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Corso per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie dicembre 2012 – gennaio 2013. “ Aspetti giuridico normativi negli ambiti di intervento GEV “ Claudio Porretti Commissario Capo. Chi è la GEV ?.
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Corso per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie dicembre 2012 – gennaio 2013 “ Aspetti giuridico normativi negli ambiti di intervento GEV “ Claudio Porretti Commissario Capo
Chi è la GEV ? Un cittadino che decide di mettere a disposizione della collettività, gratuitamente, parte del proprio tempo libero in azioni di tutela ambientale, di informazione,di prevenzione e di vigilanza.
La GEV… Nell’espletamento del suo servizio è : Guardia particolare giurata volontaria Pubblico Ufficiale Svolge funzioni di polizia amministrativa nelle materie attribuite
Le GEV • Sono riconosciute • PUBBLICI UFFICIALI perché dipendenti onorari di un ENTE PUBBLICO e pertanto rappresentano nell’espletamento delle loro funzioni la Pubblica Amministrazione • e la sua volontà
Le GEV • In virtù della normativa svolgono quindi un servizio di POLIZIA nell’ambito della • POLIZIA AMMINISTRATIVA
Le funzioni di POLIZIA • Le funzioni di POLIZIA sono espletate attraverso : • Attività di POLIZIA GIUDIZIARIA • -Attività di POLIZIA AMMINISTRATIVA
Le funzioni di POLIZIA • La POLIZIA GIUDIZIARIA ( le GEV non hanno qualifica di Polizia Giudiziaria ) è l’attività repressiva dei reati ( illeciti penali) è tesa ad individuare gli autori, ad assicurare le fonti di prova e ad evitare che dai reati commessi derivino ulteriori conseguenze
Le funzioni di POLIZIA • la • POLIZIA AMMINISTRTIVA è un’attività di prevenzione che ha lo scopo di impedire il compimento degli illeciti sia amministrativi che penali. • Si suddivide in : • Polizia di Sicurezza ( forze dell’Ordine) • Polizia Amministrativa in senso stretto
Le GEV • In virtù della normativa svolgono quindi un servizio • di POLIZIA nell’ambito della • POLIZIA AMMINISTRTIVA in SENSO STRETTO • Che ha il compito di far osservare le limitazioni imposte dalla legge o dai regolamenti all’attività dei privati, per assicurare una ordinata e sicura convivenza, applicando le sanzioni previste in caso di inottemperanza
Le funzioni di POLIZIA • di • POLIZIA AMMINISTRTIVA • Sono esercitate in virtù di leggi e regolamenti • Consentono di svolgere tutte quelle attività finalizzate alla prevenzione e all’accertamento degli illeciti amministrativi • Attribuiscono i poteri di cui all’art 13 della legge 698/1981
le funzioni di POLIZIA • l’accertamento degli ILLECITI • L’ILLECITO è la violazione di un PRECETTO ( Obbligo oppure divieto ) che comporta una SANZIONE ( punizione)
AMMINISTRATIVO Illecito meno grave. Previsto da normativa statale, regionale,locale. Segue un procedimento amministrativo. Legge 689/1981 Prevede sanzione amministrativa PENALE Illecito più grave. Previsto solo da leggi statali. Segue un procedimento penale. Codice di procedura penale Prevede sanzione penale ILLECITO
Le competenze sugli ILLECITI ILLECITO AMMINISTRATIVO : • - di competenza della Polizia Amministrativa e di altri soggetti aventi poteri di accertamento attribuiti dalla legge e dai regolamenti • - Ente Amministrativo ( Comune, Provincia ecc )
Le competenze sugli ILLECITI ILLECITO PENALE : • - di competenza della Polizia Giudiziaria • - Autorità Giudiziaria ( Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario o per i Minorenni )
ILLECITO PENALE ( REATO) O AMMINISTRATIVO ???? LO SI COMPRENDE DALLA SANZIONE : • - illecito amministrativo : punito con sanzione amministrativa pecuniaria ( somma da……a…….) ( Sanzione accessoria ) Il pagamento estingue l’illecito • - illecito penale : punito con sanzione penale ( ammenda e arresto per le CONTRAVVENZIONI, multa e reclusione per i DELITTI)
GEV Ruolo - Pubblico ufficiali(Agenti di Polizia Amministrativa) art. 357. Nozione del pubblico ufficiale. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Le Guardie ecologiche volontarie sono pubblici ufficiali.Le GEV esercitano la vigilanza in materia di POLIZIA AMMINISTRATIVA e l'incarico è loro conferito da un organo della Pubblica amministrazione per lo svolgimento di una pubblica funzione: l'accertamento di violazioni amministrative nel settore dell'ecologia.
La casistica È pubblico ufficiale ad esempio -L’insegnante di scuola pubblica o privata -Il collaboratore amministrativo di una pubblica amministrazione -Il medico ospedaliero o comunque convenzionato con il servizio sanitario nazionale -I componenti di una commissione di gara d’appalto -Il Sindaco, il Presidente del Parco, della Provincia.. il Presidente del Consiglio
DUNQUE..... Le GEV, svolgendo un’attività espressione della volontà di una pubblica amministrazione, durante il servizio comandato, rivesto la qualifica di PUBBLICI UFFICIALI.
Qualifica di PUBBLICO UFFICIALE • Qualifica prevista dall’art 357 del Codice Penale per chi svolge una funzione amministrativa • Attribuisce particolari poteri e tutele • Comporta precisi obblighi • Determina il presupposto di “fede privilegiata”
Poteri tipici del pubblico ufficiale sono: • Assumere informazioni • Ispezionare cose e luoghi,con l’esclusione della privata dimora • Effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici • Eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto di confisca amministrativa
Doveri e limiti del pubblico ufficiale addetto a funzioni di polizia amministrativa -Comunicare senza ritardo all’Autorità Giudiziaria reati perseguibili d’ufficio, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 c.p.p.); -Mantenere il segreto d’ufficio rispetto alle attività del servizio; -Non adottare strumenti di coercizione o costringere il cittadino a rendere dichiarazioni non spontanee; -Non obbligare il cittadino all’esibizione di documenti (fatte salve le sanzioni penali o pecuniarie a carico di chi non collabora;
Le GEV, nella loro attività di accertamento, hanno il potere di chiedere le generalità. Il cittadino, quando sappia di avere di fronte un pubblico ufficiale, è tenuto a fornire, se richiesto, le proprie generalità esibendo un documento valido per l'identificazione, cioè:- rilasciato da una Pubblica amministrazione o da un Ordine professionale;- con una fotografia del titolare timbrata dall'Autorità che ha rilasciato il documento. Sono documenti adeguati: il passaporto, la carta d'identità,la patente di guida, i documenti rilasciati dalle Autorità militari, le tessere rilasciate agli iscritti dagli Ordini professionali: Medici, Avvocati, Ingegneri. A norma dell'art. 651 c.p., chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, ... è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Le GEV redigono verbali che fanno fede fino a querela di falso Efficacia dell’Atto Pubblico – Art. 2700 Codice Civile L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Obblighi del PUBBLICO UFFICIALE Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio sono obbligati a riferire i reati dei quali sono venuti a conoscenza nel corso o a seguito del loro servizio. (art. 331 codice procedura penale). Il fatto reato deve essere annotato nelle forme di legge e consegnato ad un ufficiale di polizia giudiziaria che provvede ad inoltrarlo al pubblico ministero, con gli atti delle attività d'indagine avviate dopo la denuncia del pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio non possono adempiere agli atti di polizia giudiziaria.
Gli illeciti del pubblico ufficiale Civili Penali Amministrativi Contabili Disciplinari
I pubblici ufficialisono soggetti ad una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro status. Essi soltanto possono pertanto rendersi colpevoli di delitti tipici contro la pubblica amministrazione
Gli illeciti penali: i delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione La Concussione (art. 317 C.P.) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Si configura il reato anche quando non vi è un’esplicita minaccia, essendo sufficiente un atteggiamento allusivo del pubblico ufficiale tale da ricollegare la prestazione del privato all’esercizio di pubbliche funzioni (è il caso, ad esempio, del dirigente Asl che aveva costretto il titolare di un ristorante a somministrargli pasti gratis chiedendo allusivamente al titolare se l’esercizio era a posto con le autorizzazioni di Legge
Il Peculato (art. 314 C.P.) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Esempi: 1- Un messo comunale che faccia uso personale di somme ricevute a titolo di pagamento imposte (ICI, TARSU ecc…); 2- Il curatore di un fallimento che si appropria di somme di denaro incassate nell’esercizio delle sue funzioni non versandole al Giudice delegato; 3- Un ufficiale giudiziario che omette di versare somme riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento.
La Corruzione – Propria – Impropria Art. 318. Corruzione per un atto d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Strutturalmente la corruzione può essere : propria, come compravendita di un atto contrario ai doveri di ufficio, es. viene concesso un permesso a costruire che il richiedente non potrebbe avere per mancanza dei requisiti ( art.219 c.p.); impropria come compravendita di un atto conforme ai doveri dell’ufficio, es. pago un dipendente della motorizzazione civile per avere presto le targhe della nuova auto appena comprata Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
L’abuso d’ufficio (art. 323 C.P.) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. es. inserire un parente tra coloro che aspirano all’assegnazione di un impiego facendo parte quale membro della commissione di concorso
La rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 C.P.) Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. (Art. 361 C.P.) Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p. 360; c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 331]. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (Art. 328 C.P.) Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio , che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 337 Resistenza a un pubblico ufficiale Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Art. 336 Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il fatto e' commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto... l'offesa deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico;- è necessaria la presenza di più persone, oltre al pubblico ufficiale e a chi offende;- l'offesa deve possedere una valenza tale da sminuire contemporaneamente sia l'onore sia il decoro del pubblico ufficiale;- il fatto deve avvenire mentre il pubblico ufficiale compie un atto del suo servizio; - il fatto deve avvenire a causa o nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale;- il risarcimento del danno, nei confronti del pubblico ufficiale e dell'ente di appartenenza, determina l'estinzione del reato.
ATTI DI ACCERTAMENTO delle GEV. Assunzione di informazioni Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni... (L. 689/81, art. 13) L’art. 13 della L. 689/81 : prende forma il procedimento amministrativo che, avviato dai rilievi dell'agente accertatore, si concluderà o nell'applicazione della sanzione o nell'archiviazione degli atti. .
che cosa possono o non possono fare le GEV in veste di agenti accertatori Possono assumere informazioni, allo scopo di acquisire la prova dell'avvenuto illecito amministrativo. Chiedono e, poi, verbalizzano le risposte ponendo domande direttamente ai trasgressori o anche ai testimoni. Ma la cautela fondamentale da avere è che il cittadino - trasgressore o testimone che sia - è magari moralmente tenuto a dire quello che sa alla GEV, ma nessuna legge glielo impone Ogni cittadino è tutelato, dalla Costituzione, nel suo diritto di difendersi: La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24); e chiunque può ritenere il silenzio una difesa, senza che nessuno glielo possa impedire.Oltre che presso gli autori e i testimoni dell'illecito, la Guardia ecologica volontaria può assumere informazioni - a integrazione di quanto personalmente rilevato - presso chiunque altro, anche estraneo ai fatti, e presso le pubbliche amministrazioni.
Ispezione cose e luoghiGli organi addetti al controllo possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora (L. 689/81, art. 13)Quindi la Guardia ecologica Volontaria può procedere solo a ispezioni di cose e luoghi, non di persone. Sono quindi da escludere tassativamente le perquisizioni, che sono le ispezioni fatte sulla persona. Va ricordato che la libertà individuale è inviolabile. Non è ammessa, infatti, forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale... se non per atti motivati dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge .
ISPEZIONI… Inoltre per quanto riguarda le ispezioni di cose e di luoghi, la Gev non può che limitarsi all'esterno, all'aspetto delle cose, alla situazione quale appare ( a ciò che è oggetto di percezione sensoria) Non può eccedere la situazione introducendosi in luoghi che costituiscono "privata dimora". Il pubblico ufficiale che lo faccia abusa dei poteri inerenti le funzioni lui attribuite ed è punito, ai sensi dell’articolo 615 c.p., con la reclusione da uno a cinque anni. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni ... se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Essenzialmente si tratta di delineare la nozione di "privata dimora".
IL CONCETTO DI “PRIVATA DIMORA” La Privata dimora è un luogo dove un soggetto si sofferma per compiere atti della vita privata. È un concetto di notevole rilevanza giuridica in quanto determina la possibilità o l'impossibilità per i pubblici ufficiali di svolgere attività ispettive. Applicabilità Il concetto di luogo dove si svolge un'attività privata, seppur lecita, non è limitato alla propria abitazione; non è quindi limitato alla definizione di residenza o domicilio. Vi rientrano tutti quei luoghi dove il privato può svolgere un'attività privata, come lo studio, un'attività culturale o di svago, un'attività professionale, artigianale o commerciale, od anche un'attività politica. La scelta del luogo può essere determinata anche da fattori contingenti o momentanei.
Dunque, il divieto assoluto di accertamenti, per violazioni amministrative, riguarda: - l'abitazione, cioè il luogo dove le persone svolgono le attività tipiche della vita domestica: quindi certamente la casa, ma anche la tenda o la roulotte o il camper - gli studi professionali, i circoli privati, gli uffici annessi alle aziende, i negozi: insomma tutti i luoghi nei quali l'accesso del pubblico è limitato e dipende dalla volontà del titolare;- le appartenenze di questi luoghi, per esempio il giardino che circonda una casa;- le autovetture, bagagliai compresi. A una GEV non verrà mai in mente di procedere ad ispezioni in case o in uffici privati e neppure di perquisire una persona; ma può darsi che sia tentata di aprire la portiera di un'automobile, di andare a guardare nel bagagliaio. Tutte operazioni vietate agli agenti di polizia amministrativa.. Dobbiamo mettere sullo stesso piano di inviolabilità la libertà individuale e il privato domicilio.
Rilievi segnaletici descrittivi fotografici Gli organi addetti al controllo possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. (L. 689/81, art. 13) È consentito alle GEV servirsi di mezzi di indagine capaci di conservare memoria di ciò che hanno visto. Possono quindi ricorrere al rilievo fotografico per fissare in un documento “ dato oggettivo" l'illecito constatato, e possono procedere ad ogni altra operazione tecnica: dai prelievi di campioni ai rilievi di tracce.
Se dunque la GEV vede , da lontano, che si sta commettendo o è già stato commesso un illecito e teme che, avvicinandosi, il trasgressore se ne vada, per fissare una prova relativa all'autore dell'illecito può scattare una fotografia prima di avvicinarsi, e la fotografia farà fede di ciò che ha visto. Naturalmente una volta fotografate, da lontano o da vicino, tracce e testimonianze dell'illecito, è consentito produrre la fotografia allegandola al verbale. Una singola fotografia vale, molte volte, più di una minuziosa descrizione a parole.