luoghi della cultura
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D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio CODICE URBANI
TITOLO II Fruizione e valorizzazione Capo I Fruizione dei beni culturali Sezione I Princìpi generali Articolo 101 Istituti e luoghi della cultura La sezione si apre con l’art. 101 dove sono elencati gli istituti e i luoghi della cultura che istituzionalmente raccolgono i beni destinati alla fruizione, individuandoli al 1 comma come musei, biblioteche, e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
TITOLO II Fruizione e valorizzazione Capo I Fruizione dei beni culturali Sezione I Princìpi generali Articolo 101 Istituti e luoghi della cultura “museo” una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
TITOLO II Fruizione e valorizzazione Capo I Fruizione dei beni culturali Sezione I Princìpi generali Articolo 101 Istituti e luoghi della cultura “biblioteca” una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
TITOLO II Fruizione e valorizzazione Capo I Fruizione dei beni culturali Sezione I Princìpi generali Articolo 101 Istituti e luoghi della cultura “archivio” una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
TITOLO II Fruizione e valorizzazione Capo I Fruizione dei beni culturali Sezione I Princìpi generali Articolo 101 Istituti e luoghi della cultura “area archeologica” un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
TITOLO II Fruizione e valorizzazione Capo I Fruizione dei beni culturali Sezione I Princìpi generali Articolo 101 Istituti e luoghi della cultura “parco archeologico” un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
TITOLO II Fruizione e valorizzazione Capo I Fruizione dei beni culturali Sezione I Princìpi generali Articolo 101 Istituti e luoghi della cultura “complesso monumentale” un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
TITOLO II Fruizione e valorizzazione Capo I Fruizione dei beni culturali Sezione I Princìpi generali Articolo 102 Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica Articolo 103 Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura La norma stabilisce dove è gratuito e dove è a pagamento.
Articolo 103 Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura Il c. 2 riafferma la gratuità dell’ingresso a tutte le biblioteche e agli archivi pubblici, statali e non, ùnel caso in cui l’accesso dell’utente abbia finalità di lettura, studio, ricerca.
Articolo 104 Fruizione di beni culturali di proprietà privata Il c. 3 sancisce che le visite da parte del pubblico siano concordate tra la competente Soprintendenza e il proprietario: esse riguarderanno non solo i giorni e l’orario di visita dell’immobile o della collezione, ma anche l’eventuale pagamento di un biglietto di ingresso e la sua entità.
Sezione II Uso dei beni culturali Articolo 106 Uso individuale di beni culturali Articolo 107 Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali Articolo 108 Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione Articolo 109 Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali Articolo 110 Incasso e riparto di proventi
Capo II Princìpi della valorizzazione dei beni culturali Articolo 111 Attività di valorizzazione Si ricorda che l’art. 148 del D.Lgs 112/1998 definiva la valorizzazione come “ATTIVITA’ DIRETTA A PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO CULTURALE E AD ASSICURARE LE MIGLIORI CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA DEL PATRIMONIO”.
Capo II Princìpi della valorizzazione dei beni culturali Articolo 111 Attività di valorizzazione La rete intende realizzare quel sistema di “museo diffuso” in grado di garantire la conoscenza e la fruizione di risorse culturali”.
Articolo 115 (1) Forme di gestione La gestione diretta contemplata dal comma 2 si caratterizza per l’essere esercitata dalle amministrazioni senza alcuna intermediazione e per il tramite di proprie strutture organizzative interne “dotate di adeguata autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico”.
Capo V Circolazione in àmbito internazionale Sezione III Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro(1) Articolo 82 Azione di restituzione a favore dell'Italia Articolo 83 Destinazione del bene restituito Articolo 84 Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
Capo V Circolazione in àmbito internazionale Sezione III Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro (1) Articolo 85 Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti Articolo 86 Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
Capo VI Ritrovamenti e scoperte Sezione I Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'àmbito del territorio nazionale Articolo 88 Attività di ricerca Tutto ciò è onde evitare scavi non autorizzati o occasionali ritrovamenti.
Articolo 88 Attività di ricerca la finalità del provvedimento è unicamente quella di eseguire campagne di scavi in aree di possibile rinvenimento di beni archeologici, comprimendo così solo in via temporanea e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle opere, i diritti del proprietario del suolo.
Articolo 89 Concessione di ricerca Quale titolare in via esclusiva del diritto di effettuare ricerche archeologiche, il Ministero può anche ritenere opportuno non eseguirle direttamente e decidere di affidarle in concessione a soggetti pubblici o anche a privati, persone fisiche o giuridiche.
Articolo 89 Concessione di ricerca I costi dell’attività di ricerca gravano tutti in linea di massima sul concessionario, anche se si prevede la possibilità di un contributo ministeriale laddove le prescrizioni dettate per l’esecuzione degli scavi, possano determinare un rilevante aumento delle spese.
Articolo 89 Concessione di ricerca Di ciò se ne occupa il comma 2 e il comma 3 che considera l’eventualità della revoca della concessione laddove il Ministero decida di sostituirsi al concessionario per eseguire o proseguire l’attività di ricerca.
Articolo 89 Concessione di ricerca Potrebbe anche essere ordinata la sospensione o il ritiro della concessione, anche si tratta di provvedimenti che comportano entrambi la temporanea interruzione delle attività di ricerca del concessionario.
Articolo 89 Concessione di ricerca La sospensione può essere disposta previa redazione di un processo verbale, qualora si renda necessaria l’esecuzione di lavori di conservazione, studi, rilievi, disegni, fotografie, calchi e altre riproduzioni a servizio dell’Amministrazione”, o nella scoperta di ruderi o monumenti di importanza tale da rendere opportuno l’avvio di una procedura espropriativi dell’area.
Articolo 89 Concessione di ricerca Il ritiro può essere ordinato qualora da alcuni degli scavatori si sia trafugata o danneggiata o si tenti di trafugare o danneggiare una cosa mobile o immobile venuta alla luce, bensì di scarso valore… o nel caso in cui il concessionario sostituisca alla vigilanza delle persone che risultano poi diverse da quelle indicate nella domanda..
Articolo 90 Scoperte fortuite Si tratta di quelle scoperte avvenute al di fuori di una apposita attività di scavo o programma di ricerca.
Articolo 90 Scoperte fortuite Nel 2008 è stata modificata la norma stabilendo che il Soprintendente debba informare della scoperta fortuita i Carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. Il Sindaco a sua volta è tenuto a dare al competente organo territoriale tempestiva comunicazione di ogni ritrovamento.
Articolo 91 Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate In Italia sono relativamente frequenti scoperte di reperti, anche di rilevante importanza, ad opera di subacquei amatoriali o nel corso di scavi per la realizzazione di opere private e pubbliche.
Articolo 92 Premio per i ritrovamenti Il comma 4 stabilisce che il premio oltrechè in denaro, possa essere corrisposto anche mediante attribuzione di una parte delle cose ritrovate.
Articolo 92 Premio per i ritrovamenti questo art. sancisce l’obbligo per il Ministero di riconoscere un premio per il rinvenimento di entità non superiore ad un quarto del valore delle cose ritrovate, che viene calcolato secondo i criteri fissati dall’art. 93.
Capo VII Espropriazione Articolo 95 Espropriazione di beni culturali L’attuale normativa ha consegnato la tradizionale tripartizione tra: 1.espropriazione del bene (già dichiarato) culturale – art. 95; 2.espropriazione per fini strumentali – art. 96; 3.espropriazione per interesse archeologico – art. 97;
Capo VII Espropriazione Articolo 95 Espropriazione di beni culturali La norma assegna infatti al Ministero, la potestà di acquisire tramite esproprio tutti i bbcc e il presupposto per procedere all’esproprio e la sua causa legittimante è oggi la sussistenza di un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela del bbcc.
Capo VII Espropriazione Articolo 96 (1) Espropriazione per fini strumentali Il provvedimento di esproprio risulta in questo caso rivolto a garantire la cosiddetta “cornice ambientale” in cui esso si trova inserito, rappresentata da quel insieme di condizioni e di caratteristiche che ne connotano lo spazio circostante.
Capo VII Espropriazione Articolo 96 (1) Espropriazione per fini strumentali Viene inoltre considerata dall’art. l’eventualità che l’esproprio possa essere disposto per consentire o accrescere il godimento del bene da parte della collettività, oppure per facilitarne l’accesso da parte di utenti disabili.
Articolo 97 Espropriazione per interesse archeologico La finalità della norma è infatti duplice: 1.l’acquisizione coattiva di immobili, di aree o manufatti , viene contemplata con riferimento al bisogno di eseguire interventi di “interesse archeologico”.
Articolo 97 Espropriazione per interesse archeologico 2. è connessa all’esproprio di aree o manufatti per consentire lo svolgimento di ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell’art. 10. Vedi artt. 88 e 89 ricordando che il ricorso allo strumento espropriativo è una scelta discrezionale del Ministero.
Articolo 98 Dichiarazione di pubblica utilità La pubblica utilità è un concetto proprio della pubblica amministrazione, e significa che una determinata operazione, edile o meno, risulta o può risultare di interesse pubblico, cioè è un atto volto al miglioramento, alla progressione della collettività e per cui dei cittadini. Viene riconosciuta dalla pubblica amministrazione, e ci riporta ad argomenti come l'esproprio o l'usufrutto. Articolo 99 Indennità di esproprio per i beni culturali Esproprio-concetto L'espropriazione per pubblica utilità è l'istituto giuridico in virtù del quale la pubblica amministrazione può, con un provvedimento, acquisire o far acquisire ad un altro soggetto, per esigenze di interesse pubblico, la proprietà o altro diritto reale su di un bene, indipendentemente dalla volontà del suo proprietario, previo pagamento di un indennizzo. L'espropriazione è espressione del potere ablatorio che, in varia misura, tutti gli ordinamenti riconoscono alla pubblica amministrazione e che consente alla stessa di sacrificare l'interesse privato in vista di un superiore interesse pubblico (che, nel caso dell'espropriazione per pubblica utilità è solitamente - ma non esclusivamente - quello di realizzare un'opera pubblica).